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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 1/4/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1146/2024 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sigillò Massara e Paolo Eugenio Pedà e domicilio eletto presso il loro studio di Roma, via
Po, 25/b,
-appellante- contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , C.F. C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
), C.F. ), C.F._4 Controparte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), (C.F. , CP_6 C.F._6 CP_7 C.F._7
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._8 CP_9
), (C.F. ), C.F._9 Parte_2 C.F._10 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._11 Parte_4 C.F._12
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._13 Parte_6
), (C.F. ), C.F._14 Parte_7 C.F._15 Pt_8
pagina 1 di 12 (C.F. ), (C.F. , Pt_9 C.F._16 Parte_10 C.F._17
(C.F. , (C.F. Parte_11 C.F._18 Parte_12
), (C.F. , C.F._19 Parte_13 C.F._20 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Boldrini Parte_14 C.F._21
e domicilio eletto presso il suo studio di Ancona, via Volturno, 5,
-appellati-
e nei confronti di
(C.F. ), in Controparte_10 P.IVA_2
persona del curatore Prof. (PEC: , Persona_1 Email_1
-appellata contumace- avente ad oggetto: competenze retributive e di fine rapporto – obbligo solidale ex art. 2112 c.c. – invalidità del verbale di conciliazione recante rinuncia alla solidarietà nei confronti della cedente
(affitto di ramo d'azienda). sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante:
“In via principale, che l'Ill.ma Corte adita voglia, riformare parzialmente la sentenza impugnata, modificando i punti da 7 a 12 delle motivazioni nei termini e per le ragioni indicate in narrativa, dichiarando che le conciliazioni avvenute tra le parti il 03.11.2022 sono valide, per le ragioni di cui in narrativa, e, quindi, escludendo la responsabilità solidale di per Parte_1
i crediti da lavoro, incluse le quote di TFR, eventualmente maturati dagli appellati in relazione al rapporto di lavoro intercorso con e fino alla stipula dei predetti Controparte_10 verbali.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna di limitare gli Parte_1 importi dovuti ai ratei di TFR maturati dai singoli ricorrenti a seguito della sottoscrizione dei verbali di conciliazione oggetto di causa, confermando l'esclusione della condanna con riferimento alle posizioni dei ricorrenti che hanno devoluto il TFR alla previdenza complementare, per le ragioni indicate in narrativa.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna di al Parte_1 pagamento integrale del TFR dei ricorrenti, ridimensionare gli importi dovuti sulla base di una corretta applicazione dei criteri di calcolo e in ogni caso confermare l'esclusione della condanna con
pagina 2 di 12 riferimento alle posizioni dei ricorrenti che hanno devoluto il TFR alla previdenza complementare, per le ragioni indicate in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, anche del precedente grado di giudizio.”; per gli appellati:
“Nel merito e in via principale: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da la Parte_1
avverso la sentenza n. 1652/2024, resa dal Giudice del lavoro di Milano - Dott.ssa
[...]
Eleonora Maria Velia Porcelli.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1652 del 2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dai sig.ri Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, CP_8 CP_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_15
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
e ha così disposto: “accerta la nullita' del Parte_13 Parte_14
verbale sottoscritto in data 3-11-22 e dichiara la responsabilita' solidale delle societa' convenute per il pagamento della mensilita' di settembre 2022, delle spettanze di fine rapporto e del t.f.r. spettanti ai ricorrenti;
condanna le convenute, in via solidale tra loro, a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: € 6.854,32, € 26.579,56, CP_1 CP_2
€ 13.873,25, Eusebi € 9.652,89, € 15.455,24, € 7.060,00, € CP_3 Controparte_5 CP_6 CP_7
13.708,99, € 45.650,70, € 29.148,33, € 6.969,47, € 22.984,90, CP_8 CP_9 Pt_2 Pt_3
€ 3.032,75, € 4.850,90, € 58.229,86, € 38.933,34, € Parte_4 Pt_5 Parte_6 Parte_7 Pt_9
16.829,21, € 13.383,56, € 11.009,18, € 33.017,41, € 32.082,98 e Pt_10 Pt_11 Pt_12 Pt_13
€ 6.596,20; Pt_14
rigetta per il resto il ricorso;
pagina 3 di 12 condanna le convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 12.00,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
A sostegno del proprio ricorso, i lavoratori hanno esposto di aver lavorato presso la e Controparte_10
di esser passati alla a seguito di affitto di ramo di azienda, Parte_1
rimanendo creditori della retribuzione del mese di settembre 2022, delle spettanze di fine rapporto e del t.f.r. maturati presso la Hanno, inoltre, dichiarato di essere stati indotti da CP_10 [...]
a sottoscrivere un verbale di conciliazione che conteneva la deroga all'art. 2112 Parte_1
c.c. Ciò premesso, hanno lamentato la nullità dell'accordo per violazione di norma imperativa di legge ossia dell'art. 2112 c.c., e della direttiva 2001/23, nonché per mancanza di adeguata assistenza sindacale.
ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza delle pretese Parte_1
avversarie. è rimasta contumace. Controparte_10
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha premesso che, nel caso di specie, in data 3.11.2022, in occasione del passaggio alle dipendenze di a seguito di affitto di Parte_1 ramo d'azienda, i ricorrenti avevano sottoscritto con entrambe le convenute un “verbale di conciliazione in sede sindacale” con il quale, oltre ad accettare il trasferimento a Parte_1
“in parziale disapplicazione dell'art. 2112 c.c.” avevano espressamente rinunciato “a
[...] far valere nei confronti dell'affittuaria DVMS la solidarietà di cui all'art. 2112 c.c. con riferimento alle quote di t.f.r. maturate e non pagate alla data di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione”, liberando quindi DVMS dalla suddetta obbligazione. I ricorrenti avevano, inoltre, formulato analoga rinuncia per quanto riguarda “qualsiasi altro credito nei confronti di non CP_10
pagato in data anteriore alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. In sostanza, unico obbligato al pagamento di tali crediti restava Controparte_10
Ciò premesso, il Tribunale ha disatteso, in primo luogo, la prospettazione dei ricorrenti secondo cui l'accordo di cui è causa sarebbe nullo per violazione di norma imperativa di legge, ovvero l'art. 2112
c.c. e la direttiva 2001/23, avendo i lavoratori disposto di diritti già maturati e acquisiti al loro patrimonio al momento dell'affitto del ramo di azienda, pertanto di diritti disponibili.
Nel caso esaminato la deroga alla solidarietà di cui all'art. 2112 sarebbe stata, peraltro, ammissibile ex art. 47 della legge n. 428 del 1990, essendo stata espressamente autorizzata dal Tribunale di Milano nell'ambito della procedura ex art. 44 CCI., quale condizione sospensiva alla quale era assoggettato il pagina 4 di 12 contratto di affitto di azienda tra le convenute era prevista la rinuncia alla solidarietà della società cessionaria per le obbligazioni anteriori al trasferimento, in deroga all'art. 2112, secondo comma, c.c.
Il primo giudice ha ravvisato, invece, la nullità dell'accordo, accogliendo la doglianza dei lavoratori circa la mancanza di adeguata assistenza sindacale.
I ricorrenti, infatti, hanno lamentato che l'incontro era avvenuto da remoto e che i verbali erano stati inviati scansionati a ciascun lavoratore dalla propria postazione da remoto, senza che gli stessi avessero rilasciato alcun mandato scritto al conciliatore della , associazione sindacale alla quale CP_11
non erano neppure iscritti. Hanno, altresì, dedotto di non aver ricevuto alcuna spiegazione circa le conseguenze e i possibili rischi connessi alla sottoscrizione delle rinunce e deroghe dell'art. 2112 c.c.
Il Tribunale ha superato le prime censure, richiamando la sentenza n. 1975/2024 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che “[…] la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore. Pertanto, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto […] sul piano formale il legislatore non richiede affatto che il mandato al rappresentante sindacale sia anteriore o comunque preventivo rispetto al tempo e al luogo in cui viene stipulata la conciliazione. Sul piano sostanziale, la contestualità del mandato rispetto alla stipula dell'atto potrebbe costituire un indizio circa la non effettività dell'assistenza sindacale, che tuttavia deve essere corroborato da altri elementi indiziari per integrare la prova presuntiva di tale vizio (art. 2729 c.c.), in grado di inficiare la validità della conciliazione. Il relativo onere probatorio grava sulla lavoratrice, in quanto attrice che ha domandato la previa declaratoria di nullità della conciliazione, ma, come accertato dalla Corte territoriale, non risulta adempiuto”.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, fondato il rilievo dei lavoratori circa la necessaria effettività dell'assistenza sindacale, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di pagina 5 di 12 transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le
"reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo.
