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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30683 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione,
TRA nato a [...] il [...], c.f. , avvocato Parte_1 C.F._1
difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Michelangelo Schipa, 115;
-Attore-
E
nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Guerino Zarrelli, domiciliatario in Napoli, al viale Maria
Cristina di Savoia 18;
-Convenuta -
Conclusioni: per l'attore: “revocare l'Ordinanza del 10.11.2023 nella parte che rinvia per la precisazione delle conclusioni, e … ammettere i mezzi istruttori richiesti, in particolare l'istanza di verificazione della scrittura privata con firma autografa del de cuius, e disporre per
l'espletamento degli stessi. In subordine ed in via istruttoria, insiste nell'ammissione delle relative istanze e rassegna le conclusioni come in atti”; per la convenuta: “ribadisce l'eccezione e/o richiesta di inammissibilità dell'avversa domanda di collazione e conguagli in danaro di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) delle conclusioni della relativa citazione, chiedendone il rigetto con corrispondente declaratoria di cessata materia del contendere e condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. avendo l'“attore” agito in merito con dolo e/o colpa grave”; “riportandosi altresì a tutti i pregressi scritti difensivi con particolare riferimento alla memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. “I termine”, precisa le conclusioni sul controverso aspetto di merito 2
reiterando quelle rassegnate al punto a) della comparsa di costituzione e di risposta …. Vinte le spese di lite come per legge con la liquidazione anche di quelle della fase cautelare conclusasi con il rigetto del sequestro giudiziario richiesto dall'“attore”. Di entrambe se ne chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c..”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A). ha convenuto in giudizio la sorella per ottenere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento e la collazione delle donazioni indirette ricevute da quest'ultima dal defunto padre nonché per ottenere la divisione ereditaria della parte di eredità ancora Persona_1 indivisa (in particolare beni mobili, opere d'arte, preziosi, etc.).
Ha esposto, in particolare, che:
-. Il padre, è deceduto ab intestato il 26.11.2019 in Napoli, lasciando quali Persona_1
eredi la moglie e i figli (odierno attore) e (odierna Controparte_2 Pt_1 CP_1
convenuta);
-. il 30.9.2020 ha rinunciato all'eredità del marito, con atto per notaio Controparte_2
(repertorio 27521/ raccolta 18314), lasciando, dunque, come unici eredi i due Persona_2
figli;
-. l'attore aveva già ricevuto in donazione dal padre, con atto per notaio del Persona_3
31.10.2012, l'appartamento in Napoli al Viale M. Cristina di Savoia 12 (in NCEU, Sez. Urb.
CHI, fg. 38, p.lla 311, sub. 12), “già adibito a residenza familiare” del donatario fin dal 1998
e ancora oggi sua residenza;
-. Il patrimonio del de cuius comprendeva, oltre al suddetto immobile, i seguenti beni:
appartamento in Napoli, alla Via Francesco Crispi n.51, con diritto di abitazione della moglie del de cuius, in NCEU, sez. Urb. CHI, fg. 15, p.lla 119, sub.11;
appartamento in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, Sez. Urb. SCA,
fg. 20, p.lla 299, sub. 22;
appartamento in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, Sez. Urb. SCA,
fg. 20, p.lla 299, sub. 23;
appartamento in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, Sez. Urb. SCA,
fg. 20, p.lla 299, sub. 24;
appartamento in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, sez. Urb. SCA,
fg. 20, p.lla 299, sub. 25; box in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, sez. Urb. SCA, fg. 20, p.lla
299, sub. 26; 3
box in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, sez. Urb. SCA, fg. 20, p.lla
299, sub. 27; beni mobili (opere d'arte, arredi, oggetti di pregio) in comunione con il coniuge.
-. Sono stati promossi due tentativi di mediazione, entrambi conclusi con esito negativo;
durante la mediazione, in un'ottica meramente conciliativa, aveva limitato le sue domande e rinunciato ad altre, in particolare alla “domanda di accertamento delle «donazioni indirette» e
«liberalità» ricevute dalla germana … (…) … valevole ai fini della collazione e della CP_1 determinazione delle rispettive quote”;
-. davanti al Tribunale di Napoli era già stato incardinato un separato giudizio di divisione;
nel corso di tale giudizio le parti il 12 giugno 2021 sottoscrivevano: 1) una scrittura privata di transazione, in cui si conveniva la divisione degli immobili con separato atto;
2) una
“scrittura privata di divisione immobiliare ereditaria”, che attribuiva i beni immobili tra i due coeredi, con conguaglio di € 18.000,00 in favore dell'attore; le parti dichiaravano espressamente di non avanzare ulteriori pretese in merito ai beni immobili;
-. non è stato, invece, raggiunto alcun accordo, tra le parti, circa la divisione dei beni mobili e restano ancora non risolte le questioni relative alle donazioni indirette ricevute da CP_1
[...]
-. quanto all'esistenza delle donazioni indirette, la sorella ha beneficiato per oltre 20 anni della casa di Via Crispi (residenza familiare) senza contribuire alle spese (utenze, tributi, manutenzioni, personale domestico, etc.), vivendo, con il proprio nucleo familiare, a completo carico del padre e godendo, quindi, di un vantaggio economico rilevante configurabile come donazione indiretta soggetta a collazione nel giudizio ai fini della determinazione della massa ereditaria ancora da dividersi;
-. la sorella è docente di ruolo e il marito libero professionista, proprietario di immobili;
pertanto, non c'era uno stato di bisogno che giustificasse tale favore economico continuativo.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di:
1. Accertare che il padre ha sostenuto tutte le spese per il ménage familiare della convenuta e per la gestione dell'appartamento in via Crispi 51 dal 3.10.1998 (data del matrimonio della convenuta) al 26.11.2019 (data della morte del de cuius) e per l'effetto
2. Dichiarare l'esistenza di una donazione indiretta in favore di di Controparte_1 valore non modico, da considerare nella divisione ereditaria (“previo conferimento/restituzione”), oltre rivalutazione e interessi;
4
3. Determinare la massa ereditaria “anche dei beni mobili, tenendosi conto anche delle donazioni dirette ed indirette”;
4. Disporre la divisione dei beni con eventuali conguagli monetari e, in caso di disaccordo sulla distribuzione dei beni mobili, disporre il sorteggio secondo i criteri concordati in mediazione;
5. Condannare la convenuta al pagamento delle spese legali e di mediazione, in considerazione della sua condotta
6. In subordine, porre le spese a carico della massa, secondo l'art. 91-92 c.p.c. costituitasi, ha eccepito, in via preliminare l'inammissibilità della domanda Controparte_1
di collazione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto:
-. Le parti hanno transatto l'intera lite ereditaria, sia in via transattiva (con la scrittura privata del 12/6/2021) sia mediante scrittura privata di divisione immobiliare autenticata dal notaio il 16/6/2021; Persona_3
-. Nell'accordo (punto 1 del regolamento), si sono dichiarate tacitate da ogni pretesa riguardante la comunione e hanno escluso qualsiasi conguaglio;
-. L'allegato “B” dell'accordo include anche la futura divisione dei beni mobili e ne stabilisce le modalità.
-. L'attore avrebbe rinunciato volontariamente a procedere alla divisione mobiliare, come risulta dal verbale della mediazione dell'8 ottobre 2021 e dalla PEC del 6 ottobre 2021, in cui la convenuta aderiva a tutte le condizioni.
-. Essendo stata la lite transatta, la domanda attorea è inammissibile, ai sensi degli artt. 1965 ss. c.c. – pacta sunt servanda – con richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Quanto all'esistenza delle allegate donazioni indirette, la convenuta:
-. ha disconosciuto la firma del de cuius apposta su una scrittura prodotta dall'attore (allegato
14), sulla quale quest'ultimo fonda la sua richiesta di collazione delle donazioni indirette a favore della sorella;
-. ha dedotto che nel 1998, in vista del suo matrimonio, i genitori decisero di ospitarla, assieme al marito, nell'appartamento di Via Crispi 51, convivendo con loro per motivi affettivi e assistenziali, che esistevano altre soluzioni abitative ma il padre preferì non rinunciare alla rendita dalle locazioni dei predetti immobili e scelse di convivere con la figlia per motivi familiari e affettivi, configurandosi, pertanto, a dire della convenuta, un comodato gratuito, privo dell'animus donandi.
Ha chiesto, pertanto, di: 5
a) Dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla collazione, per effetto della transazione e condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata;
b) In subordine, rigettare la domanda attorea in ordine all'accertamento e declaratoria di donazioni indirette a lei effettuate dal de cuius per mancanza dei presupposti;
c) Disporre la divisione dei beni mobili secondo l'elenco predisposto in sede di mediazione allegato alla citazione, “disponendo che i condividenti, ove vi sia accordo al riguardo, scelgano a turno e/o alternativamente i beni da dividere e attribuirsi, previo sorteggio di chi debba iniziare la scelta;
procedere, in subordine, al sorteggio per le rispettive attribuzioni, ove non vi sia accordo sul precedente criterio”;
d) Condannare l'attore alle spese processuali e di mediazione, o in subordine porle a carico della massa
Nella memoria del 24.3.2022, sostitutiva della prima udienza ex art. 127 ter c.p.c., l'attore ha formulato “istanza di verificazione della scrittura con firma autografa del de cuius” disconosciuta dalla convenuta, depositando scritture di comparazione e chiedendo, quindi, di disporre una CTU grafologica per l'accertamento dell'autenticità della scrittura e della relativa sottoscrizione autografa del de cuius.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., depositata documentazione e articolate prove orali, con ordinanza del 10.11.2023 le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni in quanto è stato ritenuto necessario “decidere, preliminarmente, in ordine alla domanda riconvenzionale della convenuta indicata sub a) della comparsa di risposta e, quindi, sul valore delle scritture private del 12.6.2021 e del
16.6.2021”, prima ancora di “ammettere la verificazione della scrittura privata e le prove orali articolate dalle parti e non vagliate dal precedente giudice istruttore, nonché di assumere la prova orale già ammessa”.
Rigettata l'istanza dell'attore di revoca dell'ordinanza del 10.11.2023 e precisate le conclusioni, sono assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B.- Le domande dell'attore e la domanda della convenuta di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni mobili sono infondate.
Con la “scrittura privata di divisione immobiliare ereditaria” sottoscritta in data 12.6.2021
(allegata alla comparsa di risposta della convenuta), e Parte_1 Controparte_1
quali unici eredi legittimi in parti eguali del de cuius hanno convenuto di Persona_1
procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni immobili 6
specificamente individuati in detta scrittura. In tale atto, le parti hanno, inoltre, espressamente dichiarato di riconoscere esauriti e soddisfatti i reciproci diritti e ragioni ereditarie derivanti dalla successione immobiliare paterna, affermando in maniera inequivoca di non avere ulteriori pretese reciproche, neppure future, per la medesima causale, il tutto anche in via transattiva. La transazione, inoltre, si estendeva espressamente anche agli allegati “A”, “B” e
“C”, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Infine, per gli aspetti non regolati nella scrittura privata, le parti hanno fatto espresso rinvio al successivo atto notarile di divisione, che è stato regolarmente stipulato il 21.6.2021.
Le parti, pertanto, con la citata scrittura privata hanno regolato la divisione negoziale transattiva dell'eredità paterna in relazione ai beni immobili.
Ma non è tutto. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore nel presente giudizio, le parti non si sono limitate a definire in via transattiva la divisione limitatamente alla sola componente immobiliare dell'asse ereditario. Invero, l'allegato “B” – denominato “scrittura privata di transazione”, anch'esso sottoscritto il 12.6.2021 – richiama e integra il contenuto dell'accordo di divisione sopra menzionato, estendendosi in modo espresso e inequivocabile anche alla componente mobiliare dell'asse ereditario e alle questioni connesse alla collazione di eventuali donazioni indirette ricevute da Controparte_1
In particolare, in tale scrittura le parti riconoscono l'esistenza di una controversia pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione VIII Civile, R.G. n. 7889/2021, promossa da avente ad oggetto “la divisione del compendio ereditario” del padre Parte_1
defunto, con riferimento, quindi, tanto ai beni immobili quanto ai beni mobili e all'accertamento delle donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore della convenuta, ai fini della collazione. Viene altresì richiamato un procedimento di mediazione parallelo, pendente presso un organismo specializzato, volto alla composizione della controversia sui beni mobili e personali del defunto.
È lo stesso attore, del resto, a confermare nel proprio atto introduttivo (cfr. pag. 3) che in quel giudizio egli aveva domandato, tra l'altro:
-. l'accertamento dell'assunzione da parte del de cuius degli oneri e spese familiari e dell'intera gestione dell'appartamento di via Crispi a beneficio della convenuta e della sua famiglia;
-. l'accertamento dell'esistenza di donazioni indirette in favore della sorella, soggette a collazione;
-. la restituzione o imputazione di detti valori alla massa ereditaria;
7
-. la divisione integrale della massa (dunque mobili e immobili), con attribuzione delle quote e conguagli.
Tale quadro è confermato anche dalle dichiarazioni testuali contenute nella “scrittura privata di transazione”, c.d. allegato “B”, in cui le parti affermano espressamente di essere
“addivenute alla determinazione di comporre in via transattiva le liti pendenti descritte”, comprensive, come detto, del giudizio avente ad oggetto le questioni circa l'accertamento dell'esistenza delle donazioni indirette, la loro collazione e la divisione del patrimonio ereditario nella sua totalità, senza alcuna distinzione tra beni mobili e immobili.
È stato inoltre convenuto che la divisione immobiliare sarebbe stata formalizzata con atto notarile successivo (poi effettivamente stipulato) e che i procedimenti giudiziari e di mediazione pendenti sarebbero stati abbandonati per inattività fino alla loro estinzione per cancellazione d'ufficio, circostanza che, pacificamente, si è verificata. Tale abbandono rappresenta un chiaro indice sintomatico dell'intervenuta definizione stragiudiziale della controversia, in conformità all'accordo raggiunto.
Non vi è dubbio, pertanto, che le parti abbiano definito in via transattiva l'intera controversia ereditaria, non solo con riferimento alla divisione dei beni immobili, come sostenuto dall'attore nell'odierna controversia, ma anche quanto alle questioni concernenti le donazioni indirette e la divisione dei beni mobili.
La portata esaustiva dell'accordo transattivo trova ulteriore conferma nelle specifiche modalità pattuite per la composizione della massa mobiliare. In particolare, nella citata
“scrittura privata di transazione” allegata sub 'B' è stato concordato che:
-. ciascun erede avrebbe predisposto due lotti contenenti beni mobili e arredi (compresi oggetti personali del de cuius),
-. in caso di disaccordo sulla formazione dei lotti, si sarebbe proceduto alla scelta alternata dei beni, previo sorteggio dell'erede che avrebbe dovuto iniziare la scelta;
-. alcuni beni sono stati espressamente attribuiti (es. orologio da polso del de cuius a Parte_1
, con previsione di compensazioni equivalenti.
[...]
L'accordo è, dunque, perfettamente riconducibile alla tipologia contrattuale della transazione ex art. 1965 c.c., avendo le parti posto fine a una lite già insorta, mediante reciproche concessioni, per regolare in maniera definitiva le rispettive pretese successorie, sia su beni immobili che su beni mobili, e rinunciando a eventuali ulteriori azioni.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che con la doppia scrittura del 12.6.2021 le parti abbiano integralmente regolato, in modo negoziale e transattivo, l'intera successione del de cuius sia quanto all'accertamento di donazioni indirette e alla loro Persona_1 8
collazione, sia quanto alla divisione dei beni mobili e immobili, non residuando spazio per la proposizione di nuove azioni giudiziarie su questioni già coperte dall'accordo transattivo inter partes.
Dalle sopra esposte considerazioni, non consegue, come ritenuto dalla convenuta, la cessazione della materia del contendere, atteso che la transazione non è sopraggiunta nel corso del presente giudizio, bensì il rigetto delle domande proposte dall'attore.
Per le medesime ragioni, va rigettata la domanda della convenuta di “dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria mobiliare tra le parti”.
3.- Alla luce del rigetto integrale delle domande proposte dall'attore deve ritenersi priva di rilevanza decisiva l'ulteriore istruttoria invocata dall'attore. In particolare, l'istanza di verificazione della scrittura privata recante la presunta sottoscrizione del de cuius, sulla quale l'attore ha fondato le proprie domande in punto di accertamento delle donazioni indirette a favore della convenuta, risulta irrilevante ai fini del decidere.
Tale documento, infatti, non può in alcun modo incidere sull'oggetto della presente controversia, essendo quest'ultimo già definitivamente regolato dalle scritture contrattuali del giugno 2021, le quali – come ampiamente esaminato supra – integrano un accordo transattivo pienamente valido ed efficace ai sensi dell'art. 1965 c.c. su tutte le domande oggi riproposte.
Ne consegue che la dedotta autenticità della firma del de cuius sul documento disconosciuto dalla convenuta non può in alcun modo incidere sul quadro giuridico e fattuale così come già definito dalla volontà negoziale delle parti, espressa in modo chiaro, completo e inequivoco, con reciproche concessioni e rinunce.
Pertanto, l'istanza di verificazione deve essere disattesa in quanto, a prescindere dal suo esito, la scrittura in esame non ha alcuna incidenza sulla definizione del giudizio, essendo sovrastata e neutralizzata dagli effetti del contratto di transazione già perfezionato tra le parti, con valore vincolante e preclusivo per le questioni oggetto di lite.
4.- Non sussistono, nella fattispecie, i presupposti per accogliere la richiesta formulata dalla convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., neppure sotto il profilo della responsabilità aggravata per lite temeraria.
Come noto, ai fini dell'applicazione della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., è necessario che risulti la prova del dolo o della colpa grave della parte che ha agito o resistito in giudizio. Tali elementi devono essere valutati alla luce di un comportamento processuale chiaramente pretestuoso, strumentale o manifestamente infondato, ovvero posto in essere con la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese. 9
Nel caso di specie, sebbene le domande proposte da siano state rigettate in Parte_1 quanto infondate, non può ritenersi provato che l'attore abbia agito in giudizio con dolo (ossia con la consapevolezza di affermare il falso o con l'intento deliberato di abusare dello strumento processuale), né che vi sia stata colpa grave, intesa come grave trascuratezza o leggerezza nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della propria azione.
La domanda di condanna dell'attore per responsabilità aggravata deve pertanto essere rigettata.
5.- L'esito della lite, che vede il rigetto delle domande dell'attore ma anche della domanda della convenuta di divisione dei beni mobili, e dunque la reciproca soccombenza costituisce motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, anche della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando:
1). Rigetta le domande dell'attore Parte_1
2). Rigetta ogni altra domanda;
3). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 24/04/2025 .
