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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12302/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12302/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Filice, elettivamente domiciliato in Cosenza, via Camposano n. 67, presso il difensore
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Dalla Verità e
[...] P.IVA_1 dell'avv. Paolo Stanziani, elettivamente domiciliato in Piazza Calderini n. 5, CP_1 presso i difensori
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE
− disporre, ex art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3442/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n.R.G. 8728/2022, pubblicato in data 26.07.2022, per tutte le ragioni espresse in narrativa evidenziando l'avvenuta escussione della garanzia prestata da;
CP_2
pagina 1 di 20 − disporre, anche inaudita altera parte, la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. delle frasi sconvenienti riportate da controparte nel ricorso per decreto ingiuntivo da pag. 5 a pag. 8 per i motivi tutti esposti in narrativa;
− accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione attiva della CP_1
in relazione ai crediti azionati nel giudizio monitorio e, per l'effetto,
[...] revocare o, comunque, dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.
3442/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n.R.G. 8728/2022, pubblicato in data 26.07.2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la nullità e, comunque, la risoluzione e l'estinzione della fideiussione omnibus d.d. 10.02.2006 e della fideiussione specifica d.d. 27.03.2019, nonché delle dichiarazioni d.d. 29.10.2007, 16.02.2011, 29.09.2015 e 9.03.2018 fatte sottoscrivere al Sig. per i motivi tutti esposti in narrativa, e, Parte_1 comunque, accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed infondatezza delle domande e pretese tutte fatte valere dalla nei confronti del Sig. Controparte_1 nel decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte meglio esposte in Parte_1 narrativa e, conseguentemente e per l'effetto,
- revocare o, comunque, dichiarare nullo e privo di efficacia, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 3442/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n.R.G. 8728/2022, pubblicato in data 26.07.2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO E, COMUNQUE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero valide ed efficaci le fideiussioni fatte sottoscrivere al Sig. in Parte_1 data 10.02.2006 e 27.03.2019,
- accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione d.d. 10.02.2006 e
27.03.2019 in riferimento alle clausole contenute negli artt. 2), 6) e 8) del contratto di fideiussione omnibus del 10.02.2006 e negli artt. 2, 7 e 9 del contratto di fideiussione specifica del 27.03.2019 per i motivi tutti esposto in narrativa e, conseguentemente, accertare la violazione da parte della dei termini di cui all'art. 1957 Controparte_1
c.c. con conseguente liberazione del Sig. da qualsivoglia obbligazione Parte_1 conseguente alla sottoscrizione delle garanzie in parola;
- accertare e dichiarare la nullità delle dichiarazioni fatte sottoscrivere al Sig.
[...] rispettivamente in data 29.10.2007, 16.02.2011, 29.09.2015 e 9.03.2018 per i Pt_1 motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente, limitare l'obbligo di garanzia gravante sul Sig. in forza della fideiussione omnibus del 10.02.2006 ad Parte_1
Euro 350.000,00 e, per l'effetto, revocare o, comunque, dichiarare nullo e privo di pagina 2 di 20 efficacia, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 3442/2022, emesso dal Tribunale di
Bologna nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n. R.G. 8728/2022, pubblicato in data 26.07.2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO E, COMUNQUE, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare, la inesistenza o, comunque, la invalidità, la nullità e, comunque, l'inefficacia del presunto contratto di “apertura conto corrente di corrispondenza” n. 013330006582774 per i motivi tutti meglio esposti in narrativa;
e, conseguentemente, e per l'effetto,
- accertare e dichiarare l'invalidità e, comunque, la inefficacia e, comunque, la inopponibilità a e, dunque, al Sig. delle Parte_2 Parte_1 clausole in materia di interessi, anche moratori, previste dal contratto di mutuo chirografario n. 22190, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il carattere usurario degli interessi corrisposti da Parte_2 alla in forza dei contratti prodotti dall'istituto bancario in
[...] Controparte_1 sede monitoria (i.e. il contratto di conto corrente n. 13/65827, il contratto di conto corrente n. 13/131993 e il contratto di mutuo chirografario n. 22190), e conseguentemente e per l'effetto,
- accertare e dichiarare la non debenza di alcuna somma, da parte della
[...]
e, dunque, del Sig. a titolo interessi, anche moratori e/o Parte_2 Parte_1 anatocistici, di spese, di commissioni, anche di massimo scoperto e/o sull'accordato in relazione al contratto di conto corrente n. 13/65827, nonché accertare e dichiarare la non debenza di alcuna somma da parte di e, dunque, del Sig. Parte_2
a titolo interessi, anche moratori e/o anatocistici, in relazione a tutti i Parte_1 contratti bancari per cui è causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto,
- compensare le somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute da dalla CP_1
dal 2006 ad oggi, a titolo di interessi, anche moratori e/o anatocistici, di spese,
[...] di commissioni, anche di massimo scoperto e/o sull'accordato, in forza dei contratti bancari per cui è causa (somme che verranno meglio quantificate in corso di causa anche eventualmente ricorrendo ad una CTU contabile) con quelle eventualmente dovute da parte di alla;
Parte_2 Controparte_1
- e, per l'effetto, revocare o, comunque, dichiarare nullo e privo di efficacia, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 3442/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n.R.G. 8728/2022, pubblicato in data 26.07.2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre
I.V.A. e C.N.P.A. come da legge”.
pagina 3 di 20 Per Controparte_1
:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto delle avverse istanze istruttorie e dell'avversa domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c., rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n° 3442/2022 Trib. Bologna, di Parte_1 cui è causa, nonché le domande dal medesimo svolte nei confronti della convenuta opposta e, per l'effetto, condannare il sig. a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 520.890,71, oltre interessi ai tassi e Controparte_3 dalle scadenze indicate nel ricorso per ingiunzione, o, in subordine, quella anche diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi e spese liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, delle spese successive occorse
e occorrende e dei compensi e spese del presente giudizio di opposizione (incluso il 15%
a titolo di rimborso spese generali), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3442/2022, emesso in data 25.07.2022 e depositato in data 26.07.2022 dal Tribunale di Bologna, per la somma di € 929.830,60, oltre interessi e competenze, notificato ex art. 140 c.p.c. da parte opposta in data 12.09.2022.
Parte attrice premetteva in fatto che la pretesa monitoria traeva origine da taluni rapporti bancari che la aveva intrattenuto con l'odierno istituto bancario Parte_2 convenuto, garantiti da esso attore, in virtù di due contratti di fideiussione.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva i seguenti aspetti di doglianza:
- difetto di legittimazione attiva in capo alla Controparte_4
a far valere il credito azionato in sede monitoria, trattandosi di
[...] importi che erano garantiti dal Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 662/96 ed in relazione ai quali l'istituto di credito odierno convenuto aveva già escusso la relativa garanzia;
- nullità e/o inefficacia delle fideiussioni sottoscritte dall'attore sul rilievo che l'istituto di credito convenuto, in spregio ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c., nonché della disposizione di cui all'art. 1956 c.c., gli aveva fatto dapprima sottoscrivere nel 2006 un contratto di fideiussione omnibus fino alla concorrenza dell'importo di € 350.000,00, per poi aumentarlo progressivamente fino ad
€ 700.000,00 nel 2018 e, da ultimo, un'altra fideiussione a garanzia dell'importo di € 1.100.000,00 concesso a titolo di mutuo chirografario nel 2019 alla Parte_2
pagina 4 di 20 così aggravando la propria posizione debitoria. A ciò aggiungeva che la Banca di Pt_2
Bologna-Credito Cooperativo-Società Cooperativa aveva continuato a fare credito alla nonostante, in tesi, fosse consapevole del peggioramento delle Parte_2 condizioni patrimoniali della stessa e senza alcuna autorizzazione da parte di esso fideiussore;
- nullità delle fideiussioni, in quanto il testo contrattuale ricalcava lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, ritenuto lesivo della concorrenza ex legge n. 287 del 10.10.1990 cd. Antitrust in relazione alle clausole nn. 2 (cd reviviscenza dell'obbligazione), 6 (deroga all'art. 1957 cc) e 8
(invalidità del rapporto principale);
- nullità di tutte le dichiarazioni integrative sottoscritte dall'attore rispettivamente in data
29.10.2007, 16.02.2011, 29.09.2015 e 9.03.2018 per indeterminatezza dell'oggetto;
- mancata prova ed eccessività del credito azionato in sede monitoria;
- nullità del contratto denominato “apertura conto corrente di corrispondenza” n.
013330006582774 per mancanza di forma scritta oltre che di consenso, anche ex artt.
1325, 1418 c.c. e 117 del D.lgs. 385/1993;
- invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità ad esso attore delle clausole in materia di interessi, anche moratori, previste dal contratto di mutuo chirografario n. 22190 per genericità di dette previsioni;
- usurarietà degli interessi applicati sia ai rapporti di conto corrente che al contratto di mutuo, sul rilievo che la convenuta aveva applicato interessi nettamente superiori CP_1 rispetto al c.d. Tasso soglia usura (TSU), così come individuato dalla Banca d'Italia ed ottenuto, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, con riferimento al cd. tasso globale effettivo medio (TEG).
Infine, promuoveva istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando il grave pregiudizio, patrimoniale e non, che sarebbe potuto derivare alla sua sfera personale, sia in termini di difficoltà nel soddisfare bisogni propri e della sua famiglia che di danni all'immagine e alla reputazione, da una possibile esecuzione nei suoi confronti.
Ciò posto, parte attrice insisteva nell'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
Nel giudizio così radicato si costituiva la Controparte_3 contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, la reiezione delle domande, con vittoria di spese.
pagina 5 di 20 In particolare, esponeva preliminarmente di aver presentato una denuncia-querela in sede penale nei confronti dell'odierno opponente per il reato di emissione di fatture per operazioni, in tesi, oggettivamente inesistenti.
Nel merito, ribadita la propria legittimazione attiva sulla base delle deduzioni formulate nel ricorso, eccepiva l'assoluta genericità delle doglianze di controparte, contestando analiticamente le domande e le avversarie eccezioni. Chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione, ritenendola infondata, nonché il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto già concessa. In via subordinata, di condannare parte opponente alla somma ingiunta o, in ulteriore subordine, della somma accertata come dovuta.
Con ordinanza del 19.12.2022 veniva rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata da parte opponente.
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 20 giugno 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, la Banca convenuta precisava che, a seguito del pagamento di €
408.939,89 da parte di in forza dell'escussione della garanzia n° Parte_3
950738 prestata in relazione al credito di € 511.174,87 per il rapporto di mutuo chirografario n° 22190, il credito da essa vantato si era ridotto ad € 520.890,71, così specificato:
a) € 108.981,63 oltre interessi al tasso del 13,75% a far data dal 12.7.2022, relativamente al conto corrente n° 13/65827;
b) € 309.674,10 oltre interessi al tasso del 13,75% a far data dal 12.7.2022, relativamente al conto corrente n° 13/131993;
c) € 102.234,98 (511.174,87 – 408.939,89) oltre interessi al tasso del 2,30% + 3,00 punti a far data dal 12.7.2022, relativamente all'ex rapporto di mutuo chirografario n. 22190.
Nelle memorie conclusive l'attore chiariva che il GUP del Tribunale di Bologna aveva pronunciato sentenza di assoluzione nei propri confronti in relazione al reato di truffa in ipotesi da lui commessa ai danni della Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. e respinta l'invocata CTU contabile, con provvedimento del 24.7.2024 la causa è stata posta in decisione, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini massimi per il deposito di memorie conclusive.
pagina 6 di 20
2. Eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla . Controparte_1
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla sollevata dall'opponente sul presupposto che il credito oggetto di CP_1 ingiunzione sarebbe stato garantito dal Fondo di Garanzia previsto dalla L. 662/96 e, per effetto dell'escussione della suddetta garanzia, il si sarebbe Controparte_5 surrogato nei diritti dell'opposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e art. 2, comma 4, D.M. 20.6.2005.
Sul punto, occorre chiarire che la nozione di legittimazione processuale attiene alla prospettazione, così che la sussistenza della legittimazione sussiste ogni qual volta chi agisce in giudizio si prospetti titolare del rapporto azionato.
La questione, sovente sottoposta nella prassi in termini di sussistenza della legittimazione attiva (locuzione invero impiegata in senso atecnico), presuppone una breve disamina in relazione, appunto, alla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità del diritto. In proposito, si osserva come la legittimazione ad agire o contraddire integri una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali.
La Corte di Cassazione (Sez. Un., sent. n. 2951/2016) ha ampiamente ripercorso la distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso, sottolineando come la mancanza della prima possa ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice vertendosi, invece, negli altri casi, in ambito di titolarità del rapporto e, dunque, in un problema di merito da decidere in sentenza. In sostanza, solo ove l'atto introduttivo non indichi, anche implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, potrà parlarsi di difetto di legittimazione attiva o passiva, con la conseguente inammissibilità della domanda.
È evidente, pertanto, che l'opponente ha inteso sollevare una questione di merito relativa alla titolarità del diritto azionato.
Tanto chiarito, e rilevato che parte opposta si è senz'altro affermata titolare del rapporto dedotto in giudizio, va detto che il profilo sollevato dall'opponente va analizzato dal punto di vista sostanziale e, precisamente, della fondatezza dell'azione in punto di effettiva prova della titolarità del rapporto azionato in capo all'opposta.
3.
pagina 7 di 20 Ciò detto, la Banca opposta ha documentato (docc. 35 e 36) che nelle more del giudizio
è intervenuto il pagamento, da parte del , di euro 408.939,89 il Parte_3
12.3.2024 e di euro 270.000 il 18.9.2024. A seguito di detti pagamenti, la ha visto CP_1 ridotto il proprio credito nei confronti dell'opponente alla somma di euro 520.890,71; conseguentemente, l'opposta ha ridotto la domanda a tale importo.
L'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo. Va comunque esaminata la pretesa creditoria alla luce dei motivi di opposizione, avendo la parte opposta chiesto l'emissione ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta all'opposta (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez. II, sent. n.
10229/2002): il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03); con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la sola valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Può procedersi, dunque, ad esaminare le doglianze dell'opponente.
3.1 Nullità o inefficacia della fideiussione prestata per violazione dei principi di correttezza e buona fede nonché dell'art. 1956 c.c.
L'opponente ha lamentato che la banca ha tenuto un comportamento in contrasto con le norme in materia di fideiussione oltre che con i doveri di buona fede e correttezza. Sotto quest'ultimo profilo, ha evidenziato come la fideiussione omnibus stipulata nel 2006 per un importo iniziale garantito di euro 350.000, sia stata poi aumentata ad euro 500.000 nel 2007, ad euro 800.000 nel 2011, ridotto ad euro 500.000 nel 2015 ed innalzato ad euro 700.000 nel 2018. Importi, questi, esorbitanti che hanno gradualmente aggravato la posizione del garante contestualmente all'apertura di ulteriori linee di credito concesse alla società garantita, nonostante il progressivo peggioramento delle condizioni economiche di tale società ed in assenza di autorizzazioni da parte del fideiussore.
In tal modo, in tesi attorea, la banca avrebbe violato l'obbligo di salvaguardia dell'interesse del garante all'incontrollata estensione del rischio. Per tale motivo il sinallagma contrattuale sarebbe stato viziato dalla violazione, da parte del predisponente, del dovere di comportarsi secondo buona fede, con conseguente nullità del contratto o pagina 8 di 20 delle clausole ingiustificatamente gravose.
Le doglianze di parte opponente sono infondate.
Va osservato come rivestiva il ruolo di legale rappresentante e socio al Parte_1
90% della (v. doc. n. 24 convenuta) ed in tale qualità aveva Parte_2 sottoscritto:
- il c/c n. 013 330 0065827 74 acceso il 10.2.2006 (doc. 3 convenuta), assistito da aperture di credito (docc. 3 bis – 3sexies convenuta) di euro 275.000 il 10.2.2006; euro
425.000 il 29.10.2007; euro 625.000 il 16.2.2011; euro 325.000 il 20.12.2012; euro
475.000 il 9.3.2018, poi revocate;
- contratto di conto corrente n. 13/000131993, sottoscritto in data 23/03/2021 (docc. 4 e
4bis convenuta), assistito da castelletto promiscuo per smobilizzo crediti (doc. 5 convenuta);
- mutuo chirografario n. 22190 stipulato il 27.3.2019 per euro 800.000 (doc. 7 convenuta).
Lo stesso aveva sottoscritto il 10.2.2006 fideiussione omnibus per iniziali euro Pt_1
350.000 a fronte di affidamenti concessi alla per euro 275.000,00 (doc. Parte_2
9 convenuta), massimale poi aumentato a euro 500.000 il 29.10.2007, quindi ad euro
800.000 il 16.2.2011, poi ridotto ad euro 500.000 il 29.9.2015, nuovamente aumentato il
9.3.2018 ad euro 700.000. Come si nota dal raffronto dei dati sopra riportati, le modifiche della garanzia corrispondono alle variazioni dei fidi, via via aumentati o ridotti.
La fideiussione specifica di € 1.100.000,00 è stata invece prestata il 27.3.2019 (doc. 10 convenuta), a garanzia del mutuo di € 800.000,00 sottoscritto in pari data.
Tanto osservato, va rilevato che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, la banca creditrice che conceda finanziamenti al debitore principale, conoscendone o dovendone conoscere le difficoltà economiche, in caso di mutamento delle sue condizioni patrimoniali, senza informare il fideiussore, è responsabile per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità della garanzia fideiussoria
(v. Cass. n. 11979/2013); tuttavia, la responsabilità della banca va esclusa qualora si possa presumere che il fideiussore fosse a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopra la carica di amministratore o legale rappresentante (v. Cass.
n. 3761/2006, n. 7587/2001) o di socio (v. Cass. n. 8850/1998; Cass. n. 2911/2016).
Infatti, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumuli la duplice pagina 9 di 20 qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta sulla base della presunzione che egli fosse al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società (v.
Cass. n. 8486/1995; Cass. n. 2911/2016; Cass. n. 2902/2016). In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società
(mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti. Peraltro, la stessa Cassazione ha affermato che “in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass. 22/02/2022 n. 5766;
Cass. 23/03/2017 n. 7444).
In applicazione di tali principi, il fideiussore non può ritenersi liberato ex art. 1956 c.c., in quanto deve presumersi che fosse al corrente della situazione economica della società garantita, essendone socio al 90% delle quote, nonché amministratore (doc. 24 convenuta). Ne consegue che egli avrebbe potuto evitare conseguenze economiche pregiudizievoli per sé e per la persona giuridica.
Nondimeno, va in ogni caso osservato come dagli stessi bilanci della Parte_2 ex prodotti dalle opponenti, si evince che, fino al 2019, la società ha sempre chiuso i bilanci in utile.
3.2 Nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 L. 287/1990
Parte opponente ha eccepito altresì la nullità delle fideiussioni perché contenenti clausole proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI e che sono state dichiarate contrarie all'art. 2 della Legge Antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2 maggio 2005; in particolare, il riferimento è agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale.
Ha conseguentemente chiesto di dichiarare la nullità di entrambe le fideiussioni sottoscritte ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., atteso che la banca non avrebbe di certo proposto tali contratti in assenza delle clausole in parola. In subordine, ha chiesto dichiararsi la nullità parziale delle fideiussioni con riferimento alle sole clausole lesive della libertà di concorrenza, segnatamente degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus pagina 10 di 20 e gli artt. 2, 7 e 9 della fideiussione specifica. Conseguentemente ha eccepito la decadenza del creditore dall'azione nei confronti del fideiussore anche ex articolo 1957
c.c., per non avere la banca tempestivamente adottato alcuna iniziativa nei confronti della debitrice principale;
dunque, ha chiesto per tale motivo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Anche tali doglianze dell'opponente non meritano accoglimento.
Deve premettersi che l'intera materia della nullità derivata delle fideiussioni omnibus per pretesa contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 ha registrato un autorevole intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, che con pronuncia in data 30 dicembre 2021, n. 41994, ha sottolineato come la pronuncia di nullità derivata delle fideiussioni contenenti, tra le condizioni contrattuali, clausole analoghe, per contenuto o significato, a quelle che, già predisposte dall'ABI, sono state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, contrastanti con le previsioni dell'art. 2 comma 2, lett. a) e b) della L. n. 287/1990, postuli necessariamente la dimostrazione del nesso di conseguenzialità (o collegamento funzionale) tra intesa concorrenziale a monte e contratto stipulato a valle, e che, in ogni caso, detti contratti sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n.
287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata — perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza —, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Orbene, nel caso in esame, è dato rilevare, in senso contrario a quanto sostenuto dall'opponente, che la mera presenza, all'interno del contratto, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento più volte indicato, non è di per sè sufficiente a dimostrare che le condizioni contrattuali praticate all'opponente da parte dell'istituto bancario siano state frutto di intese illecite a cui quest'ultimo abbia preso parte. Infatti, sebbene la Suprema Corte abbia rilevato che la costante utilizzazione, da parte di un istituto di credito, di moduli in cui siano contenute clausole sovrapponibili agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, già di per sé sia espressione e recepimento di una intesa illecita, si è del pari rimarcato che anche laddove la Banca operi abitualmente la deroga, nei propri contratti di fideiussione, agli artt. 1939, 1941 o 1957 c.c., ciò ancora non dimostra la predetta adesione. E' infatti necessario dimostrare che, per effetto della predetta sistematicità, unita alla prassi analoga di altri operatori, il consumatore sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti,
e costretto per tale via ad accettare, per ottenere finanziamento, contratti di fatto oltremodo squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato, pagina 11 di 20 praticando condizioni “capestro” (cfr. Corte d'Appello di Bologna sent. n. 1585/2022 del 28.5.2022, dep. 18/7/2022).
Come già espresso in precedenti pronunce di questo Tribunale (cfr. Sentenza n.
826/2022 del 28.3.2022, Giud. Dott.ssa , l'opponente avrebbe quindi dovuto Per_1 provare di aver rivestito, rispetto allo schema negoziale elaborato in dipendenza di illecite intese tra operatori bancari, la qualità di soggetto debole della transazione e di essere stato privato della possibilità di effettiva scelta tra prodotti concorrenti. Ciò che non può ritenersi provato nel caso in esame.
In ogni caso, la Suprema Corte ha concluso per la nullità limitata ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., solo ed esclusivamente alle clausole viziate che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. La nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr. par.
2.15.2 della sentenza, con riferimento a Cass. 5 febbraio
2016, n. 2314).
Nella fattispecie, non vi è alcun elemento, desumibile dal contratto o aliunde, dal quale poter desumere che, senza le clausole contestate, e cioè la "clausola di reviviscenza"
(art. 2, secondo cui il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6 "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato") e la clausola di sopravvivenza della fideiussione (art. 8, che sancisce l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate"), le parti non avrebbero concluso il contratto.
D'altro canto, se è vero che la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole in questione produce l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli pagina 12 di 20 maggiori obblighi, sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione, è altresì vero che il fideiussore (nel caso di specie amministratore e legale rappresentante della società debitrice principale) avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'istituto bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, a fronte dell'alternativa dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (in tal senso si richiama il precedente di questo Tribunale, sent. n. 2046/2024 del 9.5.2024, Giud. Dott.ssa . Per_2
Consegue a quanto esposto che un'eventuale nullità potrebbe comunque riguardare solo le clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, clausole che, nella fattispecie, non assumo rilievo.
In conclusione, per le ragioni fin qui espresse, l'eccezione di nullità assoluta o parziale della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990 ed ex art. 1419 c.c., in quanto conclusa in attuazione di un'intesa illecita, è infondata e va dunque rigettata.
Quanto detto vale a maggior ragione per la fideiussione prestata il 27.3.2019 con riferimento alla specifica operazione del mutuo. Si osserva, infatti, come, benché le clausole impugnate dall'odierna parte attrice, in specie quelle contenute negli artt. 2, 7 e
9 della fideiussione specifica, riproducano complessivamente, nel loro significato, gli articoli dello schema ABI censurati nella loro funzione lesiva della concorrenza, la parte opponente non può giovarsi in alcun modo dell'accertamento della che ha Pt_4 riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del Provv. n.
55 del 2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della l'oggetto dell'accertamento Pt_4 dell'intesa anticoncorrenziale nel Provv. n. 55 del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c..
È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la ha valutato come le clausole Pt_4 dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in pagina 13 di 20 fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Da tanto discende che, qualora taluno abbia prestato una fideiussione avente i caratteri di fideiussione omnibus, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della del 2 maggio 2005 e porla a Pt_4 fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un. 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass., 28 maggio 2014, n. 11904).
Deve convenirsi che l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287 del 1990 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione secondo le regole proprie del giudizio civile. Conseguentemente, nel caso in esame, l'attore non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287 del 1990 facendo leva sul Provv. n. 55 del 2005 della Pt_4 ma è gravato dall'onere della prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della domanda di nullità della fideiussione.
L'odierna parte opponente avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della per avvalersi della sua particolare Pt_4 funzione probatoria, ma avrebbe dovuto allegare allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza (Cfr. Trib. Napoli, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n.
5125/2022 pubblicata il 24/05/2022).
Ne discende che in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita "a monte" nel settore delle fideiussioni specifiche, le domande attoree dirette ad accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale del contratto di fideiussione specifica in discussione per violazione della normativa antitrust vanno rigettate.
Quanto all'eccezione di decadenza della banca creditrice ex art. 1957 c.c. avanzata dall'opponente in via subordinata, è sufficiente osservare come, anche a voler ritenere inefficacia la deroga, la banca ha revocato gli affidamenti ed i rapporti con comunicazioni pervenute alla debitrice principale il 27-28/4/2022 (docc. 11-13 di parte opponente), agendo poi in sede monitoria avverso la società debitrice ed il garante con ricorso depositato a luglio 2022, quindi nei termini previsti dall'art. 1957 c.c..
Successivamente, la banca, con ricorso del 27/4/2023, ha chiesto ed ottenuto pagina 14 di 20 l'ammissione allo stato passivo nel fallimento della reso Parte_2 esecutivo il 21/6/2023. Anche detta eccezione, dunque, è comunque infondata.
3.3 Nullità delle dichiarazioni integrative per aumento/riduzione del massimale per indeterminatezza dell'oggetto.
Parte opponente ha contestato l'indeterminatezza e la conseguente nullità ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., delle dichiarazioni di variazione, in aumento o diminuzione, del massimale garantito, sottoscritte in data 29.10.2007, 16.02.2011, 29.09.2015 e
9.03.2018, non essendo specificato in esse l'atto di garanzia a cui si riferiscono. Ha chiesto conseguentemente di dichiarare la nullità delle suddette dichiarazioni e, in caso di ritenuta validità della fideiussione omnibus, di considerarla non superiore all'importo di euro 350.000 inizialmente stabilito.
Le argomentazioni dell'opponente sul punto non sono condivisibili. Invero, gli atti integrativi contengono il richiamo alla precedente fideiussione e/o integrazione, il relativo importo e il conseguente aumento o diminuzione dell'importo massimo garantito, come pure i dati identificativi del garante e del garantito (v. docc. da 9bis a
9quinques). Ne consegue che non è ravviabile l'indeterminatezza lamentata dall'opponente.
3.4 Insussistenza del credito azionato
- Inesistenza o invalidità del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 013330006582774
Parte opponente ha eccepito la nullità del contratto per mancanza di forma scritta e di consenso, atteso che il modulo prodotto da controparte (doc. 3) conterrebbe le sole condizioni generali e non quelle particolari sottoposte asseritamente all'approvazione del Pt_1
La doglianza è infondata.
Il contratto di conto corrente n. 013 330006582774 è stato redatto per iscritto e sottoscritto in data 6/02/2006 da in qualità di legale rappresentante e Parte_1 socio al 90% di (doc. 3 convenuta). Inoltre, la banca ha prodotto Parte_2
(do. 27) il documento di sintesi sottoscritto per conto della società in data 16.2.2011 al momento dell'aumento dei fidi.
In ogni caso, la Suprema Corte (Cass. 22/05/2023, n. 14000) ha avuto modo di chiarire pagina 15 di 20 che “Il documento di sintesi svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post- contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto. In sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. Contr proprio perchè svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 c.c.), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti;
violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale (vedi
Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto”.
- Invalidità e inefficacia delle clausole in materia di interessi, anche moratori, previste dal contratto di mutuo chirografario n. 22190.
La parte opponente ha eccepito che il contratto di mutuo mancherebbe di indicare la composizione interna di ciascuna rata con la distinzione tra quota capitale e quota interessi, nonché il futuro andamento di ciascuna di tali componenti e della rata complessiva.
La disamina della doglianza impone il richiamo alla recente sentenza della Cassazione
S.U. n. 15130/2024 che, al quesito “se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (…), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo)”, ha risposto escludendo che ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Il problema di determinatezza, ad avviso della Suprema Corte, non ricorre neanche nell'accezione di difetto di trasparenza, dovendosi escludere che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di pagina 16 di 20 ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Ritiene il Tribunale che, nonostante la Corte precisi di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni di principio enunciate si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, seppure con il dovuto distinguo in considerazione del fatto che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile può contenere solo un'ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto.
Laddove il piano di rimborso anche di un mutuo a tasso variabile contenga la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità e del numero delle rate di rimborso, della modalità di calcolo delle rate, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà
l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento, basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, che è l'unico parametro noto al momento della pattuizione.
Venendo al caso che ci occupa, nel contratto di mutuo stipulato tra la banca convenuta e la debitrice principale è presente una sezione (“Piano di ammortamento”) contenente tutte le informazioni relative all'ammortamento, in cui è specificato che si tratta di mutuo con ammortamento alla francese a rate costanti di euro 23.018,99 con periodicità mensile, il numero di rate (n. 36), modalità di calcolo e pagamento degli interessi. Dal contratto di mutuo si evince altresì che il tasso di interessi è parametrato all'Euribor a 3 mesi (360) + 2,3 punti percentuali. Si tratta dunque di un mutuo a tasso variabile. La banca ha poi allegato (doc. 7 bis) un piano di ammortamento, elaborato in epoca successiva alla conclusione del contratto.
Orbene, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si può ritenere che il contraente sia stato messo nelle condizioni di conoscere il costo complessivo del finanziamento, essendo indicati con esattezza i criteri di calcolo degli interessi e tutti i parametri utili alla quantificazione del loro ammontare variabile nel corso dello svolgimento del rapporto.
Nessun profilo di indeterminatezza è dunque ravvisabile nella pattuizione intercorsa tra le parti. Pertanto, anche tale doglianza dell'opponente deve ritenersi infondata.
pagina 17 di 20 - Usurarietà degli interessi corrisposti dalla debitrice principale
In relazione a tutti i contratti oggetto di ingiunzione, parte opponente ha lamentato l'applicazione di interessi a tassi usurari e conseguentemente chiesto la restituzione, da parte della banca, di somme percepite a tale titolo nel corso dei rapporti negoziali.
Le censure dell'opponente risultano generiche;
conseguentemente, per verificare l'astratto ed eventuale fondamento delle stesse il Tribunale dovrebbe del tutto sganciarsi dalle allegazioni della parte e compiere un'inammissibile valutazione d'ufficio, mortificando il noto ed insuperabile principio secondo il quale iudex secundum alligata ac probata iudicare debet, di cui sono espressione gli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c..
A tal proposito, va rammentato il seguente arresto della Suprema Corte: <Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione>> (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).
Conferma una siffatta necessità di doverosa specificazione anche la pronuncia delle S.U. della Suprema Corte, intervenuta in merito alla questione della rilevanza del tasso usurario anche per gli interessi moratori (cfr. Cass SU sentenza 18.9.2020 n. 19597). La
Corte, in riferimento ai rispettivi oneri probatori ha precisato, con accezione riferibile agli interessi moratori (ma certamente estensibile ad eventuali differenti poste asseritamente indebite), che <<…. il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.>>
Le allegazioni della parte attrice difettano della necessaria specificità con riferimento al caso concreto. Tanto osta all'accoglimento anche di tale profilo di doglianza.
In conclusione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e pronunciata sentenza di condanna per il minor importo richiesto. In particolare, come specificato e documentato
(docc. 35 e 36) dalla stessa banca, avendo il provveduto al Parte_3 pagamento dell'importo di € 408.939,89, a fronte dell'escussione della garanzia n° 950738 dallo stesso prestata in relazione al credito di € 511.174,87 per il rapporto di mutuo chirografario n° 22190, il credito residuo della parte opposta è pari alla somma di pagina 18 di 20 € 520.890,71, oltre interessi, così ripartita:
a) € 108.981,63 oltre interessi al tasso del 13,75% a far data dal 12.7.2022, relativamente al conto corrente n° 13/65827;
b) € 309.674,10 oltre interessi al tasso del 13,75% a far data dal 12.7.2022, relativamente al conto corrente n° 13/131993;
c) € 102.234,98 (511.174,87 – 408.939,89) oltre interessi al tasso del 2,30% + 3,00 punti a far data dal 12.7.2022, relativamente all'ex rapporto di mutuo chirografario n. 22190.
Ne consegue che la parte opponente è tenuta e va condannata a versare alla parte opposta la residua somma di € 520.890,71, oltre interessi contrattualmente previsti ed indicati nel ricorso per ingiunzione.
4.
Va infine esaminata la domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni asseritamente sconvenienti contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo da pag. 5 a pag.
8. Parte opponente, in apertura dell'atto introduttivo del giudizio, richiama quanto rappresentato nel ricorso per ingiunzione dalla controparte, laddove è riportata la vicenda relativa alla asserita e ritenuta falsificazione della fattura n. 641/00, presentata alla banca opposta, emessa dalla il 9.9.2021 a carico della Alfer Parte_2
Branch Italia, che poi l'aveva disconosciuta. La parte ricorrente riportava il contenuto delle comunicazioni intercorse tra la stessa banca, la debitrice e la società Alfer e gli elementi emersi da tali interlocuzioni, alla luce dei quali la banca si determinava a sporgere denuncia-querela nei confronti del legale rappresentante della debitrice.
Ciò detto, per quanto concerne la richiesta di cancellazione delle frasi ritenute offensive,
è noto che i rapporti tra le parti processuali devono sempre essere improntati ai canoni della correttezza e della lealtà (art. 88 c.p.c.), che il processo non è la sede naturale per scambiarsi offese e giudizi personali e che l'uso degli atti difensivi per tali tini non può certamente ritenersi corretto.
Dunque, a norma dell'alt. 89 c.p.c., le espressioni contenute negli scritti difensivi non debbono, nella forma e nel contenuto, eccedere i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica, sicché le manifestazioni passionali ed incomposte, caratterizzate dall'intento di offendere la controparte e i suoi difensori, costituiscono abuso di quel diritto, anche se le frasi abbiano attinenza con l'oggetto della lite.
pagina 19 di 20 Non sussistono, invece, gli indicati presupposti quando le espressioni usate siano semplicemente colorite ed ironiche, senza intento offensivo nei confronti della controparte e preordinate al solo fine di dimostrare la fondatezza delle proprie tesi e di apportare elementi utili ai fini della decisione.
Nel caso in esame, le espressioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (pagg. 5-8) non appaiono offensive nel senso sopra precisato, essendo la mera rappresentazione di circostanze fattuali volte a sostenere la propria tesi e a delineare il quadro dei rapporti intercorrenti tra le parti, in base agli elementi in possesso della creditrice al momento del ricorso. A nulla rileva, sotto il profilo considerato, che l'ipotesi di falsificazione della fattura formulata dalla banca sulla base degli assunti della Alfer e riportata nel ricorso non sia stata riscontrata in sede penale e sia stato assolto (circostanza Parte_1 riferita dall'opponente in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.). Tale esito potrà al più avere rilievo sotto eventuali altri aspetti e in altre sedi.
L'istanza va, dunque, disattesa.
5.
Alla luce dell'esito complessivo della causa e della complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento in favore della
[...]
– della somma residua di euro Controparte_1
520.890,71, oltre interessi come in parte motiva;
- rigetta la domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. proposta dall'opponente;
- compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Bologna, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12302/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Filice, elettivamente domiciliato in Cosenza, via Camposano n. 67, presso il difensore
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Dalla Verità e
[...] P.IVA_1 dell'avv. Paolo Stanziani, elettivamente domiciliato in Piazza Calderini n. 5, CP_1 presso i difensori
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE
− disporre, ex art. 649 c.p.c., anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3442/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n.R.G. 8728/2022, pubblicato in data 26.07.2022, per tutte le ragioni espresse in narrativa evidenziando l'avvenuta escussione della garanzia prestata da;
CP_2
pagina 1 di 20 − disporre, anche inaudita altera parte, la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. delle frasi sconvenienti riportate da controparte nel ricorso per decreto ingiuntivo da pag. 5 a pag. 8 per i motivi tutti esposti in narrativa;
− accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione attiva della CP_1
in relazione ai crediti azionati nel giudizio monitorio e, per l'effetto,
[...] revocare o, comunque, dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.
3442/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n.R.G. 8728/2022, pubblicato in data 26.07.2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la nullità e, comunque, la risoluzione e l'estinzione della fideiussione omnibus d.d. 10.02.2006 e della fideiussione specifica d.d. 27.03.2019, nonché delle dichiarazioni d.d. 29.10.2007, 16.02.2011, 29.09.2015 e 9.03.2018 fatte sottoscrivere al Sig. per i motivi tutti esposti in narrativa, e, Parte_1 comunque, accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed infondatezza delle domande e pretese tutte fatte valere dalla nei confronti del Sig. Controparte_1 nel decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte meglio esposte in Parte_1 narrativa e, conseguentemente e per l'effetto,
- revocare o, comunque, dichiarare nullo e privo di efficacia, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 3442/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n.R.G. 8728/2022, pubblicato in data 26.07.2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO E, COMUNQUE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero valide ed efficaci le fideiussioni fatte sottoscrivere al Sig. in Parte_1 data 10.02.2006 e 27.03.2019,
- accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione d.d. 10.02.2006 e
27.03.2019 in riferimento alle clausole contenute negli artt. 2), 6) e 8) del contratto di fideiussione omnibus del 10.02.2006 e negli artt. 2, 7 e 9 del contratto di fideiussione specifica del 27.03.2019 per i motivi tutti esposto in narrativa e, conseguentemente, accertare la violazione da parte della dei termini di cui all'art. 1957 Controparte_1
c.c. con conseguente liberazione del Sig. da qualsivoglia obbligazione Parte_1 conseguente alla sottoscrizione delle garanzie in parola;
- accertare e dichiarare la nullità delle dichiarazioni fatte sottoscrivere al Sig.
[...] rispettivamente in data 29.10.2007, 16.02.2011, 29.09.2015 e 9.03.2018 per i Pt_1 motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente, limitare l'obbligo di garanzia gravante sul Sig. in forza della fideiussione omnibus del 10.02.2006 ad Parte_1
Euro 350.000,00 e, per l'effetto, revocare o, comunque, dichiarare nullo e privo di pagina 2 di 20 efficacia, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 3442/2022, emesso dal Tribunale di
Bologna nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n. R.G. 8728/2022, pubblicato in data 26.07.2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO E, COMUNQUE, ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare, la inesistenza o, comunque, la invalidità, la nullità e, comunque, l'inefficacia del presunto contratto di “apertura conto corrente di corrispondenza” n. 013330006582774 per i motivi tutti meglio esposti in narrativa;
e, conseguentemente, e per l'effetto,
- accertare e dichiarare l'invalidità e, comunque, la inefficacia e, comunque, la inopponibilità a e, dunque, al Sig. delle Parte_2 Parte_1 clausole in materia di interessi, anche moratori, previste dal contratto di mutuo chirografario n. 22190, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il carattere usurario degli interessi corrisposti da Parte_2 alla in forza dei contratti prodotti dall'istituto bancario in
[...] Controparte_1 sede monitoria (i.e. il contratto di conto corrente n. 13/65827, il contratto di conto corrente n. 13/131993 e il contratto di mutuo chirografario n. 22190), e conseguentemente e per l'effetto,
- accertare e dichiarare la non debenza di alcuna somma, da parte della
[...]
e, dunque, del Sig. a titolo interessi, anche moratori e/o Parte_2 Parte_1 anatocistici, di spese, di commissioni, anche di massimo scoperto e/o sull'accordato in relazione al contratto di conto corrente n. 13/65827, nonché accertare e dichiarare la non debenza di alcuna somma da parte di e, dunque, del Sig. Parte_2
a titolo interessi, anche moratori e/o anatocistici, in relazione a tutti i Parte_1 contratti bancari per cui è causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto,
- compensare le somme tutte indebitamente percepite e/o trattenute da dalla CP_1
dal 2006 ad oggi, a titolo di interessi, anche moratori e/o anatocistici, di spese,
[...] di commissioni, anche di massimo scoperto e/o sull'accordato, in forza dei contratti bancari per cui è causa (somme che verranno meglio quantificate in corso di causa anche eventualmente ricorrendo ad una CTU contabile) con quelle eventualmente dovute da parte di alla;
Parte_2 Controparte_1
- e, per l'effetto, revocare o, comunque, dichiarare nullo e privo di efficacia, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 3442/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio monitorio iscritto al n.R.G. 8728/2022, pubblicato in data 26.07.2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre
I.V.A. e C.N.P.A. come da legge”.
pagina 3 di 20 Per Controparte_1
:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto delle avverse istanze istruttorie e dell'avversa domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c., rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n° 3442/2022 Trib. Bologna, di Parte_1 cui è causa, nonché le domande dal medesimo svolte nei confronti della convenuta opposta e, per l'effetto, condannare il sig. a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 520.890,71, oltre interessi ai tassi e Controparte_3 dalle scadenze indicate nel ricorso per ingiunzione, o, in subordine, quella anche diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi e spese liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, delle spese successive occorse
e occorrende e dei compensi e spese del presente giudizio di opposizione (incluso il 15%
a titolo di rimborso spese generali), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3442/2022, emesso in data 25.07.2022 e depositato in data 26.07.2022 dal Tribunale di Bologna, per la somma di € 929.830,60, oltre interessi e competenze, notificato ex art. 140 c.p.c. da parte opposta in data 12.09.2022.
Parte attrice premetteva in fatto che la pretesa monitoria traeva origine da taluni rapporti bancari che la aveva intrattenuto con l'odierno istituto bancario Parte_2 convenuto, garantiti da esso attore, in virtù di due contratti di fideiussione.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva i seguenti aspetti di doglianza:
- difetto di legittimazione attiva in capo alla Controparte_4
a far valere il credito azionato in sede monitoria, trattandosi di
[...] importi che erano garantiti dal Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 662/96 ed in relazione ai quali l'istituto di credito odierno convenuto aveva già escusso la relativa garanzia;
- nullità e/o inefficacia delle fideiussioni sottoscritte dall'attore sul rilievo che l'istituto di credito convenuto, in spregio ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c., nonché della disposizione di cui all'art. 1956 c.c., gli aveva fatto dapprima sottoscrivere nel 2006 un contratto di fideiussione omnibus fino alla concorrenza dell'importo di € 350.000,00, per poi aumentarlo progressivamente fino ad
€ 700.000,00 nel 2018 e, da ultimo, un'altra fideiussione a garanzia dell'importo di € 1.100.000,00 concesso a titolo di mutuo chirografario nel 2019 alla Parte_2
pagina 4 di 20 così aggravando la propria posizione debitoria. A ciò aggiungeva che la Banca di Pt_2
Bologna-Credito Cooperativo-Società Cooperativa aveva continuato a fare credito alla nonostante, in tesi, fosse consapevole del peggioramento delle Parte_2 condizioni patrimoniali della stessa e senza alcuna autorizzazione da parte di esso fideiussore;
- nullità delle fideiussioni, in quanto il testo contrattuale ricalcava lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, ritenuto lesivo della concorrenza ex legge n. 287 del 10.10.1990 cd. Antitrust in relazione alle clausole nn. 2 (cd reviviscenza dell'obbligazione), 6 (deroga all'art. 1957 cc) e 8
(invalidità del rapporto principale);
- nullità di tutte le dichiarazioni integrative sottoscritte dall'attore rispettivamente in data
29.10.2007, 16.02.2011, 29.09.2015 e 9.03.2018 per indeterminatezza dell'oggetto;
- mancata prova ed eccessività del credito azionato in sede monitoria;
- nullità del contratto denominato “apertura conto corrente di corrispondenza” n.
013330006582774 per mancanza di forma scritta oltre che di consenso, anche ex artt.
1325, 1418 c.c. e 117 del D.lgs. 385/1993;
- invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità ad esso attore delle clausole in materia di interessi, anche moratori, previste dal contratto di mutuo chirografario n. 22190 per genericità di dette previsioni;
- usurarietà degli interessi applicati sia ai rapporti di conto corrente che al contratto di mutuo, sul rilievo che la convenuta aveva applicato interessi nettamente superiori CP_1 rispetto al c.d. Tasso soglia usura (TSU), così come individuato dalla Banca d'Italia ed ottenuto, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, con riferimento al cd. tasso globale effettivo medio (TEG).
Infine, promuoveva istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando il grave pregiudizio, patrimoniale e non, che sarebbe potuto derivare alla sua sfera personale, sia in termini di difficoltà nel soddisfare bisogni propri e della sua famiglia che di danni all'immagine e alla reputazione, da una possibile esecuzione nei suoi confronti.
Ciò posto, parte attrice insisteva nell'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
Nel giudizio così radicato si costituiva la Controparte_3 contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, la reiezione delle domande, con vittoria di spese.
pagina 5 di 20 In particolare, esponeva preliminarmente di aver presentato una denuncia-querela in sede penale nei confronti dell'odierno opponente per il reato di emissione di fatture per operazioni, in tesi, oggettivamente inesistenti.
Nel merito, ribadita la propria legittimazione attiva sulla base delle deduzioni formulate nel ricorso, eccepiva l'assoluta genericità delle doglianze di controparte, contestando analiticamente le domande e le avversarie eccezioni. Chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione, ritenendola infondata, nonché il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto già concessa. In via subordinata, di condannare parte opponente alla somma ingiunta o, in ulteriore subordine, della somma accertata come dovuta.
Con ordinanza del 19.12.2022 veniva rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata da parte opponente.
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 20 giugno 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, la Banca convenuta precisava che, a seguito del pagamento di €
408.939,89 da parte di in forza dell'escussione della garanzia n° Parte_3
950738 prestata in relazione al credito di € 511.174,87 per il rapporto di mutuo chirografario n° 22190, il credito da essa vantato si era ridotto ad € 520.890,71, così specificato:
a) € 108.981,63 oltre interessi al tasso del 13,75% a far data dal 12.7.2022, relativamente al conto corrente n° 13/65827;
b) € 309.674,10 oltre interessi al tasso del 13,75% a far data dal 12.7.2022, relativamente al conto corrente n° 13/131993;
c) € 102.234,98 (511.174,87 – 408.939,89) oltre interessi al tasso del 2,30% + 3,00 punti a far data dal 12.7.2022, relativamente all'ex rapporto di mutuo chirografario n. 22190.
Nelle memorie conclusive l'attore chiariva che il GUP del Tribunale di Bologna aveva pronunciato sentenza di assoluzione nei propri confronti in relazione al reato di truffa in ipotesi da lui commessa ai danni della Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. e respinta l'invocata CTU contabile, con provvedimento del 24.7.2024 la causa è stata posta in decisione, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini massimi per il deposito di memorie conclusive.
pagina 6 di 20
2. Eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla . Controparte_1
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla sollevata dall'opponente sul presupposto che il credito oggetto di CP_1 ingiunzione sarebbe stato garantito dal Fondo di Garanzia previsto dalla L. 662/96 e, per effetto dell'escussione della suddetta garanzia, il si sarebbe Controparte_5 surrogato nei diritti dell'opposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e art. 2, comma 4, D.M. 20.6.2005.
Sul punto, occorre chiarire che la nozione di legittimazione processuale attiene alla prospettazione, così che la sussistenza della legittimazione sussiste ogni qual volta chi agisce in giudizio si prospetti titolare del rapporto azionato.
La questione, sovente sottoposta nella prassi in termini di sussistenza della legittimazione attiva (locuzione invero impiegata in senso atecnico), presuppone una breve disamina in relazione, appunto, alla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità del diritto. In proposito, si osserva come la legittimazione ad agire o contraddire integri una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali.
La Corte di Cassazione (Sez. Un., sent. n. 2951/2016) ha ampiamente ripercorso la distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso, sottolineando come la mancanza della prima possa ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice vertendosi, invece, negli altri casi, in ambito di titolarità del rapporto e, dunque, in un problema di merito da decidere in sentenza. In sostanza, solo ove l'atto introduttivo non indichi, anche implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, potrà parlarsi di difetto di legittimazione attiva o passiva, con la conseguente inammissibilità della domanda.
È evidente, pertanto, che l'opponente ha inteso sollevare una questione di merito relativa alla titolarità del diritto azionato.
Tanto chiarito, e rilevato che parte opposta si è senz'altro affermata titolare del rapporto dedotto in giudizio, va detto che il profilo sollevato dall'opponente va analizzato dal punto di vista sostanziale e, precisamente, della fondatezza dell'azione in punto di effettiva prova della titolarità del rapporto azionato in capo all'opposta.
3.
pagina 7 di 20 Ciò detto, la Banca opposta ha documentato (docc. 35 e 36) che nelle more del giudizio
è intervenuto il pagamento, da parte del , di euro 408.939,89 il Parte_3
12.3.2024 e di euro 270.000 il 18.9.2024. A seguito di detti pagamenti, la ha visto CP_1 ridotto il proprio credito nei confronti dell'opponente alla somma di euro 520.890,71; conseguentemente, l'opposta ha ridotto la domanda a tale importo.
L'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo. Va comunque esaminata la pretesa creditoria alla luce dei motivi di opposizione, avendo la parte opposta chiesto l'emissione ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta all'opposta (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez. II, sent. n.
10229/2002): il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03); con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la sola valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Può procedersi, dunque, ad esaminare le doglianze dell'opponente.
3.1 Nullità o inefficacia della fideiussione prestata per violazione dei principi di correttezza e buona fede nonché dell'art. 1956 c.c.
L'opponente ha lamentato che la banca ha tenuto un comportamento in contrasto con le norme in materia di fideiussione oltre che con i doveri di buona fede e correttezza. Sotto quest'ultimo profilo, ha evidenziato come la fideiussione omnibus stipulata nel 2006 per un importo iniziale garantito di euro 350.000, sia stata poi aumentata ad euro 500.000 nel 2007, ad euro 800.000 nel 2011, ridotto ad euro 500.000 nel 2015 ed innalzato ad euro 700.000 nel 2018. Importi, questi, esorbitanti che hanno gradualmente aggravato la posizione del garante contestualmente all'apertura di ulteriori linee di credito concesse alla società garantita, nonostante il progressivo peggioramento delle condizioni economiche di tale società ed in assenza di autorizzazioni da parte del fideiussore.
In tal modo, in tesi attorea, la banca avrebbe violato l'obbligo di salvaguardia dell'interesse del garante all'incontrollata estensione del rischio. Per tale motivo il sinallagma contrattuale sarebbe stato viziato dalla violazione, da parte del predisponente, del dovere di comportarsi secondo buona fede, con conseguente nullità del contratto o pagina 8 di 20 delle clausole ingiustificatamente gravose.
Le doglianze di parte opponente sono infondate.
Va osservato come rivestiva il ruolo di legale rappresentante e socio al Parte_1
90% della (v. doc. n. 24 convenuta) ed in tale qualità aveva Parte_2 sottoscritto:
- il c/c n. 013 330 0065827 74 acceso il 10.2.2006 (doc. 3 convenuta), assistito da aperture di credito (docc. 3 bis – 3sexies convenuta) di euro 275.000 il 10.2.2006; euro
425.000 il 29.10.2007; euro 625.000 il 16.2.2011; euro 325.000 il 20.12.2012; euro
475.000 il 9.3.2018, poi revocate;
- contratto di conto corrente n. 13/000131993, sottoscritto in data 23/03/2021 (docc. 4 e
4bis convenuta), assistito da castelletto promiscuo per smobilizzo crediti (doc. 5 convenuta);
- mutuo chirografario n. 22190 stipulato il 27.3.2019 per euro 800.000 (doc. 7 convenuta).
Lo stesso aveva sottoscritto il 10.2.2006 fideiussione omnibus per iniziali euro Pt_1
350.000 a fronte di affidamenti concessi alla per euro 275.000,00 (doc. Parte_2
9 convenuta), massimale poi aumentato a euro 500.000 il 29.10.2007, quindi ad euro
800.000 il 16.2.2011, poi ridotto ad euro 500.000 il 29.9.2015, nuovamente aumentato il
9.3.2018 ad euro 700.000. Come si nota dal raffronto dei dati sopra riportati, le modifiche della garanzia corrispondono alle variazioni dei fidi, via via aumentati o ridotti.
La fideiussione specifica di € 1.100.000,00 è stata invece prestata il 27.3.2019 (doc. 10 convenuta), a garanzia del mutuo di € 800.000,00 sottoscritto in pari data.
Tanto osservato, va rilevato che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, la banca creditrice che conceda finanziamenti al debitore principale, conoscendone o dovendone conoscere le difficoltà economiche, in caso di mutamento delle sue condizioni patrimoniali, senza informare il fideiussore, è responsabile per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità della garanzia fideiussoria
(v. Cass. n. 11979/2013); tuttavia, la responsabilità della banca va esclusa qualora si possa presumere che il fideiussore fosse a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopra la carica di amministratore o legale rappresentante (v. Cass.
n. 3761/2006, n. 7587/2001) o di socio (v. Cass. n. 8850/1998; Cass. n. 2911/2016).
Infatti, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumuli la duplice pagina 9 di 20 qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta sulla base della presunzione che egli fosse al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società (v.
Cass. n. 8486/1995; Cass. n. 2911/2016; Cass. n. 2902/2016). In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società
(mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti. Peraltro, la stessa Cassazione ha affermato che “in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass. 22/02/2022 n. 5766;
Cass. 23/03/2017 n. 7444).
In applicazione di tali principi, il fideiussore non può ritenersi liberato ex art. 1956 c.c., in quanto deve presumersi che fosse al corrente della situazione economica della società garantita, essendone socio al 90% delle quote, nonché amministratore (doc. 24 convenuta). Ne consegue che egli avrebbe potuto evitare conseguenze economiche pregiudizievoli per sé e per la persona giuridica.
Nondimeno, va in ogni caso osservato come dagli stessi bilanci della Parte_2 ex prodotti dalle opponenti, si evince che, fino al 2019, la società ha sempre chiuso i bilanci in utile.
3.2 Nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 L. 287/1990
Parte opponente ha eccepito altresì la nullità delle fideiussioni perché contenenti clausole proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI e che sono state dichiarate contrarie all'art. 2 della Legge Antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2 maggio 2005; in particolare, il riferimento è agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale.
Ha conseguentemente chiesto di dichiarare la nullità di entrambe le fideiussioni sottoscritte ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., atteso che la banca non avrebbe di certo proposto tali contratti in assenza delle clausole in parola. In subordine, ha chiesto dichiararsi la nullità parziale delle fideiussioni con riferimento alle sole clausole lesive della libertà di concorrenza, segnatamente degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus pagina 10 di 20 e gli artt. 2, 7 e 9 della fideiussione specifica. Conseguentemente ha eccepito la decadenza del creditore dall'azione nei confronti del fideiussore anche ex articolo 1957
c.c., per non avere la banca tempestivamente adottato alcuna iniziativa nei confronti della debitrice principale;
dunque, ha chiesto per tale motivo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Anche tali doglianze dell'opponente non meritano accoglimento.
Deve premettersi che l'intera materia della nullità derivata delle fideiussioni omnibus per pretesa contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 ha registrato un autorevole intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, che con pronuncia in data 30 dicembre 2021, n. 41994, ha sottolineato come la pronuncia di nullità derivata delle fideiussioni contenenti, tra le condizioni contrattuali, clausole analoghe, per contenuto o significato, a quelle che, già predisposte dall'ABI, sono state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, contrastanti con le previsioni dell'art. 2 comma 2, lett. a) e b) della L. n. 287/1990, postuli necessariamente la dimostrazione del nesso di conseguenzialità (o collegamento funzionale) tra intesa concorrenziale a monte e contratto stipulato a valle, e che, in ogni caso, detti contratti sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n.
287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata — perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza —, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Orbene, nel caso in esame, è dato rilevare, in senso contrario a quanto sostenuto dall'opponente, che la mera presenza, all'interno del contratto, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento più volte indicato, non è di per sè sufficiente a dimostrare che le condizioni contrattuali praticate all'opponente da parte dell'istituto bancario siano state frutto di intese illecite a cui quest'ultimo abbia preso parte. Infatti, sebbene la Suprema Corte abbia rilevato che la costante utilizzazione, da parte di un istituto di credito, di moduli in cui siano contenute clausole sovrapponibili agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, già di per sé sia espressione e recepimento di una intesa illecita, si è del pari rimarcato che anche laddove la Banca operi abitualmente la deroga, nei propri contratti di fideiussione, agli artt. 1939, 1941 o 1957 c.c., ciò ancora non dimostra la predetta adesione. E' infatti necessario dimostrare che, per effetto della predetta sistematicità, unita alla prassi analoga di altri operatori, il consumatore sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti,
e costretto per tale via ad accettare, per ottenere finanziamento, contratti di fatto oltremodo squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato, pagina 11 di 20 praticando condizioni “capestro” (cfr. Corte d'Appello di Bologna sent. n. 1585/2022 del 28.5.2022, dep. 18/7/2022).
Come già espresso in precedenti pronunce di questo Tribunale (cfr. Sentenza n.
826/2022 del 28.3.2022, Giud. Dott.ssa , l'opponente avrebbe quindi dovuto Per_1 provare di aver rivestito, rispetto allo schema negoziale elaborato in dipendenza di illecite intese tra operatori bancari, la qualità di soggetto debole della transazione e di essere stato privato della possibilità di effettiva scelta tra prodotti concorrenti. Ciò che non può ritenersi provato nel caso in esame.
In ogni caso, la Suprema Corte ha concluso per la nullità limitata ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., solo ed esclusivamente alle clausole viziate che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. La nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr. par.
2.15.2 della sentenza, con riferimento a Cass. 5 febbraio
2016, n. 2314).
Nella fattispecie, non vi è alcun elemento, desumibile dal contratto o aliunde, dal quale poter desumere che, senza le clausole contestate, e cioè la "clausola di reviviscenza"
(art. 2, secondo cui il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6 "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato") e la clausola di sopravvivenza della fideiussione (art. 8, che sancisce l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate"), le parti non avrebbero concluso il contratto.
D'altro canto, se è vero che la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole in questione produce l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli pagina 12 di 20 maggiori obblighi, sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione, è altresì vero che il fideiussore (nel caso di specie amministratore e legale rappresentante della società debitrice principale) avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'istituto bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, a fronte dell'alternativa dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (in tal senso si richiama il precedente di questo Tribunale, sent. n. 2046/2024 del 9.5.2024, Giud. Dott.ssa . Per_2
Consegue a quanto esposto che un'eventuale nullità potrebbe comunque riguardare solo le clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, clausole che, nella fattispecie, non assumo rilievo.
In conclusione, per le ragioni fin qui espresse, l'eccezione di nullità assoluta o parziale della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990 ed ex art. 1419 c.c., in quanto conclusa in attuazione di un'intesa illecita, è infondata e va dunque rigettata.
Quanto detto vale a maggior ragione per la fideiussione prestata il 27.3.2019 con riferimento alla specifica operazione del mutuo. Si osserva, infatti, come, benché le clausole impugnate dall'odierna parte attrice, in specie quelle contenute negli artt. 2, 7 e
9 della fideiussione specifica, riproducano complessivamente, nel loro significato, gli articoli dello schema ABI censurati nella loro funzione lesiva della concorrenza, la parte opponente non può giovarsi in alcun modo dell'accertamento della che ha Pt_4 riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del Provv. n.
55 del 2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della l'oggetto dell'accertamento Pt_4 dell'intesa anticoncorrenziale nel Provv. n. 55 del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c..
È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la ha valutato come le clausole Pt_4 dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in pagina 13 di 20 fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Da tanto discende che, qualora taluno abbia prestato una fideiussione avente i caratteri di fideiussione omnibus, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della del 2 maggio 2005 e porla a Pt_4 fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un. 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass., 28 maggio 2014, n. 11904).
Deve convenirsi che l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287 del 1990 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione secondo le regole proprie del giudizio civile. Conseguentemente, nel caso in esame, l'attore non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287 del 1990 facendo leva sul Provv. n. 55 del 2005 della Pt_4 ma è gravato dall'onere della prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della domanda di nullità della fideiussione.
L'odierna parte opponente avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della per avvalersi della sua particolare Pt_4 funzione probatoria, ma avrebbe dovuto allegare allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza (Cfr. Trib. Napoli, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n.
5125/2022 pubblicata il 24/05/2022).
Ne discende che in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita "a monte" nel settore delle fideiussioni specifiche, le domande attoree dirette ad accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale del contratto di fideiussione specifica in discussione per violazione della normativa antitrust vanno rigettate.
Quanto all'eccezione di decadenza della banca creditrice ex art. 1957 c.c. avanzata dall'opponente in via subordinata, è sufficiente osservare come, anche a voler ritenere inefficacia la deroga, la banca ha revocato gli affidamenti ed i rapporti con comunicazioni pervenute alla debitrice principale il 27-28/4/2022 (docc. 11-13 di parte opponente), agendo poi in sede monitoria avverso la società debitrice ed il garante con ricorso depositato a luglio 2022, quindi nei termini previsti dall'art. 1957 c.c..
Successivamente, la banca, con ricorso del 27/4/2023, ha chiesto ed ottenuto pagina 14 di 20 l'ammissione allo stato passivo nel fallimento della reso Parte_2 esecutivo il 21/6/2023. Anche detta eccezione, dunque, è comunque infondata.
3.3 Nullità delle dichiarazioni integrative per aumento/riduzione del massimale per indeterminatezza dell'oggetto.
Parte opponente ha contestato l'indeterminatezza e la conseguente nullità ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., delle dichiarazioni di variazione, in aumento o diminuzione, del massimale garantito, sottoscritte in data 29.10.2007, 16.02.2011, 29.09.2015 e
9.03.2018, non essendo specificato in esse l'atto di garanzia a cui si riferiscono. Ha chiesto conseguentemente di dichiarare la nullità delle suddette dichiarazioni e, in caso di ritenuta validità della fideiussione omnibus, di considerarla non superiore all'importo di euro 350.000 inizialmente stabilito.
Le argomentazioni dell'opponente sul punto non sono condivisibili. Invero, gli atti integrativi contengono il richiamo alla precedente fideiussione e/o integrazione, il relativo importo e il conseguente aumento o diminuzione dell'importo massimo garantito, come pure i dati identificativi del garante e del garantito (v. docc. da 9bis a
9quinques). Ne consegue che non è ravviabile l'indeterminatezza lamentata dall'opponente.
3.4 Insussistenza del credito azionato
- Inesistenza o invalidità del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 013330006582774
Parte opponente ha eccepito la nullità del contratto per mancanza di forma scritta e di consenso, atteso che il modulo prodotto da controparte (doc. 3) conterrebbe le sole condizioni generali e non quelle particolari sottoposte asseritamente all'approvazione del Pt_1
La doglianza è infondata.
Il contratto di conto corrente n. 013 330006582774 è stato redatto per iscritto e sottoscritto in data 6/02/2006 da in qualità di legale rappresentante e Parte_1 socio al 90% di (doc. 3 convenuta). Inoltre, la banca ha prodotto Parte_2
(do. 27) il documento di sintesi sottoscritto per conto della società in data 16.2.2011 al momento dell'aumento dei fidi.
In ogni caso, la Suprema Corte (Cass. 22/05/2023, n. 14000) ha avuto modo di chiarire pagina 15 di 20 che “Il documento di sintesi svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post- contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto. In sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. Contr proprio perchè svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 c.c.), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti;
violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale (vedi
Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto”.
- Invalidità e inefficacia delle clausole in materia di interessi, anche moratori, previste dal contratto di mutuo chirografario n. 22190.
La parte opponente ha eccepito che il contratto di mutuo mancherebbe di indicare la composizione interna di ciascuna rata con la distinzione tra quota capitale e quota interessi, nonché il futuro andamento di ciascuna di tali componenti e della rata complessiva.
La disamina della doglianza impone il richiamo alla recente sentenza della Cassazione
S.U. n. 15130/2024 che, al quesito “se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (…), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo)”, ha risposto escludendo che ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Il problema di determinatezza, ad avviso della Suprema Corte, non ricorre neanche nell'accezione di difetto di trasparenza, dovendosi escludere che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di pagina 16 di 20 ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Ritiene il Tribunale che, nonostante la Corte precisi di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni di principio enunciate si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, seppure con il dovuto distinguo in considerazione del fatto che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile può contenere solo un'ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto.
Laddove il piano di rimborso anche di un mutuo a tasso variabile contenga la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità e del numero delle rate di rimborso, della modalità di calcolo delle rate, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà
l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento, basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, che è l'unico parametro noto al momento della pattuizione.
Venendo al caso che ci occupa, nel contratto di mutuo stipulato tra la banca convenuta e la debitrice principale è presente una sezione (“Piano di ammortamento”) contenente tutte le informazioni relative all'ammortamento, in cui è specificato che si tratta di mutuo con ammortamento alla francese a rate costanti di euro 23.018,99 con periodicità mensile, il numero di rate (n. 36), modalità di calcolo e pagamento degli interessi. Dal contratto di mutuo si evince altresì che il tasso di interessi è parametrato all'Euribor a 3 mesi (360) + 2,3 punti percentuali. Si tratta dunque di un mutuo a tasso variabile. La banca ha poi allegato (doc. 7 bis) un piano di ammortamento, elaborato in epoca successiva alla conclusione del contratto.
Orbene, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si può ritenere che il contraente sia stato messo nelle condizioni di conoscere il costo complessivo del finanziamento, essendo indicati con esattezza i criteri di calcolo degli interessi e tutti i parametri utili alla quantificazione del loro ammontare variabile nel corso dello svolgimento del rapporto.
Nessun profilo di indeterminatezza è dunque ravvisabile nella pattuizione intercorsa tra le parti. Pertanto, anche tale doglianza dell'opponente deve ritenersi infondata.
pagina 17 di 20 - Usurarietà degli interessi corrisposti dalla debitrice principale
In relazione a tutti i contratti oggetto di ingiunzione, parte opponente ha lamentato l'applicazione di interessi a tassi usurari e conseguentemente chiesto la restituzione, da parte della banca, di somme percepite a tale titolo nel corso dei rapporti negoziali.
Le censure dell'opponente risultano generiche;
conseguentemente, per verificare l'astratto ed eventuale fondamento delle stesse il Tribunale dovrebbe del tutto sganciarsi dalle allegazioni della parte e compiere un'inammissibile valutazione d'ufficio, mortificando il noto ed insuperabile principio secondo il quale iudex secundum alligata ac probata iudicare debet, di cui sono espressione gli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c..
A tal proposito, va rammentato il seguente arresto della Suprema Corte: <Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione>> (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).
Conferma una siffatta necessità di doverosa specificazione anche la pronuncia delle S.U. della Suprema Corte, intervenuta in merito alla questione della rilevanza del tasso usurario anche per gli interessi moratori (cfr. Cass SU sentenza 18.9.2020 n. 19597). La
Corte, in riferimento ai rispettivi oneri probatori ha precisato, con accezione riferibile agli interessi moratori (ma certamente estensibile ad eventuali differenti poste asseritamente indebite), che <<…. il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.>>
Le allegazioni della parte attrice difettano della necessaria specificità con riferimento al caso concreto. Tanto osta all'accoglimento anche di tale profilo di doglianza.
In conclusione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e pronunciata sentenza di condanna per il minor importo richiesto. In particolare, come specificato e documentato
(docc. 35 e 36) dalla stessa banca, avendo il provveduto al Parte_3 pagamento dell'importo di € 408.939,89, a fronte dell'escussione della garanzia n° 950738 dallo stesso prestata in relazione al credito di € 511.174,87 per il rapporto di mutuo chirografario n° 22190, il credito residuo della parte opposta è pari alla somma di pagina 18 di 20 € 520.890,71, oltre interessi, così ripartita:
a) € 108.981,63 oltre interessi al tasso del 13,75% a far data dal 12.7.2022, relativamente al conto corrente n° 13/65827;
b) € 309.674,10 oltre interessi al tasso del 13,75% a far data dal 12.7.2022, relativamente al conto corrente n° 13/131993;
c) € 102.234,98 (511.174,87 – 408.939,89) oltre interessi al tasso del 2,30% + 3,00 punti a far data dal 12.7.2022, relativamente all'ex rapporto di mutuo chirografario n. 22190.
Ne consegue che la parte opponente è tenuta e va condannata a versare alla parte opposta la residua somma di € 520.890,71, oltre interessi contrattualmente previsti ed indicati nel ricorso per ingiunzione.
4.
Va infine esaminata la domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni asseritamente sconvenienti contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo da pag. 5 a pag.
8. Parte opponente, in apertura dell'atto introduttivo del giudizio, richiama quanto rappresentato nel ricorso per ingiunzione dalla controparte, laddove è riportata la vicenda relativa alla asserita e ritenuta falsificazione della fattura n. 641/00, presentata alla banca opposta, emessa dalla il 9.9.2021 a carico della Alfer Parte_2
Branch Italia, che poi l'aveva disconosciuta. La parte ricorrente riportava il contenuto delle comunicazioni intercorse tra la stessa banca, la debitrice e la società Alfer e gli elementi emersi da tali interlocuzioni, alla luce dei quali la banca si determinava a sporgere denuncia-querela nei confronti del legale rappresentante della debitrice.
Ciò detto, per quanto concerne la richiesta di cancellazione delle frasi ritenute offensive,
è noto che i rapporti tra le parti processuali devono sempre essere improntati ai canoni della correttezza e della lealtà (art. 88 c.p.c.), che il processo non è la sede naturale per scambiarsi offese e giudizi personali e che l'uso degli atti difensivi per tali tini non può certamente ritenersi corretto.
Dunque, a norma dell'alt. 89 c.p.c., le espressioni contenute negli scritti difensivi non debbono, nella forma e nel contenuto, eccedere i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica, sicché le manifestazioni passionali ed incomposte, caratterizzate dall'intento di offendere la controparte e i suoi difensori, costituiscono abuso di quel diritto, anche se le frasi abbiano attinenza con l'oggetto della lite.
pagina 19 di 20 Non sussistono, invece, gli indicati presupposti quando le espressioni usate siano semplicemente colorite ed ironiche, senza intento offensivo nei confronti della controparte e preordinate al solo fine di dimostrare la fondatezza delle proprie tesi e di apportare elementi utili ai fini della decisione.
Nel caso in esame, le espressioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (pagg. 5-8) non appaiono offensive nel senso sopra precisato, essendo la mera rappresentazione di circostanze fattuali volte a sostenere la propria tesi e a delineare il quadro dei rapporti intercorrenti tra le parti, in base agli elementi in possesso della creditrice al momento del ricorso. A nulla rileva, sotto il profilo considerato, che l'ipotesi di falsificazione della fattura formulata dalla banca sulla base degli assunti della Alfer e riportata nel ricorso non sia stata riscontrata in sede penale e sia stato assolto (circostanza Parte_1 riferita dall'opponente in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.). Tale esito potrà al più avere rilievo sotto eventuali altri aspetti e in altre sedi.
L'istanza va, dunque, disattesa.
5.
Alla luce dell'esito complessivo della causa e della complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento in favore della
[...]
– della somma residua di euro Controparte_1
520.890,71, oltre interessi come in parte motiva;
- rigetta la domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. proposta dall'opponente;
- compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Bologna, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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