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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Simona D'Auria, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in data 19/05/2025 la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 8875 TRA nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CA (NA) alla Via E. Fermi n. 238 presso lo studio dell'avv. Carlo Napolitano (C.F. , C.F._2 giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO
(p. iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura a margine alla memoria di costituzione, dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( , dall'avv. Rita Castaldo ( e dall'avv. C.F._3 C.F._4 Anna Rega , con i quali è elettivamente domiciliata in C.F._5
alla via L. Bianchi;
CP_1
-RESISTENTE- OGGETTO: Differenze retributive per prestazioni rese in giorni festivi infrasettimanali. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_____________________________________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12-04-2024 , il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Azienda resistente assumendo: di essere stato assunto a far data dal 1.9.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di svolgere la propria prestazione lavorativa con qualifica di infermiere – ctg D, in Servizio presso UOC UTIC Cardiologia del PO Monaldi;
che in ragione della categoria lavorativa di appartenenza ha svolto e svolge la sua prestazione lavorativa su turni di lavoro e proprio in virtù di tale articolazione ha svolto la propria prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali come desumibile dai tabulati stampa del cartellino presenze mensile “Stampa Cartellino” elaborata dal sistema gestionale informatizzato dell che CP_2 l'importo dovuto è stato calcolato tenendo conto delle ore effettivamente prestate nelle giornate festive infrasettimanali. Tanto premesso il ricorrente concludeva:
- accertare e dichiarare il diritto della sig. , dipendente Parte_1 dell all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità CP_3 integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive;
-per l'effetto condannare l a corrispondere al Controparte_4 sig. la somma complessiva di € 4.194.36 giusta conteggi Parte_1 elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
-condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, ed CP_3 onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario. Si costituiva l la quale, richiamandosi, tra Controparte_5 l'altro, ad un parere dell del 2015, ha dedotto: preliminarmente la Pt_2 prescrizione dei crediti azionati e la nullità del ricorso per violazione degli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c. e, nel merito l'infondatezza dello stesso, in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari. Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da dispositivo emesso a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 83, comma 7 lett h, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2024. Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione delle somme non erogate posto che il relativo decorso è stato interrotto in data 05-04-2024 con l'atto di messa in mora allegato in atti. Priva di pregio è, altrtresì, l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle disposizioni di cui all'art. 414 c.p.c., stante che il ricorso rispetta gli elementi di specifica indicazione dei fatti a fondamento della domanda ivi statuiti e idonei a instaurare correttamente il contraddittorio, tanto da consentire all' resistente la CP_1 puntuale esplicazione del diritto di difesa in ordine a tutte le domande proposte da parte ricorrente. Risultano, inoltre, correttamente adempiuti gli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. stante che il ricorrente, a prova dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, ha posto la documentazione prodotta dalla medesima parte datoriale, con riferimento alle giornate festive e alle ore di servizio svolte. Tanto premesso e venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Giova premettere che il ricorrente asserisce di aver svolto attività lavorativa in favore dell' in giornate festive CP_2 infrasettimanali, chiedendo il compenso previsto dall'art 9 del CCNL di categoria mentre la resistente, pur non contestando lo svolgimento di attività lavorativa nei predetti turni, asseriva la non spettanza di detto compenso ai turnisti, per i quali trova già applicazione la disciplina dell'art 44, 12° comma, del CCNL dell'1/9/1995. Ciò in quanto, svolgendo una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avrebbe titolo per invocare le maggiorazioni stipendiali previste per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali. Tale ricostruzione non può essere condivisa. Occorre rilevare, infatti, che l'art 9 del CCNL di categoria si rivolge genericamente a coloro che abbiano svolto attività in giorno festivo infrasettimanale non escludendo né esplicitamente né tantomeno implicitamente il personale svolgente attività su turni. Bisogna altresì precisare che art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995, applicato al personale turnista, ha una chiara funzione compensativa rispetto al maggior disagio cagionato dai turni, a differenza dell'indennità di cui all'art. 9 che vuole ristorare il lavoratore per la giornata festiva infrasettimanale persa. A sostegno di ciò, basti osservare che la maggiorazione in parola è prevista in alternativa alla fruizione di un riposo compensativo che assolve la medesima funzione. Conseguentemente, anche per il personale turnista, nel caso in cui il turno di lavoro ricada in un giorno festivo infrasettimanale, sorge il diritto al compenso di cui all' art. 9 CCNL, a condizione che non sia stato fruito il riposo compensativo. Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa Cartellino” in atti, di cui, dunque, non può disconoscersi la fondatezza. Inoltre, la resistente nel costituirsi nulla eccepiva in ordine all'effettiva presenza dei lavoratori in detti turni, sollevando eccezioni solo in ordine alla spettanza della maggiorazione. In applicazione della regola generale enunciata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, mentre sulla parte datoriale grava l'onere di provare di aver adempito alle proprie obbligazioni. Acclarato il diritto dell'istante al pagamento della maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di aver corrisposto detta maggiorazione. Non avendo fornito detta prova, va riconosciuto il diritto dell'istante alla maggiorazione di cui alla domanda. Nè, con riguardo alla riduzione del quantum debeatur, è possibile accogliere i rilievi dell' CP_1 convenuta essendo le voci retributive assunte come già parzialmente satisfattive del credito vantato non esplicitate in modo analitico. Conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 4.194,36 in favore di oltre gli interessi legali Parte_1 maturati fino al saldo. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi formatisi sulla questione induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della CP_2 somma complessiva di euro 4.194,36 in favore di oltre gli Parte_1 interessi legali maturati fino al saldo.
