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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE OL RE, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1322/2023 promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.BONINA CARMELA, giusta procura in C.F._1 atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.TARZIA MARIO ROBERTO;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/04/2023 parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, per 102 giornate lavorative nell'anno 2019, alle dipendenze della ditta “CALT SOC. COOP.”.
Lamentava che con nota datata 19/12/22, aveva appreso che l' aveva proceduto alla CP_1 cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno suindicato.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili all'anno CP_1 dedotto in ricorso ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1 effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio con eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel CP_1 merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi. All'udienza odierna la causa veniva istruita documentalmente, discussa e decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate lavorative nell'anno 2019 deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CALT.
Esaminando il merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte CP_1 in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta CALT al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo dell'11/7/2022, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori , e . CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
In esito a tale attività ispettiva, si è provveduto all'annullamenti dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta CALT. Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni.
Tali dichiarazioni vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di NA, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017).
Entrambi i testi escussi, e , hanno dichiarato di aver Testimone_1 Testimone_2 lavorato per la medesima Ditta oggetto di causa, svolgendo mansioni di operaio specializzato nella potatura e cura delle piante;
ritendo prevalente l'attività non agricola, all'esito degli accertamenti ispettivi l' ha provveduto alla loro cancellazione dagli elenchi agricoli e alla reiscrizione nel CP_1 settore terziario per le medesime giornate: “Nello specifico preciso che per le annualità in cui ho lavorato con la Calt sono stato cancellato dagli elenchi agricoli e per le medesime giornate sono stato riscritto al terziario. Io di fatto quale operaio specializzato mi occupavo della potatura e poi della cura delle varie piante.” (cfr verbale ud. 9.4.2025).
In particolare, in riferimento all'attendibilità del teste occorre rilevare che Testimone_1 la sua attendibilità è stata chiaramente esclusa da una recente sentenza della Corte d'Appello di
NA (n. 325/2025) secondo la quale “L'attendibilità di è ulteriormente inficiata dalla sua Tes_1 asserzione di avere lavorato "su terreni di proprietà fra il 2016 e il 2020 anche se, come Pt_2 visto supra, l'erede ha smentito qualsiasi attività di CALT dopo il 2014. Va ancora rilevato Pt_2 che inserisce pure l'anno 2020 nonostante lo stesso amministratore avesse invece Tes_1 Per_4 dichiarato che la cooperativa aveva cessato ogni attività con l'anno 2019. Sussistono perciò gravi incoerenze sia fra le dichiarazioni dei tre soggetti sia fra quanto essi hanno dichiarato agli ispettori
e quanto affermato in giudizio.”
Pare allo scrivente che le superiori considerazioni ben possano riguardare anche il caso in esame.
La deposizione del teste non ha, pertanto, un grado di attendibilità tale da consentire Tes_1 di ritenere sufficientemente dimostrati i rapporti di lavoro oggetto di controversia.
Le dichiarazioni del teste che avvalorerebbero la sussistenza di un rapporto Tes_2 lavorativo di natura dipendente, avendo il teste riferito in ordine ad elementi fattuali tipici della subordinazione (sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario prestabilito e mansioni svolte, retribuzione) non appaiono tuttavia, a giudizio di questo decidente, dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale.
Il teste in questione nel confermare di aver lavorato con la ricorrente nell'anno 2019 afferma che i terreni di cui si occupavano erano siti, tra gli altri, anche mel comune di Torrenova. Tuttavia, dall'esame delle dichiarazioni dei concedenti (cfr produzione ) emerge invece che per l'anno CP_1
2019 nessuno dei proprietari di terreni siti in Torrenova avesse li avesse concessi alla società CALT:
a mero titolo esemplificativo si rileva che l'affitto da agosto 2014 a agosto 2020 con Parte_3 viene smentito dalla erede, che riferisce che CALT li ha lavorati solo nel 2014 e Parte_4 che dichiara di aver ripreso a coltivare i propri terreni siti in Torrenova a partire Parte_5 dal 2018.
Anche la deposizione del teste , dunque, non può ritenersi sufficientemente Testimone_2 attendibile.
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall'Istituto previdenziale, tanto con le allegazioni quanto con le prove documentali (verbale ispettivo redatto da pubblico ufficiale) offerte in giudizio. In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c.
Ciò nondimeno, questo Tribunale è conscio del proprio precedente orientamento secondo cui la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. veniva ritenuta valida e produttiva dell'effetto di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite indipendentemente dall'oggetto della controversia di natura previdenziale o assistenziale.
Al riguardo si rileva in via generale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la tutela accordata in casi di c.d. prospective overruling, istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile <solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni
Unite, i quali soltanto assumono il valore di 'communis opinio' tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere
a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un 'diritto vivente'>> (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 che si colloca nel solco segnato da plurime precedenti pronunzie uniformi).
Ebbene, nel dare atto dell'adeguamento dell'Ufficio all'orientamento delle superiori Corti in materia di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t.,, nel ricorso depositato il 26/04/2023 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta i ricorsi;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Patti, 11/11/2025
Il Giudice
IE OL RE