Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
I tema di espropriazione di fondi rustici, la cessione volontaria del bene all'espropriante da parte del titolare comporta l'obbligo di corresponsione, in favore dell'eventuale affittuario del fondo, di un'indennità cd. "aggiuntiva", ex art. 17 della legge 865/71, che, attesane la natura indennitaria e non risarcitoria, ha carattere di debito di valuta e non di valore, restando, conseguentemente, escluso il diritto dell'affittuario medesimo alla rivalutazione della somma ed all'eventuale maggior danno da ritardata corresponsione ex art. 1224 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 388, presso l'avvocato GIUSEPPINA BEVIVINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITANTONIO RIPOLI, CLOTILDE ROMAGNOLI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CESANO MADERNO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 07219/00 proposto da:
COMUNE DI CESANO MADERNO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 2, presso l'Avvocato GABRIELE LIUZZO che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato BRUNO SANTAMARIA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e
IO AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 254/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il resistente l'Avvocato Costa con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ottobre del 1991 il sig. CC convenne in giudizio il Comune di Cesano Maderno per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'occupazione di un fondo rustico, per la realizzazione di un'opera pubblica, che egli assumeva di condurre in affitto. Il Tribunale di Monza accolse la domanda, riconoscendo all'attore una somma di danaro rivalutata dalla data di occupazione fino a quella della sentenza.
A seguito di appello del Comune, la Corte di Milano riconobbe in favore dell'attore la medesima somma, ma non a titolo risarcitorio, bensì a titolo di indennità ex art. 17 della legge n. 865 del 1971;
sicché, considerata la natura di valuta (e non di valore) dell'obbligazione, ne escluse la rivalutazione ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. Il CC propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, svolgendo tre motivi. Risponde con controricorso il Comune, il quale propone, altresì, ricorso incidentale, formulato in un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto dal Comune, in quanto notificato (il 23 marzo 2000) oltre i termini stabiliti perentoriamente dagli artt. 370 e 371 c.p.c, rispetto alla notificazione del ricorso principale eseguita il 15 febbraio 2000.
A sostegno della decisione il giudice ha spiegato (per quanto oggi interessa) che nella specie era stata stipulata, tra il Comune ed i proprietari dei fondi, la cessione volontaria di questi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, con conseguente perfezionamento della procedura espropriativa;
sicché, indipendentemente dal prezzo convenuto con i proprietari, l'ente era tenuto a corrispondere all'affittuario CC l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge stessa. Di qui il mutamento di titolo dell'obbligazione riconosciuta in favore del CC, da risarcitorio (come affermato dal primo giudice) ad indennitario (da valore a valuta), con conseguente inesistenza del diritto alla rivalutazione monetaria.
Nei tre motivi svolti, che possono essere congiuntamente esposti e trattati, il ricorrente lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione e la violazione e falsa applicazione della legge n. 865 del 1971 (ed, in particolare, degli artt. 16 e 17) nonché delle norme sul risarcimento del danno da illecito. In questi motivi, il CC insiste per il riconoscimento della natura risarcitoria del debito del Comune, sostenendo l'autonomia del rapporto tra sè e l'ente, rispetto al rapporto espropriativo tra i proprietari del fondo e l'ente stesso;
aggiunge che la violazione da parte della P.A. della disciplina di legge, determinata in ogni sua fase, per il procedimento di espropriazione, costituisce un illecito che da diritto al risarcimento del danno;
sicché, accertato l'illecito, dovrebbe essergli attribuito il diritto al risarcimento del danno, oltre a quello relativo alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971. Il motivo è infondato e va respinto. A parte la considerazione che il ricorrente non sviluppa le proprie doglianze in forma critica rispetto al ragionamento della sentenza impugnata, limitandosi bensì a ribadire la propria tesi della spettanza di un diritto risarcitorio, va osservato che correttamente il giudice ha individuato il carattere indennitario della pretesa azionata, quale scaturente dalla disposizione dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971. Questa norma, infatti, nel testo precedente all'abrogazione dispostane dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (il cui termine di entrata in vigore è stato prorogato al 30 giugno 2002, dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 e, successivamente, al 1 gennaio 2003 dall'art 3, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122), prevede, in caso di espropriazione, una "indennità aggiuntiva" sia in favore del proprietario, diretto coltivatore del fondo, che acceda alla cessione volontaria, sia in favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che sia costretto ad abbandonare il terreno.
La giurisprudenza di questa S.C. ha da tempo spiegato (cfr. per tutte Cass. sez. un. 27 aprile 1993, n. 4919, e poi anche Cass. 3 marzo 1999, n. 1774) che il diritto a siffatta indennità presuppone un'espropriazione giuridicamente rilevante;
nel caso in cui questa non sia, invece, configurabile, per essersi realizzata la fattispecie dell'accessione invertita, il coltivatore può agire per il risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. Nella fattispecie in esame non è posto in discussione che ci si trovi al cospetto di una cessione volontaria del bene (quindi, di un subprocedimento nell'ambito del procedimento espropriativo), così come non risulta mai posta la problematica di un'eventuale occupazione acquisitiva per effetto di illegittima occupazione del fondo con sua irreversibile trasformazione. Ecco perché effettivamente il CC è titolare di un diritto all'indennità scaturente dalla legittima procedura espropriativa e non al risarcimento del danno, con la ovvia conseguenza che il debito dell'espropriante ha natura di valuta e non di valore (proprio sulla natura di valuta dell'indennità aggiuntiva, cfr. Cass. sez. un. 15 luglio 1987, n. 6170; sez. un. 16 marzo 1984, n. 1784). II ricorso principale va dunque respinto. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio di Cassazione (quanto al Comune, in relazione alla sola partecipazione del difensore alla discussione, essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso - ricorso incidentale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003