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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 27/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 28/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5629 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a Eboli (SA) il 07/07/1951 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Carmine
Glielmi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Eboli (SA), alla Via Italia,
n. 45;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentate p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, per Notar di Fiumicino, dall'avv. Persona_1
SC VE e con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento ed handicap grave - Opposizione ad A.T.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 05/11/2024, esponeva che, Parte_1
versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità
di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., lo stesso proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l il 29/04/2025, il quale concludeva per l'improcedibilità CP_2
della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
2 3. Nel corso del giudizio veniva depositata documentazione medica comprovante l'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, disposta l'integrazione della
C.T.U. e conferito incarico allo stesso Consulente per l'effettuazione di un supplemento di perizia volto ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
4. Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 28/11/2024, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del suddetto beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente, successiva non solo allo svolgimento della consulenza svolta in sede di A.T.P., ma anche all'epoca della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
2. In rito, sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'istituto resistente,
emergendo dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
3 3. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle indagini effettuate ha riscontrato una diagnosi di “Morbo di Parkinson associato a tremore essenziale, rigidità
e bradicinesia a notevole impegno funzionale e in trattamento farmacologico specifico;
-
Declino delle funzioni cognitive su base cerebrovascolare cronica in paziente disorientato
nello S/T, con frequenti deficit mnesici e con deflessione del tono dell'umore associata a
disturbi del sonno notturno, in trattamento farmacologico mirato;
- Ipertensione arteriosa
e diabete mellito di tipo II in terapia farmacologica e in buon compenso, rispettivamente,
emodinamico e metabolico;
- incontinenza urinaria stabilizzata con fornitura di appositi
presidi assorbenti.”, ritenendo, dunque, sussistenti le condizioni clinico funzionali per la concessione dei benefici invocati.
Infatti, il C.T.U. ha evidenziato, alla luce dell'ulteriore documentazione medica acquisita,
un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente sull'aspetto della mobilità con un evidente viraggio verso la perdita dell'autonomia sul piano motorio, evidenziando che:
“Rispetto allo scorso anno, dunque, allorquando, l'istante aveva ricevuto solo la diagnosi
di una presunta “sindrome Parkinsoniana”, allo stato attuale è stato possibile constatare,
invece, che lo stesso presenta tutto il corteo sintomatologico tipico della patologia in
questione e, per questo, è in trattamento con farmaci specifici, come il Madopar,
recentemente anche aumentati nel loro dosaggio. Anche ad un superficiale esame
obiettivo, infatti, in questa ultima circostanza, è stato possibile apprezzare che, il Sig.
, trasportato dai familiari su una carrozzina da transito per cui ha fatto Pt_1
regolarmente richiesta, è una persona completamente dipendente da terzi per lo
svolgimento di qualsivoglia tipo di attività, comprese quelle relative alla cura della propria
persona. Francamente rigido, infatti, il paziente manifesta un tremore essenziale,
specialmente a destra, una bradicinesia generalizzata e un chiaro disorientamento
spazio/temporale. I movimenti richiesti dalla scrivente sono stati eseguiti solo mediante il
4 sostegno dei suoi accompagnatori, che lo hanno sollevato fino al raggiungimento della
stazione eretta, posizione che è stata mantenuta per poco e in modo francamente
instabile. L'atteggiamento assunto dallo stesso, , appunto, è quello tipico Parte_2
della malattia in esame, così come il freezing, apprezzabile durante la marcia, è apparso
notevolmente accentuato rispetto al controllo precedente. La deambulazione è avvenuta,
non senza l'apposito sostegno, per un brevissimo tratto e con chiare difficoltà, finché il
ricorrente, francamente provato, è crollato nuovamente in posizione seduta. Lo stesso
discorso è applicabile anche all'eloquio, che, infatti, oltre che scarno, è apparso
francamente bradilalico, confuso e intervallato da chiari deficit mnesici. Se tutto questo
non bastasse, come già accennato, sono stati apprezzati anche dei chiari deficit di tipo
cognitivo, compatibili con una netta progressione del deterioramento delle funzioni
superiori su base cerebrovascolare
cronico: se prima, infatti, si parlava di effetti classificabili ancora come “iniziali, ad oggi
questi risultano notevolmente impattanti sull'autonomia funzionale dello stesso, al punto
da renderlo, come già chiarito, completamente dipendente da terzi per lo svolgimento di
tutte le attività relative alla vita di tutti i giorni>>.
Non è più sussistente, quindi, l'autonomia necessaria per gli spostamenti e lo svolgimento delle semplici funzioni della vita di tutti i giorni.
Pertanto, il C.T.U. ha concluso affermando che, alla luce della sopravvenuta incapacità di deambulare, le attuali condizioni del Bisogno siano tali da consentire di attribuire l'indennità di accompagnamento richiesta.
Allo stesso tempo il Consulente ha accertato il peggioramento anche delle funzioni cognitive dell'istante, ritenendolo affetto da minorazioni tali da aver ridotto l'autonomia dello stesso al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione, riconoscendogli
5 anche lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità previsto dall'art. 3,
comma 3, della L. n. 104/92,
Ciò evidenziato il C.T.U. ha, poi, precisato, quanto alla decorrenza dei benefici, con considerazioni anch'esse meritevoli di piena condivisione, che in base all'evoluzione della malattia, desumibile dalla documentazione sanitaria acquisita e da lui esaminata, le condizioni cliniche del ricorrente sono divenute tali da fondare il diritto ai benefici solo a decorrere dal mese di marzo 2025, con revisione consigliata a gennaio 2028.
Di conseguenza il quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti i benefici invocati si è concretizzato, a parere del C.T.U., dal mese di marzo 2025, cioè in epoca successiva non soltanto alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione
medica dell' ma anche al deposito della C.T.U. in sede di A.T.P. (deposito avvenuto CP_2
il 14/09/2024).
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte qua accolta ed appare senz'altro condivisibile la decorrenza dei benefici a far tempo dal mese di marzo 2025.
4. Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda,
appare congruo addivenire alla integrale compensazione delle spese del giudizio.
Vanno, invece, interamente ed in via definitiva, messe a carico dell le spese della CP_2
consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio, nella misura liquidata con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5629 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Pt_1
6 contro l in persona del Pt_1 Controparte_3
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente totalmente inabile e bisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/80 e n. 508/88, nonché portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, con decorrenza dal mese di marzo
2025; revisione consigliata a gennaio 2028;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di C.T.U., da liquidarsi con separato decreto quanto alla presente fase di giudizio, a definitivo carico dell' CP_2
Salerno, 9.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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