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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6802/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6802/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), Piazza Solferino 10, presso lo studio dell'avv.
ATZEI ROBERTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 22/12/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 478 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 7 settembre 2017. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
Ordinario di Torino in data 24/04/2023.
Con ricorso depositato il 11/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. pag. 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale del 21/04/2023 svoltasi in modalità cartolare.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno le Per_1 responsabilità genitoriali in modo condiviso, garantendosi la massima collaborazione nelle funzioni di cura e di assistenza del minore, assumendo insieme tutte le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, nel rispetto delle capacità, attitudini ed aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni del quotidiano e di ordinaria amministrazione, i genitori si riconoscono la facoltà di esercitare la responsabilità separatamente, impegnandosi però a restituirsi le informazioni più importanti per assicurare al figlio una linea educativa il più possibile univoca e condivisa;
DISPONE che il figlio avrà la collocazione abitativa prevalente e la residenza anagrafica con la madre, attualmente trasferitasi a Torino in Via San Secondo n. 11, ma soggiornerà sovente ed in ogni caso con regolarità presso il padre;
DISPONE che, salvo diversi accordi, i genitori saranno liberi di concordare in ogni tempo nell'interesse del figlio e nel rispetto dei suoi bisogni, il padre lo terrà con sé con le seguenti modalità:
a) week end: alterni dall'uscita di scuola del venerdì (o orario equipollente) al lunedì mattina, quando lo riporterà a scuola;
nel caso in cui il padre abbia in programma di portare al mare e/o Per_1 per gite fuori porta, avrà facoltà di prenderlo all'uscita dalla scuola anticipatamente, alle ore 13:00, comunicandolo alla madre entro il giovedì precedente;
b) tempi infrasettimanali: sia nella settimana del week end paterno che in quella successiva il padre terrà con sé dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattino accompagnandolo a Per_1 scuola. Il padre potrà inoltre curare l'accompagnamento di alle attività sportive, anche se Per_1 pag. 2 di 4 ricadenti in giorni infrasettimanali diversi da quelli di propria competenza, previo accordo con la madre;
c) vacanze estive: durante le vacanze estive per due settimane consecutive oltre ad una terza, eventualmente anche non consecutiva rispetto alle prime due, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, comunicando i genitori, tra loro, anticipatamente alla partenza, la località del soggiorno e i dati utili alla reperibilità del minore. soggiornerà inoltre presso la Per_1 casa della nonna paterna, ad Imperia, per almeno una settimana nel mese di giugno e due settimane nel mese di luglio di ogni anno, preferibilmente non consecutive nei primi anni successivi alla separazione, in ragione della ancor tenera età del minore;
ivi sarà portato dal papà - salvo diversi accordi tra i genitori - il quale, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, rimarrà o si ricongiungerà con il figlio, senza che ciò possa diminuire la durata del proprio periodo di vacanza con il medesimo;
d) vacanze di Natale: per metà periodo con ciascun genitore, ovvero un anno dal primo giorno di vacanza scolastica al 30 dicembre ore 21:00 e l'anno successivo dalle ore 10:00 del 31 dicembre all'Epifania compresa. Tutti gli anni, a prescindere dal rispettivo periodo di competenza, i genitori trascorreranno con il figlio o il giorno della VI (dalle prime ore del mattino alle ore 23:00) o il giorno di Natale.
e) vacanze di Pasqua: per metà periodo salvo diverso accordo a seconda della possibilità di trascorrere fuori porta l'intero periodo di vacanza;
f) compleanno del minore: ad anni alterni il giorno del compleanno di , con Per_1 l'accorgimento che il genitore che non lo avrà con sé nel giorno della ricorrenza, potrà tenerlo o il giorno della vigilia o quello immediatamente successivo. Ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno;
g) vacanze di Carnevale: per metà periodo nelle vacanze scolastiche del Carnevale, in alternanza con l'altro genitore, salvo diversi accordi fra i genitori in ragione della possibilità di trascorrere il periodo fuori porta;
h) altre festività, ponti e ricorrenze varie: in occasione delle altre festività e/o ricorrenze previste in calendario nell'anno, nonché durante i “ponti”, il padre terrà con sé il figlio paritariamente alla madre, concordando i genitori il rispettivo periodo all'inizio dell'anno scolastico, così da garantirsi ampio preavviso nell'organizzazione dei tempi da trascorrere con . Per_1
i) Durante i periodi di vacanza con ciascun genitore, il calendario ordinario resterà sospeso e inizierà a decorrere al termine del periodo, riprendendo la turnazione in vigore antecedentemente all'interruzione. Ciascun genitore avrà diritto a conservare rapporti telefonici quotidiani con il figlio quando questi permarrà con l'altro genitore, impegnandosi gli stessi a garantire la reperibilità del figlio e a favorire i contatti, o con telefonata o a mezzo video chiamata, tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le 20:30;
DISPONE che ciascun genitore si farà carico delle spese di mantenimento del figlio quando lo avrà con sé e resta fermo a carico del padre il versamento alla madre un assegno anticipato al giorno 5 del mese di € 800,00 (euro ottocento), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
DISPONE che le spese straordinarie del figlio - previamente concordate e documentate o necessarie e regolarmente documentate - saranno a carico del padre in misura del 75% e della madre in misura del 25%, richiamandosi espressamente le parti al vigente Protocollo adottato dal Tribunale di Torino d'intesa con il COA, che dichiarano di conoscere e di aver già prima d'ora ricevuto in copia dal difensore;
DÀ ATTO che l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito al 100% dalla madre, con rinuncia del padre;
pag. 3 di 4 DÀ ATTO che nell'abitazione coniugale in comproprietà dei coniugi, sita in Torino C.so Einaudi 43,
è confermato che rimarrà a vivere il marito, dando atto la moglie di essersi già allontanata, prelevando i propri effetti personali e tutti i beni mobili di sua proprietà.
Ogni questione inerente l'assegnazione della ex casa coniugale al marito s'intende regolata con il presente accordo, anche visto l'apporto dato dal marito nel pagamento dei mutui in corso di matrimonio, la costante presenza del figlio presso la ex casa coniugale e gli oneri assunti dal Per_1 marito a vantaggio del minore. La signora rinuncia pertanto a qualsivoglia pretesa Parte_1 connessa all'utilizzo dell'immobile da parte del marito, fatto salvo ogni diritto inerente la proprietà, meglio di seguito regolato.
DÀ ATTO che in considerazione dell'attuale assetto definito dai coniugi, che vede il marito godere dell'uso esclusivo della casa coniugale, rimane convenuto che, con decorrenza dal mese di luglio 2022, resti a carico del marito per intero il pagamento dei ratei dei due mutui cointestati e/o garantiti dai coniugi e contratti rispettivamente per l'acquisto e per la ristrutturazione, per complessivi
€1.104,04 mensili.
I ricorrenti intendono mantenere la casa coniugale in comproprietà secondo gli assetti attuali, anche nell'interesse del figlio . Per_1
Ciò premesso resta inteso che qualora uno o entrambi i ricorrenti, in futuro, decidano di disporre dell'immobile, attraverso azione di divisione o per la vendita unitaria dello stesso, sarà riconosciuto a favore del marito un credito pari agli importi da lui versati a saldo delle rate dei mutui maturate alla data della cessazione della proprietà indivisa e decorse dal mese di luglio 2022.
Per il resto, come per legge, qualora uno o entrambi i ricorrenti, in futuro, decidano di disporre dell'immobile, attraverso azione di divisione o per la vendita unitaria dello stesso, ogni altro importo versato da ciascuno dei coniugi in occasione dell'acquisto, per la riduzione anticipata del mutuo, o per la ristrutturazione, sarà riconosciuto a ciascuno dei comproprietari in ragione dell'apporto effettivamente operato.
Si dà atto, altresì, che le rate di mutuo relative all'acquisto (dal 2015) e per la ristrutturazione (dal 2021) maturate antecedentemente al luglio 2022 sono state saldate con provvista fornita almeno al 75% dal marito ed al 25% dalla moglie;
DÀ ATTO che la moglie rinuncia in favore del marito alla proprietà del mobilio che arreda la casa coniugale, rinunciando parimenti a pretendere un conguaglio in denaro, dando atto di beneficiare annualmente del bonus mobili, pari alla metà del prezzo di acquisto. Le sorti di detti beni seguiranno quelle della casa di proprietà, giusta valorizzazione al tempo dell'eventuale divisione e/o vendita;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere impegnati in regolare attività lavorativa e di essere per sé stessi economicamente autosufficienti, dando atto di non avanzare reciproche richieste di contributi al rispettivo mantenimento;
DICHIARA che le spese della procedura saranno sostenute dal marito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6802/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), Piazza Solferino 10, presso lo studio dell'avv.
ATZEI ROBERTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 22/12/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 478 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 7 settembre 2017. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
Ordinario di Torino in data 24/04/2023.
Con ricorso depositato il 11/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. pag. 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale del 21/04/2023 svoltasi in modalità cartolare.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno le Per_1 responsabilità genitoriali in modo condiviso, garantendosi la massima collaborazione nelle funzioni di cura e di assistenza del minore, assumendo insieme tutte le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, nel rispetto delle capacità, attitudini ed aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni del quotidiano e di ordinaria amministrazione, i genitori si riconoscono la facoltà di esercitare la responsabilità separatamente, impegnandosi però a restituirsi le informazioni più importanti per assicurare al figlio una linea educativa il più possibile univoca e condivisa;
DISPONE che il figlio avrà la collocazione abitativa prevalente e la residenza anagrafica con la madre, attualmente trasferitasi a Torino in Via San Secondo n. 11, ma soggiornerà sovente ed in ogni caso con regolarità presso il padre;
DISPONE che, salvo diversi accordi, i genitori saranno liberi di concordare in ogni tempo nell'interesse del figlio e nel rispetto dei suoi bisogni, il padre lo terrà con sé con le seguenti modalità:
a) week end: alterni dall'uscita di scuola del venerdì (o orario equipollente) al lunedì mattina, quando lo riporterà a scuola;
nel caso in cui il padre abbia in programma di portare al mare e/o Per_1 per gite fuori porta, avrà facoltà di prenderlo all'uscita dalla scuola anticipatamente, alle ore 13:00, comunicandolo alla madre entro il giovedì precedente;
b) tempi infrasettimanali: sia nella settimana del week end paterno che in quella successiva il padre terrà con sé dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattino accompagnandolo a Per_1 scuola. Il padre potrà inoltre curare l'accompagnamento di alle attività sportive, anche se Per_1 pag. 2 di 4 ricadenti in giorni infrasettimanali diversi da quelli di propria competenza, previo accordo con la madre;
c) vacanze estive: durante le vacanze estive per due settimane consecutive oltre ad una terza, eventualmente anche non consecutiva rispetto alle prime due, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, comunicando i genitori, tra loro, anticipatamente alla partenza, la località del soggiorno e i dati utili alla reperibilità del minore. soggiornerà inoltre presso la Per_1 casa della nonna paterna, ad Imperia, per almeno una settimana nel mese di giugno e due settimane nel mese di luglio di ogni anno, preferibilmente non consecutive nei primi anni successivi alla separazione, in ragione della ancor tenera età del minore;
ivi sarà portato dal papà - salvo diversi accordi tra i genitori - il quale, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, rimarrà o si ricongiungerà con il figlio, senza che ciò possa diminuire la durata del proprio periodo di vacanza con il medesimo;
d) vacanze di Natale: per metà periodo con ciascun genitore, ovvero un anno dal primo giorno di vacanza scolastica al 30 dicembre ore 21:00 e l'anno successivo dalle ore 10:00 del 31 dicembre all'Epifania compresa. Tutti gli anni, a prescindere dal rispettivo periodo di competenza, i genitori trascorreranno con il figlio o il giorno della VI (dalle prime ore del mattino alle ore 23:00) o il giorno di Natale.
