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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/01/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6966/2023 promosso dai coniugi:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. PARENTI ELISA
C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. PARENTI ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
1 - vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/12/2023 dai coniugi predetti;
-Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti,
il 27.01.2021, innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N.9143/2019 definita con decreto di omologa del 05.02.2021;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
2 - dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. in data Parte_1 CP_1
27/09/2009 in Modena e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Formigine (MO), al n. 24, parte II, serie A, anno 2009, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. I coniugi potranno fissare la propria residenza dove riterranno opportuno – previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni - purché ciò non limiti il diritto di visita dell'altro genitore.
3. I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche in favore della figlia minore per espatrio a scopi turistici e culturali;
4. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori al fine di consentirle un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti materni e paterni. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto,
esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano
3 ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della figlia sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale si trova di volta in volta. Per_1
5. La figlia minore avrà collocazione prevalente presso la Per_1
madre nell'abitazione della quale (sita in Modena, Via Gandini n. n.
50), manterrà la propria residenza anagrafica;
6. Il padre potrà tenere con sé la figlia quando vorrà, previo Per_1
accordo con la madre;
in ogni caso egli avrà il diritto di sentirla telefonicamente almeno una volta al giorno e di tenerla presso di sé secondo le seguenti modalità:
a) Infrasettimanalmente e nei weekend:
I. durante la settimana A:
- Il mercoledì pomeriggio (in periodo scolastico dall'uscita di scuola) sino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza;
4 - dal venerdì pomeriggio (in periodo scolastico dall'uscita di scuola) sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza;
II. durante la settimana B:
- dal martedì pomeriggio (in periodo scolastico dall'uscita di scuola) sino al giovedì sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) per le vacanze natalizie e di capodanno:
- cinque giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 23 al 27/12) ed il Capodanno
(dal 30/12 al 3/1);
c) per le vacanze pasquali:
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo;
d) per le vacanze estive:
- trenta giorni non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo il diritto di scelta, da esercitarsi sempre entro il giorno 30 aprile di ogni anno, spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
Prima della partenza i coniugi saranno tenuti a comunicarsi il luogo ed indirizzo nel quale trascorreranno le vacanze con la figlia minore.
5 7. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
, il Sig. si obbliga a corrispondere alla Dott.ssa Per_1 CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici Parte_1
mensilità annue, la somma mensile di € 400,00 (=quattrocento),
mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dall'anno successivo la data di comparizione delle parti innanzi al Presidente.
8. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore , riguardanti la salute, la cura, l'educazione e Persona_2
l'istruzione della stessa, saranno sostenute dai genitori, quanto alla misura del 60% da parte del Sig. e, quanto al restante CP_1
40% dalla Dott.ssa . Allo scopo le parti Parte_1
individuano tali spese e modalità di assunzione delle medesime come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) tickets Organizzazione_1
sanitari; e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal
[...]
; Organizzazione_1
6 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) cure non convenzionali;
e) Organizzazione_1
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) vestiario. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze che la minore trascorrerà con ciascun genitore (o con il
7 rispettivo ramo parentale) saranno sostenuti da quest'ultimo; d) accessori tecnologici eventualmente richiesti dalla figlia.
Resta inteso che, anche ai fini della contribuzione per quota, qualunque altra spesa straordinaria ed imprevedibile non prevista dal precedente schema che si renda necessaria per la prole, dovrà essere concordata sia nell'an che nel quantum tra i genitori, salvo che non attenga a urgenti motivi di salute.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è
avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9. Le parti rinunciano a richiedersi assegni di personale mantenimento godendo gli stessi di sostanze e mezzi adeguati per far fronte alle loro esigenze di vita.
10. Le parti dichiarano di avere risolto tra di loro ogni questione di carattere economico-patrimoniale e, conseguentemente, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o causale.
8 11. Le spese di assistenza legale del presente procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio restano a carico del Sig.
CP_1
12. Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata e vincolante, ogni azione, eccezione e pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORMIGINE (MO) il 27/06/2009 fra Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra
[...]
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2009
Atto n.24 Parte II Serie A;
9 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/01/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6966/2023 promosso dai coniugi:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. PARENTI ELISA
C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. PARENTI ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
1 - vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/12/2023 dai coniugi predetti;
-Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti,
il 27.01.2021, innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N.9143/2019 definita con decreto di omologa del 05.02.2021;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
2 - dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. in data Parte_1 CP_1
27/09/2009 in Modena e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Formigine (MO), al n. 24, parte II, serie A, anno 2009, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. I coniugi potranno fissare la propria residenza dove riterranno opportuno – previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni - purché ciò non limiti il diritto di visita dell'altro genitore.
3. I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche in favore della figlia minore per espatrio a scopi turistici e culturali;
4. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori al fine di consentirle un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti materni e paterni. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto,
esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano
3 ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della figlia sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale si trova di volta in volta. Per_1
5. La figlia minore avrà collocazione prevalente presso la Per_1
madre nell'abitazione della quale (sita in Modena, Via Gandini n. n.
50), manterrà la propria residenza anagrafica;
6. Il padre potrà tenere con sé la figlia quando vorrà, previo Per_1
accordo con la madre;
in ogni caso egli avrà il diritto di sentirla telefonicamente almeno una volta al giorno e di tenerla presso di sé secondo le seguenti modalità:
a) Infrasettimanalmente e nei weekend:
I. durante la settimana A:
- Il mercoledì pomeriggio (in periodo scolastico dall'uscita di scuola) sino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza;
4 - dal venerdì pomeriggio (in periodo scolastico dall'uscita di scuola) sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza;
II. durante la settimana B:
- dal martedì pomeriggio (in periodo scolastico dall'uscita di scuola) sino al giovedì sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) per le vacanze natalizie e di capodanno:
- cinque giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 23 al 27/12) ed il Capodanno
(dal 30/12 al 3/1);
c) per le vacanze pasquali:
- tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo;
d) per le vacanze estive:
- trenta giorni non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo il diritto di scelta, da esercitarsi sempre entro il giorno 30 aprile di ogni anno, spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
Prima della partenza i coniugi saranno tenuti a comunicarsi il luogo ed indirizzo nel quale trascorreranno le vacanze con la figlia minore.
5 7. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
, il Sig. si obbliga a corrispondere alla Dott.ssa Per_1 CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici Parte_1
mensilità annue, la somma mensile di € 400,00 (=quattrocento),
mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dall'anno successivo la data di comparizione delle parti innanzi al Presidente.
8. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore , riguardanti la salute, la cura, l'educazione e Persona_2
l'istruzione della stessa, saranno sostenute dai genitori, quanto alla misura del 60% da parte del Sig. e, quanto al restante CP_1
40% dalla Dott.ssa . Allo scopo le parti Parte_1
individuano tali spese e modalità di assunzione delle medesime come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) tickets Organizzazione_1
sanitari; e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal
[...]
; Organizzazione_1
6 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) cure non convenzionali;
e) Organizzazione_1
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) vestiario. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze che la minore trascorrerà con ciascun genitore (o con il
7 rispettivo ramo parentale) saranno sostenuti da quest'ultimo; d) accessori tecnologici eventualmente richiesti dalla figlia.
Resta inteso che, anche ai fini della contribuzione per quota, qualunque altra spesa straordinaria ed imprevedibile non prevista dal precedente schema che si renda necessaria per la prole, dovrà essere concordata sia nell'an che nel quantum tra i genitori, salvo che non attenga a urgenti motivi di salute.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è
avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9. Le parti rinunciano a richiedersi assegni di personale mantenimento godendo gli stessi di sostanze e mezzi adeguati per far fronte alle loro esigenze di vita.
10. Le parti dichiarano di avere risolto tra di loro ogni questione di carattere economico-patrimoniale e, conseguentemente, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o causale.
8 11. Le spese di assistenza legale del presente procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio restano a carico del Sig.
CP_1
12. Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata e vincolante, ogni azione, eccezione e pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORMIGINE (MO) il 27/06/2009 fra Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra
[...]
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2009
Atto n.24 Parte II Serie A;
9 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/01/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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