CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Garretto presso il cui studio in Catania, Via Pietro Toselli 40, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Larga, n. 9;
APPELLATA OGGETTO: locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'APPELLANTE (foglio di P.C. depositato il 1.1.2025)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Milano, XIII Sezione Civile, R.G. 28992/2021, n. 9282 pubblicata il 21 novembre 2023, repertorio n. 9721 del 21 novembre 2023, non notificata, accogliendo le conclusioni e le motivazioni in fatto ed in diritto già avanzate in primo grado e proposte nel presente appello, accertando e dichiarando la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale Civile di Milano n.
7330/2021, R.G. 46017/2020, in persona del G. Dott.ssa Giannelli, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile per le ragioni esposte in narrativa, provvedendo alla revoca dello stesso, ovvero in subordine comunque dichiarare l'inesistenza, comunque definita, di qualsivoglia debenza da parte di nei confronti di parte appellata per qualsivoglia titolo e causale”. Parte_1
1 PER L'APPELLATA (foglio di PC depositato il 23.12.2024)
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge e del caso, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE:
• Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• rigettare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, tutti i motivi di appello ed ogni domanda, formulata dall'Appellante nei confronti di in quanto inammissibili e, comunque, Controparte_1 infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 9282/2023 pubbl. il 21.11.2023 emessa nell'ambito del giudizio R.G. 28992/2021 – Tribunale di Milano, Sez. XIII, Dott. F. Savignano, oggetto di impugnazione;
IN OGNI CASO
• condannare al pagamento di un importo di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 96, c. 3, Parte_1
c.p.c., per aver incardinato temerariamente il presente giudizio di appello;
• con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito, per brevità, ) ha impugnato, con atto di citazione regolarmente Parte_1 Pt_1 notificato, la sentenza n. 9282/2023, pubblicata in data 21.11.2023 e non notificata, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti di
[...]
rigettando altresì la domanda riconvenzionale subordinata formulata dall'opponente. Controparte_1
Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto la condanna di al pagamento della somma di € Pt_1
5.532,96, di cui € 1.980,30 per canoni scaduti ed € 3.552,66 per penale negoziale, nonché alla restituzione del bene mobile concesso in locazione operativa da e costituito da “n. 1 CP_1 generatore lavapiatti a capote matricola DISTBOLO00278”.
Con i motivi di opposizione, ha sostenuto di non aver mai sottoscritto il contratto di locazione Pt_1 operativa posto da a fondamento della domanda monitoria né il verbale di consegna del bene CP_1
e di avere, invece, stipulato un diverso contratto di locazione direttamente con il fornitore, la ditta individuale ZeinoS di IN AB, non a settembre del 2019, come allegato dall'opposta, ma a giugno 2019 “per mezzo di un responsabile commerciale di ZeinoS, il quale proponeva a la Pt_1 locazione di una lavapiatti a capote per l'utilizzo nei locali del forno”. Ha dedotto che nel corso degli incontri avuti con il Sig. IN non era stata mai menzionata la come parte del rapporto di locazione e ha affermato che “alla data del 25 giugno 2019, infatti, CP_1 il responsabile commerciale di ZeinoS, a seguito di incontro presso la sede di , convenute Parte_1 le condizioni del contratto con l'allora legale rappresentante, Sig. … Controparte_2 chiedeva a questi di apporre la propria firma ed il timbro della società su moduli in bianco, indicando questi come funzionali ad “accordi preliminari” fra le parti e sostenendo che sarebbero stati
“compilati solo in seguito dalla società”, oltre che ne avrebbe prontamente avuto copia”. Ha quindi negato di aver stipulato accordi o sottoscritto documenti contrattuali con
[...]
e ha formalmente disconosciuto, a tal fine, le firme apposte in calce alle condizioni CP_1 generali di contratto e al verbale di consegna prodotti da controparte nel fascicolo monitorio
“rappresentando questi dei falsi materiali rispetto al loro contenuto, mai accettato e mai convenuto da . Parte_1
Ha poi dedotto che nel mese di settembre 2019 il Sig. era privo del potere Controparte_2 di rappresentare la società per essere decaduto dalla relativa carica il 27 luglio 2019. Ha dedotto che
“in ogni caso, la firma (artefatta) sarebbe riferita a soggetto diverso dal legale rappresentante della società all'epoca della sua sottoscrizione” e perciò non riferibile alla società opponente; che i beni
2 presi in locazione non erano mai stati consegnati, nonostante i numerosi solleciti e le richieste di avere le schede tecniche contenenti le misure, necessarie per provvedere all'installazione (schede poi effettivamente trasmesse da ZeinoS il 4 novembre 2019); che le fatture commerciali prodotte da erano inidonee a provare l'esistenza del credito ingiunto, anche perché non emesse in formato CP_1 elettronico.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale subordinata, di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di e/o di ZeinoS e CP_1 di accertare l'inesistenza del credito ingiunto.
2. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla chiamata in giudizio del fornitore avanzata da e ha istruito la causa mediante l'espletamento di prova testimoniale. Pt_1 All'esito, ha rigettato l'opposizione proposta da ritenendo pienamente provato il credito oggetto Pt_1 di ingiunzione. Ha richiamato, in punto di prova dell'effettivo contraente della locazione operativa dedotta in lite, la documentazione versata in atti dalle parti e l'esito della prova testimoniale assunta, in particolare la deposizione resa dal teste AB IN, titolare della ditta fornitrice Zeinos s.r.l., il quale aveva chiarito le modalità con cui era stata conclusa con l'operazione contrattuale Pt_1 oggetto di causa. Ha evidenziato il Tribunale che “alla luce delle risultanze istruttorie e delle allegazioni delle parti, è accertato che contattò ZeinoS nel 2019, che il signor IN si recò presso la sede di e Pt_1 Pt_1 spiegò al signor le condizioni economiche della locazione, precisando che i canoni Controparte_2 avrebbero dovuto essere versati a e che egli avrebbe provveduto alla consegna dei beni CP_1 noleggiati, che il signor appose, alla sua presenza, le cinque firme che risultano nel Controparte_2 contratto con (proposta, condizioni generali, mandato di addebito e verbale di consegna) e CP_1 che il fornitore IN consegnò solo il generatore di ozono per lavapiatti, in quanto non fu sottoscritto un altro contratto per la locazione della lavapiatti modello ZC50.50 e del generatore per ozono per ambienti modello Z10p, perché aveva richiesto documentazione contabile CP_1 integrativa (bilanci e dichiarazioni dei redditi) che non fu mai consegnata da . Pt_1 Il giudice ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste IN, essendo “incontroverso che le sottoscrizioni al contratto di locazione con furono apposte da ed è notorio CP_1 Controparte_2 che, per prassi costante, il contratto di locazione viene sottoposto al conduttore dal fornitore, col quale intervengono le trattative e si svolge la contrattazione, e non dalla locatrice. Esse trovano riscontro pure nella scrittura privata denominata “Contratto di locazione operativa” (doc. 3 dell'opponente) che, quanto al corrispettivo, richiama il “contratto, firmato, della Finanziaria”, oltre che nelle stesse allegazioni dell'opponente, che ha riferito della, sia pur generica, menzione ad una società finanziaria, al momento della sottoscrizione”. Secondo il Tribunale, inoltre, le risultanze dell'istruttoria svolta portavano ad escludere che Pt_1 avesse stipulato con il diverso contratto allegato in giudizio ed avente ad oggetto la CP_1 lavastoviglie, e che “comunque il credito in contestazione concerne unicamente quanto dovuto per il generatore di ozono per lavapiatti modello Z130 e non anche il corrispettivo relativo al generatore per ambiente ed alla lavapiatti, che non sono stati consegnati. Ogni altro accordo intercorso tra ed il fornitore non vincola che è ad esso estranea e che, in mancanza di assunzione Pt_1 CP_1 dell'obbligo, non è tenuta alla consegna di beni diversi dal generatore per lavapiatti”. Ha ritenuto il primo giudice, richiamando i principi in materia di apparenza del diritto, che “il fatto che il contratto ed il verbale di consegna siano stati sottoscritti da chi, all'epoca, non era rappresentante legale, ma lo era stato sino a poco prima (27 luglio 2019), si era presentato come tale al fornitore, aveva utilizzato il timbro della società contraente ed aveva negoziato le condizioni presso la sede della conduttrice, sono tutte circostanze che legittimamente hanno indotto il fornitore a fare affidamento in buona fede sul fatto che il signor fosse ancora l'effettivo Controparte_2 rappresentante legale della società contraente perché tale appariva. Per converso, la società opponente, che oggi si duole del comportamento del falsus procurator, colposamente gli ha
3 consentito di negoziare le condizioni contrattuali della locazione col fornitore, all'interno della sede della società, di utilizzare i timbri della stessa e di sottoscrivere il verbale di consegna del bene, al momento in cui è stato ricevuto presso la sede”. Secondo il Tribunale, in definitiva, “merita tutela l'affidamento ingenerato dal falsus procurator e dalla società opponente, con la conseguenza che il contratto allegato a fondamento della domanda monitoria produce effetti nei confronti della società rappresentata. La documentazione in atti, prodotta da suffraga l'esistenza del credito, CP_1 nell'ammontare richiesto. L'opposizione non merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato”.
3. A sostegno dell'impugnazione proposta l'opponente articola un unico motivo, così rubricato “In diritto – sulla errata ricostruzione dei fatti – sulla errata interpretazione della testimonianza resa dal
Sig. IN AB – sul contratto esibito – prova dell'inadempimento del fornitore – riforma della sentenza appellata – condanna alle spese”. Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze istruttorie e che “a fronte del disconoscimento di tali contratti puntualmente operato da parte odierna appellante, il Tribunale errò nel non richiedere l'esibizione ed il deposito dei contratti originali ai fini della verificazione, ritenendo provata la circostanza della stipula dei contratti sulla base di una escussione testimoniale che, come si vedrà, risulta invero totalmente inattendibile e difforme dal vero, per palese contrasto con la copiosa documentazione già allegata in prime cure e con il documento esibito dal testimone stesso”.
Afferma che, avendo formalmente disconosciuto il contratto posto da a fondamento Pt_1 CP_1 della pretesa monitoria e non avendo il Tribunale posto in essere la procedura di verificazione, “detta scrittura non poteva in alcun modo essere opposta a parte odierna appellante, atteso il mancato svolgimento di perizia grafologica, il confronto con altra documentazione, l'esibizione dei documenti in originale e considerato che il noto contratto di locazione fra ZeinoS e mai disconosciuto o Pt_1 contestato, appare in totale contraddizione logica con detta scrittura”.
Il Tribunale, in tale prospettiva, avrebbe errato nel ritenere superato il disconoscimento del contratto di sulla base della testimonianza del IN, in quanto “tale testimonianza in parte conferma CP_1 pacificamente la bontà della tesi dell'odierno appellante e, per la restante parte, appare palesemente inattendibile e contraddittoria. In sede testimoniale, infatti, il Sig. IN AB esibiva, quale documentazione in proprio possesso, non già il contratto azionato da ma il medesimo CP_1 contratto di locazione depositato da parte scrivente sub 3 in fascicolo di prime cure, risultando totalmente aliena al rapporto la . CP_1 Sostiene ancora l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere validamente concluso tra le parti il diverso contratto da essa allegato in giudizio e nell'applicare il principio dell'apparenza del diritto alla sottoscrizione del Sig. . Controparte_2 Conclude affermando che “successivamente ZeinoS era inadempiente rispetto alla consegna dei macchinari di cui in contratto, nonostante gli innumerevoli solleciti, e non consegnava i macchinari oggetto di stipula. La documentazione prodotta da e formalmente già disconosciuta, CP_1 rappresenta evidentemente un tentativo di artatamente porre in essere un rapporto commerciale privo, fra l'altro, di senso logico e tecnico pretendendo un illogico pagamento di canoni per beni mai consegnati all'odierna Appellante”.
4. si è costituita con comparsa depositata il 29.10.2024 chiedendo una pronuncia Controparte_3 di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello proposto da controparte per infondatezza, con condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Pt_1 All'udienza del 4.3.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è infondato.
4 L'unico motivo articolato da contiene censure generiche che non incidono sull'ampio percorso Pt_1 argomentativo posto dal Tribunale a fondamento della sentenza gravata. Ed infatti l'appellante, a sostegno della propria tesi, assume che il giudice di prime cure avrebbe mal interpretato le risultanze probatorie in atti, che invece sono state correttamente esaminate ed analizzate dal Tribunale.
Occorre innanzitutto evidenziare che a sostegno della pretesa monitoria - e posto che non vi CP_1 è contestazione sull'esatto ammontare del credito ingiunto -, ha prodotto il contratto di locazione operativa n. 097- 34617 (doc. 4), con cui ha concesso in godimento a “n. 1 generatore lavapiatti Pt_1 a capote matricola DISTBOLO00278”, a fronte del pagamento di n. 60 rate mensili periodiche di € 197,37, oltre IVA, da corrispondersi trimestralmente.
Nel frontespizio della proposta contrattuale è indicato ZeinoS, di IN AB, quale fornitore del bene;
tale contratto riporta inoltre il timbro della società opponente e la firma del suo rappresentante legale, o di chi all'epoca, come si dirà, appariva tale. insiste, con il motivo d'appello, nel sostenere la non autenticità di tale sottoscrizione, Pt_1 assumendo di essersi impegnata per la stipula di un diverso contratto, concluso in data 25.6.2019 e rimasto inadempiuto per fatto e colpa di e del fornitore ZeinoS. CP_1 E tuttavia la tesi dell'appellante è smentita, innanzitutto, proprio dalle dichiarazioni rese in udienza dal teste AB IN, titolare della ditta fornitrice, il quale ha chiaramente riferito (v. verbale di udienza del 21.3.2023) che “per sei/sette anni abbiamo avuto rapporti commerciali con che CP_1 acquistava i nostri prodotti e li noleggiava all'utilizzatore finale. è uno dei nostri clienti Parte_1 ai quali abbiamo consegnato un generatore di ozono per lavapiatti venduto a che lo ha CP_1 noleggiato a Il generatore veniva consegnato in data nel 6 settembre 2019”. Pt_1 Il teste ha proseguito confermando l'avvenuta sottoscrizione da parte di del contratto azionato Pt_1 in giudizio dall'opposta e descrivendone le modalità: “ho portato io il contratto di locazione di presso la sede di e ho spiegato le condizioni contrattuali della locazione al CP_1 Parte_1 titolare. Mi sembra che il nome del rappresentante legale fosse quello che mi viene letto. Gli ho spiegato che avrebbe dovuto pagare un canone mensile a per 60 mesi e che noi gli avremmo CP_1 consegnato il generatore. Tutte le firme, in totale cinque (alla proposta, due alle condizioni generali di contratto, al mandato di addebito e al verbale di consegna) due alle condizioni generali, furono apposte dal rappresentante legale alla mia presenza. Esibisco al giudice copia del contratto di locazione”. Contrariamente all'assunto dell'appellante, il teste ha esibito in udienza la copia del contratto di locazione operativa menzionato, che aveva con sé, ovvero quello (l'unico) concluso tra le parti e posto a fondamento della pretesa creditoria di E' falsa quindi l'affermazione di CP_1 Pt_1 secondo la quale il IN non avrebbe esibito tale contratto “ma il medesimo contratto di locazione depositato da parte scrivente sub 3 in fascicolo di prime cure, risultando totalmente aliena al rapporto la . CP_1 Inoltre, non vi sono ragioni per ritenere inattendibile tale testimonianza, né l'appellante ne ha in concreto addotte, limitandosi a ripetere che, a fronte dell'avvenuto disconoscimento delle firme apposte sul contratto in esame e sul verbale di consegna, il Tribunale avrebbe dovuto introdurre la procedura di verificazione.
In proposito osserva la Corte, da un lato, che il disconoscimento operato da risulta superato Pt_1 proprio dalla testimonianza del IN e dalla circostanza che le firme del legale rappresentante della società (o di chi in quel momento appariva tale) sono state apposte in sua presenza e presso la sede dell'opponente; dall'altro, la ricostruzione dei fatti operata da parte appellante è comunque intrinsecamente contraddittoria, perché ha disconosciuto le sottoscrizioni al tempo stesso Pt_1 affermando che le stesse sono riconducibili al suo precedente legale rappresentante, sig.
[...]
il quale, su richiesta del fornitore Zeinos, le avrebbe apposte su non meglio Controparte_2 indicati “fogli in bianco”.
5 Va aggiunto che nemmeno astrattamente è configurabile il disconoscimento di una sottoscrizione che non provenga dall'apparente sottoscrittore o comunque da colui contro il quale la scrittura privata è prodotta, e nel caso di specie il Sig. che non è parte del presente giudizio. Controparte_2
Il teste IN ha poi chiarito che alcun altro diverso e antecedente contratto era stato stipulato con ed ha precisato che “noi abbiamo consegnato esclusivamente il generatore di ozono per
Pt_1 lavapiatti modello z130. Non abbiamo consegnato la lavapiatti modello zc50.50 né il generatore per ozono per ambienti modello z10p in quanto inizialmente l'ordine riguardava solo il generatore di ozono per lavapiatti. In seguito, ci ha richiesto anche la lavapiatti e il generatore ozono per
Pt_1 ambienti e noi abbiamo avviato una nuova pratica con la la quale ci ha richiesto CP_1 documentazione contabile di (bilanci e dichiarazioni dei redditi) che abbiamo richiesto a
Pt_1 Pt_1 ma che non ci sono stati forniti. Per questa ragione, questa seconda pratica non è andata avanti e gli ulteriori beni non sono stati consegnati a ma sono intervenuti gli avvocati”.
Pt_1 Ha ribadito che solo “il generatore lavapiatti indicato nel contratto con è stato consegnato” CP_1
e non anche gli altri due beni indicati nel contratto del 25 giugno 2019.
Anche dalla deposizione resa dal teste si evince che le schede tecniche richieste Testimone_1 al fornitore, e necessarie per l'installazione, erano quelle che riguardavano la lavastoviglie, e non il generatore di ozono per lavapiatti modello Z130: la richiesta della scheda tecnica della lavastoviglie dimostra che era intenzionata a prendere in locazione anche la lavapiatti, ma non anche che le Pt_1 parti abbiano stipulato un diverso contratto avente ad oggetto il bene in questione.
In ogni caso, come ha sottolineato il Tribunale, il credito in contestazione concerne unicamente quanto dovuto per il generatore di ozono per lavapiatti modello Z130 e non anche il corrispettivo relativo al generatore per ambiente e alla lavapiatti, che non sono stati mai consegnati a Pt_1 Quindi, l'istruttoria svolta ha confermato la fondatezza della pretesa creditoria azionata da e CP_1 l'infondatezza delle tesi di non suffragate da alcun dato probatorio, nemmeno documentale, di Pt_1 segno contrario. E' certo infatti che contattò ZeinoS nel 2019, che il signor IN si recò Pt_1 presso la sede di e spiegò al signor le condizioni economiche della locazione, Pt_1 Controparte_2 precisando che i canoni avrebbero dovuto essere versati a e che egli avrebbe provveduto alla CP_1 consegna dei beni noleggiati, che il signor appose, alla sua presenza, le cinque firme Controparte_2 che risultano nel contratto con (proposta, condizioni generali, mandato di addebito e verbale CP_1 di consegna), che il fornitore IN consegnò solo il generatore di ozono per lavapiatti e che, infine, non fu sottoscritto un altro contratto per la locazione della lavapiatti modello ZC50.50 e del generatore per ozono per ambienti modello Z10p perché aveva richiesto documentazione CP_1 contabile integrativa (bilanci e dichiarazioni dei redditi) che non fu mai consegnata da Pt_1 Peraltro, l'attendibilità delle dichiarazioni del teste IN trova ulteriore riscontro nel fatto, notorio, che i contratti di locazione operativa vengono normalmente sottoposti per prassi al conduttore dal fornitore, con il quale si svolgono le trattative e la contrattazione. Lo stesso contratto prodotto sub. doc. n. 3 da parte opponente richiama, quanto al corrispettivo, il “contratto, firmato, della Finanziaria”, e anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha riferito, sia pure in Pt_1 modo generico, della presenza di una società finanziaria al momento della sottoscrizione.
5.1 In ultimo, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente applicato al caso di specie i principi dell'apparenza del diritto dettati in tema di rappresentanza, per come interpretati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Secondo i principi affermati sul punto, infatti, “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass., ord. n. 27349/2023 e in senso conforme Cass., sent. n. 18519/2018).
6 Parte appellante insiste nel sostenere che il Sig. fosse privo del potere di Parte_2 rappresentanza allorchè ha sottoscritto, per conto di il contratto del 5.9.2019 azionato in Pt_1 giudizio da per essere cessato dalla carica di legale rappresentante nel luglio 2019. CP_1
Tale doglianza è però infondata, in considerazione dei seguenti dati obiettivi emersi dagli atti: innanzitutto, è la stessa ad evidenziare il fatto che il sig. avesse già speso in Pt_1 CP_2 precedenza con il fornitore la sua qualifica di legale rappresentante per stipulare un altro contratto nel giugno 2019 (cfr. pag 5 dell'atto di citazione e doc. n. 3, “Contratto ZeinoS”, prodotto dall'opponente in primo grado). Non vi era dunque alcun motivo per cui il fornitore e dovessero dubitare, CP_1 appena due mesi dopo, del fatto che il sig. non fosse legittimato a contrarre per conto di CP_2
Pt_1
Inoltre ulteriori circostanze, debitamente sottolineate dal Tribunale, portano a concludere per la sussistenza della legittimazione a contrarre, quantomeno apparente, del Sig. : egli infatti ha CP_2 utilizzato in sede di stipulazione del contratto i timbri appartenenti a (cfr. doc. n. 4 di parte Pt_1 opposta); i beni sono stati consegnati dal fornitore all'indirizzo della sede legale di in via Emilia Pt_1
n. 75, a Imola (BO) (cfr. doc. n. 6 di parte opposta), che corrisponde a quello indicato nella visura della suddetta società (cfr. doc. n. 11 di parte opponente); infine, il ha negoziato le CP_2 condizioni della stipula presso la sede della società conduttrice. Tali circostanze, alla luce degli esposti principi affermati dalla Suprema Corte in tema di rappresentanza apparente, hanno legittimamente indotto il fornitore a fare affidamento, in buona fede, sul fatto che il signor fosse ancora l'effettivo rappresentante legale della società Controparte_2 contraente perché tale appariva: ne deriva che delle obbligazioni assunte da quest'ultimo quale falsus procurator non può che rispondere la stessa stante il principio dell'apparenza colpevole creata Pt_1 dalla medesima società, la quale anche in questa sede continua a dolersi del comportamento del Sig.
a cui però, colposamente, ha consentito di negoziare le condizioni contrattuali della CP_2 locazione col fornitore, all'interno della propria sede legale, di utilizzare i propri timbri e di sottoscrivere il verbale di consegna del bene, nel momento in cui lo stesso è stato ricevuto presso la sede. In considerazione di ciò, va integralmente condivisa l'affermazione del Tribunale per la quale “merita tutela l'affidamento ingenerato dal falsus procurator e dalla società opponente, con la conseguenza che il contratto allegato a fondamento della domanda monitoria produce effetti nei confronti della società rappresentata”. L'appello va in definitiva rigettato.