e) vacanze di Pasqua: per metà periodo salvo diverso accordo a seconda della possibilità di trascorrere fuori porta l'intero periodo di vacanza;
f) compleanno del minore: ad anni alterni il giorno del compleanno di , con Per_1 l'accorgimento che il genitore che non lo avrà con sé nel giorno della ricorrenza, potrà tenerlo o il giorno della vigilia o quello immediatamente successivo. Ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno;
g) vacanze di Carnevale: per metà periodo nelle vacanze scolastiche del Carnevale, in alternanza con l'altro genitore, salvo diversi accordi fra i genitori in ragione della possibilità di trascorrere il periodo fuori porta;
h) altre festività, ponti e ricorrenze varie: in occasione delle altre festività e/o ricorrenze previste in calendario nell'anno, nonché durante i “ponti”, il padre terrà con sé il figlio paritariamente alla madre, concordando i genitori il rispettivo periodo all'inizio dell'anno scolastico, così da garantirsi ampio preavviso nell'organizzazione dei tempi da trascorrere con . Per_1
i) Durante i periodi di vacanza con ciascun genitore, il calendario ordinario resterà sospeso e inizierà a decorrere al termine del periodo, riprendendo la turnazione in vigore antecedentemente all'interruzione. Ciascun genitore avrà diritto a conservare rapporti telefonici quotidiani con il figlio quando questi permarrà con l'altro genitore, impegnandosi gli stessi a garantire la reperibilità del figlio e a favorire i contatti, o con telefonata o a mezzo video chiamata, tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le 20:30;
DISPONE che ciascun genitore si farà carico delle spese di mantenimento del figlio quando lo avrà con sé e resta fermo a carico del padre il versamento alla madre un assegno anticipato al giorno 5 del mese di € 800,00 (euro ottocento), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
DISPONE che le spese straordinarie del figlio - previamente concordate e documentate o necessarie e regolarmente documentate - saranno a carico del padre in misura del 75% e della madre in misura del 25%, richiamandosi espressamente le parti al vigente Protocollo adottato dal Tribunale di Torino d'intesa con il COA, che dichiarano di conoscere e di aver già prima d'ora ricevuto in copia dal difensore;
DÀ ATTO che l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito al 100% dalla madre, con rinuncia del padre;
pag. 3 di 4 DÀ ATTO che nell'abitazione coniugale in comproprietà dei coniugi, sita in Torino C.so Einaudi 43,
è confermato che rimarrà a vivere il marito, dando atto la moglie di essersi già allontanata, prelevando i propri effetti personali e tutti i beni mobili di sua proprietà.
Ogni questione inerente l'assegnazione della ex casa coniugale al marito s'intende regolata con il presente accordo, anche visto l'apporto dato dal marito nel pagamento dei mutui in corso di matrimonio, la costante presenza del figlio presso la ex casa coniugale e gli oneri assunti dal Per_1 marito a vantaggio del minore. La signora rinuncia pertanto a qualsivoglia pretesa Parte_1 connessa all'utilizzo dell'immobile da parte del marito, fatto salvo ogni diritto inerente la proprietà, meglio di seguito regolato.
DÀ ATTO che in considerazione dell'attuale assetto definito dai coniugi, che vede il marito godere dell'uso esclusivo della casa coniugale, rimane convenuto che, con decorrenza dal mese di luglio 2022, resti a carico del marito per intero il pagamento dei ratei dei due mutui cointestati e/o garantiti dai coniugi e contratti rispettivamente per l'acquisto e per la ristrutturazione, per complessivi
€1.104,04 mensili.
I ricorrenti intendono mantenere la casa coniugale in comproprietà secondo gli assetti attuali, anche nell'interesse del figlio . Per_1
Ciò premesso resta inteso che qualora uno o entrambi i ricorrenti, in futuro, decidano di disporre dell'immobile, attraverso azione di divisione o per la vendita unitaria dello stesso, sarà riconosciuto a favore del marito un credito pari agli importi da lui versati a saldo delle rate dei mutui maturate alla data della cessazione della proprietà indivisa e decorse dal mese di luglio 2022.
Per il resto, come per legge, qualora uno o entrambi i ricorrenti, in futuro, decidano di disporre dell'immobile, attraverso azione di divisione o per la vendita unitaria dello stesso, ogni altro importo versato da ciascuno dei coniugi in occasione dell'acquisto, per la riduzione anticipata del mutuo, o per la ristrutturazione, sarà riconosciuto a ciascuno dei comproprietari in ragione dell'apporto effettivamente operato.
Si dà atto, altresì, che le rate di mutuo relative all'acquisto (dal 2015) e per la ristrutturazione (dal 2021) maturate antecedentemente al luglio 2022 sono state saldate con provvista fornita almeno al 75% dal marito ed al 25% dalla moglie;
DÀ ATTO che la moglie rinuncia in favore del marito alla proprietà del mobilio che arreda la casa coniugale, rinunciando parimenti a pretendere un conguaglio in denaro, dando atto di beneficiare annualmente del bonus mobili, pari alla metà del prezzo di acquisto. Le sorti di detti beni seguiranno quelle della casa di proprietà, giusta valorizzazione al tempo dell'eventuale divisione e/o vendita;
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere impegnati in regolare attività lavorativa e di essere per sé stessi economicamente autosufficienti, dando atto di non avanzare reciproche richieste di contributi al rispettivo mantenimento;
DICHIARA che le spese della procedura saranno sostenute dal marito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 4 di 4