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30683 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione,
TRA nato a [...] il [...], c.f. , avvocato Parte_1 C.F._1
difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Michelangelo Schipa, 115;
-Attore-
E
nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv. Guerino Zarrelli, domiciliatario in Napoli, al viale Maria
Cristina di Savoia 18;
-Convenuta -
Conclusioni: per l'attore: “revocare l'Ordinanza del 10.11.2023 nella parte che rinvia per la precisazione delle conclusioni, e … ammettere i mezzi istruttori richiesti, in particolare l'istanza di verificazione della scrittura privata con firma autografa del de cuius, e disporre per
l'espletamento degli stessi. In subordine ed in via istruttoria, insiste nell'ammissione delle relative istanze e rassegna le conclusioni come in atti”; per la convenuta: “ribadisce l'eccezione e/o richiesta di inammissibilità dell'avversa domanda di collazione e conguagli in danaro di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) delle conclusioni della relativa citazione, chiedendone il rigetto con corrispondente declaratoria di cessata materia del contendere e condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. avendo l'“attore” agito in merito con dolo e/o colpa grave”; “riportandosi altresì a tutti i pregressi scritti difensivi con particolare riferimento alla memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. “I termine”, precisa le conclusioni sul controverso aspetto di merito 2
reiterando quelle rassegnate al punto a) della comparsa di costituzione e di risposta …. Vinte le spese di lite come per legge con la liquidazione anche di quelle della fase cautelare conclusasi con il rigetto del sequestro giudiziario richiesto dall'“attore”. Di entrambe se ne chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c..”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A). ha convenuto in giudizio la sorella per ottenere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento e la collazione delle donazioni indirette ricevute da quest'ultima dal defunto padre nonché per ottenere la divisione ereditaria della parte di eredità ancora Persona_1 indivisa (in particolare beni mobili, opere d'arte, preziosi, etc.).
Ha esposto, in particolare, che:
-. Il padre, è deceduto ab intestato il 26.11.2019 in Napoli, lasciando quali Persona_1
eredi la moglie e i figli (odierno attore) e (odierna Controparte_2 Pt_1 CP_1
convenuta);
-. il 30.9.2020 ha rinunciato all'eredità del marito, con atto per notaio Controparte_2
(repertorio 27521/ raccolta 18314), lasciando, dunque, come unici eredi i due Persona_2
figli;
-. l'attore aveva già ricevuto in donazione dal padre, con atto per notaio del Persona_3
31.10.2012, l'appartamento in Napoli al Viale M. Cristina di Savoia 12 (in NCEU, Sez. Urb.
CHI, fg. 38, p.lla 311, sub. 12), “già adibito a residenza familiare” del donatario fin dal 1998
e ancora oggi sua residenza;
-. Il patrimonio del de cuius comprendeva, oltre al suddetto immobile, i seguenti beni:
appartamento in Napoli, alla Via Francesco Crispi n.51, con diritto di abitazione della moglie del de cuius, in NCEU, sez. Urb. CHI, fg. 15, p.lla 119, sub.11;
appartamento in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, Sez. Urb. SCA,
fg. 20, p.lla 299, sub. 22;
appartamento in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, Sez. Urb. SCA,
fg. 20, p.lla 299, sub. 23;
appartamento in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, Sez. Urb. SCA,
fg. 20, p.lla 299, sub. 24;
appartamento in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, sez. Urb. SCA,
fg. 20, p.lla 299, sub. 25; box in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, sez. Urb. SCA, fg. 20, p.lla
299, sub. 26; 3
box in Napoli, al Viale Letizia ai Colli Aminei n.35, in NCEU, sez. Urb. SCA, fg. 20, p.lla
299, sub. 27; beni mobili (opere d'arte, arredi, oggetti di pregio) in comunione con il coniuge.
-. Sono stati promossi due tentativi di mediazione, entrambi conclusi con esito negativo;
durante la mediazione, in un'ottica meramente conciliativa, aveva limitato le sue domande e rinunciato ad altre, in particolare alla “domanda di accertamento delle «donazioni indirette» e
«liberalità» ricevute dalla germana … (…) … valevole ai fini della collazione e della CP_1 determinazione delle rispettive quote”;
-. davanti al Tribunale di Napoli era già stato incardinato un separato giudizio di divisione;
nel corso di tale giudizio le parti il 12 giugno 2021 sottoscrivevano: 1) una scrittura privata di transazione, in cui si conveniva la divisione degli immobili con separato atto;
2) una
“scrittura privata di divisione immobiliare ereditaria”, che attribuiva i beni immobili tra i due coeredi, con conguaglio di € 18.000,00 in favore dell'attore; le parti dichiaravano espressamente di non avanzare ulteriori pretese in merito ai beni immobili;
-. non è stato, invece, raggiunto alcun accordo, tra le parti, circa la divisione dei beni mobili e restano ancora non risolte le questioni relative alle donazioni indirette ricevute da CP_1
[...]
-. quanto all'esistenza delle donazioni indirette, la sorella ha beneficiato per oltre 20 anni della casa di Via Crispi (residenza familiare) senza contribuire alle spese (utenze, tributi, manutenzioni, personale domestico, etc.), vivendo, con il proprio nucleo familiare, a completo carico del padre e godendo, quindi, di un vantaggio economico rilevante configurabile come donazione indiretta soggetta a collazione nel giudizio ai fini della determinazione della massa ereditaria ancora da dividersi;
-. la sorella è docente di ruolo e il marito libero professionista, proprietario di immobili;
pertanto, non c'era uno stato di bisogno che giustificasse tale favore economico continuativo.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di:
1. Accertare che il padre ha sostenuto tutte le spese per il ménage familiare della convenuta e per la gestione dell'appartamento in via Crispi 51 dal 3.10.1998 (data del matrimonio della convenuta) al 26.11.2019 (data della morte del de cuius) e per l'effetto
2. Dichiarare l'esistenza di una donazione indiretta in favore di di Controparte_1 valore non modico, da considerare nella divisione ereditaria (“previo conferimento/restituzione”), oltre rivalutazione e interessi;
4
3. Determinare la massa ereditaria “anche dei beni mobili, tenendosi conto anche delle donazioni dirette ed indirette”;
4. Disporre la divisione dei beni con eventuali conguagli monetari e, in caso di disaccordo sulla distribuzione dei beni mobili, disporre il sorteggio secondo i criteri concordati in mediazione;
5. Condannare la convenuta al pagamento delle spese legali e di mediazione, in considerazione della sua condotta
6. In subordine, porre le spese a carico della massa, secondo l'art. 91-92 c.p.c. costituitasi, ha eccepito, in via preliminare l'inammissibilità della domanda Controparte_1
di collazione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto:
-. Le parti hanno transatto l'intera lite ereditaria, sia in via transattiva (con la scrittura privata del 12/6/2021) sia mediante scrittura privata di divisione immobiliare autenticata dal notaio il 16/6/2021; Persona_3
-. Nell'accordo (punto 1 del regolamento), si sono dichiarate tacitate da ogni pretesa riguardante la comunione e hanno escluso qualsiasi conguaglio;
-. L'allegato “B” dell'accordo include anche la futura divisione dei beni mobili e ne stabilisce le modalità.
-. L'attore avrebbe rinunciato volontariamente a procedere alla divisione mobiliare, come risulta dal verbale della mediazione dell'8 ottobre 2021 e dalla PEC del 6 ottobre 2021, in cui la convenuta aderiva a tutte le condizioni.
-. Essendo stata la lite transatta, la domanda attorea è inammissibile, ai sensi degli artt. 1965 ss. c.c. – pacta sunt servanda – con richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Quanto all'esistenza delle allegate donazioni indirette, la convenuta:
-. ha disconosciuto la firma del de cuius apposta su una scrittura prodotta dall'attore (allegato
14), sulla quale quest'ultimo fonda la sua richiesta di collazione delle donazioni indirette a favore della sorella;
-. ha dedotto che nel 1998, in vista del suo matrimonio, i genitori decisero di ospitarla, assieme al marito, nell'appartamento di Via Crispi 51, convivendo con loro per motivi affettivi e assistenziali, che esistevano altre soluzioni abitative ma il padre preferì non rinunciare alla rendita dalle locazioni dei predetti immobili e scelse di convivere con la figlia per motivi familiari e affettivi, configurandosi, pertanto, a dire della convenuta, un comodato gratuito, privo dell'animus donandi.
Ha chiesto, pertanto, di: 5
a) Dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla collazione, per effetto della transazione e condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata;
b) In subordine, rigettare la domanda attorea in ordine all'accertamento e declaratoria di donazioni indirette a lei effettuate dal de cuius per mancanza dei presupposti;
c) Disporre la divisione dei beni mobili secondo l'elenco predisposto in sede di mediazione allegato alla citazione, “disponendo che i condividenti, ove vi sia accordo al riguardo, scelgano a turno e/o alternativamente i beni da dividere e attribuirsi, previo sorteggio di chi debba iniziare la scelta;
procedere, in subordine, al sorteggio per le rispettive attribuzioni, ove non vi sia accordo sul precedente criterio”;
d) Condannare l'attore alle spese processuali e di mediazione, o in subordine porle a carico della massa
Nella memoria del 24.3.2022, sostitutiva della prima udienza ex art. 127 ter c.p.c., l'attore ha formulato “istanza di verificazione della scrittura con firma autografa del de cuius” disconosciuta dalla convenuta, depositando scritture di comparazione e chiedendo, quindi, di disporre una CTU grafologica per l'accertamento dell'autenticità della scrittura e della relativa sottoscrizione autografa del de cuius.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., depositata documentazione e articolate prove orali, con ordinanza del 10.11.2023 le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni in quanto è stato ritenuto necessario “decidere, preliminarmente, in ordine alla domanda riconvenzionale della convenuta indicata sub a) della comparsa di risposta e, quindi, sul valore delle scritture private del 12.6.2021 e del
16.6.2021”, prima ancora di “ammettere la verificazione della scrittura privata e le prove orali articolate dalle parti e non vagliate dal precedente giudice istruttore, nonché di assumere la prova orale già ammessa”.
Rigettata l'istanza dell'attore di revoca dell'ordinanza del 10.11.2023 e precisate le conclusioni, sono assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B.- Le domande dell'attore e la domanda della convenuta di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni mobili sono infondate.
Con la “scrittura privata di divisione immobiliare ereditaria” sottoscritta in data 12.6.2021
(allegata alla comparsa di risposta della convenuta), e Parte_1 Controparte_1
quali unici eredi legittimi in parti eguali del de cuius hanno convenuto di Persona_1
procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni immobili 6
specificamente individuati in detta scrittura. In tale atto, le parti hanno, inoltre, espressamente dichiarato di riconoscere esauriti e soddisfatti i reciproci diritti e ragioni ereditarie derivanti dalla successione immobiliare paterna, affermando in maniera inequivoca di non avere ulteriori pretese reciproche, neppure future, per la medesima causale, il tutto anche in via transattiva. La transazione, inoltre, si estendeva espressamente anche agli allegati “A”, “B” e
“C”, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Infine, per gli aspetti non regolati nella scrittura privata, le parti hanno fatto espresso rinvio al successivo atto notarile di divisione, che è stato regolarmente stipulato il 21.6.2021.
Le parti, pertanto, con la citata scrittura privata hanno regolato la divisione negoziale transattiva dell'eredità paterna in relazione ai beni immobili.
Ma non è tutto. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore nel presente giudizio, le parti non si sono limitate a definire in via transattiva la divisione limitatamente alla sola componente immobiliare dell'asse ereditario. Invero, l'allegato “B” – denominato “scrittura privata di transazione”, anch'esso sottoscritto il 12.6.2021 – richiama e integra il contenuto dell'accordo di divisione sopra menzionato, estendendosi in modo espresso e inequivocabile anche alla componente mobiliare dell'asse ereditario e alle questioni connesse alla collazione di eventuali donazioni indirette ricevute da Controparte_1
In particolare, in tale scrittura le parti riconoscono l'esistenza di una controversia pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione VIII Civile, R.G. n. 7889/2021, promossa da avente ad oggetto “la divisione del compendio ereditario” del padre Parte_1
defunto, con riferimento, quindi, tanto ai beni immobili quanto ai beni mobili e all'accertamento delle donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore della convenuta, ai fini della collazione. Viene altresì richiamato un procedimento di mediazione parallelo, pendente presso un organismo specializzato, volto alla composizione della controversia sui beni mobili e personali del defunto.
È lo stesso attore, del resto, a confermare nel proprio atto introduttivo (cfr. pag. 3) che in quel giudizio egli aveva domandato, tra l'altro:
-. l'accertamento dell'assunzione da parte del de cuius degli oneri e spese familiari e dell'intera gestione dell'appartamento di via Crispi a beneficio della convenuta e della sua famiglia;
-. l'accertamento dell'esistenza di donazioni indirette in favore della sorella, soggette a collazione;
-. la restituzione o imputazione di detti valori alla massa ereditaria;
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-. la divisione integrale della massa (dunque mobili e immobili), con attribuzione delle quote e conguagli.
Tale quadro è confermato anche dalle dichiarazioni testuali contenute nella “scrittura privata di transazione”, c.d. allegato “B”, in cui le parti affermano espressamente di essere
“addivenute alla determinazione di comporre in via transattiva le liti pendenti descritte”, comprensive, come detto, del giudizio avente ad oggetto le questioni circa l'accertamento dell'esistenza delle donazioni indirette, la loro collazione e la divisione del patrimonio ereditario nella sua totalità, senza alcuna distinzione tra beni mobili e immobili.
È stato inoltre convenuto che la divisione immobiliare sarebbe stata formalizzata con atto notarile successivo (poi effettivamente stipulato) e che i procedimenti giudiziari e di mediazione pendenti sarebbero stati abbandonati per inattività fino alla loro estinzione per cancellazione d'ufficio, circostanza che, pacificamente, si è verificata. Tale abbandono rappresenta un chiaro indice sintomatico dell'intervenuta definizione stragiudiziale della controversia, in conformità all'accordo raggiunto.