6. L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Non può viceversa trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa poiché, pur potendo rilevare in capo all'appellante una soccombenza piena, non si CP_1 ravvisa né è stato specificamente dedotto, con riferimento al presente grado di giudizio, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello da rifondersi attraverso la pronuncia sulle spese di lite.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9282/2023, pubblicata in data Parte_1
21.11.2023 e non notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Garretto presso il cui studio in Catania, Via Pietro Toselli 40, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Larga, n. 9;
APPELLATA OGGETTO: locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'APPELLANTE (foglio di P.C. depositato il 1.1.2025)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita riformare la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Milano, XIII Sezione Civile, R.G. 28992/2021, n. 9282 pubblicata il 21 novembre 2023, repertorio n. 9721 del 21 novembre 2023, non notificata, accogliendo le conclusioni e le motivazioni in fatto ed in diritto già avanzate in primo grado e proposte nel presente appello, accertando e dichiarando la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale Civile di Milano n.
7330/2021, R.G. 46017/2020, in persona del G. Dott.ssa Giannelli, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile per le ragioni esposte in narrativa, provvedendo alla revoca dello stesso, ovvero in subordine comunque dichiarare l'inesistenza, comunque definita, di qualsivoglia debenza da parte di nei confronti di parte appellata per qualsivoglia titolo e causale”. Parte_1
1 PER L'APPELLATA (foglio di PC depositato il 23.12.2024)
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge e del caso, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE:
• Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• rigettare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, tutti i motivi di appello ed ogni domanda, formulata dall'Appellante nei confronti di in quanto inammissibili e, comunque, Controparte_1 infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 9282/2023 pubbl. il 21.11.2023 emessa nell'ambito del giudizio R.G. 28992/2021 – Tribunale di Milano, Sez. XIII, Dott. F. Savignano, oggetto di impugnazione;
IN OGNI CASO
• condannare al pagamento di un importo di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 96, c. 3, Parte_1
c.p.c., per aver incardinato temerariamente il presente giudizio di appello;
• con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito, per brevità, ) ha impugnato, con atto di citazione regolarmente Parte_1 Pt_1 notificato, la sentenza n. 9282/2023, pubblicata in data 21.11.2023 e non notificata, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti di
[...]
rigettando altresì la domanda riconvenzionale subordinata formulata dall'opponente. Controparte_1
Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto la condanna di al pagamento della somma di € Pt_1
5.532,96, di cui € 1.980,30 per canoni scaduti ed € 3.552,66 per penale negoziale, nonché alla restituzione del bene mobile concesso in locazione operativa da e costituito da “n. 1 CP_1 generatore lavapiatti a capote matricola DISTBOLO00278”.
Con i motivi di opposizione, ha sostenuto di non aver mai sottoscritto il contratto di locazione Pt_1 operativa posto da a fondamento della domanda monitoria né il verbale di consegna del bene CP_1
e di avere, invece, stipulato un diverso contratto di locazione direttamente con il fornitore, la ditta individuale ZeinoS di IN AB, non a settembre del 2019, come allegato dall'opposta, ma a giugno 2019 “per mezzo di un responsabile commerciale di ZeinoS, il quale proponeva a la Pt_1 locazione di una lavapiatti a capote per l'utilizzo nei locali del forno”. Ha dedotto che nel corso degli incontri avuti con il Sig. IN non era stata mai menzionata la come parte del rapporto di locazione e ha affermato che “alla data del 25 giugno 2019, infatti, CP_1 il responsabile commerciale di ZeinoS, a seguito di incontro presso la sede di , convenute Parte_1 le condizioni del contratto con l'allora legale rappresentante, Sig. … Controparte_2 chiedeva a questi di apporre la propria firma ed il timbro della società su moduli in bianco, indicando questi come funzionali ad “accordi preliminari” fra le parti e sostenendo che sarebbero stati
“compilati solo in seguito dalla società”, oltre che ne avrebbe prontamente avuto copia”. Ha quindi negato di aver stipulato accordi o sottoscritto documenti contrattuali con
[...]
e ha formalmente disconosciuto, a tal fine, le firme apposte in calce alle condizioni CP_1 generali di contratto e al verbale di consegna prodotti da controparte nel fascicolo monitorio
“rappresentando questi dei falsi materiali rispetto al loro contenuto, mai accettato e mai convenuto da . Parte_1
Ha poi dedotto che nel mese di settembre 2019 il Sig. era privo del potere Controparte_2 di rappresentare la società per essere decaduto dalla relativa carica il 27 luglio 2019. Ha dedotto che
“in ogni caso, la firma (artefatta) sarebbe riferita a soggetto diverso dal legale rappresentante della società all'epoca della sua sottoscrizione” e perciò non riferibile alla società opponente; che i beni
2 presi in locazione non erano mai stati consegnati, nonostante i numerosi solleciti e le richieste di avere le schede tecniche contenenti le misure, necessarie per provvedere all'installazione (schede poi effettivamente trasmesse da ZeinoS il 4 novembre 2019); che le fatture commerciali prodotte da erano inidonee a provare l'esistenza del credito ingiunto, anche perché non emesse in formato CP_1 elettronico.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale subordinata, di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di e/o di ZeinoS e CP_1 di accertare l'inesistenza del credito ingiunto.
2. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla chiamata in giudizio del fornitore avanzata da e ha istruito la causa mediante l'espletamento di prova testimoniale. Pt_1 All'esito, ha rigettato l'opposizione proposta da ritenendo pienamente provato il credito oggetto Pt_1 di ingiunzione. Ha richiamato, in punto di prova dell'effettivo contraente della locazione operativa dedotta in lite, la documentazione versata in atti dalle parti e l'esito della prova testimoniale assunta, in particolare la deposizione resa dal teste AB IN, titolare della ditta fornitrice Zeinos s.r.l., il quale aveva chiarito le modalità con cui era stata conclusa con l'operazione contrattuale Pt_1 oggetto di causa. Ha evidenziato il Tribunale che “alla luce delle risultanze istruttorie e delle allegazioni delle parti, è accertato che contattò ZeinoS nel 2019, che il signor IN si recò presso la sede di e Pt_1 Pt_1 spiegò al signor le condizioni economiche della locazione, precisando che i canoni Controparte_2 avrebbero dovuto essere versati a e che egli avrebbe provveduto alla consegna dei beni CP_1 noleggiati, che il signor appose, alla sua presenza, le cinque firme che risultano nel Controparte_2 contratto con (proposta, condizioni generali, mandato di addebito e verbale di consegna) e CP_1 che il fornitore IN consegnò solo il generatore di ozono per lavapiatti, in quanto non fu sottoscritto un altro contratto per la locazione della lavapiatti modello ZC50.50 e del generatore per ozono per ambienti modello Z10p, perché aveva richiesto documentazione contabile CP_1 integrativa (bilanci e dichiarazioni dei redditi) che non fu mai consegnata da . Pt_1 Il giudice ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste IN, essendo “incontroverso che le sottoscrizioni al contratto di locazione con furono apposte da ed è notorio CP_1 Controparte_2 che, per prassi costante, il contratto di locazione viene sottoposto al conduttore dal fornitore, col quale intervengono le trattative e si svolge la contrattazione, e non dalla locatrice. Esse trovano riscontro pure nella scrittura privata denominata “Contratto di locazione operativa” (doc. 3 dell'opponente) che, quanto al corrispettivo, richiama il “contratto, firmato, della Finanziaria”, oltre che nelle stesse allegazioni dell'opponente, che ha riferito della, sia pur generica, menzione ad una società finanziaria, al momento della sottoscrizione”. Secondo il Tribunale, inoltre, le risultanze dell'istruttoria svolta portavano ad escludere che Pt_1 avesse stipulato con il diverso contratto allegato in giudizio ed avente ad oggetto la CP_1 lavastoviglie, e che “comunque il credito in contestazione concerne unicamente quanto dovuto per il generatore di ozono per lavapiatti modello Z130 e non anche il corrispettivo relativo al generatore per ambiente ed alla lavapiatti, che non sono stati consegnati. Ogni altro accordo intercorso tra ed il fornitore non vincola che è ad esso estranea e che, in mancanza di assunzione Pt_1 CP_1 dell'obbligo, non è tenuta alla consegna di beni diversi dal generatore per lavapiatti”. Ha ritenuto il primo giudice, richiamando i principi in materia di apparenza del diritto, che “il fatto che il contratto ed il verbale di consegna siano stati sottoscritti da chi, all'epoca, non era rappresentante legale, ma lo era stato sino a poco prima (27 luglio 2019), si era presentato come tale al fornitore, aveva utilizzato il timbro della società contraente ed aveva negoziato le condizioni presso la sede della conduttrice, sono tutte circostanze che legittimamente hanno indotto il fornitore a fare affidamento in buona fede sul fatto che il signor fosse ancora l'effettivo Controparte_2 rappresentante legale della società contraente perché tale appariva. Per converso, la società opponente, che oggi si duole del comportamento del falsus procurator, colposamente gli ha
3 consentito di negoziare le condizioni contrattuali della locazione col fornitore, all'interno della sede della società, di utilizzare i timbri della stessa e di sottoscrivere il verbale di consegna del bene, al momento in cui è stato ricevuto presso la sede”. Secondo il Tribunale, in definitiva, “merita tutela l'affidamento ingenerato dal falsus procurator e dalla società opponente, con la conseguenza che il contratto allegato a fondamento della domanda monitoria produce effetti nei confronti della società rappresentata. La documentazione in atti, prodotta da suffraga l'esistenza del credito, CP_1 nell'ammontare richiesto. L'opposizione non merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato”.
3. A sostegno dell'impugnazione proposta l'opponente articola un unico motivo, così rubricato “In diritto – sulla errata ricostruzione dei fatti – sulla errata interpretazione della testimonianza resa dal
Sig. IN AB – sul contratto esibito – prova dell'inadempimento del fornitore – riforma della sentenza appellata – condanna alle spese”. Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze istruttorie e che “a fronte del disconoscimento di tali contratti puntualmente operato da parte odierna appellante, il Tribunale errò nel non richiedere l'esibizione ed il deposito dei contratti originali ai fini della verificazione, ritenendo provata la circostanza della stipula dei contratti sulla base di una escussione testimoniale che, come si vedrà, risulta invero totalmente inattendibile e difforme dal vero, per palese contrasto con la copiosa documentazione già allegata in prime cure e con il documento esibito dal testimone stesso”.
Afferma che, avendo formalmente disconosciuto il contratto posto da a fondamento Pt_1 CP_1 della pretesa monitoria e non avendo il Tribunale posto in essere la procedura di verificazione, “detta scrittura non poteva in alcun modo essere opposta a parte odierna appellante, atteso il mancato svolgimento di perizia grafologica, il confronto con altra documentazione, l'esibizione dei documenti in originale e considerato che il noto contratto di locazione fra ZeinoS e mai disconosciuto o Pt_1 contestato, appare in totale contraddizione logica con detta scrittura”.
Il Tribunale, in tale prospettiva, avrebbe errato nel ritenere superato il disconoscimento del contratto di sulla base della testimonianza del IN, in quanto “tale testimonianza in parte conferma CP_1 pacificamente la bontà della tesi dell'odierno appellante e, per la restante parte, appare palesemente inattendibile e contraddittoria. In sede testimoniale, infatti, il Sig. IN AB esibiva, quale documentazione in proprio possesso, non già il contratto azionato da ma il medesimo CP_1 contratto di locazione depositato da parte scrivente sub 3 in fascicolo di prime cure, risultando totalmente aliena al rapporto la . CP_1 Sostiene ancora l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere validamente concluso tra le parti il diverso contratto da essa allegato in giudizio e nell'applicare il principio dell'apparenza del diritto alla sottoscrizione del Sig. . Controparte_2 Conclude affermando che “successivamente ZeinoS era inadempiente rispetto alla consegna dei macchinari di cui in contratto, nonostante gli innumerevoli solleciti, e non consegnava i macchinari oggetto di stipula. La documentazione prodotta da e formalmente già disconosciuta, CP_1 rappresenta evidentemente un tentativo di artatamente porre in essere un rapporto commerciale privo, fra l'altro, di senso logico e tecnico pretendendo un illogico pagamento di canoni per beni mai consegnati all'odierna Appellante”.
4. si è costituita con comparsa depositata il 29.10.2024 chiedendo una pronuncia Controparte_3 di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello proposto da controparte per infondatezza, con condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Pt_1 All'udienza del 4.3.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è infondato.
4 L'unico motivo articolato da contiene censure generiche che non incidono sull'ampio percorso Pt_1 argomentativo posto dal Tribunale a fondamento della sentenza gravata. Ed infatti l'appellante, a sostegno della propria tesi, assume che il giudice di prime cure avrebbe mal interpretato le risultanze probatorie in atti, che invece sono state correttamente esaminate ed analizzate dal Tribunale.
Occorre innanzitutto evidenziare che a sostegno della pretesa monitoria - e posto che non vi CP_1 è contestazione sull'esatto ammontare del credito ingiunto -, ha prodotto il contratto di locazione operativa n. 097- 34617 (doc. 4), con cui ha concesso in godimento a “n. 1 generatore lavapiatti Pt_1 a capote matricola DISTBOLO00278”, a fronte del pagamento di n. 60 rate mensili periodiche di € 197,37, oltre IVA, da corrispondersi trimestralmente.
Nel frontespizio della proposta contrattuale è indicato ZeinoS, di IN AB, quale fornitore del bene;
tale contratto riporta inoltre il timbro della società opponente e la firma del suo rappresentante legale, o di chi all'epoca, come si dirà, appariva tale. insiste, con il motivo d'appello, nel sostenere la non autenticità di tale sottoscrizione, Pt_1 assumendo di essersi impegnata per la stipula di un diverso contratto, concluso in data 25.6.2019 e rimasto inadempiuto per fatto e colpa di e del fornitore ZeinoS. CP_1 E tuttavia la tesi dell'appellante è smentita, innanzitutto, proprio dalle dichiarazioni rese in udienza dal teste AB IN, titolare della ditta fornitrice, il quale ha chiaramente riferito (v. verbale di udienza del 21.3.2023) che “per sei/sette anni abbiamo avuto rapporti commerciali con che CP_1 acquistava i nostri prodotti e li noleggiava all'utilizzatore finale. è uno dei nostri clienti Parte_1 ai quali abbiamo consegnato un generatore di ozono per lavapiatti venduto a che lo ha CP_1 noleggiato a Il generatore veniva consegnato in data nel 6 settembre 2019”. Pt_1 Il teste ha proseguito confermando l'avvenuta sottoscrizione da parte di del contratto azionato Pt_1 in giudizio dall'opposta e descrivendone le modalità: “ho portato io il contratto di locazione di presso la sede di e ho spiegato le condizioni contrattuali della locazione al CP_1 Parte_1 titolare. Mi sembra che il nome del rappresentante legale fosse quello che mi viene letto. Gli ho spiegato che avrebbe dovuto pagare un canone mensile a per 60 mesi e che noi gli avremmo CP_1 consegnato il generatore. Tutte le firme, in totale cinque (alla proposta, due alle condizioni generali di contratto, al mandato di addebito e al verbale di consegna) due alle condizioni generali, furono apposte dal rappresentante legale alla mia presenza. Esibisco al giudice copia del contratto di locazione”. Contrariamente all'assunto dell'appellante, il teste ha esibito in udienza la copia del contratto di locazione operativa menzionato, che aveva con sé, ovvero quello (l'unico) concluso tra le parti e posto a fondamento della pretesa creditoria di E' falsa quindi l'affermazione di CP_1 Pt_1 secondo la quale il IN non avrebbe esibito tale contratto “ma il medesimo contratto di locazione depositato da parte scrivente sub 3 in fascicolo di prime cure, risultando totalmente aliena al rapporto la . CP_1 Inoltre, non vi sono ragioni per ritenere inattendibile tale testimonianza, né l'appellante ne ha in concreto addotte, limitandosi a ripetere che, a fronte dell'avvenuto disconoscimento delle firme apposte sul contratto in esame e sul verbale di consegna, il Tribunale avrebbe dovuto introdurre la procedura di verificazione.
In proposito osserva la Corte, da un lato, che il disconoscimento operato da risulta superato Pt_1 proprio dalla testimonianza del IN e dalla circostanza che le firme del legale rappresentante della società (o di chi in quel momento appariva tale) sono state apposte in sua presenza e presso la sede dell'opponente; dall'altro, la ricostruzione dei fatti operata da parte appellante è comunque intrinsecamente contraddittoria, perché ha disconosciuto le sottoscrizioni al tempo stesso Pt_1 affermando che le stesse sono riconducibili al suo precedente legale rappresentante, sig.
[...]
il quale, su richiesta del fornitore Zeinos, le avrebbe apposte su non meglio Controparte_2 indicati “fogli in bianco”.
5 Va aggiunto che nemmeno astrattamente è configurabile il disconoscimento di una sottoscrizione che non provenga dall'apparente sottoscrittore o comunque da colui contro il quale la scrittura privata è prodotta, e nel caso di specie il Sig. che non è parte del presente giudizio. Controparte_2
Il teste IN ha poi chiarito che alcun altro diverso e antecedente contratto era stato stipulato con ed ha precisato che “noi abbiamo consegnato esclusivamente il generatore di ozono per
Pt_1 lavapiatti modello z130. Non abbiamo consegnato la lavapiatti modello zc50.50 né il generatore per ozono per ambienti modello z10p in quanto inizialmente l'ordine riguardava solo il generatore di ozono per lavapiatti. In seguito, ci ha richiesto anche la lavapiatti e il generatore ozono per
Pt_1 ambienti e noi abbiamo avviato una nuova pratica con la la quale ci ha richiesto CP_1 documentazione contabile di (bilanci e dichiarazioni dei redditi) che abbiamo richiesto a
Pt_1 Pt_1 ma che non ci sono stati forniti. Per questa ragione, questa seconda pratica non è andata avanti e gli ulteriori beni non sono stati consegnati a ma sono intervenuti gli avvocati”.
Pt_1 Ha ribadito che solo “il generatore lavapiatti indicato nel contratto con è stato consegnato” CP_1
e non anche gli altri due beni indicati nel contratto del 25 giugno 2019.
Anche dalla deposizione resa dal teste si evince che le schede tecniche richieste Testimone_1 al fornitore, e necessarie per l'installazione, erano quelle che riguardavano la lavastoviglie, e non il generatore di ozono per lavapiatti modello Z130: la richiesta della scheda tecnica della lavastoviglie dimostra che era intenzionata a prendere in locazione anche la lavapiatti, ma non anche che le Pt_1 parti abbiano stipulato un diverso contratto avente ad oggetto il bene in questione.
In ogni caso, come ha sottolineato il Tribunale, il credito in contestazione concerne unicamente quanto dovuto per il generatore di ozono per lavapiatti modello Z130 e non anche il corrispettivo relativo al generatore per ambiente e alla lavapiatti, che non sono stati mai consegnati a Pt_1 Quindi, l'istruttoria svolta ha confermato la fondatezza della pretesa creditoria azionata da e CP_1 l'infondatezza delle tesi di non suffragate da alcun dato probatorio, nemmeno documentale, di Pt_1 segno contrario. E' certo infatti che contattò ZeinoS nel 2019, che il signor IN si recò Pt_1 presso la sede di e spiegò al signor le condizioni economiche della locazione, Pt_1 Controparte_2 precisando che i canoni avrebbero dovuto essere versati a e che egli avrebbe provveduto alla CP_1 consegna dei beni noleggiati, che il signor appose, alla sua presenza, le cinque firme Controparte_2 che risultano nel contratto con (proposta, condizioni generali, mandato di addebito e verbale CP_1 di consegna), che il fornitore IN consegnò solo il generatore di ozono per lavapiatti e che, infine, non fu sottoscritto un altro contratto per la locazione della lavapiatti modello ZC50.50 e del generatore per ozono per ambienti modello Z10p perché aveva richiesto documentazione CP_1 contabile integrativa (bilanci e dichiarazioni dei redditi) che non fu mai consegnata da Pt_1 Peraltro, l'attendibilità delle dichiarazioni del teste IN trova ulteriore riscontro nel fatto, notorio, che i contratti di locazione operativa vengono normalmente sottoposti per prassi al conduttore dal fornitore, con il quale si svolgono le trattative e la contrattazione. Lo stesso contratto prodotto sub. doc. n. 3 da parte opponente richiama, quanto al corrispettivo, il “contratto, firmato, della Finanziaria”, e anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha riferito, sia pure in Pt_1 modo generico, della presenza di una società finanziaria al momento della sottoscrizione.
5.1 In ultimo, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente applicato al caso di specie i principi dell'apparenza del diritto dettati in tema di rappresentanza, per come interpretati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Secondo i principi affermati sul punto, infatti, “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (Cass., ord. n. 27349/2023 e in senso conforme Cass., sent. n. 18519/2018).
6 Parte appellante insiste nel sostenere che il Sig. fosse privo del potere di Parte_2 rappresentanza allorchè ha sottoscritto, per conto di il contratto del 5.9.2019 azionato in Pt_1 giudizio da per essere cessato dalla carica di legale rappresentante nel luglio 2019. CP_1
Tale doglianza è però infondata, in considerazione dei seguenti dati obiettivi emersi dagli atti: innanzitutto, è la stessa ad evidenziare il fatto che il sig. avesse già speso in Pt_1 CP_2 precedenza con il fornitore la sua qualifica di legale rappresentante per stipulare un altro contratto nel giugno 2019 (cfr. pag 5 dell'atto di citazione e doc. n. 3, “Contratto ZeinoS”, prodotto dall'opponente in primo grado). Non vi era dunque alcun motivo per cui il fornitore e dovessero dubitare, CP_1 appena due mesi dopo, del fatto che il sig. non fosse legittimato a contrarre per conto di CP_2
Pt_1
Inoltre ulteriori circostanze, debitamente sottolineate dal Tribunale, portano a concludere per la sussistenza della legittimazione a contrarre, quantomeno apparente, del Sig. : egli infatti ha CP_2 utilizzato in sede di stipulazione del contratto i timbri appartenenti a (cfr. doc. n. 4 di parte Pt_1 opposta); i beni sono stati consegnati dal fornitore all'indirizzo della sede legale di in via Emilia Pt_1
n. 75, a Imola (BO) (cfr. doc. n. 6 di parte opposta), che corrisponde a quello indicato nella visura della suddetta società (cfr. doc. n. 11 di parte opponente); infine, il ha negoziato le CP_2 condizioni della stipula presso la sede della società conduttrice. Tali circostanze, alla luce degli esposti principi affermati dalla Suprema Corte in tema di rappresentanza apparente, hanno legittimamente indotto il fornitore a fare affidamento, in buona fede, sul fatto che il signor fosse ancora l'effettivo rappresentante legale della società Controparte_2 contraente perché tale appariva: ne deriva che delle obbligazioni assunte da quest'ultimo quale falsus procurator non può che rispondere la stessa stante il principio dell'apparenza colpevole creata Pt_1 dalla medesima società, la quale anche in questa sede continua a dolersi del comportamento del Sig.
a cui però, colposamente, ha consentito di negoziare le condizioni contrattuali della CP_2 locazione col fornitore, all'interno della propria sede legale, di utilizzare i propri timbri e di sottoscrivere il verbale di consegna del bene, nel momento in cui lo stesso è stato ricevuto presso la sede. In considerazione di ciò, va integralmente condivisa l'affermazione del Tribunale per la quale “merita tutela l'affidamento ingenerato dal falsus procurator e dalla società opponente, con la conseguenza che il contratto allegato a fondamento della domanda monitoria produce effetti nei confronti della società rappresentata”. L'appello va in definitiva rigettato.
6. L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Non può viceversa trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa poiché, pur potendo rilevare in capo all'appellante una soccombenza piena, non si CP_1 ravvisa né è stato specificamente dedotto, con riferimento al presente grado di giudizio, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello da rifondersi attraverso la pronuncia sulle spese di lite.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9282/2023, pubblicata in data Parte_1
21.11.2023 e non notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
8