Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 158
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione e insussistenza presupposti per attribuzione classe 5^

    Il provvedimento impugnato costituisce diniego di autotutela rispetto ad atti ormai definitivi. La concessione dell'autotutela richiede, oltre alla sussistenza di profili di illegittimità, anche un interesse pubblico alla rimozione dell'atto. Il ricorrente non ha dimostrato l'interesse pubblico, limitandosi a dedurre il difetto di motivazione e ragioni di illegittimità dell'atto, non sufficienti a sostenere un'impugnativa di diniego di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 158
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 158
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo