Ordinanza cautelare 28 dicembre 2020
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09648/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9648 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elisabetta Sorze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Provincie 21;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Questure della Provincia di Roma emesso in data 03.08.2020, notificato in data 14.08.2020, con il quale veniva decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, quale cittadino extracomunitario soggiornante in Italia sin dal 24.1.2002, ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Roma, emesso in data 03.08.2020, notificatogli in data 14.08.2020, recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, che a fronte della commissione di reati, tutti risalenti nel tempo e circoscritti ad un determinato periodo, in sede di richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, la Questura di Roma emetteva avviso ex art. 10-bis l. 241/90; che nonostante le osservazioni prodotte a riscontro in sede procedimentale, in data 27.12.2019, veniva emesso il provvedimento impugnato motivato sulla base di una condanna emessa “in data 30.12.2015, con sentenza di Civitavecchia, divenuta irrevocabile il 29.05.2017, alla multa di 11.400,00 per il reato di commercio nello stato di prodotti con segni falsi ex articolo 474 del C.P. , fatto accertato il 18.06.2014 in Civitavecchia.
Deduceva a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame: 1) “violazione di legge. Eccesso di potere. Difetto, carenza, contraddittorietà della motivazione del provvedimento di diniego” atteso che né nei quindici anni antecedenti alla commissione di detti reati, né nei due anni successivi, aveva avuto precedenti penali, ma al contrario aveva sempre regolarmente lavorato; 2) “errata applicazione di legge”.
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo, di contro, quanto segue:
- che in data 04.12.2013 il Tribunale di Roma aveva emesso una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela per i reati di cui agli artt. 624, 625 c_p_;
- che in data 17.09.2015 il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 624, 625 c.p., alla pena di mesi tre di reclusione e al pagamento di cento euro di multa;
che in data 27.04.2016 il ricorrente era stato nuovamente condannato dal Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 624, 625 c.p., alla pena di mesi tre di reclusione e al pagamento di cento euro di multa;
- che in data 05.05.2018 il ricorrente subiva una ulteriore condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma per i reati di cui all'art. 628 comma 1 c.p., alla pena di anni uno di reclusione, e al pagamento di trecento euro di multa ( reato commesso in Roma il 05.05.2018);
che in data 02-07-2018 lo stesso veniva condannato con decreto del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 624 c.p., al pagamento di millecentosettantacinque euro di multa;
- che la reiterazione nel tempo di reati della stessa natura dimostravano, da un lato, il mancato inserimento sociale del richiedente e, dall'altro, l'attitudine a vivere dei proventi illeciti, derivanti da attività illecite.
3. All’udienza di smaltimento del 17 gennaio 2025, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
5. Premesso che il vaglio giurisdizionale del giudice amministrativo adito deve arrestarsi, in doveroso omaggio al principio della separazione dei poteri, alla verifica della c.d. credibilità logica dell’ agere amministrativo, deve rilevarsi che nella fattispecie la pluralità di condanne, per reati della stessa indole (delitti contro il patrimonio)commessi in un periodo ravvicinato e peraltro consumati di recente (si tratta di delitti commessi alcuni anni fa) depone certamente nel senso che la valutazione discrezionale operata dall’amministrazione resistente, di mancato inserimento sociale del richiedente, resiste certamente al vaglio indicato essendo ragionevole ritenere che l’istante abbia preferito delinquere al fine di reperire le risorse necessarie per il sostentamento, piuttosto che rispettare le regole proprie di ogni tessuto sociale.
6. In definitiva, visto l’art. 74 c.p.a. (secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”), il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
7. Atteso l’esito del giudizio (di manifesta infondatezza) e la circostanza che il ricorrente, pur avendo depositato in data 7.12.2020 istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non ha depositato la documentazione reddituale relativa agli anni dal 2020 al 2023 nonché la dichiarazione consolare per gli stessi anni, con la conseguenza che quest’ultima deve essere definitivamente rigettata.
8. Spese di lite compensate stante la risalenza della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché manifestamente infondato.
Rigetta altresì, definitivamente, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.