-cmpensa integralmente le spese di lite. Napoli, il 19.05.2025. IL GIUDICE Dott.ssa Simona D'Auria.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Simona D'Auria, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in data 19/05/2025 la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 8875 TRA nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CA (NA) alla Via E. Fermi n. 238 presso lo studio dell'avv. Carlo Napolitano (C.F. , C.F._2 giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO
(p. iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura a margine alla memoria di costituzione, dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( , dall'avv. Rita Castaldo ( e dall'avv. C.F._3 C.F._4 Anna Rega , con i quali è elettivamente domiciliata in C.F._5
alla via L. Bianchi;
CP_1
-RESISTENTE- OGGETTO: Differenze retributive per prestazioni rese in giorni festivi infrasettimanali. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_____________________________________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12-04-2024 , il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Azienda resistente assumendo: di essere stato assunto a far data dal 1.9.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di svolgere la propria prestazione lavorativa con qualifica di infermiere – ctg D, in Servizio presso UOC UTIC Cardiologia del PO Monaldi;
che in ragione della categoria lavorativa di appartenenza ha svolto e svolge la sua prestazione lavorativa su turni di lavoro e proprio in virtù di tale articolazione ha svolto la propria prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali come desumibile dai tabulati stampa del cartellino presenze mensile “Stampa Cartellino” elaborata dal sistema gestionale informatizzato dell che CP_2 l'importo dovuto è stato calcolato tenendo conto delle ore effettivamente prestate nelle giornate festive infrasettimanali. Tanto premesso il ricorrente concludeva:
- accertare e dichiarare il diritto della sig. , dipendente Parte_1 dell all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità CP_3 integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive;
-per l'effetto condannare l a corrispondere al Controparte_4 sig. la somma complessiva di € 4.194.36 giusta conteggi Parte_1 elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
-condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, ed CP_3 onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario. Si costituiva l la quale, richiamandosi, tra Controparte_5 l'altro, ad un parere dell del 2015, ha dedotto: preliminarmente la Pt_2 prescrizione dei crediti azionati e la nullità del ricorso per violazione degli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c. e, nel merito l'infondatezza dello stesso, in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari. Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da dispositivo emesso a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 83, comma 7 lett h, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2024. Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione delle somme non erogate posto che il relativo decorso è stato interrotto in data 05-04-2024 con l'atto di messa in mora allegato in atti. Priva di pregio è, altrtresì, l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle disposizioni di cui all'art. 414 c.p.c., stante che il ricorso rispetta gli elementi di specifica indicazione dei fatti a fondamento della domanda ivi statuiti e idonei a instaurare correttamente il contraddittorio, tanto da consentire all' resistente la CP_1 puntuale esplicazione del diritto di difesa in ordine a tutte le domande proposte da parte ricorrente. Risultano, inoltre, correttamente adempiuti gli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. stante che il ricorrente, a prova dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, ha posto la documentazione prodotta dalla medesima parte datoriale, con riferimento alle giornate festive e alle ore di servizio svolte. Tanto premesso e venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Giova premettere che il ricorrente asserisce di aver svolto attività lavorativa in favore dell' in giornate festive CP_2 infrasettimanali, chiedendo il compenso previsto dall'art 9 del CCNL di categoria mentre la resistente, pur non contestando lo svolgimento di attività lavorativa nei predetti turni, asseriva la non spettanza di detto compenso ai turnisti, per i quali trova già applicazione la disciplina dell'art 44, 12° comma, del CCNL dell'1/9/1995. Ciò in quanto, svolgendo una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avrebbe titolo per invocare le maggiorazioni stipendiali previste per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali. Tale ricostruzione non può essere condivisa. Occorre rilevare, infatti, che l'art 9 del CCNL di categoria si rivolge genericamente a coloro che abbiano svolto attività in giorno festivo infrasettimanale non escludendo né esplicitamente né tantomeno implicitamente il personale svolgente attività su turni. Bisogna altresì precisare che art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995, applicato al personale turnista, ha una chiara funzione compensativa rispetto al maggior disagio cagionato dai turni, a differenza dell'indennità di cui all'art. 9 che vuole ristorare il lavoratore per la giornata festiva infrasettimanale persa. A sostegno di ciò, basti osservare che la maggiorazione in parola è prevista in alternativa alla fruizione di un riposo compensativo che assolve la medesima funzione. Conseguentemente, anche per il personale turnista, nel caso in cui il turno di lavoro ricada in un giorno festivo infrasettimanale, sorge il diritto al compenso di cui all' art. 9 CCNL, a condizione che non sia stato fruito il riposo compensativo. Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa Cartellino” in atti, di cui, dunque, non può disconoscersi la fondatezza. Inoltre, la resistente nel costituirsi nulla eccepiva in ordine all'effettiva presenza dei lavoratori in detti turni, sollevando eccezioni solo in ordine alla spettanza della maggiorazione. In applicazione della regola generale enunciata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, mentre sulla parte datoriale grava l'onere di provare di aver adempito alle proprie obbligazioni. Acclarato il diritto dell'istante al pagamento della maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di aver corrisposto detta maggiorazione. Non avendo fornito detta prova, va riconosciuto il diritto dell'istante alla maggiorazione di cui alla domanda. Nè, con riguardo alla riduzione del quantum debeatur, è possibile accogliere i rilievi dell' CP_1 convenuta essendo le voci retributive assunte come già parzialmente satisfattive del credito vantato non esplicitate in modo analitico. Conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 4.194,36 in favore di oltre gli interessi legali Parte_1 maturati fino al saldo. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi formatisi sulla questione induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della CP_2 somma complessiva di euro 4.194,36 in favore di oltre gli Parte_1 interessi legali maturati fino al saldo.
-cmpensa integralmente le spese di lite. Napoli, il 19.05.2025. IL GIUDICE Dott.ssa Simona D'Auria.