Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2024, proposto da
Mar Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerchiara di Calabria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 22 giugno 2023, n. 377.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo emesso in data 22 giugno 2023, n. 377, il Tribunale di Castrovillari ha condannato il Comune di Cerchiara di Calabria al pagamento, in favore di Mar Service S.r.l., della complessiva somma di € 84.897,61, oltre interessi ex d.lgs. 9 ottobre 2021, n. 231, dal 30° giorno successivo alla emissione di ogni fattura fino al soddisfo, nonché le competenze relative alla procedura, liquidate nella somma di € 406,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 21 dicembre 2023;
- con ricorso notificato in data 27 maggio 2025, depositato nella Segreteria il giorno successivo, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Segretario comunale di Francavilla Marittima, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello medesimo comune di Francavilla Marittima, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Cerchiara di Calabria di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Francavilla Marittima, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Comune di Francavilla Marittima, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Cerchiara di Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO