Articolo 2 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 1Articolo 3
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 2. (Deposito telematico e modalita' di trasmissione) 1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro ((dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)) . (( 1-bis. Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis. ))
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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