Articolo 1 della Legge 2 luglio 1970, n. 519
Articolo 2
Versione
5 agosto 1970
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 annue, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1970, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
Entrata in vigore il 5 agosto 1970