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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15515/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanna Manto, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Salvina Maria Cristina Mantione, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come note scritte del 28 marzo e dell'1 aprile 2025, per l'udienza del 2/4/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 12/12/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 26/10/2002 a Cefalù (PA) e che da tale CP_1
1 unione erano nati i figli LE e , ha dedotto che dalla comparizione dinanzi Persona_1
al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 5314/2022 del 12-19/12/2022, non si erano più riconciliati.
Ha aggiunto che in sede di separazione era stato disposto: l'addebito a suo carico;
l'affidamento esclusivo della GL minore alla madre con regolamentazione Persona_1
del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
l'obbligo a suo carico di corrispondere un assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Ha dedotto, inoltre, di versare in condizioni economiche precarie;
di avere sempre adempiuto i propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, cercando altresì di coltivare un rapporto con questi ultimi;
che, di contro, i figli non avevano mai voluto intrattenere rapporti con lui;
che i figli, ormai maggiorenni, avevano raggiunto una certa indipendenza economica;
che , in particolare, aveva intrapreso attività nel Persona_1 settore della moda, essendo stata eletta Miss Isole Eolie.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'obbligo a suo carico di corrispondere a un assegno di € 300,00 mensili a titolo CP_1
di contribuito al mantenimento dei figli, oltre al 20% delle spese straordinarie relative agli stessi.
La resistente si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando il ricorso quanto al resto, e deducendo: che, con sentenza n. 48/2022 emessa nell'ambito del procedimento penale n. 5690/20 R.G.N.R., era stato Parte_1 dichiarato colpevole dei reati ascrittigli (art. 572 commi 1 e 2, 61 n.1 c.p.; artt. 582, 585, 576
n. 5, 577 n. 1 c.p.), nonché condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e al pagamento delle spese processuali;
che tale decisione era divenuta definitiva, essendo stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo;
che sia , sia LE, vivevano con lei, Per_1
in quanto non autonomi da un punto di vista economico;
che, in particolare, LE frequentava il secondo anno della facoltà di Giurisprudenza, mentre frequentava Per_1
l'ultimo anno di liceo classico presso il Convitto Nazionale di Palermo e aveva frequentato il corso per la preparazione ai test d'ingresso per la facoltà di medicina;
che la GL si era limitata a partecipare ad un concorso di bellezza, dal quale non aveva tratto alcun profitto;
che contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, quest'ultimo aveva troncato ogni
2 tipo di contatto con i figli, nonché imposto il divieto ai propri familiari di avere qualsivoglia forma di comunicazione con gli stessi;
che il ricorrente non aveva mai cercato i figli né cercato di instaurare un rapporto con gli stessi;
che il ricorrente aveva fatto ostruzionismo rispetto al pagamento delle spese straordinarie per i figli;
di essersi trovata costretta a fronteggiare situazione debitorie causate dall'agire sconsiderato del ricorrente;
di avere ricevuto diverse cartelle di pagamento per sanzioni amministrative legate alla violazione del codice della strada di cui non era a conoscenza;
di non percepire più il reddito di cittadinanza dal mese di luglio 2023 e di non avere un'occupazione fissa e stabile, avendo lavorato solo saltuariamente come baby sitter; di non avere mai svolto alcuna attività lavorativa al di fuori di un'attività di assistenza gratuita nella ditta di trasporti di proprietà dell'allora marito, dedicandosi alla crescita e all'accudimento dei figli, nonché occupandosi della casa coniugale.
Ha chiesto, pertanto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale per continuare ad abitarla insieme ai figli;
l'obbligo a carico di Parte_1
di corrisponderle un assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al
[...]
mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile di € 300,00 mensili.
Sentite le parti all'udienza presidenziale dell'8/5/2024 e, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato con ordinanza del 30/5/2024 ha formulato alle parti una proposta conciliativa del seguente contenuto:” • assegnazione della casa coniugale a per continuare ad abitarla insieme ai figli e LE;
• CP_1 Persona_1 obbligo a carico di di corrispondere in favore di un assegno di € Parte_1 CP_1
325,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente LE ed € 125,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL maggiorenne ma non del tutto economicamente indipendente, somme Persona_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;”.
