Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 06/05/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 59/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. SA IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24499 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:
V.M., nata a omissis, il omissis, e residente a omissis,
Via omissis, c.f. omissis, rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall’Avv. Santino Spina, presso il cui studio in Palermo, Via Pietro Scaglione n. 20A, è elettivamente domiciliata, PEC: santinospina@pecavvpa.it,
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, sede territorialmente competente, in persona del Dirigente pro tempore
AVENTE AD OGGETTO
l’accertamento del diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione n. 50506723, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 57/2022.
ESAMINATI gli atti e documenti di causa;
UDITA, all’udienza del 23 aprile 2026, la difesa dell’INPS, nessuno presente per parte ricorrente, come da verbale.
FA E TT
La ricorrente, col presente ricorso, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione n. 50506723, per effetto dell’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, ex artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 57/2022.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria dell’8 gennaio 2026, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda il pagamento del capitale e degli interessi e di respingere la richiesta di rivalutazione ed interessi sul capitale versato.
Con nota del 13 aprile 2026, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, comunicando che, con il cedolino di febbraio 2025, la ricorrente ha ricevuto quanto dovuto; ha chiesto la compensazione delle spese di lite, evidenziando che il predetto cedolino di febbraio 2025 era derivato da una riliquidazione ex art. 54 DPR n. 1092/1973, con conseguente cessazione della materia del contendere di altro giudizio incardinato davanti a codesta Corte e terminato con sentenza n. 38/2025, e che non era in alcun modo possibile per la ricorrente prevedere che nel medesimo cedolino, oggetto di giudizio relativo all’art. 54 citato, fossero compresi anche i benefici economici relativi al contratto 2019-2021.
All’udienza del 23 aprile 2026, nessuno presente per parte ricorrente, la difesa dell’INPS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Giudice per le spese di lite.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.
Al termine della camera di consiglio il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c.
Dagli atti versati in giudizio sopra indicati e anche per concorde dichiarazione delle parti risultano esservi i presupposti per l’effettiva cessazione della materia del contendere.
Si dispone la compensazione delle spese di lite, in ragione del fatto che, pur essendo il cedolino del febbraio 2025 già satisfattivo delle ragioni della ricorrente, il provvedimento di riliquidazione della pensione, reso a seguito della sentenza n. 38/2025 in materia di art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, si limita a fare solo un generico riferimento agli adeguamenti contrattuali e non è effettivamente possibile desumerne che siano ricompresi anche i benefici economici relativi al contratto 2019-2021; inoltre, dagli atti risulta che parte ricorrente aveva inviato richiesta, in merito, all’INPS in data 23 giugno 2025, senza avere alcun riscontro.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, il 23 aprile 2026.
IL CE
SA IN
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 06/05/2026 Il Direttore della Segreteria AT GL F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
IL CE OC
SA IN
Firmato digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 06/05/2026 Il Direttore della Segreteria
AT GL
Firmato digitalmente
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