Non vi è dubbio, pertanto, che le parti abbiano definito in via transattiva l'intera controversia ereditaria, non solo con riferimento alla divisione dei beni immobili, come sostenuto dall'attore nell'odierna controversia, ma anche quanto alle questioni concernenti le donazioni indirette e la divisione dei beni mobili.
La portata esaustiva dell'accordo transattivo trova ulteriore conferma nelle specifiche modalità pattuite per la composizione della massa mobiliare. In particolare, nella citata
“scrittura privata di transazione” allegata sub 'B' è stato concordato che:
-. ciascun erede avrebbe predisposto due lotti contenenti beni mobili e arredi (compresi oggetti personali del de cuius),
-. in caso di disaccordo sulla formazione dei lotti, si sarebbe proceduto alla scelta alternata dei beni, previo sorteggio dell'erede che avrebbe dovuto iniziare la scelta;
-. alcuni beni sono stati espressamente attribuiti (es. orologio da polso del de cuius a Parte_1
, con previsione di compensazioni equivalenti.
[...]
L'accordo è, dunque, perfettamente riconducibile alla tipologia contrattuale della transazione ex art. 1965 c.c., avendo le parti posto fine a una lite già insorta, mediante reciproche concessioni, per regolare in maniera definitiva le rispettive pretese successorie, sia su beni immobili che su beni mobili, e rinunciando a eventuali ulteriori azioni.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che con la doppia scrittura del 12.6.2021 le parti abbiano integralmente regolato, in modo negoziale e transattivo, l'intera successione del de cuius sia quanto all'accertamento di donazioni indirette e alla loro Persona_1 8
collazione, sia quanto alla divisione dei beni mobili e immobili, non residuando spazio per la proposizione di nuove azioni giudiziarie su questioni già coperte dall'accordo transattivo inter partes.
Dalle sopra esposte considerazioni, non consegue, come ritenuto dalla convenuta, la cessazione della materia del contendere, atteso che la transazione non è sopraggiunta nel corso del presente giudizio, bensì il rigetto delle domande proposte dall'attore.
Per le medesime ragioni, va rigettata la domanda della convenuta di “dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria mobiliare tra le parti”.
3.- Alla luce del rigetto integrale delle domande proposte dall'attore deve ritenersi priva di rilevanza decisiva l'ulteriore istruttoria invocata dall'attore. In particolare, l'istanza di verificazione della scrittura privata recante la presunta sottoscrizione del de cuius, sulla quale l'attore ha fondato le proprie domande in punto di accertamento delle donazioni indirette a favore della convenuta, risulta irrilevante ai fini del decidere.
Tale documento, infatti, non può in alcun modo incidere sull'oggetto della presente controversia, essendo quest'ultimo già definitivamente regolato dalle scritture contrattuali del giugno 2021, le quali – come ampiamente esaminato supra – integrano un accordo transattivo pienamente valido ed efficace ai sensi dell'art. 1965 c.c. su tutte le domande oggi riproposte.
Ne consegue che la dedotta autenticità della firma del de cuius sul documento disconosciuto dalla convenuta non può in alcun modo incidere sul quadro giuridico e fattuale così come già definito dalla volontà negoziale delle parti, espressa in modo chiaro, completo e inequivoco, con reciproche concessioni e rinunce.
Pertanto, l'istanza di verificazione deve essere disattesa in quanto, a prescindere dal suo esito, la scrittura in esame non ha alcuna incidenza sulla definizione del giudizio, essendo sovrastata e neutralizzata dagli effetti del contratto di transazione già perfezionato tra le parti, con valore vincolante e preclusivo per le questioni oggetto di lite.
4.- Non sussistono, nella fattispecie, i presupposti per accogliere la richiesta formulata dalla convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., neppure sotto il profilo della responsabilità aggravata per lite temeraria.
Come noto, ai fini dell'applicazione della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., è necessario che risulti la prova del dolo o della colpa grave della parte che ha agito o resistito in giudizio. Tali elementi devono essere valutati alla luce di un comportamento processuale chiaramente pretestuoso, strumentale o manifestamente infondato, ovvero posto in essere con la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese. 9
Nel caso di specie, sebbene le domande proposte da siano state rigettate in Parte_1 quanto infondate, non può ritenersi provato che l'attore abbia agito in giudizio con dolo (ossia con la consapevolezza di affermare il falso o con l'intento deliberato di abusare dello strumento processuale), né che vi sia stata colpa grave, intesa come grave trascuratezza o leggerezza nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della propria azione.
La domanda di condanna dell'attore per responsabilità aggravata deve pertanto essere rigettata.
5.- L'esito della lite, che vede il rigetto delle domande dell'attore ma anche della domanda della convenuta di divisione dei beni mobili, e dunque la reciproca soccombenza costituisce motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, anche della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando:
1). Rigetta le domande dell'attore Parte_1
2). Rigetta ogni altra domanda;
3). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 24/04/2025 .
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE