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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3672/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3672/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele Scorpo
RICORRENTE contro
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Olga Controparte_1 C.F._2
Diamante
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 06/12/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
I coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Floridia (SR) il
02/09/2011 (Atto n. 48, P. II, Serie A, anno 2011). Dalla superiore unione nasceva il figlio il 30/01/2009). Per_1
Con sentenza n. 1640/2024, pubblicata il 09/07/2024, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
1 Con ricorso depositato in data 29/10/2024, chiedeva di: Parte_1
- pronunciare lo scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio sopra indicato;
- disporre a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € CP_1
600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- confermare, per il resto, le statuizioni rese nella sentenza di separazione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale chiedeva di dichiarare improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio o, in subordine, dichiararne lo scioglimento. Si opponeva alla domanda della ricorrente relativa al mantenimento del figlio e chiedeva di confermare quanto stabilito in sede di separazione.
All'udienza del 29/05/2025, fissata per la comparizione delle parti, le stesse rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo:
“ a decorrere dal giugno 2025 corrisponderà € 450,00 mensili alla Controparte_1 ricorrente a titolo di mantenimento del figlio da Parte_1 Persona_2 versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, la è soggetta a rivalutazione come da indici ISTAT;
spese straordinarie al 50% e assegno unico al 100% in favore della madre collocataria del minore;
insistono per il resto nella domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Floridia e trascritto nei registri dello stato civile (Atto n.
48, Parte II, Serie A, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio estratto dal
Comune di Floridia), con ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
per il resto chiedono la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione”.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di
2 separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. In particolare, le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dello stesso, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3672/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario in Floridia il 02/09/2011 (Atto n. 48, P. II, Serie A, anno 2011); omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Floridia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
9.6.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3672/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele Scorpo
RICORRENTE contro
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Olga Controparte_1 C.F._2
Diamante
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 06/12/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
I coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Floridia (SR) il
02/09/2011 (Atto n. 48, P. II, Serie A, anno 2011). Dalla superiore unione nasceva il figlio il 30/01/2009). Per_1
Con sentenza n. 1640/2024, pubblicata il 09/07/2024, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
1 Con ricorso depositato in data 29/10/2024, chiedeva di: Parte_1
- pronunciare lo scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio sopra indicato;
- disporre a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € CP_1
600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- confermare, per il resto, le statuizioni rese nella sentenza di separazione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale chiedeva di dichiarare improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio o, in subordine, dichiararne lo scioglimento. Si opponeva alla domanda della ricorrente relativa al mantenimento del figlio e chiedeva di confermare quanto stabilito in sede di separazione.
All'udienza del 29/05/2025, fissata per la comparizione delle parti, le stesse rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo:
“ a decorrere dal giugno 2025 corrisponderà € 450,00 mensili alla Controparte_1 ricorrente a titolo di mantenimento del figlio da Parte_1 Persona_2 versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, la è soggetta a rivalutazione come da indici ISTAT;
spese straordinarie al 50% e assegno unico al 100% in favore della madre collocataria del minore;
insistono per il resto nella domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Floridia e trascritto nei registri dello stato civile (Atto n.
48, Parte II, Serie A, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio estratto dal
Comune di Floridia), con ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
per il resto chiedono la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione”.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di
2 separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. In particolare, le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dello stesso, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3672/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario in Floridia il 02/09/2011 (Atto n. 48, P. II, Serie A, anno 2011); omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Floridia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
9.6.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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