Articolo 1265 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1265. Ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di stormo; b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di gruppo; c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni. 2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: un anno di servizio in reparti di impiego; b) capitano: un anno di servizio in reparti di impiego dei quali 6 mesi presso un comando di gruppo; c) tenente: un anno di servizio in reparto di impiego.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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