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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Il Giudice Designato AN LUPIS, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.196 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Sig. (C.F.: ), nato a [...] (R.C.), il Parte_1 C.F._1
09.09.1980, e residente in [...],
89046 (RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ruva ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Caulonia (R.C.) alla via San
PE Moscati, n° 1 giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, c.f. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via PE Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica per questi come da procura del Notaio dott. Controparte_2
Rep. n. 180008 raccolta nr 12317 del 25/05/2023, Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bavasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96, giusta procura in atti;
( cf ) in persona del Ministro in Controparte_3 P.IVA_2
carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del
Plebiscito n. 15, sono per legge domiciliati;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI
Tutte le parti entro il termine fissato al 7.11.2025, hanno concluso come da note ex art.127 ter cpc ritualmente depositate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Pt_1
azione per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n.
11080202400010154000 emesso dall' per conto della Direzione CP_4
Territoriale del Lavoro di Torino, e notificato via pec in data 12.02.2024 con cui veniva contestato l'omesso pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali per effetto delle quali veniva preannunciato il fermo sulla propria autovettura modello Jeep Renegade 1.6 MULTIJET, t.g. FJ001AF, preannunciando che trascorsi 30 giorni dalla notifica di detto provvedimento si sarebbe proceduto alla iscrizione del fermo amministrativo sul predetto veicolo, per un importo complessivo di euro
103.851,66. Davanti a questo giudice proponeva però opposizione con riferimento soltanto alle seguenti cartelle esattoriali: 1)Cartella n.
11020130051103874000, presuntivamente notificata in data 25.06.2014, per spese processuali di complessivi euro 28,17, riguardante l'anno 2012 e
Pag. 2 di 10 di pertinenza del Tribunale di Reggio Calabria;
2) Cartella n.
11020230058593816000, presuntivamente notificata in data 13.09.2014, per spese processuali di complessivi euro 90,13, riguardante l'anno 2011 e di pertinenza del Tribunale di Reggio Calabria;
3) Cartella n.
11020190018350073000, presuntivamente notificata in data 28.02.2019, per spese processuali di complessivi euro 55.669,87, riguardante l'anno
2012 e di pertinenza della Corte di Appello di Napoli. Per un importo complessivo di €.55.788,17. Affidava l'opposizione a ben otto motivi e precisamente: 1)Nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato per prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle impugnate;
2)Nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli atti presupposti;
3)Nullità ed illegittimità dell'impugnato atto per violazione dell'art. 12 ultimo capoverso del D.P.R.
n. 602/76; 4)Credito illegittimo per erronea applicazione degli interessi.
Mancata analitica indicazione del calcolo degli interessi;
5)Violazione dell'art. 212 D.P.R. 115/2002, per mancata notifica dell'invito al pagamento nei confronti del contribuente;
6)Violazione del D.P.R.
115/2002 e s.m.i.; 7)Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
8)Intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 e
46/49 D.Lgs 45/99.
Si costituiva l' che contestava l'inammissibilità CP_4
dell'opposizione per tutti i motivi attinenti le cartelle esattoriali regolarmente notificate, nonché la eccepita prescrizione stante la notifica dei seguenti atti interruttivi: avviso d'intimazione n.11020199026765456000,notificato in data 03.12.2019;- avviso d'intimazione n.11020229013084600000,notificato in data 06.09.2022
Pag. 3 di 10 Infine, per ogni contestazione inerente la fase antecedente alla notifica della cartella esattoriale, rilevava la propria carenza di legittimazione passiva.
Anche il si costituiva eccependo Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva trattandosi di opposizione qualificabile ex art.617 comma 1 cpc. Specificava inoltre che: in merito alla CARTELLA DI PAGAMENTO 110 2013 0051103874000, la stessa riguardava un recupero di spese processuali dell'importo di euro 16,00 a seguito di provvedimento di rigetto del ricorso proposto dal Sig. Pt_1
avverso il decreto del 15/02/2010 del Tribunale di Reggio Calabria
[...]
sez. Misure di Prevenzione, confermato con decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria del 23/11/2010 e pronunciato dalla Corte Suprema di
Cassazione n. RG 12430/11 del 06/07/2011 – esecutivo in pari data.
Risultando fondata la pretesa creditoria vantata nei confronti del Sig. Pt_1
, l'URC del Tribunale di Reggio Calabria inviava la minuta del
[...]
ruolo al concessionario, oggi agente della riscossione, in data 05/08/2013, ruolo reso esecutivo ii 21/08/2013 con la partita di credito n. 280/12 Mod.
3SG. L'URC del Tribunale di Reggio Calabria risultava essere creditore nei confronti dell'odierno istante Sig. in ordine alla cartella di Parte_1
pagamento n. 110 2013 0051103874000. In ordine alla lamentata omessa notifica intimazione di pagamento, rappresentava che l'iscrizione a ruolo è avvenuta senza avere antecedentemente provveduto alla notifica dell'invito di pagamento perché la L. n. 133/08 ha introdotto l'art. 227 ter del T.U. spese giustizia che ha eliminato la fase della redazione dell'invito al pagamento, modificando la procedura di riscossione delle spese processuali o delle pene pecuniarie esigibili a seguito di passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata
Pag. 4 di 10 dall'art. 212 del DPR n. 115/2002, che prevedeva l'invito al pagamento. E' stata, quindi, già dal 2008 eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, prevista dall'art. 212 DPR n.
115/2002. E in conseguenza delle nuove disposizioni, per come pure ritenuto dal con la circolare n. 126253.0 del Controparte_3
29/09/08, la nuova disciplina deve essere applicata a tutti i provvedimenti divenuti esecutivi per i quali, alla data di entrata della citata L. 133/08
(25/06/2008), non è stato ancora notificato l'invito al pagamento. la propria carenza di legittimazione passiva per ciò che riguarda la fase dell'azione esecutiva di competenza del concessionario. Ribadiva che la prescrizione era decennale e che la decorrenza in materia di spese processuali va riferita al momento in cui il debito erariale viene iscritto a ruolo decorsi i termini assegnati con l'invito al pagamento (nel caso di riscossione ante riforma) o al momento in cui scade il termine assegnato per il pagamento con la notifica della cartella esattoriale dopo l'iscrizione a ruolo (nel caso di riscossione post riforma) con conseguente applicabilità ad entrambi i casi del disposto del comma V dell'art. 172 c.p., atteso che da tale momento il condannato si sottrae all'esecuzione della pena. In base alle superiori osservazioni, la pretesa creditoria si prescriverebbe decorso il termine legale di dieci anni da quando il debito erariale è stato iscritto a ruolo, salve intervenute cause interruttive. Nel caso di specie entro il termine di estinzione prescrizionale, l'esecuzione è stata iniziata, essendo stata aperta la relativa partita di credito, trasmesso il ruolo al concessionario, emessa la relativa cartella esattoriale e attivate n. 4 procedure esecutive interruttive del termine prescrizionale lamentato dall'odierno istante, di cui tre avvisi di intimazione, nello specifico: 28/10/2016 110 2016 9022523091000
Pag. 5 di 10 AVVISO DI INTIMAZIONE;
08/09/2017 110 2017 9011978086000
AVVISO DI INTIMAZIONE;
29/11/2019 110 2019 9026765456000
AVVISO DI INTIMAZIONE;
02/09/2022 110 2022 9013084600000
AVVISO DI INTIMAZIONE. Quanto alla Parte_2
11020130058593816000, rilevava che si trattava di
[...]
recupero di spese processuali dell'importo di euro 61,00 a seguito di sentenza penale di condanna n. 516/08 del 08/04/2008, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria e confermata con sentenza del 22/06/2010 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria , irrevocabile il Parte_3
10/03/2011. Risultando fondata la pretesa creditoria vantata nei confronti del Sig. , l'URC del Tribunale di Reggio Calabria inviava la Parte_4
minuta del ruolo al concessionario, oggi agente della riscossione, in data
23/09/2013, ruolo reso esecutivo il 07/10/2013 con la partita di credito n.
1105/2011 Mod. 3SG.
Oltre a richiamare le motivazioni esposte per la precedente cartella, osservava poi che, entro il termine di estinzione prescrizionale, l'esecuzione era stata iniziata, essendo stata aperta la relativa partita di credito, trasmesso il ruolo al concessionario, emessa la relativa cartella esattoriale e attivate n. 5 procedure esecutive interruttive del termine prescrizionale lamentato dall'odierno istante, di cui quattro avvisi di intimazione, nello specifico: 06/05/2016 004 2016 0193420003621 ISCRIZIONE FERMO
AMMINISTRAT1VO; 28/10/2016 110 2016 9022523091000 AVVISO DI
1NTIMAZIONE; 08/09/2017 110 2017 9011978086000 AVVISO DI
INTIMAZIONE; 29/11/2019 110 2019 9026765456000 AVVISO DI
INTIMAZIONE; 02/09/2022 110 2022 9013084600000 AVVISO DI
INTIMAZIONE.
Pag. 6 di 10 In ogni caso, qualunque fosse il dies a quo da prendere a riferimento per il calcolo del termine prescrizionale in esame, la procedura di recupero crediti in ordine alla cartella 110 2013 0058593816000 era stata attivata dall'Ufficio Giudiziario correttamente e senza violazione alcuna dei termini di prescrizione "a monte" (invio della minuta del ruolo al concessionario, oggi agente della riscossione, in data 23/09/2013, ruolo reso esecutivo il
07/10/2013); sarà poi l che attiverà il Controparte_5
procedimento di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 49 e seg. del DPR
n. 602/73 e successive modifiche. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza il procuratore dell'opponente in via preliminare precisava che nella seconda cartella esattoriale era stato indicato un numero errato, in quanto il numero corretto della cartella impugnata è il seguente: 11020130058593816000. Chiedeva un rinvio per la discussione orale. La causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.127 ter cpc in data 7.11.2025.
Occorre preliminarmente verificare l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali sottostanti il preavviso di fermo amministrativo notificato il
12.2.2024 e opposto e indicate dall'opponente come specificatamente contestate la cui giurisdizione è del giudice ordinario. Come visto, trattasi di cartelle esattoriali relative a spese processuali che sono state tutte regolarmente notificate ex art.140 cpc per come risulta dai documenti prodotti dall Ne consegue che i motivi di opposizione strettamente CP_4
inerenti le cartelle esattoriali, sono inammissibili per consolidata giurisprudenza. Si richiama quanto a più riprese statuito dai giudici di legittimità secondo cui l'opponente che non abbia impugnato
Pag. 7 di 10 tempestivamente le cartelle esattoriali, così come le singole intimazioni di pagamento, non può addurre come motivi di opposizione quello che avrebbe dovuto contestare entro i termini decadenziali decorrenti dalla notifica delle relative cartelle e delle successive intimazioni. Il principio è sul punto granitico posto che ogni atto d'imposizione esattoriale va impugnato per i singoli vizi che eventualmente presenta e non è pensabile che impugnando un successivo atto, sia possibile eccepire i vizi dell'atto prodromico non impugnato tempestivamente, in quanto l'impugnazione dell'atto viziato non è facoltativa, ma necessaria (cfr. Cass., sentenza n.
6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n.
602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente
(articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione) Così la cartella di pagamento emessa dall'Agente e l'ingiunzione fiscale possono essere Controparte_5
impugnate solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria (cfr. Cassazione, ordinanza n. 883/2022). Nel caso di specie, nulla rileva l'opponente sulla legittimità della pretesa del pagamento delle spese processuali, divenuta definitiva per come comprovato dal con la documentazione prodotta. Controparte_3
Pertanto vanno dichiarati inammissibili i motivi esposti dai nn.2 ad 8 dell'opposizione.
Resta da considerare l'eccezione di prescrizione di cui al primo motivo dell'opposizione.
Pag. 8 di 10 L'eccezione è infondata. Invero, l ha dato prova che tra la data di CP_4
notifica delle cartelle esattoriali e il preavviso di fermo notificato a febbraio del 2024, sono stati notificati altri atti intermedi di intimazione di pagamento dal 2016 al 2002 per cui, trattandosi di termine decennale, nessuna prescrizione estintiva può ritenersi maturata.
Va quindi disattesa l'opposizione proposta da . Parte_1
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
, e con atto
[...] Controparte_3
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio per la somma di €.4.217,00 per compensi a favore di ogni convenuto oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
AN LU
Pag. 9 di 10
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Il Giudice Designato AN LUPIS, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.196 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Sig. (C.F.: ), nato a [...] (R.C.), il Parte_1 C.F._1
09.09.1980, e residente in [...],
89046 (RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ruva ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Caulonia (R.C.) alla via San
PE Moscati, n° 1 giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, c.f. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via PE Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica per questi come da procura del Notaio dott. Controparte_2
Rep. n. 180008 raccolta nr 12317 del 25/05/2023, Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bavasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96, giusta procura in atti;
( cf ) in persona del Ministro in Controparte_3 P.IVA_2
carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del
Plebiscito n. 15, sono per legge domiciliati;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI
Tutte le parti entro il termine fissato al 7.11.2025, hanno concluso come da note ex art.127 ter cpc ritualmente depositate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Pt_1
azione per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n.
11080202400010154000 emesso dall' per conto della Direzione CP_4
Territoriale del Lavoro di Torino, e notificato via pec in data 12.02.2024 con cui veniva contestato l'omesso pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali per effetto delle quali veniva preannunciato il fermo sulla propria autovettura modello Jeep Renegade 1.6 MULTIJET, t.g. FJ001AF, preannunciando che trascorsi 30 giorni dalla notifica di detto provvedimento si sarebbe proceduto alla iscrizione del fermo amministrativo sul predetto veicolo, per un importo complessivo di euro
103.851,66. Davanti a questo giudice proponeva però opposizione con riferimento soltanto alle seguenti cartelle esattoriali: 1)Cartella n.
11020130051103874000, presuntivamente notificata in data 25.06.2014, per spese processuali di complessivi euro 28,17, riguardante l'anno 2012 e
Pag. 2 di 10 di pertinenza del Tribunale di Reggio Calabria;
2) Cartella n.
11020230058593816000, presuntivamente notificata in data 13.09.2014, per spese processuali di complessivi euro 90,13, riguardante l'anno 2011 e di pertinenza del Tribunale di Reggio Calabria;
3) Cartella n.
11020190018350073000, presuntivamente notificata in data 28.02.2019, per spese processuali di complessivi euro 55.669,87, riguardante l'anno
2012 e di pertinenza della Corte di Appello di Napoli. Per un importo complessivo di €.55.788,17. Affidava l'opposizione a ben otto motivi e precisamente: 1)Nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato per prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle impugnate;
2)Nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli atti presupposti;
3)Nullità ed illegittimità dell'impugnato atto per violazione dell'art. 12 ultimo capoverso del D.P.R.
n. 602/76; 4)Credito illegittimo per erronea applicazione degli interessi.
Mancata analitica indicazione del calcolo degli interessi;
5)Violazione dell'art. 212 D.P.R. 115/2002, per mancata notifica dell'invito al pagamento nei confronti del contribuente;
6)Violazione del D.P.R.
115/2002 e s.m.i.; 7)Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
8)Intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 e
46/49 D.Lgs 45/99.
Si costituiva l' che contestava l'inammissibilità CP_4
dell'opposizione per tutti i motivi attinenti le cartelle esattoriali regolarmente notificate, nonché la eccepita prescrizione stante la notifica dei seguenti atti interruttivi: avviso d'intimazione n.11020199026765456000,notificato in data 03.12.2019;- avviso d'intimazione n.11020229013084600000,notificato in data 06.09.2022
Pag. 3 di 10 Infine, per ogni contestazione inerente la fase antecedente alla notifica della cartella esattoriale, rilevava la propria carenza di legittimazione passiva.
Anche il si costituiva eccependo Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva trattandosi di opposizione qualificabile ex art.617 comma 1 cpc. Specificava inoltre che: in merito alla CARTELLA DI PAGAMENTO 110 2013 0051103874000, la stessa riguardava un recupero di spese processuali dell'importo di euro 16,00 a seguito di provvedimento di rigetto del ricorso proposto dal Sig. Pt_1
avverso il decreto del 15/02/2010 del Tribunale di Reggio Calabria
[...]
sez. Misure di Prevenzione, confermato con decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria del 23/11/2010 e pronunciato dalla Corte Suprema di
Cassazione n. RG 12430/11 del 06/07/2011 – esecutivo in pari data.
Risultando fondata la pretesa creditoria vantata nei confronti del Sig. Pt_1
, l'URC del Tribunale di Reggio Calabria inviava la minuta del
[...]
ruolo al concessionario, oggi agente della riscossione, in data 05/08/2013, ruolo reso esecutivo ii 21/08/2013 con la partita di credito n. 280/12 Mod.
3SG. L'URC del Tribunale di Reggio Calabria risultava essere creditore nei confronti dell'odierno istante Sig. in ordine alla cartella di Parte_1
pagamento n. 110 2013 0051103874000. In ordine alla lamentata omessa notifica intimazione di pagamento, rappresentava che l'iscrizione a ruolo è avvenuta senza avere antecedentemente provveduto alla notifica dell'invito di pagamento perché la L. n. 133/08 ha introdotto l'art. 227 ter del T.U. spese giustizia che ha eliminato la fase della redazione dell'invito al pagamento, modificando la procedura di riscossione delle spese processuali o delle pene pecuniarie esigibili a seguito di passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, già disciplinata
Pag. 4 di 10 dall'art. 212 del DPR n. 115/2002, che prevedeva l'invito al pagamento. E' stata, quindi, già dal 2008 eliminata la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, prevista dall'art. 212 DPR n.
115/2002. E in conseguenza delle nuove disposizioni, per come pure ritenuto dal con la circolare n. 126253.0 del Controparte_3
29/09/08, la nuova disciplina deve essere applicata a tutti i provvedimenti divenuti esecutivi per i quali, alla data di entrata della citata L. 133/08
(25/06/2008), non è stato ancora notificato l'invito al pagamento. la propria carenza di legittimazione passiva per ciò che riguarda la fase dell'azione esecutiva di competenza del concessionario. Ribadiva che la prescrizione era decennale e che la decorrenza in materia di spese processuali va riferita al momento in cui il debito erariale viene iscritto a ruolo decorsi i termini assegnati con l'invito al pagamento (nel caso di riscossione ante riforma) o al momento in cui scade il termine assegnato per il pagamento con la notifica della cartella esattoriale dopo l'iscrizione a ruolo (nel caso di riscossione post riforma) con conseguente applicabilità ad entrambi i casi del disposto del comma V dell'art. 172 c.p., atteso che da tale momento il condannato si sottrae all'esecuzione della pena. In base alle superiori osservazioni, la pretesa creditoria si prescriverebbe decorso il termine legale di dieci anni da quando il debito erariale è stato iscritto a ruolo, salve intervenute cause interruttive. Nel caso di specie entro il termine di estinzione prescrizionale, l'esecuzione è stata iniziata, essendo stata aperta la relativa partita di credito, trasmesso il ruolo al concessionario, emessa la relativa cartella esattoriale e attivate n. 4 procedure esecutive interruttive del termine prescrizionale lamentato dall'odierno istante, di cui tre avvisi di intimazione, nello specifico: 28/10/2016 110 2016 9022523091000
Pag. 5 di 10 AVVISO DI INTIMAZIONE;
08/09/2017 110 2017 9011978086000
AVVISO DI INTIMAZIONE;
29/11/2019 110 2019 9026765456000
AVVISO DI INTIMAZIONE;
02/09/2022 110 2022 9013084600000
AVVISO DI INTIMAZIONE. Quanto alla Parte_2
11020130058593816000, rilevava che si trattava di
[...]
recupero di spese processuali dell'importo di euro 61,00 a seguito di sentenza penale di condanna n. 516/08 del 08/04/2008, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria e confermata con sentenza del 22/06/2010 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria , irrevocabile il Parte_3
10/03/2011. Risultando fondata la pretesa creditoria vantata nei confronti del Sig. , l'URC del Tribunale di Reggio Calabria inviava la Parte_4
minuta del ruolo al concessionario, oggi agente della riscossione, in data
23/09/2013, ruolo reso esecutivo il 07/10/2013 con la partita di credito n.
1105/2011 Mod. 3SG.
Oltre a richiamare le motivazioni esposte per la precedente cartella, osservava poi che, entro il termine di estinzione prescrizionale, l'esecuzione era stata iniziata, essendo stata aperta la relativa partita di credito, trasmesso il ruolo al concessionario, emessa la relativa cartella esattoriale e attivate n. 5 procedure esecutive interruttive del termine prescrizionale lamentato dall'odierno istante, di cui quattro avvisi di intimazione, nello specifico: 06/05/2016 004 2016 0193420003621 ISCRIZIONE FERMO
AMMINISTRAT1VO; 28/10/2016 110 2016 9022523091000 AVVISO DI
1NTIMAZIONE; 08/09/2017 110 2017 9011978086000 AVVISO DI
INTIMAZIONE; 29/11/2019 110 2019 9026765456000 AVVISO DI
INTIMAZIONE; 02/09/2022 110 2022 9013084600000 AVVISO DI
INTIMAZIONE.
Pag. 6 di 10 In ogni caso, qualunque fosse il dies a quo da prendere a riferimento per il calcolo del termine prescrizionale in esame, la procedura di recupero crediti in ordine alla cartella 110 2013 0058593816000 era stata attivata dall'Ufficio Giudiziario correttamente e senza violazione alcuna dei termini di prescrizione "a monte" (invio della minuta del ruolo al concessionario, oggi agente della riscossione, in data 23/09/2013, ruolo reso esecutivo il
07/10/2013); sarà poi l che attiverà il Controparte_5
procedimento di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 49 e seg. del DPR
n. 602/73 e successive modifiche. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza il procuratore dell'opponente in via preliminare precisava che nella seconda cartella esattoriale era stato indicato un numero errato, in quanto il numero corretto della cartella impugnata è il seguente: 11020130058593816000. Chiedeva un rinvio per la discussione orale. La causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.127 ter cpc in data 7.11.2025.
Occorre preliminarmente verificare l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali sottostanti il preavviso di fermo amministrativo notificato il
12.2.2024 e opposto e indicate dall'opponente come specificatamente contestate la cui giurisdizione è del giudice ordinario. Come visto, trattasi di cartelle esattoriali relative a spese processuali che sono state tutte regolarmente notificate ex art.140 cpc per come risulta dai documenti prodotti dall Ne consegue che i motivi di opposizione strettamente CP_4
inerenti le cartelle esattoriali, sono inammissibili per consolidata giurisprudenza. Si richiama quanto a più riprese statuito dai giudici di legittimità secondo cui l'opponente che non abbia impugnato
Pag. 7 di 10 tempestivamente le cartelle esattoriali, così come le singole intimazioni di pagamento, non può addurre come motivi di opposizione quello che avrebbe dovuto contestare entro i termini decadenziali decorrenti dalla notifica delle relative cartelle e delle successive intimazioni. Il principio è sul punto granitico posto che ogni atto d'imposizione esattoriale va impugnato per i singoli vizi che eventualmente presenta e non è pensabile che impugnando un successivo atto, sia possibile eccepire i vizi dell'atto prodromico non impugnato tempestivamente, in quanto l'impugnazione dell'atto viziato non è facoltativa, ma necessaria (cfr. Cass., sentenza n.
6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n.
602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente
(articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione) Così la cartella di pagamento emessa dall'Agente e l'ingiunzione fiscale possono essere Controparte_5
impugnate solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria (cfr. Cassazione, ordinanza n. 883/2022). Nel caso di specie, nulla rileva l'opponente sulla legittimità della pretesa del pagamento delle spese processuali, divenuta definitiva per come comprovato dal con la documentazione prodotta. Controparte_3
Pertanto vanno dichiarati inammissibili i motivi esposti dai nn.2 ad 8 dell'opposizione.
Resta da considerare l'eccezione di prescrizione di cui al primo motivo dell'opposizione.
Pag. 8 di 10 L'eccezione è infondata. Invero, l ha dato prova che tra la data di CP_4
notifica delle cartelle esattoriali e il preavviso di fermo notificato a febbraio del 2024, sono stati notificati altri atti intermedi di intimazione di pagamento dal 2016 al 2002 per cui, trattandosi di termine decennale, nessuna prescrizione estintiva può ritenersi maturata.
Va quindi disattesa l'opposizione proposta da . Parte_1
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
, e con atto
[...] Controparte_3
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio per la somma di €.4.217,00 per compensi a favore di ogni convenuto oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
AN LU
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