Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2664/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Cretaro Simone e Iannarilli Andrea per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. De Angelis Roberto per procura in calce alla comparsa di risposta appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n.86/2021, pubblicata in data 22.1.2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'atto di citazione in riassunzione della causa originariamente incardinata davanti al Tribunale di Frosinone (r.g. n.3763/2007) come opposizione al decreto ingiuntivo n.973/2007, decreto revocato contestualmente alla declaratoria di incompetenza territoriale resa dal Tribunale di Frosinone con sentenza n.724/018, pubblicata il
25.7.2018, che indicava come competente il Tribunale di Cassino, condannando la società opposta alla rifusione delle spese processuali e fissando termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa. La decisione del Tribunale di Cassino è così motivata: “Orbene, ai sensi dell' art. 16 bis comma 1 D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012 n. 221, “ Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”. Tuttavia tale norma non statuisce quali siano le conseguenze giuridico-processuali del deposito in cancelleria di un atto, previsto dalla norma predetta, eseguito con modalità diversa da quella telematica, dunque in assenza di previsione sanzionatoria specifica, è compito dell'interprete tentare
c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza
- davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario”(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9915 del 9 aprile 2019). A parere di codesto giudicante si deve propendere per l' inammissibilità del deposito in forma cartacea e non in quella telematica dell' atto di riassunzione a seguito di pronuncia dichiarativa di incompetenza, al fine di preservare l' obiettivo del legislatore della riforma del processo telematico, ovvero quello di tutela del superiore interesse al buon funzionamento dell'amministrazione della
Giustizia.
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell' eccezione di inammissibilità del deposito effettuato in cartaceo dell' atto di citazione per riassunzione, sollevata dalla difesa del sig. Parte_2
dichiara inammissibile l' atto di citazione in riassunzione essendo stato depositato in
[...] cancelleria in formato cartaceo, anziché con modalità telematiche, come prescritto art. 16 bis comma 1 D. L. 18 ottobre 2012 n. 179”.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da (da ora in poi: ) con un atto Parte_1 Pt_1 contenente due motivi e la riproposizione della domanda di merito oggetto del giudizio riassunto. L'appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni tutte in premessa esposte in fatto ed in diritto, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 86/2021 del Tribunale di Cassino, depositata in data 20.01.2021, dichiarare l'ammissibilità del giudizio di riassunzione proposto dalla e, nel merito, accertare e dichiarare che la è Parte_1 Controparte_1 creditrice del Sig. della somma complessiva di € 15.080,00, pari all'importo Parte_2 residuo della fattura n. 66/2006 relativa alle opere realizzate nel cantiere di Broccostella (FR),
Località Broccoalto o di quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, tenendo in considerazione anche le opere aggiuntive alle previsioni contrattuali realizzate e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della somma di € 15.080,00 o Parte_2
a quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, tenendo in considerazione anche le opere aggiuntive alle previsioni contrattuali realizzate, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre le spese generali,
IVA e CPA”. Resiste all'appello che ha formulato le seguenti conclusioni: Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale
-rigettare integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la decisione di primo grado;
in via subordinata e nel merito (nella deprecata ipotesi di ammissibilità del giudizio di riassunzione proposto in primo grado e di esame del merito)
-rigettare la domanda di parte appellante perché infondata in fatto ed in diritto;
-condannare l'appellante alla restituzione delle somme percepite, oltre il valore dell'opera eseguita, pari a €.11.440,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
-condannare la soc. alla rifusione delle spese sostenute dal Sig Parte_1 [...]
per il completamento dei lavori pari a complessivi €.24.960,00, o a quella diversa Parte_2 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, per le ragioni indicate in narrativa;
-condannare la soc. a risarcire il danno nella misura che verrà determinata Parte_1 in corso di causa o in via equitativa, patito dal Sig. a causa Parte_2 dell'inadempimento della ditta appellante tenendo conto sia del ritardo nella effettuazione dei lavori sia dei vizi degli stessi.
Con vittoria di spese e compenso professionale”. La causa, già rinviata per conclusioni, dopo un rinvio d'ufficio e il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 3. – Con il primo motivo di appello censura la qualificazione come endoprocessuale del Pt_1 proprio atto di riassunzione della causa davanti al Tribunale di Cassino.
Osserva che la dichiarazione di incompetenza resa dal Tribunale di Frosinone ha comportato la revoca del decreto ingiuntivo, sicché il giudizio instaurato davanti al Tribunale di Cassino indicato competente non è più l'originario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma un ordinario giudizio di cognizione avente a oggetto la domanda già proposta con il ricorso monitorio.
Osserva, inoltre, che l'art.16 bis D.L.n.179/2012 non parla di atti introduttivi e/o endo-processuali delle parti, ma parla solamente di deposito degli atti delle parti “precedentemente costituite”, da cui conseguirebbe che la parte che riassume il giudizio, non essendo precedentemente costituita dinanzi al giudice ad quem non ha l'obbligo di deposito telematico dell'atto di riassunzione, che può avvenire nelle modalità tradizionali, come da orientamento della prevalente giurisprudenza, che riserverebbe la qualifica di endoprocessuali, ai fini della normativa sul pct, a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario.
Osserva, infine, che la traslatio iudicii che segue a una dichiarazione di incompetenza fa sì che l'attività svolta non debba essere ripetuta, ma, sul piano sottostante della costituzione del rapporto processuale dinanzi a un determinato giudice, il giudizio riassunto sarebbe un processo nuovo, che necessita di una autonoma iscrizione a ruolo e di una autonoma costituzione e in cui, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, possono essere proposte anche domande nuove in aggiunta a quelle originarie. Anche la disciplina delle spese processuali confermerebbe tale autonomia del giudizio riassunto, dato che il giudice dichiaratosi incompetente è tenuto a provvedere sulle spese del giudizio svoltosi davanti a sé. § 4. – Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per avere tratto la conseguenza dell'inammissibilità dell'atto di riassunzione dalla presunta inosservanza dell'obbligo di deposito telematico dell'atto stesso, con ciò contraddicendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che considera l'inosservanza di tale obbligo una mera irregolarità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
§ 5. – Il motivi sono entrambi fondati.
“Invero, la qualificazione di atto endoprocessuale, ai fini della normativa sul p.c.t., è riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario: la ratio è infatti quella che, una volta costituite le parti davanti a un giudice, ogni atto successivo sia inserito nel fascicolo telematico già esistente. Quando però -come nel caso di incompetenza del giudice originariamente adito- la causa venga riassunta dinanzi al nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario” (così Cass.n.31834/2024; analogamente Cass.n.24372/2022 con riferimento alla riassunzione davanti al giudice del rinvio). D'altronde, la sanzione dell'inammissibilità dell'atto depositato in modalità cartacea anziché telematica non è comminata dall'art.16 bis D.L.n.179/2012, e troverebbe comunque applicazione la regola generale di cui all'art.156 III comma c.p.c., per cui il raggiungimento dello scopo dell'atto, in ragione della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa dell'atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalità, sana l'irregolarità del deposito in modalità diverse da quelle prescritte (Cass.n.19151/2019 conforme a Cass.n.9772/2016 e n.1717/2019 riguardanti l'inversa ipotesi del deposito telematico dell'atto introduttivo del giudizio).
§ 6. – Accertata l'ammissibilità della riassunzione del processo presso il Tribunale di Cassino, occorre quindi esaminare la domanda originariamente proposta in via monitoria e le domande riconvenzionali dell'appellato.
ha chiesto che sia condannato a pagarle la somma di € 15.080,00 oltre interessi a saldo Pt_1 Pt_2 della fattura n.66/2006 dell'importo di € 28.080,00, iva al 4% inclusa, emessa a seguito dell'ultimazione dei lavori eseguiti in forza di due contratti di appalto conclusi tra le parti per la realizzazione di un edificio di civile abitazione in Broccostella (FR) e pagata dall'appellato solo parzialmente. ha contestato la domanda adducendo, con l'atto di citazione in opposizione al decreto Pt_2 ingiuntivo, il mancato completamento delle opere appaltate per abbandono del cantiere nell'aprile
2007 da parte dell'impresa, che avrebbe tagliato i cavi elettrici lasciando il cantiere privo di energia, rendendo così necessario l'intervento dei Carabinieri allertati dal proprietario. L'impresa avrebbe quindi lasciato ineseguiti gli intonaci sulle tamponature esterne e interne, la messa in opera di soglie, copertina e scorsa, alcune tamponature e tramezzature. L'appellato poi dedotto l'esistenza dei seguenti vizi: errata realizzazione del sistema di drenaggio all'esterno del muro di contenimento intorno al fabbricato, per l'inadeguatezza del materiale di riempimento dello scavo in cui è collocato l'anello di drenaggio ed errata realizzazione dell'anello di drenaggio;
errata realizzazione degli intonaci in cui sarebbero presenti macchie dovute al gelo e disgelo dell'acqua di impasto della malta e sarebbero stati realizzati in alcune zone del fabbricato con spessore insufficiente e senza la mano di sbruffatura. Ha contestato l'applicabilità della disciplina di cui agli artt.1667 e 1668 c.c. in conseguenza del mancato completamento delle opere. Ha dedotto di avere affidato alla il completamento dei lavori e la correzione di Controparte_2 alcune opere, sostenendo una spesa di € 24.960,00. Ha dedotto che il termine pattuito per il completamento dei lavori era dicembre 2006 mentre aveva abbandonato il cantiere nell'aprile Pt_1
2007 quando i lavori non erano ancora ultimati. ha infine dedotto di aver pagato a 210.080,00, somma superiore al corrispettivo pattuito Pt_2 Pt_1 con i due contratti di appalto, pari a € 198.640,00 i.v.a. compresa e ha contestato la fatturazione degli acconti pagati riportata nella fattura n.66/2006, osservando che sarebbe inferiore a quanto effettivamente pagato. Ha quindi domandato in via riconvenzionale la condanna della società a restituirgli quanto pagato in eccedenza rispetto al valore dell'opera eseguita, a rifondergli le spese sostenute per il completamento dei lavori, a risarcirgli il danno causato sia dai vizi presenti nelle opere sia dal ritardo nella realizzazione delle stesse.
ha contestato le deduzioni avversarie, riferendo che non aveva mai sollevato Pt_1 Pt_2 contestazioni sui lavori eseguiti, in parte anche eccedenti quelli appaltati, aveva parzialmente pagato l'ultima fattura versando un acconto di € 13.000,00 e, a fronte dei numerosi solleciti di pagamento del saldo, aveva avanzato solo richieste di dilazione. Ha quindi eccepito l'accettazione dei lavori da parte del committente, in particolare quelli oggetto del primo contratto, la decadenza dello stesso dalla garanzia per i vizi per mancanza di tempestiva denuncia e, quanto alla pretesa incompletezza delle opere appaltate, ha osservato che il mancato completamento degli intonaci era smentito dallo stesso che ne lamentava l'errata esecuzione, mentre l'intervento della Pt_2 Controparte_2 aveva riguardato solo l'anello di drenaggio oggetto del primo contratto di appalto, a
[...] riprova che nessuna opera di completamento dei lavori era stata necessaria. Ha sollevato ulteriori contestazioni circa l'intervento di tale ditta nella eliminazione di eventuali vizi, e ha riferito che il committente aveva impedito alla di recuperare le proprie attrezzature nel cantiere, il che aveva Pt_1 reso necessario l'intervento dei Carabinieri nell'aprile 2007.
La causa è stata istruita nel merito dal Tribunale di Frosinone poi dichiaratosi incompetente, mediante interrogatorio formale dello l'esame di alcuni testimoni e l'ordine ai Carabinieri della Pt_2 Stazione CC di Sora di esibire il verbale dell'intervento presso il cantiere nell'aprile 2007.
§ 7. – Tra le parti furono conclusi due successivi contratti di appalto, come provano i documenti allegati dall'appellante. Il primo, concluso con scrittura privata priva di data, aveva a oggetto la realizzazione delle fondazioni e della struttura dell'edificio, inclusi solai e tetto con rivestimento in tegole, da eseguire tra luglio 2005 e gennaio 2006 dietro pagamento di un corrispettivo totale di 125.000,00 più i.v.a. (il corrispettivo originariamente concordato era di € 110.000,00 poi aumentato con successivo accordo sostitutivo del precedente). Il secondo contratto, concluso con scrittura privata datata 7 gennaio 2006, aveva a oggetto le opere di completamento (tamponature interne ed esterne e tramezzature, intonaci su tamponature e tramezzature, controtelai esterni e interni, soffitti, cornicioni e portico, soglie, copertina e scorsa, predisposizione canna fumaria, differenza per coibentazione da cm 5 sul tetto e canala di gronda superiore a 50 cm) da eseguire entro dicembre 2006 dietro il corrispettivo di € 81.000,00 più i.v.a.. La contestazione di mancato completamento delle opere riguarda gli intonaci sulle tamponature esterne e interne, la messa in opera di soglie, copertina e scorsa, alcune tamponature e tramezzature.
Si tratta di opere oggetto del secondo contratto e, tuttavia, - in disparte della considerazione che le doglianze dello stesso sull'esecuzione non a regola d'arte degli intonaci contraddice l'assunto Pt_2 che non fossero stati realizzati – la fattura n.66 del 19.12.2006, che reca il saldo finale di € 27.000,00 più i.v.a. , è stata parzialmente pagata, con il versamento di € 13.000,00 a mezzo assegno in data 20.2.2007, e non risultano contestazioni di tale fattura prima dell'inizio del presente giudizio, nemmeno in risposta al sollecito di pagamento inviato allo dall'avv. Simone Cretaro per conto Pt_2 della società oggi appellante con lettera del 16.7.2007.
La relazione del direttore dei lavori arch. in data 25.9.2007, prodotta dallo indica Persona_1 Pt_2 come lavori non completati a causa dell'abbandono del cantiere quelli relativi alla realizzazione dell'anello di drenaggio intorno al fabbricato e altri che non specifica, ma l'anello di drenaggio era oggetto del primo contratto e, come emerge dalla relazione stessa oltre che dalle deduzioni difensive dello era stato interamente realizzato non osservando la regola dell'arte nella scelta del Pt_2 materiale da utilizzare per il riempimento dello scavo. Si tratta, quindi, di un'opera realizzata, ma viziata. Sulle opere asseritamente incomplete l'arch. è stata esaminata come teste rilasciando la Per_1 dichiarazione riportata dall'appellante a pag.22 dell'atto di appello, non contestata dall'appellato:
“Quando la società lasciò il cantiere, gli intonaci interni ed esterni erano stati eseguiti, mi pare fossero state posate in opera anche le soglie;
per quanto riguarda la “scorsa di pietra” che doveva fungere da rivestimento dei setti murari la committenza decise che tale rivestimento dovesse essere fatto “a mattoncini”; quando vene lasciato il cantiere tale rivestimento era stato già posato in opera. Mi pare che le tamponature fossero state tutte eseguite al pari dei tramezzi. Diversamente non sarebbe stato possibile intonacare l'interno e l'esterno”. Le dichiarazioni della teste collimano con quelle del teste indicato dallo che Testimone_1 Pt_2 eseguì i lavori di tinteggiatura dell'immobile, pure riportate nell'atto di appello, e sono solo in minima parte smentite da quelle del teste , della riportata Testimone_2 Controparte_2 nella comparsa di risposta dell'appellato, che ha dichiarato “Per quel che ricordo la prima volta che andai sul posto non erano stati completati i rivestimenti della scala esterna, non erano state installate alcune soglie delle porte e finestre, mancava parte della pavimentazione esterna ed altro”. Senonché i rivestimenti della scala esterna e la pavimentazione esterna non erano compresi tra le opere contrattuali e, infatti, non sono queste le opere di cui lamentava l'incompletezza nell'atto di Pt_2 citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, per cui la contraddizione tra le deposizioni riguarderebbe solo la posa in opera di alcune soglie, mancanti secondo il teste CP_2
Nessun valore probatorio hanno a favore dello le dichiarazioni rese dallo stesso in risposta Pt_2 all'interrogatorio formale, mentre dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto il 27.4.2007 emerge solamente che era in atto una discussione tra le parti sul prosieguo di alcuni lavori di completamento, senza ulteriori specificazioni. Infine, la fattura n.21/2007 della prodotta dallo a prova Controparte_2 Pt_2 dell'esborso di € 24.960,00 sostenuto per il completamento dei lavori, ha ad oggetto unicamente i lavori di correzione delle deficienze del sistema di drenaggio, ossia il vizio di cui si è appena detto e non i lavori asseritamente lascianti incompleti.
Dal complesso delle suddette risultanze emerge quindi la prova che le opere furono tutte ultimate. Pertanto, la domanda di condanna alla rifusione del costo delle asserite opere di completamento deve essere rigettata.
§ 8. - Per quanto concerne la contestazione dello riguardante il vizio nella realizzazione del Pt_2 sistema di drenaggio e i vizi di realizzazione degli intonaci, va accolta l'eccezione di decadenza sollevata da ai sensi dell'art.1667 II comma c.c.. Pt_1 non ha dato prova di aver denunciato i vizi alla società appaltatrice entro sessanta giorni dalla Pt_2 scoperta, avvenuta, per quanto concerne il sistema di drenaggio, non oltre il giugno 2007, dato che la fattura della per i lavori di ripristino del drenaggio reca la data Controparte_2 del 21.6.2007, e per quanto concerne gli intonaci ancor prima, dato che i vizi descritti sono palesi. Tali vizi sono comunque descritti nella relazione dell'arch. del 25.9.2007, ma la prima Per_1 contestazione risulta fatta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il
5.12.2007. Pertanto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dai suddetti vizi deve essere rigettata.
§ 9. – Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'esecuzione dei lavori, occorre dare atto che furono eseguite alcune lavorazioni non previste dal contratto, come emerge dalla descrizione contenuta nella fattura n.64 del 5/12/2006, il che giustifica una dilazione del termine finale fissato al dicembre 2006. D'altronde lo non ha nemmeno dedotto il danno concretamente subito a causa del ritardo nella Pt_2 riconsegna dell'immobile, né ha fornito elementi di valutazione atti a quantificarne l'importo. Pertanto la domanda deve essere rigettata. § 10. – Venendo ora all'accertamento dell'importo dovuto a a saldo dei lavori eseguiti, Pt_1 occorre dare atto che gli acconti pagati da prima dell'emissione della fattura n.66/2006 e Pt_2 dell'ultimo pagamento di € 13.000,00, ammontano a € 197.080,00 (doc.6 appellante) mentre le fatture emesse da prima della fattura a saldo ammontano a complessivi € 192.080,00 i.v.a. inclusa, Pt_1 conteggiata al 10% sulle prime quattro fatture e al 4% sulle restanti (doc.5 appellante). Se ne deduce che abbia omesso di contabilizzare € 5000,00 già pagati da in acconto e Pt_1 Pt_2 che la fattura n. 66/2006 di 28.080,0 ecceda il dovuto, ammontante a € 23.080,00. Di conseguenza, atteso il parziale pagamento di tale fattura con il versamento di € 13.000,00, il residuo dovuto ammonta a € 10.080,00 i,v.a. inclusa. Sulla somma sono dovuti gli interessi di mora come richiesti con la domanda originariamente proposta attraverso il ricorso per ingiunzione, al tasso legale e con decorrenza dal 19.12.2006 al saldo.
La rivalutazione monetaria non è dovuta trattandosi di un credito di valuta, né vi è evidenza di un danno da inflazione eccedente l'importo degli interessi e quindi risarcibile ex art.1224 u. comma c.c..
§ 11. – Le spese seguono la soccombenza e pertanto, considerata la soccombenza assolutamente prevalente dell'appellato, che vede accolta in misura di due terzi la domanda della controparte e respinte tutte le sue domande riconvenzionali, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio si pongono per intero a carico dell'appellato, liquidate per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 7616,00 per il giudizio di primo grado e € 8469,00 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Cassino n.86/2021, pubblicata in data 20/01/2021, così decide:
- in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile l'atto di riassunzione del giudizio dal Tribunale di Frosinone e, in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , condanna quest'ultimo a Parte_1 Parte_2 pagare alla società appellante la somma di € 10.080,00 oltre interessi al tasso legale dal 19.12.2006;
- rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte da nei confronti di Parte_2
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese dei due gradi Parte_2 Parte_1 di giudizio che liquida in € 7616,00 per il giudizio di primo grado e in € 8469,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso forfettario spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 09/05/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo