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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1281/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1281/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 marzo 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Cinzia Bert e Noemi Fanfarillo
e
MURA NO (C.F. ) C.F._2 con l'Avv. Fabiola Ruggirello ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti e AN UR hanno concordemente chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 716/2005 di data
10 agosto 2005, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “-ordinare al sig. AN UR di provvedere al versamento della somma di € 600,00 mensili in favore della signora a titolo di contributo di mantenimento Parte_2
ella stessa;
1 -darsi atto che gli ex coniugi nulla si devono l'un l'altro per i rapporti pregressi che sono stati definitivamente regolati”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che con la sentenza di divorzio n. 716/2005 era stato posto a carico del sig. UR l'obbligo di versare un assegno divorzile in favore della moglie pari ad € 805,00 mensili.
Le parti hanno rappresentato che dal mese di ottobre 2023 il sig. UR, a seguito di un accordo intercorso con la ex moglie ma mai formalizzato in sede giudiziale, aveva corrisposto solo parzialmente detto contributo e, pertanto, è sorta una vertenza in ordine alla validità e legittimità del contenuto di detta scrittura privata - ritenuta eccessivamente pregiudizievole dalla sig.ra – che, successivamente, è stata Pt_1
definita in via conciliativa mediante l'impegno del sig. UR a versare la somma omnicomprensiva di € 22.000,00 in favore della sig.ra Pt_1
I ricorrenti hanno allegato che il sig. UR ha già effettuato nel mese di dicembre
2024 un primo versamento in acconto della somma di € 15.000,00 e che, contestualmente al deposito del ricorso, il sig. UR avrebbe provveduto ad effettuare il secondo versamento della residua somma di € 7.000,00.
Le parti, inoltre, hanno concordato di ridurre l'assegno di mantenimento a carico del sig. UR stabilito in sede di divorzio nella somma di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2024; le stesse hanno dato atto che il sig. UR ha già versato quanto concordato anche a dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa, osserva il Collegio che le parti hanno dato congiuntamente atto che rispetto all'epoca del divorzio le parti hanno concordemente stabilito di regolare i loro rapporti economici mediante il versamento della somma di €
22.000,00 a carico del sig. UR in favore della sig.ra e di ridurre l'assegno Pt_1
2 di mantenimento stabilito in sede di divorzio nella somma di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2024, evidenziandosi che tali pattuizioni di carattere economico sono rimesse alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 716/2005 di data 10 agosto 2005, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1281/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 marzo 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Cinzia Bert e Noemi Fanfarillo
e
MURA NO (C.F. ) C.F._2 con l'Avv. Fabiola Ruggirello ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti e AN UR hanno concordemente chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 716/2005 di data
10 agosto 2005, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “-ordinare al sig. AN UR di provvedere al versamento della somma di € 600,00 mensili in favore della signora a titolo di contributo di mantenimento Parte_2
ella stessa;
1 -darsi atto che gli ex coniugi nulla si devono l'un l'altro per i rapporti pregressi che sono stati definitivamente regolati”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che con la sentenza di divorzio n. 716/2005 era stato posto a carico del sig. UR l'obbligo di versare un assegno divorzile in favore della moglie pari ad € 805,00 mensili.
Le parti hanno rappresentato che dal mese di ottobre 2023 il sig. UR, a seguito di un accordo intercorso con la ex moglie ma mai formalizzato in sede giudiziale, aveva corrisposto solo parzialmente detto contributo e, pertanto, è sorta una vertenza in ordine alla validità e legittimità del contenuto di detta scrittura privata - ritenuta eccessivamente pregiudizievole dalla sig.ra – che, successivamente, è stata Pt_1
definita in via conciliativa mediante l'impegno del sig. UR a versare la somma omnicomprensiva di € 22.000,00 in favore della sig.ra Pt_1
I ricorrenti hanno allegato che il sig. UR ha già effettuato nel mese di dicembre
2024 un primo versamento in acconto della somma di € 15.000,00 e che, contestualmente al deposito del ricorso, il sig. UR avrebbe provveduto ad effettuare il secondo versamento della residua somma di € 7.000,00.
Le parti, inoltre, hanno concordato di ridurre l'assegno di mantenimento a carico del sig. UR stabilito in sede di divorzio nella somma di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2024; le stesse hanno dato atto che il sig. UR ha già versato quanto concordato anche a dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa, osserva il Collegio che le parti hanno dato congiuntamente atto che rispetto all'epoca del divorzio le parti hanno concordemente stabilito di regolare i loro rapporti economici mediante il versamento della somma di €
22.000,00 a carico del sig. UR in favore della sig.ra e di ridurre l'assegno Pt_1
2 di mantenimento stabilito in sede di divorzio nella somma di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2024, evidenziandosi che tali pattuizioni di carattere economico sono rimesse alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 716/2005 di data 10 agosto 2005, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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