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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente
LL UC, Relatore
SCANU ANGELO, IU
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 940/2025 depositato il 10/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Proprietario Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 107994 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di riscontro istanza n. 107994 del 28/05/2025, notificato al ricorrente il 26/05/2025, con il quale l'Agenzia confermava il classamento dell'immobile sito in Genova, Indirizzo_1 DR, censito al catasto di Genova Catasto 1stabilito nel procedimento tributario prot. GE0044013/2023 che fissava la categoria A10, classe 5^, vani 4,5.
Il ricorrente in data 28 maggio 2025 formulava istanza per il declassamento dell'immobile.
Con l'atto impugnato l'Ufficio si è limitato a ribadire il precedente classamento.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione della classe 5^ in ragione della collocazione interrata dell'immobile.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio chiedendo la reiezione del ricorso.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il provvedimento impugnato costituisce, infatti, diniego di autotutela rispetto agli atti di attribuzione della classe ormai divenuti definitivi.
Orbene la concessione dell'autotutela richiede, oltre alla sussistenza di profili di illegittimità dell'atto da rimuovere anche la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto stesso.
Nella specie il ricorrente a fronte del diniego dell'Ufficio non ha dimostrato la sussistenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto attributivo del classamento, limitandosi a dedurre il difetto di motivazione e le ragioni per le quali la classe 5^ non sarebbe confacente all'immobile de quo.
Si tratta di motivi che si limitano ad evidenziare gli asseriti profili di illegittimità dell'atto non sono idonei a sostenere una impugnativa di un diniego di autotutela.
Ne consegue la infondatezza del ricorso.
Le spese possono essere, comunque, compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. L'estensore Il Presidente (dott. Luca
Morbelli) (dott. Richard Goso)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente
LL UC, Relatore
SCANU ANGELO, IU
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 940/2025 depositato il 10/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Proprietario Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 107994 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di riscontro istanza n. 107994 del 28/05/2025, notificato al ricorrente il 26/05/2025, con il quale l'Agenzia confermava il classamento dell'immobile sito in Genova, Indirizzo_1 DR, censito al catasto di Genova Catasto 1stabilito nel procedimento tributario prot. GE0044013/2023 che fissava la categoria A10, classe 5^, vani 4,5.
Il ricorrente in data 28 maggio 2025 formulava istanza per il declassamento dell'immobile.
Con l'atto impugnato l'Ufficio si è limitato a ribadire il precedente classamento.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione della classe 5^ in ragione della collocazione interrata dell'immobile.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio chiedendo la reiezione del ricorso.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il provvedimento impugnato costituisce, infatti, diniego di autotutela rispetto agli atti di attribuzione della classe ormai divenuti definitivi.
Orbene la concessione dell'autotutela richiede, oltre alla sussistenza di profili di illegittimità dell'atto da rimuovere anche la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto stesso.
Nella specie il ricorrente a fronte del diniego dell'Ufficio non ha dimostrato la sussistenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto attributivo del classamento, limitandosi a dedurre il difetto di motivazione e le ragioni per le quali la classe 5^ non sarebbe confacente all'immobile de quo.
Si tratta di motivi che si limitano ad evidenziare gli asseriti profili di illegittimità dell'atto non sono idonei a sostenere una impugnativa di un diniego di autotutela.
Ne consegue la infondatezza del ricorso.
Le spese possono essere, comunque, compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. L'estensore Il Presidente (dott. Luca
Morbelli) (dott. Richard Goso)