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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/11/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1529 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR SA in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, CF/p.iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa dal proprio funzionario ex art. 417 bis cpc.
OGGETTO: monetizzazione ferie all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver fruito solo in parte delle ferie maturate durante il periodo in cui ha lavorato come docente a tempo determinato alle dipendenze del e chiedendo la monetizzazione dei giorni di ferie e di f.f.s.s. non fruiti al CP_1 momento della cessazione del rapporto, quantificando l'importo in € 8.560,17.
Si è costituto in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso nel CP_1 merito.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto, tenuto conto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
La questione verte sostanzialmente sulla possibilità o meno di considerare, come giorni di ferie, i giorni che vanno dalla fine delle lezioni (8-10 giugno di ciascun anno) e la data di cessazione del contratto (30 giugno di ogni anno).
Infatti, l'art. 5 co. 8 del D.L. n. 95/12 (conv. L. 135/12) ha espressamente previsto (con precetto non derogabile da parte della contrattazione collettiva, neppure in senso favorevole ai lavoratori) che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale
… delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto 1 previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. … Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 218/12) ha poi stabilito nell'art. 1 co. 54 che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il concetto di “sospensione delle lezioni” è stato inteso, da parte del Dipartimento della Ragioneria generale del resistente, con la circolare n. 72696 del 4 CP_1 settembre 2013 (all. 2 fasc MIM), come comprensivo “oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”. In altre parole, la detta circolare ha sancito il condivisibile principio secondo il quale, attesa la necessità di assicurare la continuità didattica, il personale docente dovrà fruire delle ferie necessariamente ed esclusivamente durante i periodi anzidetti (salvo che per una limitatissima quota, 6 gg l'anno, sempreché vi sia la possibilità di sostituire il docente il ferie).
Nonostante le disposizioni appena riportate inducano a ritenere che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il personale docente sia da considerare come in ferie d'ufficio (quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie, che per i docenti a termine subisce una deroga limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie spettanti e il numero dei giorni di sospensione delle lezioni, e al di là di tale confine sembra operare normalmente), occorre prendere atto del fatto che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata raggiungendo le conclusioni opposte. Al fine di non creare fratture fra la disciplina sopra richiamata e il diritto comunitario, con sentenza n. 14268 del 05/05/2022, la Corte ha affermato quanto segue: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in
2 quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. La corte con sent. n. 21780/22 ha poi chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire
- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. L'orientamento appena tracciato è stato poi confermato dalla S.C. con ord. n. 16715 del 17 giugno 2024. In ossequio a tali insegnamenti, lo scrivente ritiene di dover mutare il proprio precedente orientamento e accogliere la domanda inerente ai giorni di ferie non goduti.
Pure in ordine alle festività soppresse, tenuto conto dell'ultimo orientamento della S.C. (ord. n. 8926/24), il ricorso va accolto.
Per la quantificazione delle somme effettivamente dovute, tenuto conto dei conteggi depositati da parte ricorrente il 24.11.2025, non contestati, operato un esame sommario di verosimiglianza della somma richiesta in ricorso, anche facendo applicazione della valutazione equitativa di cui all'art. 432 cpc., va accordato l'importo di € 5.176,50.
Le spese di lite vanno compensate, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso.
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente di € 5.176,50 oltre accessori;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 26/11/2025 Il giudice
UR SA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR SA in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, CF/p.iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa dal proprio funzionario ex art. 417 bis cpc.
OGGETTO: monetizzazione ferie all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver fruito solo in parte delle ferie maturate durante il periodo in cui ha lavorato come docente a tempo determinato alle dipendenze del e chiedendo la monetizzazione dei giorni di ferie e di f.f.s.s. non fruiti al CP_1 momento della cessazione del rapporto, quantificando l'importo in € 8.560,17.
Si è costituto in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso nel CP_1 merito.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto, tenuto conto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
La questione verte sostanzialmente sulla possibilità o meno di considerare, come giorni di ferie, i giorni che vanno dalla fine delle lezioni (8-10 giugno di ciascun anno) e la data di cessazione del contratto (30 giugno di ogni anno).
Infatti, l'art. 5 co. 8 del D.L. n. 95/12 (conv. L. 135/12) ha espressamente previsto (con precetto non derogabile da parte della contrattazione collettiva, neppure in senso favorevole ai lavoratori) che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale
… delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto 1 previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. … Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 218/12) ha poi stabilito nell'art. 1 co. 54 che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il concetto di “sospensione delle lezioni” è stato inteso, da parte del Dipartimento della Ragioneria generale del resistente, con la circolare n. 72696 del 4 CP_1 settembre 2013 (all. 2 fasc MIM), come comprensivo “oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”. In altre parole, la detta circolare ha sancito il condivisibile principio secondo il quale, attesa la necessità di assicurare la continuità didattica, il personale docente dovrà fruire delle ferie necessariamente ed esclusivamente durante i periodi anzidetti (salvo che per una limitatissima quota, 6 gg l'anno, sempreché vi sia la possibilità di sostituire il docente il ferie).
Nonostante le disposizioni appena riportate inducano a ritenere che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il personale docente sia da considerare come in ferie d'ufficio (quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie, che per i docenti a termine subisce una deroga limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie spettanti e il numero dei giorni di sospensione delle lezioni, e al di là di tale confine sembra operare normalmente), occorre prendere atto del fatto che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata raggiungendo le conclusioni opposte. Al fine di non creare fratture fra la disciplina sopra richiamata e il diritto comunitario, con sentenza n. 14268 del 05/05/2022, la Corte ha affermato quanto segue: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in
2 quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. La corte con sent. n. 21780/22 ha poi chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire
- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. L'orientamento appena tracciato è stato poi confermato dalla S.C. con ord. n. 16715 del 17 giugno 2024. In ossequio a tali insegnamenti, lo scrivente ritiene di dover mutare il proprio precedente orientamento e accogliere la domanda inerente ai giorni di ferie non goduti.
Pure in ordine alle festività soppresse, tenuto conto dell'ultimo orientamento della S.C. (ord. n. 8926/24), il ricorso va accolto.
Per la quantificazione delle somme effettivamente dovute, tenuto conto dei conteggi depositati da parte ricorrente il 24.11.2025, non contestati, operato un esame sommario di verosimiglianza della somma richiesta in ricorso, anche facendo applicazione della valutazione equitativa di cui all'art. 432 cpc., va accordato l'importo di € 5.176,50.
Le spese di lite vanno compensate, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso.
PQM
- Condanna il resistente al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente di € 5.176,50 oltre accessori;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 26/11/2025 Il giudice
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