Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 annue, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1970, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 annue, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1970, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).