Ordinanza presidenziale 25 febbraio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02015/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2015 del 2022, proposto da
EN AM, NG SA, SE ME, NS AC NO, SE TA, EN NN GA, SE FA, NC RA, IN ME, RA PA SA LO, LO EN, UA La RU, SE CR, OG PI, SE IO, IN TO, UA AR, GN ZO e TR Li US, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via M. Toselli n. 5;
per l'annullamento e la declaratoria
del diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita, con riconoscimento
dei sei scatti ex art. 6-bis del Decreto Legge 21 settembre 1987, n.387;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso collettivo notificato il 6.12.2022 all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps), tempestivamente depositato, EN AM, NG SA, SE ME, NS AC NO, SE TA, EN NN GA, SE FA, NC RA, IN ME, RA PA SA LO, LO EN, UA La RU, SE CR, OG PI, SE IO, IN TO, UA AR, GN ZO e TR Li US, tutti ex appartenenti al corpo della Polizia Penitenziaria e cessati dal servizio a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi, hanno chiesto l’accertamento della maggiorazione di sei scatti stipendiali (nella misura del 2,5% sull’ultima retribuzione percepita) nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), come previsto dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 472/1987, così come innovato dall’articolo 21 della L. n. 232/1990, nonché la conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendo detti scatti nella relativa base di calcolo.
2.- Non avendo l’Inps tenuto conto del disposto normativo testé menzionato nella redazione dei rispettivi prospetti di liquidazione del TFS, nel corso del 2021 e 2022, i ricorrenti, con distinte pec, avevano diffidato l’Amministrazione al ricalcolo della propria indennità di buonuscita mediante computo dei sei scatti stipendiali di cui al D.L. n. 387/1987.
3.1.- L’Inps si è dapprima costituita in giudizio con atto di mera forma.
3.2.- Successivamente, con memoria depositata il 30.4.2025, parte resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza dal beneficio - non essendo le domande state proposte “ entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio ” e l’estinzione del diritto vantato da EN NN GA per prescrizione quinquennale, congedatosi con decorrenza 02/2017, ovverosia ben oltre cinque anni prima della notifica del ricorso, avvenuta il 6.12.2022, sostenendo, comunque, l’infondatezza delle pretese nel merito.
4.- All’udienza di cd. smaltimento dell’arretrato del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- Riguardo ai profili di legittimazione processuale, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita – e conseguentemente a partecipare al giudizio in qualità di parte resistente – è il competente Ente previdenziale (C.d.S., Sez. III, n. 1231 del 22.2.2019 e Sez. IV, n. 6465 del 6.9.2010, nonché n. 329 del 31.1.2006).
La circostanza che le Amministrazioni di appartenenza debbano eventualmente partecipare al procedimento amministrativo prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione processuale, dovendosi gestire all’interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, atteso che solo l’Inps rappresenta il soggetto debitore nei confronti dei ricorrenti.
6.- L’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ente resistente è parimenti infondata, aderendo il Collegio all’orientamento giurisprudenziale secondo cui:
(i) il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dal momento della conoscenza del suo ammontare quale risultante dalla trasmissione del prospetto di liquidazione;
(ii) è onere dell’Inps specificare la data di inizio del corso prescrizionale e dare la relativa prova, trovando applicazione il principio di diritto secondo cui tale termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e, trattandosi di un’eccezione in senso proprio, è onere della parte debitrice specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 3807 del 26.4.2024).
Nel caso di specie Inps si è limitato ad affermare “ la prescrizione quinquennale del diritto del ricorrente VA TO NI, (C.F.: [...]), in pensione con decorrenza 02/17 (come da estratto che si allega) mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 06/12/22 ”: trattasi, a ben vedere, di una dichiarazione che non integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto e che, ad ogni modo, riporta un’erronea data di cessazione dal servizio al 2/2017 anziché – come emerge dalla documentazione in atti – al 12/2017, risultando parimenti ex actis che sia intervenuta la delibera del pagamento del TFS in data 12.2.2020.
7.- Venendo al merito della questione, in via di stretto diritto si rileva anzitutto come sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, si siano pronunciati a più riprese tanto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (cfr., ex multis , nn. 1326, 1329 e 1331 del 29.12.2022), tanto questo Tar (cfr. ex multis , Sez. III, nn. 1605 del 13.5.2024 e 1027 del 19.3.2024 e Sez. V, n. 196 del 27.1.2025), quanto il Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 2985 del 23.3.2023), con argomentazioni da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
In particolare, il CGARS, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha chiarito, in sintesi, che:
A) l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987 ha esteso il beneficio dei sei “scatti” “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;
B) detta previsione deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare, che nell’abrogare espressamente l’art. 11 della Legge 8 agosto 1990, n. 231, che lo ha novellato, non ha disposto la reviviscenza della precedente previsione contenuta nella formulazione originaria dell’art. 1, comma 15- bis : sicché il richiamo alla stessa come disciplina speciale applicabile agli appartenenti alla Guardia di finanza e all’Arma dei Carabinieri operato dal primo non è in alcun modo conferente;
C) ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15- bis del D.L. n. 379/1987 e l’art. 11 della L. n. 231/1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”;
D) quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia in esso richiamata è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.P.R. n. 150/1987 (che ha attuato l’Accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato) all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia e al Corpo Forestale dello Stato – corpi che, del resto, compongono le Forze di Polizia ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 121/1981;
E) quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6- bis , comma 2, del D.L. n. 387/1987 il beneficio in questione deve essere riconosciuto “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva.
La giurisprudenza ha, altresì, precisato che “ l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale poiché il rispetto del termine del 30 giugno, infatti, è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ” (cfr., già menzionato C.d.S., Sez. II, n. 2985 del 23.3.2023).
8.- L’applicazione delle richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie conduce al riconoscimento del beneficio richiesto nei confronti di tutti i ricorrenti, documentalmente in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedervi.
Gli stessi, infatti, sono ex appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile – precisamente alla Polizia Penitenziaria e, al momento del collocamento in congedo, erano tutti in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, come si evince dall’esame della documentazione dagli stessi versata in atti.
9.- Il ricorso, pertanto, siccome fondato, va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell’Inps di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti di cui all’epigrafe, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del D.L. 389/1987.
Sulle somme dovute in conseguenza del sopraindicato ricalcolo, trattandosi di pubblico impiego, dovrà essere corrisposta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla spettanza al saldo, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 Legge n. 724/1994.
10.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’Inps a provvedere alla rideterminazione del TFS dei ricorrenti, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis , D.L. n. 387 del 1987, e a corrispondere agli stessi il relativo importo (detratte le somme già liquidate e corrisposte sui medesimi trattamenti), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l’Inps a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO