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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 21/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 10.2.2025, celebrata mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1872 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 10.2.2025;
TRA
Parte ricorrente
, nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata in [...] il [...], , nato in [...] il
[...] Parte_3
19/01/1988, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata in [...] il [...], Persona_1 Parte_4
, nato in [...] il [...], nato in
[...] Parte_5
Brasile il 15/07/1985, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nato in [...] il [...], Persona_2 Parte_6
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliati a Roma, Via D. De Dominicis n.
[...]
24, presso lo studio dell'avv. Giulia Ferrari, che li rappresenta e difende giuste procure allegate all'atto introduttivo;
Parte ricorrente
E , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 19 ottobre 2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2023, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti di al fine di Controparte_1
sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di
, nato a [...], (CH) in data 23/01/1869 (si assume, ai fini che qui ci Persona_3
interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), emigrato in Brasile in data non conosciuta, (ii) che quest'ultimo non si sia mai naturalizzato e che dunque essi abbiano il diritto ad essere riconosciuti cittadini italiani e, di conseguenza, a trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
- da , nasceva, in Brasile, in data 29.10.1903, ; Persona_3 Persona_4
- da nasceva, in Brasile, in data 30.07.1939, ; Persona_4 Parte_7
- da nascevano, in Brasile: in data 15.07.1961, e, in Parte_7 Parte_8
data 20.09.1970, la ricorrente (coniugata ); Parte_2 Parte_2
- da nasceva, in Brasile in data 15.07.1985, il ricorrente Parte_8 Parte_5
[...]
- da nascevano, in Brasile, i ricorrenti: in data Parte_2 Parte_3
19.1.1988, , in data 6.3.1990 e , in data Parte_4 Parte_1
23.9.1996;
- da nasceva, in Brasile, in data 25.9.2020, il ricorrente Parte_5 [...]
Persona_2 - da nascevano, in Brasile, le ricorrenti Parte_3 Parte_6
in data 14.6.2005 e in data 12.2.2010;
[...] Persona_1
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e pertanto ne deve essere dichiarata in questa CP_1
sede la contumacia.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle
Autorità amministrative competenti e segnatamente: i) per i residenti all'estero, è necessario il provvedimento dell'autorità consolare del luogo di residenza dell'interessato ex art. 9 D.P.R n.
200/1967; ii) per i residenti in Italia, è necessaria l'attestazione del sindaco del comune italiano di residenza;
iii) per il cittadino straniero che sia divenuto coniuge del cittadino italiano, occorre il decreto del ex art. 7 L. 91/1992. Controparte_1
Consegue che, quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della
P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri
(anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 5.12.2014). A tal fine, l'istante è però tenuto a: i) provare di aver già presentato, in una data determinata, ma invano, la domanda al Consolato italiano del luogo di stabile residenza dell'interessato; ii) produrre in giudizio la ricevuta di ritorno o l'e-mail di richiesta di inserimento nella fila di attesa;
iii) provare che, a causa dell'elevato numero di domande che compongono la lista d'attesa del , dovrà attendere diversi anni per veder riconosciuto il proprio diritto Parte_9 all'accertamento della cittadinanza italiana.
Pertanto, ove ricorrano le descritte fattispecie, l'interessato ben può adire direttamente il G.O., anche senza previa presentazione della domanda in sede amministrativa.
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti fornito la prova degli elementi di cui sopra si è detto (doc. nn 26 e 27 indice del fascicolo di parte ricorrente).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del ricorrente.
2.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendenti, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 25 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultima nei termini di cui sopra si è detto. Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Persona_4 discendente dell'avo italiano - nato in [...] in data [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865. In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907 e Corte di
Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente,
“essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 1991/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno, in primo luogo, provato che l'avo, , non si Persona_3
è mai naturalizzato e che dunque abbia trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi discendenti.
(cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 4 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo nato in [...] ha acquisito la cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in
Brasile (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore della ricorrente.
3. Conclusioni. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadino italiano.
L'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire del ricorrente- le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1872/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara la contumacia del;
Controparte_1
▪ in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
e
[...] Parte_5 Persona_2 [...]
