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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 285/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Cuneo in persona della Dott.ssa Natalia Fiorello All'esito di udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata Mediante il deposito in via telematica del seguente
DISPOSITIVO Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
in accoglimento del ricorso annulla le ordinanze-ingiunzioni n. OI-001638022, OI-001638020, OI- CP_1
001638023, OI-001637413, OI-001637412, OI-001637411 per intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria e conseguentemente dichiara l'estinzione della obbligazione di pagare a la somma portata dalle predette ordinanze- CP_1 ingiunzione condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, CP_1
che così si liquidano in euro 1.865,00 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
motivazione in gg 60
Cuneo, 16 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Cuneo in persona della Dott.ssa Natalia Fiorello All'esito di udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata Mediante il deposito in via telematica del seguente
DISPOSITIVO Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
in accoglimento del ricorso annulla le ordinanze-ingiunzioni n. OI-001638022, OI-001638020, OI- CP_1
001638023, OI-001637413, OI-001637412, OI-001637411 per intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria e conseguentemente dichiara l'estinzione della obbligazione di pagare a la somma portata dalle predette ordinanze- CP_1 ingiunzione condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, CP_1
che così si liquidano in euro 1.865,00 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
motivazione in gg 60
Cuneo, 16 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello