Versione
30 marzo 2001
30 marzo 2001
Art. 24. (Atti trascrivibili) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si trascrivono:
a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongano la perdita; b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorita' diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorita' diplomatica o
consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;
c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza; d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la
cittadinanza italiana di cui all' articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ; e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 19 - 1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27 , sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.".
a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongano la perdita; b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorita' diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorita' diplomatica o
consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;
c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza; d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la
cittadinanza italiana di cui all' articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ; e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 19 - 1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27 , sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.".
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Firenze, ordinanza 13/03/2022Provvedimento: […] Parte ricorrente ha concluso per il riconoscimento dello stato di cittadino italiano, con ordine di provvedersi al giuramento di cui all'art. 23 L. n. 91/92 nonché ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 396/2000 alla trascrizione di tale accertamento nei registri dello Stato civile del Comune di Lastra a Signa, e per l'effetto la disapplicazione del provvedimento amministrativo prot. n. K10/867955 Citt.za, emesso in data 6.9.2019 e notificato il 16.9.2019.Leggi di più...
- art. 702 bis c.p.c.·
- difetto di giurisdizione·
- regolamento preventivo di giurisdizione·
- giurisdizione ordinaria·
- cittadinanza per naturalizzazione·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- sindacato giurisdizionale·
- interesse legittimo·
- art. 9 Legge 91/1992