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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5824 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 26.5.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12560/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
in proprio e quale tutore di Parte_1 Pt_2
con il patrocinio dell'avv. Antonio Di Marco, giusta procura in
[...]
calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
e per essa con il patrocinio Controparte_1 CP_2
dell'avv. Antonio Ferrara, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 617, comma I, c.p.c.).
***
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 partecipazione all'udienza del 26.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 23.5.2020, ha Controparte_1
intimato a a a e a Parte_3 Parte_4 Parte_1 Pt_2
in solido tra loro, il pagamento della somma di € 47.740,28 per n. 53
[...]
rate insolute di mutuo dal 30.4.2012 al 31.8.2016, nonché della somma di €
137.462,16 per capitale residuo al 31.8.2016, sulla base del contratto di mutuo fondiario stipulato il 30.7.2007 per Notar repertorio Persona_1
n. 21454, raccolta n. 7195, registrato e munito di formula esecutiva in pari data.
Il detto contratto di mutuo era stato stipulato tra la mutuante Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e la parte mutuataria, costituita da
[...]
e , quest'ultima Parte_3 CP_3 Controparte_4
anche datrice di ipoteca in relazione all'immobile sito in Monte di Procida
(NA) e censito catastalmente al foglio 8, p.lla 551, sub 4.
A e a CP_3 Controparte_4
successivamente deceduti, sono succeduti ab intestato i figli, , Pt_4
e individuati come eredi da parte della creditrice Pt_1 Parte_2
divenuta frattanto cessionaria del credito. Controparte_1
Con atto di citazione notificato l'8.6.2020, in proprio e Parte_1
nella qualità di tutore della sorella ha proposto opposizione al Parte_2
suddetto precetto, lamentando: a) la nullità dello stesso per violazione dell'art. 477 c.p.c.; b) la mancata accettazione dell'eredità da parte di
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 e l'accettazione beneficiata da parte di Parte_1 Parte_2
La causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., prima all'8.7.2024; quindi, alla luce delle concordi richieste di rinvio avanzate dalle parti, è stata differita,
per i medesimi incombenti, al 17.3.2025 e infine al 26.5.2025.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione di tale ultima udienza, le parti hanno insistito nelle loro originarie conclusioni,
implicitamente dando atto del mancato raggiungimento dell'accordo in precedenza divisato.
Il procedimento è quindi definito con la presente sentenza ex art. 281
sexies c.p.c.
2. Con l'atto introduttivo del giudizio, le opponenti hanno lamentato la violazione dell'art. 477 c.p.c., in quanto la notifica dell'atto di precetto loro indirizzato non è stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo,
rappresentato, come detto, da un contratto di mutuo fondiario.
Ebbene, a norma dell'art. 477, c. I, c.p.c., il titolo esecutivo ha di per sé
efficacia nei confronti degli eredi in conseguenza dell'accettazione dell'eredità, mentre resta a carico della parte istante il solo onere della previa notifica del titolo all'erede almeno dieci giorni prima della notifica del precetto, costituente un'attività processuale che condiziona l'eventuale ulteriore corso dell'azione esecutiva.
Conseguentemente, l'opposizione con la quale gli eredi deducono tale omissione integra una opposizione agli atti esecutivi, riguardando essa il
quomodo e non l'an dell'esecuzione forzata (v. Cass., Sez. III, n. 14653/2015;
Cass., Sez. L., n. 11282/1991).
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 La domanda, dunque, in tale parte, deve interpretarsi come svolta ai sensi dell'art. 617, c. I, c.p.c., e va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c. con atto di citazione da notificarsi nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, avvenuta la notifica del precetto il 23.5.2020,
l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato l'8.6.2020; la domanda, dunque, è tempestiva e ammissibile.
Nel merito, è pacifico che la notifica del precetto opposto non sia stata preceduta da quella del titolo esecutivo, costituito, come detto, dal contratto di mutuo fondiario del 30.7.2007.
Tuttavia, nel caso di specie viene in rilievo l'art. 41, c. I, T.U.B.
secondo il quale "nel procedimento di espropriazione relativo a crediti
fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale
esecutivo".
Ebbene, ove il titolo esecutivo, come nella fattispecie in esame, sia costituito da mutuo fondiario, l'indicata norma del T.U.B., che esonera il creditore dalla previa notifica del titolo, prevale, in quanto speciale, su quella codicistica.
La doglianza, dunque, va disattesa.
3. Le opponenti hanno altresì dedotto l'omessa accettazione di eredità
da parte di e l'accettazione beneficiata da parte Parte_1 Pt_2
atteso il suo status di interdetta legale.
[...]
3.1. Quanto alla posizione di dalla documentazione Parte_2
prodotta si evince che ella è stata dichiarata interdetta con provvedimento
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 emesso in data imprecisata, ma certamente anteriore a quella del 4.4.2005,
alla quale risale il decreto di nomina del tutore emesso dal Tribunale di
Napoli, Sez. Dist. di Pozzuoli;
nell'ufficio è stata nominata sua tutrice la sorella, Parte_1
Risulta, inoltre, che, con verbale del 12.1.2012, costei ha accettato con beneficio d'inventario l'eredità relitta dei defunti genitori, e CP_3
, e, in base al relativo inventario, redatto il Controparte_4
19.1.2012, l'unico bene caduto in successione risulta essere l'immobile sito in Monte di Procida (NA), sul quale era stata iscritta ipoteca.
3.1.1. Ebbene, l'accettazione beneficiata, ai sensi dell'art. 490 c.c., non esclude del tutto la responsabilità dell'erede per le obbligazioni del de cuius,
ma la limita al valore dei beni che a lui sono pevenuti.
Di conseguenza, essa non esclude di per sé il diritto dei creditori ereditari di aggredire il patrimonio del successore, ma produce soltanto l'effetto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede,
esentando quest'ultimo dal pagare i debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti o, come si desume dall'art. 497, c. I, c.c., dal farlo con i propri beni personali, sui quali, pertanto, i creditori del de cuius non hanno azione esecutiva.
Il successore, pertanto, non è privo di responsabilità per le obbligazioni del defunto, del quale egli continua la personalità, ma è tenuto a onorarle
intra vires hereditatis, ovverosia con i beni dell'asse ereditario e nei limiti del valore di essi.
Nel caso di specie, tuttavia, ha ricevuto soltanto un atto Parte_2
di precetto, che denuncia il proposito del creditore di procedere a esecuzione,
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 senza, per sua natura, indicare i beni sui quali intende farlo.
Non è pertanto coerente con il dettato normativo negare in via assoluta,
come richiesto dall'opponente, il diritto del creditore di procedere a esecuzione;
soltanto, infatti, ove esso intendesse escutere cespiti sottratti alla responsabilità di quale erede beneficiato dei genitori, ella Parte_2
potrebbe motivatamente reagire con un'opposizione esecutiva, ma sino a quel momento, la condotta del creditore resta pienamente legittima.
Peraltro, l'opposta, nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c., preso atto della documentazione indicata, ha dichiarato di agire nei confronti di “per la sua quota relitta Parte_2
del bene immobile oggetto di ipoteca in suo favore”, così esplicitando il suo intento di conformarsi, nell'eventuale futura esecuzione, al dato normativo
3.1.2. Invero, anche prescindendo dalla provenienza dei beni pignorati,
l'esecuzione in danno dell'erede beneficiato sarebbe, già in termini astratti, in ogni caso impossibile in due diversi casi, ovverosia: a) ai sensi dell'art. 506, c.
I, c.c., dopo la pubblicazione dell'avviso ex art. 498, c. III, c.c.; b) ai sensi dell'art. 507, u.c., c.c., nel caso di rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.
La prima delle norme citate, infatti, vieta l'esecuzione individuale, nel caso l'erede, di sua iniziativa o per volontà dei creditori, anziché soddisfare gli stessi man mano che si presentino, abbia inteso procedere alla liquidazione concorsuale del patrimonio del defunto, invitando costoro e i legatari, per l'ufficio di un notaio e con apposito avviso, a manifestare le loro ragioni entro un dato termine. L'art. 507, u.c., stabilisce poi che l'erede, in alternativa alla procedura di liquidazione concorsuale e a quella prevista dall'art. 495 c.c.,
possa rilasciare i beni ereditari, con le forme previste dall'art. 498 c.c., in
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 favore di creditori e legatari, consegnando i beni ereditari a un curatore nominato dal tribunale.
Ebbene, nel caso di specie, nessuna delle due norme citate può trovare applicazione.
Per un verso, infatti, non vi è prova che l'opponente abbia inteso procedere, per sua volontà o per opposizione dei creditori ad altra forma di pagamento, alla liquidazione concorsuale dell'eredità prevista dall'art. 498
c.c.
Non è stato, infatti, né dedotto né documentato che ella abbia indirizzato ai creditori dell'eredità l'invito, prescritto dall'art. 498, cc. II e III, c.c., a presentare le loro dichiarazioni di credito;
il divieto di esecuzioni individuali,
previsto dall'art. 506 c.c., che alla pubblicazione di tale invito consegue, non può pertanto dirsi operante;
Per altro verso, poi, non è dedotto – né tanto meno documentato – che l'istante abbia rilasciato i beni ereditari a creditori e legatari, nelle forme degli artt. 498 e 507, u.c., c.c., ma non vi è prova che ciò sia accaduto.
3.1.3. Non è, invece, condivisibile l'ulteriore argomento svolto dalla creditrice opposta, ovverosia che non avendo redatto Parte_2
inventario nei termini previsti dalla legge, sia decaduta da tale beneficio,
assumendo le vesti di erede pura e semplice, ai sensi degli artt. 485 o 487 c.c.
Ai sensi dell'art. 489 c.c., gli interdetti, infatti, non si intendono decaduti se non dopo che sia trascorso un anno dalla cessazione della tutela.
Nel caso di specie, tale evento non risulta essersi mai verificato.
Inoltre, l'opposta sembra adombrare un'accettazione tacita dell'eredità
da parte di in epoca anteriore alla sua interdizione, traendo Parte_2
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 7 di 10 argomento dalla sua diuturna residenza presso l'immobile di proprietà dei genitori.
Il contratto dal quale sorge il credito, tuttavia, è stato stipulato dai defunti genitori delle opponenti nell'anno 2007 e è stata Parte_2
dichiarata interdetta in una data, come detto, imprecisata, ma certo anteriore al
4.4.2005, data di nomina del tutore.
Non si vede, pertanto, come possa avere accettato l'eredità dei genitori in data anteriore, se essi in quel momento erano ancora in vita.
3.2. Quanto alla posizione di a fronte dell'eccezione da Parte_1
lei sollevata di non aver accettato l'eredità, sarebbe stato onere della parte creditrice fornire, invece, la prova della sua assunzione della qualità di erede.
Invero, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del potenziale esecutato della qualità di erede, non potendo essa desumersi dalla mera chiamata all'eredità: non sono infatti previsti dalla legge alcuna presunzione o alcun automatismo in tal senso, ma tale effetto consegue solo all'accettazione, espressa o tacita, della delazione, la ricorrenza della quale rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio in veste di erede dell'originario debitore (v.
Cass., Sez. Lav., n. 21436/2018).
Ebbene, l'opposta, nel caso di specie, nulla ha allegato né provato,
limitandosi a dedurre che, a suo dire, gli effetti dell'accettazione beneficiata dell'eredità, eseguita da si estenderebbero anche alla sorella Parte_2
ex art. 510 c.c., implicando l'automatica acquisizione, da parte sua, della
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 qualità di erede, sia pure beneficiata, dei suoi danti causa.
Contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, invece, va ribadito il seguente principio di diritto, dal quale non vi è motivo di discostarsi:
"L'accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati ad
un'eredità non determina l'acquisto della medesima anche per gli altri
perché l'articolo 510 cod. civ. non ha tale vis espansiva" (Cass., Sez. II, n.
2532/1999; Cass., Sez. II, n. 8034/1993).
La norma, infatti, ”esprime un evidente principio di economia
procedurale, nel senso cioè che, una volta assolto da uno dei coeredi l'onere
della redazione dell'inventario - e quindi assicurato l'accertamento della
situazione patrimoniale dell'eredità e salvaguardato così l'interesse dei
creditori - il suo assolvimento giova, attesa l'inutilità della sua mera
ripetizione, anche agli altri coeredi che non siano accettanti puri e semplici”
(v. Cass., n. 8034 cit.).
Essa, in altre parole, esime l'erede beneficiato dal ripetere l'inventario già compiuto da altro coerede, ma non vale certo a modificare per volontà
altrui lo status degli altri chiamati, facendo loro assumere, senza alcuna manifestazione di volontà, espressa o tacita, in tal senso, la qualità di eredi.
L'opposta, inoltre, sembra voler valorizzare l'esistenza della dichiarazione di successione del defunto prodotta CP_3
dall'opponente.
Tuttavia, l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha natura meramente fiscale, ma, come detto, consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (v. Cass., Sez. VI, n. 30761/2022).
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 Infine, dal certificato storico di residenza dell'opponente, sembra -
quanto meno in mancanza di evidenze di senso contrario - che Parte_1
non risiedesse con i defunti genitori, in Monte di Procida (NA) alla Via
Bellavista n. 37 (e, prima, in via Bellavista, 50), sin dal 25.3.2008 e che,
quindi, non fosse nel possesso dei beni ereditari al momento della morte del padre avvenuta l'8.6.2020, né alla morte della madre, CP_3
avvenuta il 13.7.2009.
4. In definitiva, l'opposizione va accolta limitatamente alla posizione di e rigettata con riferimento alla posizione della sorella, Parte_1
Parte_2
5. L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce ragione per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
in proprio e quale tutore di nei confronti di
[...] Parte_2 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
1. in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
Parte_1
2. compensa integralmente le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 29.5.2025. IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 26.5.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12560/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
in proprio e quale tutore di Parte_1 Pt_2
con il patrocinio dell'avv. Antonio Di Marco, giusta procura in
[...]
calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
e per essa con il patrocinio Controparte_1 CP_2
dell'avv. Antonio Ferrara, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 617, comma I, c.p.c.).
***
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 partecipazione all'udienza del 26.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 23.5.2020, ha Controparte_1
intimato a a a e a Parte_3 Parte_4 Parte_1 Pt_2
in solido tra loro, il pagamento della somma di € 47.740,28 per n. 53
[...]
rate insolute di mutuo dal 30.4.2012 al 31.8.2016, nonché della somma di €
137.462,16 per capitale residuo al 31.8.2016, sulla base del contratto di mutuo fondiario stipulato il 30.7.2007 per Notar repertorio Persona_1
n. 21454, raccolta n. 7195, registrato e munito di formula esecutiva in pari data.
Il detto contratto di mutuo era stato stipulato tra la mutuante Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e la parte mutuataria, costituita da
[...]
e , quest'ultima Parte_3 CP_3 Controparte_4
anche datrice di ipoteca in relazione all'immobile sito in Monte di Procida
(NA) e censito catastalmente al foglio 8, p.lla 551, sub 4.
A e a CP_3 Controparte_4
successivamente deceduti, sono succeduti ab intestato i figli, , Pt_4
e individuati come eredi da parte della creditrice Pt_1 Parte_2
divenuta frattanto cessionaria del credito. Controparte_1
Con atto di citazione notificato l'8.6.2020, in proprio e Parte_1
nella qualità di tutore della sorella ha proposto opposizione al Parte_2
suddetto precetto, lamentando: a) la nullità dello stesso per violazione dell'art. 477 c.p.c.; b) la mancata accettazione dell'eredità da parte di
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 e l'accettazione beneficiata da parte di Parte_1 Parte_2
La causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., prima all'8.7.2024; quindi, alla luce delle concordi richieste di rinvio avanzate dalle parti, è stata differita,
per i medesimi incombenti, al 17.3.2025 e infine al 26.5.2025.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione di tale ultima udienza, le parti hanno insistito nelle loro originarie conclusioni,
implicitamente dando atto del mancato raggiungimento dell'accordo in precedenza divisato.
Il procedimento è quindi definito con la presente sentenza ex art. 281
sexies c.p.c.
2. Con l'atto introduttivo del giudizio, le opponenti hanno lamentato la violazione dell'art. 477 c.p.c., in quanto la notifica dell'atto di precetto loro indirizzato non è stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo,
rappresentato, come detto, da un contratto di mutuo fondiario.
Ebbene, a norma dell'art. 477, c. I, c.p.c., il titolo esecutivo ha di per sé
efficacia nei confronti degli eredi in conseguenza dell'accettazione dell'eredità, mentre resta a carico della parte istante il solo onere della previa notifica del titolo all'erede almeno dieci giorni prima della notifica del precetto, costituente un'attività processuale che condiziona l'eventuale ulteriore corso dell'azione esecutiva.
Conseguentemente, l'opposizione con la quale gli eredi deducono tale omissione integra una opposizione agli atti esecutivi, riguardando essa il
quomodo e non l'an dell'esecuzione forzata (v. Cass., Sez. III, n. 14653/2015;
Cass., Sez. L., n. 11282/1991).
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 La domanda, dunque, in tale parte, deve interpretarsi come svolta ai sensi dell'art. 617, c. I, c.p.c., e va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c. con atto di citazione da notificarsi nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto.
Nel caso di specie, avvenuta la notifica del precetto il 23.5.2020,
l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato l'8.6.2020; la domanda, dunque, è tempestiva e ammissibile.
Nel merito, è pacifico che la notifica del precetto opposto non sia stata preceduta da quella del titolo esecutivo, costituito, come detto, dal contratto di mutuo fondiario del 30.7.2007.
Tuttavia, nel caso di specie viene in rilievo l'art. 41, c. I, T.U.B.
secondo il quale "nel procedimento di espropriazione relativo a crediti
fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale
esecutivo".
Ebbene, ove il titolo esecutivo, come nella fattispecie in esame, sia costituito da mutuo fondiario, l'indicata norma del T.U.B., che esonera il creditore dalla previa notifica del titolo, prevale, in quanto speciale, su quella codicistica.
La doglianza, dunque, va disattesa.
3. Le opponenti hanno altresì dedotto l'omessa accettazione di eredità
da parte di e l'accettazione beneficiata da parte Parte_1 Pt_2
atteso il suo status di interdetta legale.
[...]
3.1. Quanto alla posizione di dalla documentazione Parte_2
prodotta si evince che ella è stata dichiarata interdetta con provvedimento
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 emesso in data imprecisata, ma certamente anteriore a quella del 4.4.2005,
alla quale risale il decreto di nomina del tutore emesso dal Tribunale di
Napoli, Sez. Dist. di Pozzuoli;
nell'ufficio è stata nominata sua tutrice la sorella, Parte_1
Risulta, inoltre, che, con verbale del 12.1.2012, costei ha accettato con beneficio d'inventario l'eredità relitta dei defunti genitori, e CP_3
, e, in base al relativo inventario, redatto il Controparte_4
19.1.2012, l'unico bene caduto in successione risulta essere l'immobile sito in Monte di Procida (NA), sul quale era stata iscritta ipoteca.
3.1.1. Ebbene, l'accettazione beneficiata, ai sensi dell'art. 490 c.c., non esclude del tutto la responsabilità dell'erede per le obbligazioni del de cuius,
ma la limita al valore dei beni che a lui sono pevenuti.
Di conseguenza, essa non esclude di per sé il diritto dei creditori ereditari di aggredire il patrimonio del successore, ma produce soltanto l'effetto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede,
esentando quest'ultimo dal pagare i debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti o, come si desume dall'art. 497, c. I, c.c., dal farlo con i propri beni personali, sui quali, pertanto, i creditori del de cuius non hanno azione esecutiva.
Il successore, pertanto, non è privo di responsabilità per le obbligazioni del defunto, del quale egli continua la personalità, ma è tenuto a onorarle
intra vires hereditatis, ovverosia con i beni dell'asse ereditario e nei limiti del valore di essi.
Nel caso di specie, tuttavia, ha ricevuto soltanto un atto Parte_2
di precetto, che denuncia il proposito del creditore di procedere a esecuzione,
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 senza, per sua natura, indicare i beni sui quali intende farlo.
Non è pertanto coerente con il dettato normativo negare in via assoluta,
come richiesto dall'opponente, il diritto del creditore di procedere a esecuzione;
soltanto, infatti, ove esso intendesse escutere cespiti sottratti alla responsabilità di quale erede beneficiato dei genitori, ella Parte_2
potrebbe motivatamente reagire con un'opposizione esecutiva, ma sino a quel momento, la condotta del creditore resta pienamente legittima.
Peraltro, l'opposta, nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c., preso atto della documentazione indicata, ha dichiarato di agire nei confronti di “per la sua quota relitta Parte_2
del bene immobile oggetto di ipoteca in suo favore”, così esplicitando il suo intento di conformarsi, nell'eventuale futura esecuzione, al dato normativo
3.1.2. Invero, anche prescindendo dalla provenienza dei beni pignorati,
l'esecuzione in danno dell'erede beneficiato sarebbe, già in termini astratti, in ogni caso impossibile in due diversi casi, ovverosia: a) ai sensi dell'art. 506, c.
I, c.c., dopo la pubblicazione dell'avviso ex art. 498, c. III, c.c.; b) ai sensi dell'art. 507, u.c., c.c., nel caso di rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.
La prima delle norme citate, infatti, vieta l'esecuzione individuale, nel caso l'erede, di sua iniziativa o per volontà dei creditori, anziché soddisfare gli stessi man mano che si presentino, abbia inteso procedere alla liquidazione concorsuale del patrimonio del defunto, invitando costoro e i legatari, per l'ufficio di un notaio e con apposito avviso, a manifestare le loro ragioni entro un dato termine. L'art. 507, u.c., stabilisce poi che l'erede, in alternativa alla procedura di liquidazione concorsuale e a quella prevista dall'art. 495 c.c.,
possa rilasciare i beni ereditari, con le forme previste dall'art. 498 c.c., in
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 favore di creditori e legatari, consegnando i beni ereditari a un curatore nominato dal tribunale.
Ebbene, nel caso di specie, nessuna delle due norme citate può trovare applicazione.
Per un verso, infatti, non vi è prova che l'opponente abbia inteso procedere, per sua volontà o per opposizione dei creditori ad altra forma di pagamento, alla liquidazione concorsuale dell'eredità prevista dall'art. 498
c.c.
Non è stato, infatti, né dedotto né documentato che ella abbia indirizzato ai creditori dell'eredità l'invito, prescritto dall'art. 498, cc. II e III, c.c., a presentare le loro dichiarazioni di credito;
il divieto di esecuzioni individuali,
previsto dall'art. 506 c.c., che alla pubblicazione di tale invito consegue, non può pertanto dirsi operante;
Per altro verso, poi, non è dedotto – né tanto meno documentato – che l'istante abbia rilasciato i beni ereditari a creditori e legatari, nelle forme degli artt. 498 e 507, u.c., c.c., ma non vi è prova che ciò sia accaduto.
3.1.3. Non è, invece, condivisibile l'ulteriore argomento svolto dalla creditrice opposta, ovverosia che non avendo redatto Parte_2
inventario nei termini previsti dalla legge, sia decaduta da tale beneficio,
assumendo le vesti di erede pura e semplice, ai sensi degli artt. 485 o 487 c.c.
Ai sensi dell'art. 489 c.c., gli interdetti, infatti, non si intendono decaduti se non dopo che sia trascorso un anno dalla cessazione della tutela.
Nel caso di specie, tale evento non risulta essersi mai verificato.
Inoltre, l'opposta sembra adombrare un'accettazione tacita dell'eredità
da parte di in epoca anteriore alla sua interdizione, traendo Parte_2
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 7 di 10 argomento dalla sua diuturna residenza presso l'immobile di proprietà dei genitori.
Il contratto dal quale sorge il credito, tuttavia, è stato stipulato dai defunti genitori delle opponenti nell'anno 2007 e è stata Parte_2
dichiarata interdetta in una data, come detto, imprecisata, ma certo anteriore al
4.4.2005, data di nomina del tutore.
Non si vede, pertanto, come possa avere accettato l'eredità dei genitori in data anteriore, se essi in quel momento erano ancora in vita.
3.2. Quanto alla posizione di a fronte dell'eccezione da Parte_1
lei sollevata di non aver accettato l'eredità, sarebbe stato onere della parte creditrice fornire, invece, la prova della sua assunzione della qualità di erede.
Invero, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del potenziale esecutato della qualità di erede, non potendo essa desumersi dalla mera chiamata all'eredità: non sono infatti previsti dalla legge alcuna presunzione o alcun automatismo in tal senso, ma tale effetto consegue solo all'accettazione, espressa o tacita, della delazione, la ricorrenza della quale rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio in veste di erede dell'originario debitore (v.
Cass., Sez. Lav., n. 21436/2018).
Ebbene, l'opposta, nel caso di specie, nulla ha allegato né provato,
limitandosi a dedurre che, a suo dire, gli effetti dell'accettazione beneficiata dell'eredità, eseguita da si estenderebbero anche alla sorella Parte_2
ex art. 510 c.c., implicando l'automatica acquisizione, da parte sua, della
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 qualità di erede, sia pure beneficiata, dei suoi danti causa.
Contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, invece, va ribadito il seguente principio di diritto, dal quale non vi è motivo di discostarsi:
"L'accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati ad
un'eredità non determina l'acquisto della medesima anche per gli altri
perché l'articolo 510 cod. civ. non ha tale vis espansiva" (Cass., Sez. II, n.
2532/1999; Cass., Sez. II, n. 8034/1993).
La norma, infatti, ”esprime un evidente principio di economia
procedurale, nel senso cioè che, una volta assolto da uno dei coeredi l'onere
della redazione dell'inventario - e quindi assicurato l'accertamento della
situazione patrimoniale dell'eredità e salvaguardato così l'interesse dei
creditori - il suo assolvimento giova, attesa l'inutilità della sua mera
ripetizione, anche agli altri coeredi che non siano accettanti puri e semplici”
(v. Cass., n. 8034 cit.).
Essa, in altre parole, esime l'erede beneficiato dal ripetere l'inventario già compiuto da altro coerede, ma non vale certo a modificare per volontà
altrui lo status degli altri chiamati, facendo loro assumere, senza alcuna manifestazione di volontà, espressa o tacita, in tal senso, la qualità di eredi.
L'opposta, inoltre, sembra voler valorizzare l'esistenza della dichiarazione di successione del defunto prodotta CP_3
dall'opponente.
Tuttavia, l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha natura meramente fiscale, ma, come detto, consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (v. Cass., Sez. VI, n. 30761/2022).
Proc. n. 12560/20 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 Infine, dal certificato storico di residenza dell'opponente, sembra -
quanto meno in mancanza di evidenze di senso contrario - che Parte_1
non risiedesse con i defunti genitori, in Monte di Procida (NA) alla Via
Bellavista n. 37 (e, prima, in via Bellavista, 50), sin dal 25.3.2008 e che,
quindi, non fosse nel possesso dei beni ereditari al momento della morte del padre avvenuta l'8.6.2020, né alla morte della madre, CP_3
avvenuta il 13.7.2009.
4. In definitiva, l'opposizione va accolta limitatamente alla posizione di e rigettata con riferimento alla posizione della sorella, Parte_1
Parte_2
5. L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce ragione per disporre la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
in proprio e quale tutore di nei confronti di
[...] Parte_2 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
1. in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
Parte_1
2. compensa integralmente le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 29.5.2025. IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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