Scaduto il termine del 17/7/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e preso atto della mancata adesione alla proposta conciliativa da parte della resistente, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza di pari data:
- assegnazione della casa coniugale a , per continuare ad abitarla insieme ai CP_1
3 figli LE e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Persona_1
- obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro Parte_1 CP_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 175,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il
Protocollo;
- percezione dell'intero ammontare dell'assegno unico in favore di . CP_1
La causa, istruita con le produzioni documentali è stata, quindi, trattenuta in decisione e rimessa al Collegio all'udienza indicata in epigrafe.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorso più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 5314/2022 del 12-
19/12/2022, passata in giudicato, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
3. Assegnazione della casa coniugale.
In relazione alla casa coniugale, deve confermarsi l'assegnazione in favore di CP_1
per continuare ad abitarla insieme ai figli, maggiorenni ma non economicamente
[...]
autosufficienti, LE e . Persona_1
4. Domande di contenuto economico. Assegno divorzile e contributo al mantenimento dei figli.
Procedendo all'esame delle domande di contenuto economico, relativamente all'assegno divorzile, va preliminarmente rilevato che secondo l'ultimo condivisibile arresto giurisprudenziale la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda (Cass.
Sez. Un. 11.7.2018, n. 18287).
Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo
4 scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa - perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vite che devono essere considerate per non pregiudicare la posizione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E pertanto la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, ecc.
5 In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali - siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, riconosciuti i presupposti per l'assegno deve essere riconosciuto una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio.
Con riferimento, invece, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo,
6 invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, il ricorrente ha dichiarato: di essere disoccupato e di non percepire il reddito di cittadinanza da settembre 2023; di non avere i requisiti per chiedere l'assegno di inclusione;
di ricevere aiuto dal proprio padre e di abitare in una casa di campagna del proprio nonno;
di essere aiutato anche dalla compagna e dai di lei genitori;
di avere fatto il geometra e di essere alla ricerca di lavoro, ma di avere delle limitazioni a causa dell'asma bronchiale di cui soffre.
Dalla certificazione reddituale dell'ultimo triennio, effettivamente, non risultano redditi
(cfr. all.to 1 al deposito telematico del 21/3/2025).
Quanto alla resistente, la stessa ha dichiarato: di abitare con entrambi i figli nella casa coniugale, il cui mutuo non viene pagato da diverso tempo e per il quale pende una procedura esecutiva;
di non lavorare;
di essere aiutata economicamente dalla propria madre.
Nessuna delle parti ha adempiuto all'obbligo di produrre gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari dell'ultimo triennio, come invece prescritto dall'art. 473 bis.12 comma
III lettera c) c.p.c.
Deve, inoltre, rilevarsi che i figli maggiorenni delle parti non risultano ancora economicamente autosufficienti, e che, in particolare, entrambi frequentano l'università.
Quanto alla GL , sebbene la stessa abbia svolto alcune attività nel settore Persona_1 della moda e della pubblicità, risulta rimasto del tutto sfornito di prova l'assunto di parte ricorrente in merito alla percezione da parte della stessa di introiti economici tali da renderla economicamente autosufficiente.
Ebbene, sulla base degli elementi fin qui esposti, in assenza di rilevante sperequazione reddituale tra le parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Di contro, tenuto conto dell'obbligo incombente su ciascun genitore di assicurare un adeguato sostentamento ai figli a prescindere dalla propria condizione reddituale e patrimoniale, deve confermarsi l'obbligo a carico di di corrispondere in Parte_1
favore di , genitore con il quale entrambi i figli convivono, entro il giorno 5 di CP_1
7 ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli stessi (€ 175,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori, inoltre, saranno tenuti al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019.
Inoltre, in ragione dei tempi di permanenza pressocché esclusivi dei figli presso la madre, va disposta la percezione in favore di quest'ultima dell'intero assegno unico.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, tenuto conto dell'esito del giudizio, del criterio della soccombenza e della mancata adesione di parte resistente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei limiti di
1/3, ponendo i restanti 2/3 – che si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia
55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018), in € 2.400,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge – a carico della resistente.
Risultando la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Palermo del 27/7/2023, il pagamento delle predette spese di lite deve essere disposto in favore dell'Erario, facendo altresì applicazione dei principi affermati da Cass. n.
22017/2018 (“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria
8 istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo in data 26/10/2002 da , nato a [...] il [...], e da , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2002, al n. 112, Parte II, Serie A;
b) conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore di per CP_1
continuare ad abitarla insieme ai figli LE e , maggiorenni ma non Persona_1
economicamente autosufficienti;
c) conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli (€ 175,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
d) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019;
e) dispone la percezione integrale dell'assegno unico in favore di;
CP_1
f) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
g) compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3
– che si liquidano in € 2.400,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge –
a carico della resistente, il cui pagamento viene disposto a vantaggio dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15515/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanna Manto, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Salvina Maria Cristina Mantione, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come note scritte del 28 marzo e dell'1 aprile 2025, per l'udienza del 2/4/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 12/12/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 26/10/2002 a Cefalù (PA) e che da tale CP_1
1 unione erano nati i figli LE e , ha dedotto che dalla comparizione dinanzi Persona_1
al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 5314/2022 del 12-19/12/2022, non si erano più riconciliati.
Ha aggiunto che in sede di separazione era stato disposto: l'addebito a suo carico;
l'affidamento esclusivo della GL minore alla madre con regolamentazione Persona_1
del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
l'obbligo a suo carico di corrispondere un assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Ha dedotto, inoltre, di versare in condizioni economiche precarie;
di avere sempre adempiuto i propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, cercando altresì di coltivare un rapporto con questi ultimi;
che, di contro, i figli non avevano mai voluto intrattenere rapporti con lui;
che i figli, ormai maggiorenni, avevano raggiunto una certa indipendenza economica;
che , in particolare, aveva intrapreso attività nel Persona_1 settore della moda, essendo stata eletta Miss Isole Eolie.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'obbligo a suo carico di corrispondere a un assegno di € 300,00 mensili a titolo CP_1
di contribuito al mantenimento dei figli, oltre al 20% delle spese straordinarie relative agli stessi.
La resistente si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando il ricorso quanto al resto, e deducendo: che, con sentenza n. 48/2022 emessa nell'ambito del procedimento penale n. 5690/20 R.G.N.R., era stato Parte_1 dichiarato colpevole dei reati ascrittigli (art. 572 commi 1 e 2, 61 n.1 c.p.; artt. 582, 585, 576
n. 5, 577 n. 1 c.p.), nonché condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e al pagamento delle spese processuali;
che tale decisione era divenuta definitiva, essendo stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo;
che sia , sia LE, vivevano con lei, Per_1
in quanto non autonomi da un punto di vista economico;
che, in particolare, LE frequentava il secondo anno della facoltà di Giurisprudenza, mentre frequentava Per_1
l'ultimo anno di liceo classico presso il Convitto Nazionale di Palermo e aveva frequentato il corso per la preparazione ai test d'ingresso per la facoltà di medicina;
che la GL si era limitata a partecipare ad un concorso di bellezza, dal quale non aveva tratto alcun profitto;
che contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, quest'ultimo aveva troncato ogni
2 tipo di contatto con i figli, nonché imposto il divieto ai propri familiari di avere qualsivoglia forma di comunicazione con gli stessi;
che il ricorrente non aveva mai cercato i figli né cercato di instaurare un rapporto con gli stessi;
che il ricorrente aveva fatto ostruzionismo rispetto al pagamento delle spese straordinarie per i figli;
di essersi trovata costretta a fronteggiare situazione debitorie causate dall'agire sconsiderato del ricorrente;
di avere ricevuto diverse cartelle di pagamento per sanzioni amministrative legate alla violazione del codice della strada di cui non era a conoscenza;
di non percepire più il reddito di cittadinanza dal mese di luglio 2023 e di non avere un'occupazione fissa e stabile, avendo lavorato solo saltuariamente come baby sitter; di non avere mai svolto alcuna attività lavorativa al di fuori di un'attività di assistenza gratuita nella ditta di trasporti di proprietà dell'allora marito, dedicandosi alla crescita e all'accudimento dei figli, nonché occupandosi della casa coniugale.
Ha chiesto, pertanto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale per continuare ad abitarla insieme ai figli;
l'obbligo a carico di Parte_1
di corrisponderle un assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al
[...]
mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile di € 300,00 mensili.
Sentite le parti all'udienza presidenziale dell'8/5/2024 e, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato con ordinanza del 30/5/2024 ha formulato alle parti una proposta conciliativa del seguente contenuto:” • assegnazione della casa coniugale a per continuare ad abitarla insieme ai figli e LE;
• CP_1 Persona_1 obbligo a carico di di corrispondere in favore di un assegno di € Parte_1 CP_1
325,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente LE ed € 125,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL maggiorenne ma non del tutto economicamente indipendente, somme Persona_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;”.
Scaduto il termine del 17/7/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e preso atto della mancata adesione alla proposta conciliativa da parte della resistente, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza di pari data:
- assegnazione della casa coniugale a , per continuare ad abitarla insieme ai CP_1
3 figli LE e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Persona_1
- obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro Parte_1 CP_1
il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 175,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il
Protocollo;
- percezione dell'intero ammontare dell'assegno unico in favore di . CP_1
La causa, istruita con le produzioni documentali è stata, quindi, trattenuta in decisione e rimessa al Collegio all'udienza indicata in epigrafe.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorso più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 5314/2022 del 12-
19/12/2022, passata in giudicato, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Deve, in conseguenza, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
3. Assegnazione della casa coniugale.
In relazione alla casa coniugale, deve confermarsi l'assegnazione in favore di CP_1
per continuare ad abitarla insieme ai figli, maggiorenni ma non economicamente
[...]
autosufficienti, LE e . Persona_1
4. Domande di contenuto economico. Assegno divorzile e contributo al mantenimento dei figli.
Procedendo all'esame delle domande di contenuto economico, relativamente all'assegno divorzile, va preliminarmente rilevato che secondo l'ultimo condivisibile arresto giurisprudenziale la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda (Cass.
Sez. Un. 11.7.2018, n. 18287).
Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo
4 scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa - perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vite che devono essere considerate per non pregiudicare la posizione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E pertanto la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, ecc.
5 In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali - siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, riconosciuti i presupposti per l'assegno deve essere riconosciuto una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio.
Con riferimento, invece, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo,
6 invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, il ricorrente ha dichiarato: di essere disoccupato e di non percepire il reddito di cittadinanza da settembre 2023; di non avere i requisiti per chiedere l'assegno di inclusione;
di ricevere aiuto dal proprio padre e di abitare in una casa di campagna del proprio nonno;
di essere aiutato anche dalla compagna e dai di lei genitori;
di avere fatto il geometra e di essere alla ricerca di lavoro, ma di avere delle limitazioni a causa dell'asma bronchiale di cui soffre.
Dalla certificazione reddituale dell'ultimo triennio, effettivamente, non risultano redditi
(cfr. all.to 1 al deposito telematico del 21/3/2025).
Quanto alla resistente, la stessa ha dichiarato: di abitare con entrambi i figli nella casa coniugale, il cui mutuo non viene pagato da diverso tempo e per il quale pende una procedura esecutiva;
di non lavorare;
di essere aiutata economicamente dalla propria madre.
Nessuna delle parti ha adempiuto all'obbligo di produrre gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari dell'ultimo triennio, come invece prescritto dall'art. 473 bis.12 comma
III lettera c) c.p.c.
Deve, inoltre, rilevarsi che i figli maggiorenni delle parti non risultano ancora economicamente autosufficienti, e che, in particolare, entrambi frequentano l'università.
Quanto alla GL , sebbene la stessa abbia svolto alcune attività nel settore Persona_1 della moda e della pubblicità, risulta rimasto del tutto sfornito di prova l'assunto di parte ricorrente in merito alla percezione da parte della stessa di introiti economici tali da renderla economicamente autosufficiente.
Ebbene, sulla base degli elementi fin qui esposti, in assenza di rilevante sperequazione reddituale tra le parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Di contro, tenuto conto dell'obbligo incombente su ciascun genitore di assicurare un adeguato sostentamento ai figli a prescindere dalla propria condizione reddituale e patrimoniale, deve confermarsi l'obbligo a carico di di corrispondere in Parte_1
favore di , genitore con il quale entrambi i figli convivono, entro il giorno 5 di CP_1
7 ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli stessi (€ 175,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori, inoltre, saranno tenuti al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019.
Inoltre, in ragione dei tempi di permanenza pressocché esclusivi dei figli presso la madre, va disposta la percezione in favore di quest'ultima dell'intero assegno unico.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, tenuto conto dell'esito del giudizio, del criterio della soccombenza e della mancata adesione di parte resistente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei limiti di
1/3, ponendo i restanti 2/3 – che si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia
55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018), in € 2.400,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge – a carico della resistente.
Risultando la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Palermo del 27/7/2023, il pagamento delle predette spese di lite deve essere disposto in favore dell'Erario, facendo altresì applicazione dei principi affermati da Cass. n.
22017/2018 (“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria
8 istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo in data 26/10/2002 da , nato a [...] il [...], e da , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2002, al n. 112, Parte II, Serie A;
b) conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore di per CP_1
continuare ad abitarla insieme ai figli LE e , maggiorenni ma non Persona_1
economicamente autosufficienti;
c) conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli (€ 175,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
d) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019;
e) dispone la percezione integrale dell'assegno unico in favore di;
CP_1
f) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
g) compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3
– che si liquidano in € 2.400,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge –
a carico della resistente, il cui pagamento viene disposto a vantaggio dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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