, al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
Parte_6
▪ ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
▪ dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 17.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 10.2.2025, celebrata mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1872 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 10.2.2025;
TRA
Parte ricorrente
, nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata in [...] il [...], , nato in [...] il
[...] Parte_3
19/01/1988, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata in [...] il [...], Persona_1 Parte_4
, nato in [...] il [...], nato in
[...] Parte_5
Brasile il 15/07/1985, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nato in [...] il [...], Persona_2 Parte_6
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliati a Roma, Via D. De Dominicis n.
[...]
24, presso lo studio dell'avv. Giulia Ferrari, che li rappresenta e difende giuste procure allegate all'atto introduttivo;
Parte ricorrente
E , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 19 ottobre 2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2023, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti di al fine di Controparte_1
sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di
, nato a [...], (CH) in data 23/01/1869 (si assume, ai fini che qui ci Persona_3
interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), emigrato in Brasile in data non conosciuta, (ii) che quest'ultimo non si sia mai naturalizzato e che dunque essi abbiano il diritto ad essere riconosciuti cittadini italiani e, di conseguenza, a trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
- da , nasceva, in Brasile, in data 29.10.1903, ; Persona_3 Persona_4
- da nasceva, in Brasile, in data 30.07.1939, ; Persona_4 Parte_7
- da nascevano, in Brasile: in data 15.07.1961, e, in Parte_7 Parte_8
data 20.09.1970, la ricorrente (coniugata ); Parte_2 Parte_2
- da nasceva, in Brasile in data 15.07.1985, il ricorrente Parte_8 Parte_5
[...]
- da nascevano, in Brasile, i ricorrenti: in data Parte_2 Parte_3
19.1.1988, , in data 6.3.1990 e , in data Parte_4 Parte_1
23.9.1996;
- da nasceva, in Brasile, in data 25.9.2020, il ricorrente Parte_5 [...]
Persona_2 - da nascevano, in Brasile, le ricorrenti Parte_3 Parte_6
in data 14.6.2005 e in data 12.2.2010;
[...] Persona_1
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e pertanto ne deve essere dichiarata in questa CP_1
sede la contumacia.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle
Autorità amministrative competenti e segnatamente: i) per i residenti all'estero, è necessario il provvedimento dell'autorità consolare del luogo di residenza dell'interessato ex art. 9 D.P.R n.
200/1967; ii) per i residenti in Italia, è necessaria l'attestazione del sindaco del comune italiano di residenza;
iii) per il cittadino straniero che sia divenuto coniuge del cittadino italiano, occorre il decreto del ex art. 7 L. 91/1992. Controparte_1
Consegue che, quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della
P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri
(anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 5.12.2014). A tal fine, l'istante è però tenuto a: i) provare di aver già presentato, in una data determinata, ma invano, la domanda al Consolato italiano del luogo di stabile residenza dell'interessato; ii) produrre in giudizio la ricevuta di ritorno o l'e-mail di richiesta di inserimento nella fila di attesa;
iii) provare che, a causa dell'elevato numero di domande che compongono la lista d'attesa del , dovrà attendere diversi anni per veder riconosciuto il proprio diritto Parte_9 all'accertamento della cittadinanza italiana.
Pertanto, ove ricorrano le descritte fattispecie, l'interessato ben può adire direttamente il G.O., anche senza previa presentazione della domanda in sede amministrativa.
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti fornito la prova degli elementi di cui sopra si è detto (doc. nn 26 e 27 indice del fascicolo di parte ricorrente).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del ricorrente.
2.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendenti, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 25 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultima nei termini di cui sopra si è detto. Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di primo Persona_4 discendente dell'avo italiano - nato in [...] in data [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865. In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907 e Corte di
Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente,
“essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 1991/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno, in primo luogo, provato che l'avo, , non si Persona_3
è mai naturalizzato e che dunque abbia trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi discendenti.
(cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 4 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo nato in [...] ha acquisito la cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in
Brasile (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore della ricorrente.
3. Conclusioni. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadino italiano.
L'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire del ricorrente- le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1872/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara la contumacia del;
Controparte_1
▪ in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
e
[...] Parte_5 Persona_2 [...]
, al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
Parte_6
▪ ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
▪ dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 17.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi