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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa LA RS, all'udienza del 11 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 333 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
Parte_1 quale coniuge superstite di , nato a [...], il [...] e deceduto il Persona_1 15.12.2020, elettivamente domiciliata in Terni, Via della Caserma n. 8, presso lo studio dell'avvocato Andrea Cavicchioli che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce al ricorso introduttivo ricorrente CONTRO
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.,
[...] rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del notaio i Roma del 17 Per_2 dicembre 2010, rep. n. 87595, racc. 38040, dall'Avv.to Claudio Righetti ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati nn.18/20, presso l'Avvocatura INAIL resistente OGGETTO: rendita ai superstiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 aprile 2024, ritualmente notificato, , vedova di Parte_1
, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, l' Persona_1 [...]
in Controparte_2 persona del direttore pro tempore e, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che il decesso del consorte avvenuto in data 15.12.20220 è stato causato dalla malattia professionale neoplasia polmonare e, per l'effetto, riconoscere e liquidare in suo favore la rendita ai superstiti ex art. 85 del DPR n. 1124/1965 e l'assegno funerario previsto dalla medesima disposizione normativa. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso di cui assumeva CP_1 l'infondatezza in atto e in diritto. Nel merito, l' sosteneva che la neoplasia polmonare che CP_1 aveva condotto al decesso del non risultava di origine professionale, stante la Persona_3 mancanza di prova di esposizione all'inalazione di fibre e polveri contenenti amianto o altri agenti cancerogeni. La causa è stata istruita con la produzione documentale, con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e con l'espletamento di CTU medico – legale. Quindi, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, in via preliminare, ricordare che in caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o di malattia professionale, ai familiari superstiti, che ne facciano tempestiva richiesta, spetta la rendita infortunistica;
ciò anche quando il danno infortunistico non sia stato l'unica causa del decesso, ma solo una concausa di esso, avendo concorso con altre patologie. Si tratta di un diritto proprio dei superstiti, loro riconosciuto in ragione del danno subito per la morte del congiunto. La prestazione è rimasta immutata anche dopo la riforma ex D. Lgs n. 38/2000. Ai sensi dell'art. 85 T.U. ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa-effetto tra infortunio/malattia e morte. Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. In tema di nesso eziologico giova rammentare che la Corte di cassazione ha ribadito l'importante principio di diritto secondo cui “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussiste un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche “ex post” quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che si adi per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 1135 del 19.01.2011; Cass. n. 7352/2010; Cass. n. 14770/2008). Si osserva, inoltre, che la Suprema corte ha ribadito che: "Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare alte evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Inoltre, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che ha modificato l'art. 145 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi di gravità anche minima associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, non esclude in linea di principio l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore siano o meno derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata, poiché "... in termini medico - legali, ai fini in esame, può propriamente parlarsi di "associazione" solo quando vi sia interferenza anatomo - clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo" (cfr. Cass. n. 20947 del 28/10/2004). Nel caso in esame, non è contestato che il de cuius fosse affetto da grave malattia polmonare, già riconosciuta dall'Istituto di origine professionale. Parte resistente contesta che la sopraggiunta malattia neoplasia polmonare, che ha condotto al decesso il , sia in nesso di Per_1 causalità, anche in termini di probabilità scientifica, con l'attività lavorativa dallo stesso svolta. Dalla documentazione allegata al ricorso e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il sig. ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come Persona_1 operaio saldatore all'interno del reparto Fonderia degli stabilimenti siderurgici di Terni e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come descritte dalla ricorrente, nelle spiegate qualità. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, il teste collega del dal 1983 al 1985, ha Testimone_1 Per_1 confermato le attività svolte dallo stesso presso il reparto fonderia dichiarando: “…lui faceva il saldatore fiammellista e svolgeva operazioni di saldatura con i materiali che mi si elencano nel capitolo” (Cap. 3 del ricorso: “…Per ogni manufatto veniva utilizzato acciaio con caratteristiche diverse e ognuno conteneva materie prime quali ferromanganese, ferro silicio, molibdeno, cobalto, magnesio, ferro titanio, cromo, vanadio, rame, zinco, ecc.). Il teste ha confermato anche le lavorazioni svolte dal su ciascun manufatto così Per_1 come ha confermato l'utilizzo di materiale contenente amianto: “Si è vero il materiale con cui si lavorava era di amianto: sia i grembiuli sia i guanti sia il materiale con cui venivano coperti i manufatti…si è vero, quando sono arrivato io nel 1983 c'era impianti di aspirazione parziale ed il fumo fuoriusciva;
per quanto riguarda il materiale di protezione vi erano solo i guanti ed il grembiule in amianto”. Anche il secondo teste escusso, , collega di dal 1975 Testimone_2 Persona_1 al 1986, ha confermato le mansioni e le lavorazioni svolte dallo stesso, precisando, in particolare, che: “Anche in qualità di capo-reparto del reparto “Fonderia” (Finitura e Getti) il Per_1 partecipava, sovraintendeva e coordinava tutte le lavorazioni come sopra descritte, sempre a contatto con le sostanze indicate, utilizzando grembiuli in amianto e guanti in amianto per protezione”. Al fine, dunque, di accertare se il de cuius fosse affetto dalla malattia denunciata (neoplasia polmonare), se la stessa ne abbia causato il decesso e se tale malattia sia o meno correlata al lavoro dallo stesso svolto, è stata disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottore all'esito dell'esame della documentazione Persona_4 presente in atti, ha accertato che il decesso del sig. , avvenuto in data Persona_1 15.12.2020, è stato causato dalla patologia “carcinoma squamoso del polmone” di cui era affetto. Il CTU, dunque, al fine di stabile se l'attività lavorativa svolta dal de cuius, abbia esposto lo stesso all'inalazione di fibre di amianto, ha precisato che: “Negli impianti siderurgici e in tutti i processi di lavorazione a caldo dei metalli si è fatto largo uso di amianto e di materiali che lo contenevano, tuttavia in maniera non uniforme in tutto il settore. Nella siderurgia sono stati utilizzati cartoni e pannelli per la coibentazione della cassa degli altoforni, dei forni e dei convertitori. Le cabine delle gru a ponte e di comando degli impianti, se dovevano operare in prossimità di sorgenti di calore intenso, erano coibentate all'interno con cartoni di amianto, sia rivestiti a loro volta da lamiera sia con faccia a vista. In amianto erano realizzati anche gli schermi per la difesa di macchinari e persone dal calore radiante. Corde e tessuti erano utilizzati per il rivestimento di parti di macchinari e di condotte per il trasporto di olio di lubrificazione o di acqua di raffreddamento, in particolare sui treni di laminazione”, evidenziando la certezza della presenza di amianto negli stabilimenti dell'industria siderurgica ternana, almeno fino al 1992. L'ausiliario del giudice dopo aver precisato, altresì, che: “L'esposizione diretta all'amianto era prevalentemente relativa agli addetti alle saldature sui grandi serbatoi che utilizzavano coperte in amianto per la protezione dal calore le quali rilasciavano continuamente fibre”, ha concluso ritenendo del tutto verosimile che “…l'attività di saldatore-fiammellista svolta ininterrottamente per circa 27 anni abbia esposto il all'azione nociva dell'amianto” e, quindi, posta tale Per_1 esposizione la “…malattia causa mortis può avvalersi del principio della presunzione legale d'origine”. (Cfr. consulenza medico legale in atti). Nei chiarimenti richiesti il ctu ha precisato che “Deve ritenersi corretto quanto affermato da parte resistente, ovvero la necessità di applicare i criteri previsti dal documento di consenso di Helsinki per l'attribuzione all'amianto del carcinoma polmonare. Pertanto, a rettifica di quanto affermato nel preliminare trasmesso alle parti, la patologia che causò il decesso del sig. Per_1 non può giovarsi del principio della presunzione legale d'origine. Detto questo, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – appare meno tranchant relativamente all'attribuzione delle neoplasie polmonari all'amianto”. richiamando a giurisprudenza formatesi in materia, ha evidenziato che “Nel caso in discussione l'esposizione all'amianto non è negata dall' (anche CP_1 se non determinabile nella sua entità), mentre dalla documentazione in atti non emergono fattori eziologici alternativi all'esposizione alla noxa ambientale”. Alla luce dei condivisibili esiti cui giunge il CTU, il quale ha riconosciuto, quindi, la malattia carcinoma squamoso del polmone destro, cui era affetto il e causa del Persona_1 suo decesso, di origine professionale, la domanda deve essere accolta con condanna dell' alla CP_1 costituzione in favore della ricorrente, quale coniuge superstite di , della Persona_1 rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (Cfr. art. 105, comma 2, T.U), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo e alla erogazione del contributo per le spese occorse in conseguenza del decesso, cd. assegno funerario, previsto dalla stessa disposizione normativa. L' soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_1 lite, come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: 1)Accerta e dichiara che la malattia carcinoma squamoso polmonare, cui era affetto il de cuius, ha avuto origine professionale ed è stata causa del suo decesso, avvenuto il 15/12/2020; 2) Per l'effetto, condanna l' a corrispondere a , quale erede di CP_1 Parte_1
, la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. 1124/1965, con Persona_1 decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso, oltre alla maggior somma fra gli interessi maturati nella misura legale e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
3)condanna l' all'erogazione in favore della ricorrente dell'assegno funerario di cui al CP_1 dpr 112/1965;
4)Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Andrea Cavicchioli;
5)Pone le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1 Terni, 11 novembre 2025
Il giudice
LA RS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa LA RS, all'udienza del 11 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 333 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
Parte_1 quale coniuge superstite di , nato a [...], il [...] e deceduto il Persona_1 15.12.2020, elettivamente domiciliata in Terni, Via della Caserma n. 8, presso lo studio dell'avvocato Andrea Cavicchioli che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce al ricorso introduttivo ricorrente CONTRO
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.,
[...] rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del notaio i Roma del 17 Per_2 dicembre 2010, rep. n. 87595, racc. 38040, dall'Avv.to Claudio Righetti ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati nn.18/20, presso l'Avvocatura INAIL resistente OGGETTO: rendita ai superstiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 aprile 2024, ritualmente notificato, , vedova di Parte_1
, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, l' Persona_1 [...]
in Controparte_2 persona del direttore pro tempore e, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che il decesso del consorte avvenuto in data 15.12.20220 è stato causato dalla malattia professionale neoplasia polmonare e, per l'effetto, riconoscere e liquidare in suo favore la rendita ai superstiti ex art. 85 del DPR n. 1124/1965 e l'assegno funerario previsto dalla medesima disposizione normativa. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso di cui assumeva CP_1 l'infondatezza in atto e in diritto. Nel merito, l' sosteneva che la neoplasia polmonare che CP_1 aveva condotto al decesso del non risultava di origine professionale, stante la Persona_3 mancanza di prova di esposizione all'inalazione di fibre e polveri contenenti amianto o altri agenti cancerogeni. La causa è stata istruita con la produzione documentale, con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e con l'espletamento di CTU medico – legale. Quindi, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova, in via preliminare, ricordare che in caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o di malattia professionale, ai familiari superstiti, che ne facciano tempestiva richiesta, spetta la rendita infortunistica;
ciò anche quando il danno infortunistico non sia stato l'unica causa del decesso, ma solo una concausa di esso, avendo concorso con altre patologie. Si tratta di un diritto proprio dei superstiti, loro riconosciuto in ragione del danno subito per la morte del congiunto. La prestazione è rimasta immutata anche dopo la riforma ex D. Lgs n. 38/2000. Ai sensi dell'art. 85 T.U. ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa-effetto tra infortunio/malattia e morte. Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. In tema di nesso eziologico giova rammentare che la Corte di cassazione ha ribadito l'importante principio di diritto secondo cui “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussiste un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche “ex post” quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che si adi per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 1135 del 19.01.2011; Cass. n. 7352/2010; Cass. n. 14770/2008). Si osserva, inoltre, che la Suprema corte ha ribadito che: "Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare alte evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Inoltre, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che ha modificato l'art. 145 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi di gravità anche minima associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, non esclude in linea di principio l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore siano o meno derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata, poiché "... in termini medico - legali, ai fini in esame, può propriamente parlarsi di "associazione" solo quando vi sia interferenza anatomo - clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo" (cfr. Cass. n. 20947 del 28/10/2004). Nel caso in esame, non è contestato che il de cuius fosse affetto da grave malattia polmonare, già riconosciuta dall'Istituto di origine professionale. Parte resistente contesta che la sopraggiunta malattia neoplasia polmonare, che ha condotto al decesso il , sia in nesso di Per_1 causalità, anche in termini di probabilità scientifica, con l'attività lavorativa dallo stesso svolta. Dalla documentazione allegata al ricorso e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il sig. ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come Persona_1 operaio saldatore all'interno del reparto Fonderia degli stabilimenti siderurgici di Terni e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come descritte dalla ricorrente, nelle spiegate qualità. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, il teste collega del dal 1983 al 1985, ha Testimone_1 Per_1 confermato le attività svolte dallo stesso presso il reparto fonderia dichiarando: “…lui faceva il saldatore fiammellista e svolgeva operazioni di saldatura con i materiali che mi si elencano nel capitolo” (Cap. 3 del ricorso: “…Per ogni manufatto veniva utilizzato acciaio con caratteristiche diverse e ognuno conteneva materie prime quali ferromanganese, ferro silicio, molibdeno, cobalto, magnesio, ferro titanio, cromo, vanadio, rame, zinco, ecc.). Il teste ha confermato anche le lavorazioni svolte dal su ciascun manufatto così Per_1 come ha confermato l'utilizzo di materiale contenente amianto: “Si è vero il materiale con cui si lavorava era di amianto: sia i grembiuli sia i guanti sia il materiale con cui venivano coperti i manufatti…si è vero, quando sono arrivato io nel 1983 c'era impianti di aspirazione parziale ed il fumo fuoriusciva;
per quanto riguarda il materiale di protezione vi erano solo i guanti ed il grembiule in amianto”. Anche il secondo teste escusso, , collega di dal 1975 Testimone_2 Persona_1 al 1986, ha confermato le mansioni e le lavorazioni svolte dallo stesso, precisando, in particolare, che: “Anche in qualità di capo-reparto del reparto “Fonderia” (Finitura e Getti) il Per_1 partecipava, sovraintendeva e coordinava tutte le lavorazioni come sopra descritte, sempre a contatto con le sostanze indicate, utilizzando grembiuli in amianto e guanti in amianto per protezione”. Al fine, dunque, di accertare se il de cuius fosse affetto dalla malattia denunciata (neoplasia polmonare), se la stessa ne abbia causato il decesso e se tale malattia sia o meno correlata al lavoro dallo stesso svolto, è stata disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottore all'esito dell'esame della documentazione Persona_4 presente in atti, ha accertato che il decesso del sig. , avvenuto in data Persona_1 15.12.2020, è stato causato dalla patologia “carcinoma squamoso del polmone” di cui era affetto. Il CTU, dunque, al fine di stabile se l'attività lavorativa svolta dal de cuius, abbia esposto lo stesso all'inalazione di fibre di amianto, ha precisato che: “Negli impianti siderurgici e in tutti i processi di lavorazione a caldo dei metalli si è fatto largo uso di amianto e di materiali che lo contenevano, tuttavia in maniera non uniforme in tutto il settore. Nella siderurgia sono stati utilizzati cartoni e pannelli per la coibentazione della cassa degli altoforni, dei forni e dei convertitori. Le cabine delle gru a ponte e di comando degli impianti, se dovevano operare in prossimità di sorgenti di calore intenso, erano coibentate all'interno con cartoni di amianto, sia rivestiti a loro volta da lamiera sia con faccia a vista. In amianto erano realizzati anche gli schermi per la difesa di macchinari e persone dal calore radiante. Corde e tessuti erano utilizzati per il rivestimento di parti di macchinari e di condotte per il trasporto di olio di lubrificazione o di acqua di raffreddamento, in particolare sui treni di laminazione”, evidenziando la certezza della presenza di amianto negli stabilimenti dell'industria siderurgica ternana, almeno fino al 1992. L'ausiliario del giudice dopo aver precisato, altresì, che: “L'esposizione diretta all'amianto era prevalentemente relativa agli addetti alle saldature sui grandi serbatoi che utilizzavano coperte in amianto per la protezione dal calore le quali rilasciavano continuamente fibre”, ha concluso ritenendo del tutto verosimile che “…l'attività di saldatore-fiammellista svolta ininterrottamente per circa 27 anni abbia esposto il all'azione nociva dell'amianto” e, quindi, posta tale Per_1 esposizione la “…malattia causa mortis può avvalersi del principio della presunzione legale d'origine”. (Cfr. consulenza medico legale in atti). Nei chiarimenti richiesti il ctu ha precisato che “Deve ritenersi corretto quanto affermato da parte resistente, ovvero la necessità di applicare i criteri previsti dal documento di consenso di Helsinki per l'attribuzione all'amianto del carcinoma polmonare. Pertanto, a rettifica di quanto affermato nel preliminare trasmesso alle parti, la patologia che causò il decesso del sig. Per_1 non può giovarsi del principio della presunzione legale d'origine. Detto questo, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – appare meno tranchant relativamente all'attribuzione delle neoplasie polmonari all'amianto”. richiamando a giurisprudenza formatesi in materia, ha evidenziato che “Nel caso in discussione l'esposizione all'amianto non è negata dall' (anche CP_1 se non determinabile nella sua entità), mentre dalla documentazione in atti non emergono fattori eziologici alternativi all'esposizione alla noxa ambientale”. Alla luce dei condivisibili esiti cui giunge il CTU, il quale ha riconosciuto, quindi, la malattia carcinoma squamoso del polmone destro, cui era affetto il e causa del Persona_1 suo decesso, di origine professionale, la domanda deve essere accolta con condanna dell' alla CP_1 costituzione in favore della ricorrente, quale coniuge superstite di , della Persona_1 rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso (Cfr. art. 105, comma 2, T.U), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo e alla erogazione del contributo per le spese occorse in conseguenza del decesso, cd. assegno funerario, previsto dalla stessa disposizione normativa. L' soccombente deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_1 lite, come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: 1)Accerta e dichiara che la malattia carcinoma squamoso polmonare, cui era affetto il de cuius, ha avuto origine professionale ed è stata causa del suo decesso, avvenuto il 15/12/2020; 2) Per l'effetto, condanna l' a corrispondere a , quale erede di CP_1 Parte_1
, la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. 1124/1965, con Persona_1 decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso, oltre alla maggior somma fra gli interessi maturati nella misura legale e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
3)condanna l' all'erogazione in favore della ricorrente dell'assegno funerario di cui al CP_1 dpr 112/1965;
4)Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Andrea Cavicchioli;
5)Pone le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1 Terni, 11 novembre 2025
Il giudice
LA RS