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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10870/2024
Oggi 12/03/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/gli avv.ti PONTECORVI GIANLUCA Parte_1
Per Controparte_1
, l'avv.to/avv.ti
[...] CP_2
Dr MOT Persona_1
Drssa Brigida Zanconi GDP in tirocinio
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Dr addetto UPP Persona_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a
1 prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Pontecorvi precisa le conclusioni come da ricorso e da note.
L'Avv. precisa le conclusioni come da comparsa CP_2
L'avvocatessa e l'avvocato Pontecorvi discutono la causa CP_2
riportandosi ai propri scritti. L'Avv. Pontecorvi evidenzia l'incidenza della sanzione sul ricavo del volo, tenuto conto delle perdite economiche COVID. L'Avvocatessa rileva che l'inconferenza CP_2
delle deduzioni di controparte. L'Avvocatessa e l'Avv. CP_2
Pontecorvi rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio, al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10870/2024 tra le parti:
Attore: , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, con l'Avv. PONTECORVI GIANLUCA
Convenuto: Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, con l'Avv. CP_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone all'ordinanza ingiunzione n. 23/2024 SANZ, del 25.06.2024, Parte_1 per € 14.150,00, emessa dall' Controparte_1
per violazione dell'art. 1, del D. L.vo 53/2018 in combinato disposto con
[...]
l'art. 24 comma 1 del medesimo testo legislativo elevata dalla Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo Marconi di Bologna il 13.12.2022 (verbale 53\2022, doc. 2), con la seguente motivazione: “In data 11.12.2022, la lista del volo AT952, proveniente da Casablanca atterrato alle ore 15.36 non era presente nel PNR\API”.
Secondo l'opponente, avrebbe dovuto irrogare la sanzione nel minimo edittale di CP_3 euro 5.000,00.
Pertanto, chiede che la sanzione amministrativa sia rideterminata nel Parte_1 minimo edittale.
Ente viazione civile si difende allegando che la sanzione è stata Controparte_1 determinata nella cornice edittale.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
3 2.
L'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
1) incontroversa la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, la cornice edittale della sanzione prevista dal'art. 24 del D.L.vo 53\2018 va da euro 5.000,00 a euro 100.000,00, dunque l'importo per cui è causa è già di per sé prossimo al minimo edittale;
2) parte ricorrente non indica neppure le ragioni per cui, nel caso di specie, il disvalore della condotta descritta nella fattispecie sanzionatoria giustificherebbe l'applicazione del minimo edittale (delineandosi, a seguire la sua prospettazione, il minor disvalore possibile, nel senso che ogni altra condotta dello stesso genere sarebbe più grave);
3) l'allegazione per cui non è stato possibile “determinare con certezza si sia trattato di una omissione nella trasmissione dei dati API a sistema ovvero di una anomalia informatica che ha portato alla dispersione di quanto inoltrato”, non può assolvere alcun tipo di onere probatorio, tenuto conto che, in ogni caso, il rischio da anomalia informatica grava sull'ente obbligato, da cui è senz'altro esigibile l'efficienza della tecnologia strumentale all'invio delle informazioni prescritte;
4) neppure il numero dei voli effettuati dalla compagnia può esonerare dall'osservanza del precetto normativo né incide sulla graduazione della sanzione, dal momento che, se così non fosse, si avrebbe una paradossale disparità di trattamento a vantaggio dei soggetti con le maggiori quote di mercato.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 3.397,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 12/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10870/2024
Oggi 12/03/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/gli avv.ti PONTECORVI GIANLUCA Parte_1
Per Controparte_1
, l'avv.to/avv.ti
[...] CP_2
Dr MOT Persona_1
Drssa Brigida Zanconi GDP in tirocinio
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Dr addetto UPP Persona_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a
1 prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'Avv. Pontecorvi precisa le conclusioni come da ricorso e da note.
L'Avv. precisa le conclusioni come da comparsa CP_2
L'avvocatessa e l'avvocato Pontecorvi discutono la causa CP_2
riportandosi ai propri scritti. L'Avv. Pontecorvi evidenzia l'incidenza della sanzione sul ricavo del volo, tenuto conto delle perdite economiche COVID. L'Avvocatessa rileva che l'inconferenza CP_2
delle deduzioni di controparte. L'Avvocatessa e l'Avv. CP_2
Pontecorvi rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio, al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10870/2024 tra le parti:
Attore: , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, con l'Avv. PONTECORVI GIANLUCA
Convenuto: Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, con l'Avv. CP_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone all'ordinanza ingiunzione n. 23/2024 SANZ, del 25.06.2024, Parte_1 per € 14.150,00, emessa dall' Controparte_1
per violazione dell'art. 1, del D. L.vo 53/2018 in combinato disposto con
[...]
l'art. 24 comma 1 del medesimo testo legislativo elevata dalla Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo Marconi di Bologna il 13.12.2022 (verbale 53\2022, doc. 2), con la seguente motivazione: “In data 11.12.2022, la lista del volo AT952, proveniente da Casablanca atterrato alle ore 15.36 non era presente nel PNR\API”.
Secondo l'opponente, avrebbe dovuto irrogare la sanzione nel minimo edittale di CP_3 euro 5.000,00.
Pertanto, chiede che la sanzione amministrativa sia rideterminata nel Parte_1 minimo edittale.
Ente viazione civile si difende allegando che la sanzione è stata Controparte_1 determinata nella cornice edittale.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
3 2.
L'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
1) incontroversa la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, la cornice edittale della sanzione prevista dal'art. 24 del D.L.vo 53\2018 va da euro 5.000,00 a euro 100.000,00, dunque l'importo per cui è causa è già di per sé prossimo al minimo edittale;
2) parte ricorrente non indica neppure le ragioni per cui, nel caso di specie, il disvalore della condotta descritta nella fattispecie sanzionatoria giustificherebbe l'applicazione del minimo edittale (delineandosi, a seguire la sua prospettazione, il minor disvalore possibile, nel senso che ogni altra condotta dello stesso genere sarebbe più grave);
3) l'allegazione per cui non è stato possibile “determinare con certezza si sia trattato di una omissione nella trasmissione dei dati API a sistema ovvero di una anomalia informatica che ha portato alla dispersione di quanto inoltrato”, non può assolvere alcun tipo di onere probatorio, tenuto conto che, in ogni caso, il rischio da anomalia informatica grava sull'ente obbligato, da cui è senz'altro esigibile l'efficienza della tecnologia strumentale all'invio delle informazioni prescritte;
4) neppure il numero dei voli effettuati dalla compagnia può esonerare dall'osservanza del precetto normativo né incide sulla graduazione della sanzione, dal momento che, se così non fosse, si avrebbe una paradossale disparità di trattamento a vantaggio dei soggetti con le maggiori quote di mercato.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 3.397,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 12/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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