Dall'istruttoria testimoniale era, infatti, emerso che il conciliatore si era limitato a dare lettura del verbale di conciliazione e a chiedere ai lavoratori se avessero necessità di chiarimenti, senza spiegare loro, in assenza di richieste, gli effetti della sottoscrizione del verbale e senza illustrare il senso e la portata delle rinunce.
In particolare, secondo il Tribunale, la mera disponibilità del conciliatore a rispondere ad eventuali domande non poteva ritenersi sufficiente ad integrare l'effettività dell'assistenza e ciò a maggior ragione nello specifico contesto oggetto di causa, in cui la riunione era avvenuta con collegamento da remoto, modalità tale senz'altro da non favorire l'assistenza del conciliatore.
Ad avviso del giudice di prime cure non potevano “assumere rilievo la riunione tenutasi in data 21-10-
22 con il rappresentante di , di cui non e' noto il contenuto, e la lettera inviata in data Parte_16
27-10-22 ai lavoratori, non prodotta in giudizio, “con la quale veniva descritto il passaggio alla
con la deroga all'art. 2112 c.c.”, come si legge al punto 5 del Parte_1 Parte_1
ricorso. La semplice comunicazione delle operazioni in corso tra le società convenuta non e' infatti sufficiente al fine di rendere i lavoratori edotti del contenuto della norma che si intendeva derogare e delle conseguenze dell'accettazione di tale deroga.”
Il Tribunale, quindi, ha dichiarato la nullità del verbale di conciliazione, sottoscritto dai ricorrenti
“senza la piena consapevolezza dell'abdicazione dei propri diritti”, con conseguente responsabilità solidale di in relazione alle obbligazioni assunte dalla cedente Parte_1
durante il rapporto di lavoro con i ricorrenti, e segnatamente in relazione al pagamento Controparte_10
della mensilità di settembre 2022, delle spettanze di fine rapporto e del t.f.r. maturati durante il rapporto di lavoro con Controparte_10
Quest'ultima, in quanto contumace, non aveva, infatti, offerto alcuna prova dell'adempimento delle obbligazioni a suo carico. Il Tribunale, condividendo la tesi prospettata da Parte_1
ha dedotto dagli importi richiesti in ricorso quanto deferito alla previdenza
[...]
complementare, vale a dire le quote del t.f.r. non versate al Fondo Cometa, non coinvolto nel giudizio, spettando a quest'ultimo la legittimazione ad ottenere il pagamento.
Con ricorso depositato in data 25/10/24, ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza.
pagina 6 di 12 Con un primo motivo di gravame (“Sull'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2113, c.c., in materia di assistenza sindacale”), la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato la nullità dei verbali di conciliazione oggetto di causa, avendo ritenuto provato che ai lavoratori non fosse stata prestata adeguata assistenza sindacale.
Al contrario, secondo l'appellante:
- durante l'incontro del 3.11.2022 era stata fornita adeguata assistenza sindacale ai lavoratori ex art. 2113, c.c.;
- l'esito dell'escussione testimoniale, infatti, aveva dato prova dell'effettività dell'assistenza sindacale, essendo emersa conferma che il conciliatore aveva “(i) spiegato gli effetti di inoppugnabilità dei verbali, (ii) dato lettura del contenuto, chiaro, degli stessi, (iii) mostrato espressamente disponibilità a risolvere eventuali firme, sincerandosi della completa comprensione da parte dei lavoratori prima di procedere alle firme.”;
- in ogni caso, controparte non aveva adempiuto all'onere di dare prova rigorosa dell'assenza di assistenza sindacale, assistenza presunta per le conciliazioni stipulate in sede sindacale;
da ciò la validità dei verbali di conciliazione e l'esclusione della sua responsabilità per i crediti afferenti ai rapporti di lavoro intercorsi tra gli appellati e la CP_10
Con un secondo motivo di gravame (“Sull'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2113, c.c., in materia di assistenza sindacale e sull'erronea applicazione dell'art. 2697, c.c., in materia di onere della prova”), la società lamenta l'erronea applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio. In particolare, censura la sentenza impugnata per aver, il primo giudice, ritenuto che gli appellati avessero assolto l'onere probatorio di dimostrare l'assenza dell'assistenza sindacale, superando la presunzione di assistenza effettiva che accompagna le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale. Infatti, dalla solo compresenza di lavoratori e rappresentante sindacale al momento della sottoscrizione dei verbali oggetto di causa deriverebbe, nell'ottica del gravame, l'operatività della presunzione di effettiva assistenza sindacale, nella specie, in assunto, non superata.
Quanto all'istruttoria testimoniale, evidenzia -altresì- l'inutilizzabilità della testimonianza resa dall'unico teste chiamato da controparte, avendo lo stesso affermato di non aver “partecipato ad incontri a cui hanno partecipato i lavoratori”. Le restanti dichiarazioni testimoniali avrebbero, di contro, dato prova del rispetto dei precetti dell'art. 2113, c.c., e dell'effettività dell'assistenza sindacale.
Da ultimo, sostiene che la sentenza impugnata risulta errata anche dove ritiene che non assumano rilievo le considerazioni svolte in relazione al contesto in cui si è giunti alla sottoscrizione dei verbali di pagina 7 di 12 conciliazione e, in particolare, alle diverse occasioni in cui la Società resistente ha fornito ai lavoratori informazioni chiare e trasparenti anche nelle settimane immediatamente precedenti la sottoscrizione stessa. Infatti, la sottoscrizione del verbale individuale di risoluzione del rapporto veniva preceduta:
(i) dalla comunicazione sindacale di cui all'art. 47 l. 428/1990;
(ii) da una riunione appositamente indetta per spiegare ai lavoratori l'operazione di affitto e i relativi effetti, tenutasi pacificamente in data 21 ottobre 2022, alla quale, pur non essendo necessario, aveva presenziato anche il rappresentante di ND Dott. Centofanti (cfr. punto 4, pag. 3 del ricorso);
(iii) dall'invio, in data 27 ottobre 2022, di una missiva con cui era stato comunicato ai lavoratori sia l'affitto di ramo d'azienda che la parziale deroga all'art. 2112, c.c. (cfr. punto 5, pag. 3 del ricorso).
Sostiene, inoltre, che nella denegata ipotesi in cui venga confermata la responsabilità solidale di
[...]
la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere riformata con riferimento Parte_1 all'importo delle somme eventualmente spettanti ai singoli appellati. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto all'ultimo periodo del punto 11 (pag. 9) della sentenza impugnata, la società aveva espressamente contestato i conteggi formulati da controparte, dedicando l'intero punto B della parte in diritto della memoria di costituzione in primo grado alla “contestazione dei conteggi e Fondo Cometa”
e formulando espressa richiesta di ordinare, ove ritenuto opportuno, l'espletamento di una CTU contabile.
Con memoria difensiva depositata in data 17/1/2025 i lavoratori appellati si sono costituiti chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Riguardo al primo motivo d'appello, replicano che già la sola modalità con la quale è avvenuta (a distanza) la sottoscrizione dei verbali sindacali del 3 novembre 2022 fornirebbe decisiva prova dell'omessa e/o non adeguata assistenza sindacale, considerato che:
- i verbali erano stati inviati scansionati a ciascun lavoratore dalla propria postazione da remoto;
- nessun mandato scritto era stato rilasciato al conciliatore né era stato allegato all'accordo di ciascun lavoratore o lavoratrice;
- nessuno dei ricorrenti è o era iscritto al Clas Nazionale;
- la riunione da remoto era durata meno di un'ora, ragion per cui nessun avvertimento o spiegazione di quanto stessero firmando era stata data loro.
Quanto al secondo motivo di appello, gli appellati eccepiscono che, nel caso esaminato, non essendo la conciliazione avvenuta in sede protetta (ma a distanza), l'onere della prova dell'effettività ed adeguatezza dell'assistenza gravava a carico della Società, che non lo aveva assolto.
pagina 8 di 12 Contestano, infine, la fondatezza dei rilievi avversari sul quantum, evidenziandone la genericità a fronte di conteggi sindacale elaborati dalla CGIL di Ancona sulla base di documentazione (buste paga e
CU) proveniente dalla stessa datrice di lavoro CP_10
Regolarizzato il contraddittorio nei confronti della Giudiziale CP_10 Controparte_12
mediante rinnovo della notifica, all'udienza del 1.4.2025 la causa è stata discussa e decisa
[...]
come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi al giudizio espresso dal Tribunale in ordine all'invalidità dei verbali di conciliazione per cui è causa e delle rinunce negli stessi contenuti all'obbligo solidale gravante in capo al cessionario/affittuario dell'azienda ex art. 2112, comma 2, c.c.
Ritiene la Corte che la valutazione delle risultanze istruttorie al riguardo espresse dal giudice di primo grado e le conclusioni dalle stesse tratte circa l'inadeguatezza dell'assistenza sindacale in concreto prestata ai lavoratori siano corrette e, come tali, meritino integrale conferma.
E', in primo luogo, pacifico che, nel caso esaminato la conciliazione non è stata formalizzata presso la sede del sindacato CLAS, al quale, peraltro, i lavoratori appellati non sono neppure associati, né avevano conferito previo mandato, ma da remoto con collegamento telematico dei partecipanti a distanza in video conferenza da luoghi differenti (essendosi la maggior parte dei lavoratori collegati dalla sede di Falconara: vd. dep. responsabile delle risorse umane dell'appellante), circostanza Tes_1 che già di per sé fa venir meno la presunzione di “consapevolezza” e conseguente regolarità dell'atto dispositivo del diritto da parte del lavoratore, comportando, a fronte delle contestazioni al riguardo sollevate dai lavoratori, il trasferimento dell'onere probatorio dell'effettività dell'assistenza sindacale in capo al datore di lavoro, che intenda avvalersi della conciliazione e delle rinunce nella stessa contenute.
In questo senso si è espressa, anche da ultimo, la Cassazione, con orientamento richiamato dal
Tribunale e qui condiviso: “Sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l'onere della prova grava sul pagina 9 di 12 datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non “protetta”, il lavoratore, grazie all'effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.” (così Cass. 1975/2024).
Come pure evidenziato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, la necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede protetta, quale è la sede sindacale, non è un requisito formale, ma è funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata e, quindi, genuina, del lavoratore.
Avuto riguardo alla vicenda qui controversa, dalle dichiarazioni dei testimoni, compiutamente richiamate nella sentenza appellata, è emerso che il conciliatore ( ) si è limitato a dare lettura del Tes_2
verbale di conciliazione e a chiedere se ci fossero dubbi e domande e, in assenza di richieste, ha dato corso alla formalizzazione delle conciliazioni mediante raccolta delle firme sui verbali previamente stampati dalle parti e, quindi, ritrasmessi sottoscritti previa scannerizzazione delle relative copie.
Così procedendo il rappresentante sindacale, in spregio alla ratio degli artt. 2113, ultimo comma, c.c. e
410 e ss. c.p.c., ha abdicato al suo ruolo di garante della validità della volontà espressa dai lavoratori, volontà che dev'essere frutto di una scelta consapevole e, quindi, “informata”.
A questo fine, anche in assenza e, anzi, prima ancora di compulsare i lavoratori a richiedere ogni necessario chiarimento, il conciliatore avrebbe dovuto illustrare loro la portata e le conseguenze delle rinunce alla responsabilità solidale della cessionaria per i crediti dagli stessi maturati nel periodo lavorato in capo alla cedente ex art. 2112 c.c., a nulla rilevando che il personale fosse già stato posto a conoscenza dei termini dell'operazione nel corso di una riunione tenutasi qualche giorno prima (in data
21.10.2022) presso la sede aziendale di Falconara Marittima alla presenza, peraltro, del solo rappresentante di , riunione di cui non è neppure stato documentato il contenuto. Parte_16
Considerato che, peraltro, nel caso esaminato, le conciliazioni individuali dei lavoratori non s'inserivano nel contesto attuativo di un accordo sindacale “quadro” ex art. 47 l. 428/1990, l'assistenza sindacale avrebbe dovuto essere prestata con particolare rigore.
Quanto alla lettera che, con comunicazione e-mail del 27.10.2022, l'HR del chiedeva Controparte_13
ai lavoratori di restituire sottoscritta in vista dell'organizzazione della conciliazione in sede protetta, pagina 10 di 12 seguita il giorno immediatamente successivo, pur non essendo stata prodotta in giudizio, gli appellati, nelle loro difese, danno atto che nella stessa veniva descritto “il passaggio alla Parte_1
con la deroga all'art. 2112 c.c., restando dunque le somme maturate anteriori al
[...] passaggio in capo alla ” (vd. punto 4) parte in fatto, pag. 4 memoria difensiva appello e CP_10
punto 5) del ricorso di primo grado).
