Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000, controvalore di dollari 2.250.000, per la partecipazione dell'Italia per l'anno 1966 al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000, controvalore di dollari 2.250.000, per la partecipazione dell'Italia per l'anno 1966 al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.