La circostanza che i lavoratori fossero stati edotti che l'operazione di affitto di ramo d'azienda, con prosecuzione dei loro rapporti di lavoro con l'affittuaria, fosse subordinata alla rinuncia da parte degli stessi alla solidarietà gravante in capo a quest'ultima per le obbligazioni pregresse -come riportato nei punti 3, 4 e 5 dei verbali di conciliazione, di cui è stata pacificamente data lettura- non valeva, infatti, ad esimere il conciliatore dal verificare che il lavoratori avessero ben compreso e ponderato le conseguenze e i rischi di tale liberatoria, tenuto conto della situazione di criticità in cui già all'epoca versava la che, in data 7.10.2022, aveva presentato ricorso ex art. 44, comma primo, Controparte_10
D. lgs. 14/2019, al quale è poi seguita la liquidazione giudiziale.
La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei verbali di conciliazione sottoscritti dagli appellati “senza la piena consapevolezza dell'abdicazione dei propri diritti” e ha, quindi, ritenuto sussistente, in quanto non validamente rinunciata, l'obbligazione solidale dell'affittuaria, odierna appellante, per le spettanze (mensilità settembre 2022, spettanze di fine rapporto e quote di T.F.R.) maturate, prima dell'affitto d'azienda, nei confronti della Controparte_10
Sono del pari da disattendere le censure sollevate dall'appellante in ordine alla quantificazione delle pretese creditorie operata dal primo giudice.
La sentenza di primo grado ha, infatti, recepito gli unici rilievi specifici, sottraendo dal dovuto le quote di T.F.R. accantonate presso il Fondo Cometa, mentre, per il resto, li ha disattesi, in quanto generici.
Tali, infatti, erano le contestazioni mosse da DVMS ai conteggi sindacali dei lavoratori, fondati sulle risultanze delle Certificazioni Uniche (2022 per l'anno 2021) e delle buste paga del 2022 e tali permangono anche nel presente grado d'appello.
Alla luce delle esposte considerazioni l'appello va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dell'appellante a rifondere agli appellati le spese processuali del grado, che, non essendo stata qui svolta attività istruttoria, tenuto conto del valore del credito più elevato (quello di pari a € Parte_6
pagina 11 di 12 58.229) e applicato per ciascuna delle 20 parti ulteriori rispetto alla prima un aumento del 10%, si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal DM 147/2022, in complessivi € 15.000,00 per compensi (€ 5.000,00 + € 10.000,00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge.
Nulla si dispone, invece, quanto alle spese nei confronti dell'appellata contumace.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1652/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in €
15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- nulla sulle spese quanto all'appellata contumace;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 1/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Rosaria Cuomo Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 1/4/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1146/2024 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Sigillò Massara e Paolo Eugenio Pedà e domicilio eletto presso il loro studio di Roma, via
Po, 25/b,
-appellante- contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , C.F. C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
), C.F. ), C.F._4 Controparte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), (C.F. , CP_6 C.F._6 CP_7 C.F._7
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._8 CP_9
), (C.F. ), C.F._9 Parte_2 C.F._10 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._11 Parte_4 C.F._12
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._13 Parte_6
), (C.F. ), C.F._14 Parte_7 C.F._15 Pt_8
pagina 1 di 12 (C.F. ), (C.F. , Pt_9 C.F._16 Parte_10 C.F._17
(C.F. , (C.F. Parte_11 C.F._18 Parte_12
), (C.F. , C.F._19 Parte_13 C.F._20 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Boldrini Parte_14 C.F._21
e domicilio eletto presso il suo studio di Ancona, via Volturno, 5,
-appellati-
e nei confronti di
(C.F. ), in Controparte_10 P.IVA_2
persona del curatore Prof. (PEC: , Persona_1 Email_1
-appellata contumace- avente ad oggetto: competenze retributive e di fine rapporto – obbligo solidale ex art. 2112 c.c. – invalidità del verbale di conciliazione recante rinuncia alla solidarietà nei confronti della cedente
(affitto di ramo d'azienda). sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'appellante:
“In via principale, che l'Ill.ma Corte adita voglia, riformare parzialmente la sentenza impugnata, modificando i punti da 7 a 12 delle motivazioni nei termini e per le ragioni indicate in narrativa, dichiarando che le conciliazioni avvenute tra le parti il 03.11.2022 sono valide, per le ragioni di cui in narrativa, e, quindi, escludendo la responsabilità solidale di per Parte_1
i crediti da lavoro, incluse le quote di TFR, eventualmente maturati dagli appellati in relazione al rapporto di lavoro intercorso con e fino alla stipula dei predetti Controparte_10 verbali.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna di limitare gli Parte_1 importi dovuti ai ratei di TFR maturati dai singoli ricorrenti a seguito della sottoscrizione dei verbali di conciliazione oggetto di causa, confermando l'esclusione della condanna con riferimento alle posizioni dei ricorrenti che hanno devoluto il TFR alla previdenza complementare, per le ragioni indicate in narrativa.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna di al Parte_1 pagamento integrale del TFR dei ricorrenti, ridimensionare gli importi dovuti sulla base di una corretta applicazione dei criteri di calcolo e in ogni caso confermare l'esclusione della condanna con
pagina 2 di 12 riferimento alle posizioni dei ricorrenti che hanno devoluto il TFR alla previdenza complementare, per le ragioni indicate in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, anche del precedente grado di giudizio.”; per gli appellati:
“Nel merito e in via principale: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da la Parte_1
avverso la sentenza n. 1652/2024, resa dal Giudice del lavoro di Milano - Dott.ssa
[...]
Eleonora Maria Velia Porcelli.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1652 del 2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dai sig.ri Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, CP_8 CP_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_15
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
e ha così disposto: “accerta la nullita' del Parte_13 Parte_14
verbale sottoscritto in data 3-11-22 e dichiara la responsabilita' solidale delle societa' convenute per il pagamento della mensilita' di settembre 2022, delle spettanze di fine rapporto e del t.f.r. spettanti ai ricorrenti;
condanna le convenute, in via solidale tra loro, a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: € 6.854,32, € 26.579,56, CP_1 CP_2
€ 13.873,25, Eusebi € 9.652,89, € 15.455,24, € 7.060,00, € CP_3 Controparte_5 CP_6 CP_7
13.708,99, € 45.650,70, € 29.148,33, € 6.969,47, € 22.984,90, CP_8 CP_9 Pt_2 Pt_3
€ 3.032,75, € 4.850,90, € 58.229,86, € 38.933,34, € Parte_4 Pt_5 Parte_6 Parte_7 Pt_9
16.829,21, € 13.383,56, € 11.009,18, € 33.017,41, € 32.082,98 e Pt_10 Pt_11 Pt_12 Pt_13
€ 6.596,20; Pt_14
rigetta per il resto il ricorso;
pagina 3 di 12 condanna le convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 12.00,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
A sostegno del proprio ricorso, i lavoratori hanno esposto di aver lavorato presso la e Controparte_10
di esser passati alla a seguito di affitto di ramo di azienda, Parte_1
rimanendo creditori della retribuzione del mese di settembre 2022, delle spettanze di fine rapporto e del t.f.r. maturati presso la Hanno, inoltre, dichiarato di essere stati indotti da CP_10 [...]
a sottoscrivere un verbale di conciliazione che conteneva la deroga all'art. 2112 Parte_1
c.c. Ciò premesso, hanno lamentato la nullità dell'accordo per violazione di norma imperativa di legge ossia dell'art. 2112 c.c., e della direttiva 2001/23, nonché per mancanza di adeguata assistenza sindacale.
ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza delle pretese Parte_1
avversarie. è rimasta contumace. Controparte_10
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha premesso che, nel caso di specie, in data 3.11.2022, in occasione del passaggio alle dipendenze di a seguito di affitto di Parte_1 ramo d'azienda, i ricorrenti avevano sottoscritto con entrambe le convenute un “verbale di conciliazione in sede sindacale” con il quale, oltre ad accettare il trasferimento a Parte_1
“in parziale disapplicazione dell'art. 2112 c.c.” avevano espressamente rinunciato “a
[...] far valere nei confronti dell'affittuaria DVMS la solidarietà di cui all'art. 2112 c.c. con riferimento alle quote di t.f.r. maturate e non pagate alla data di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione”, liberando quindi DVMS dalla suddetta obbligazione. I ricorrenti avevano, inoltre, formulato analoga rinuncia per quanto riguarda “qualsiasi altro credito nei confronti di non CP_10
pagato in data anteriore alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. In sostanza, unico obbligato al pagamento di tali crediti restava Controparte_10
Ciò premesso, il Tribunale ha disatteso, in primo luogo, la prospettazione dei ricorrenti secondo cui l'accordo di cui è causa sarebbe nullo per violazione di norma imperativa di legge, ovvero l'art. 2112
c.c. e la direttiva 2001/23, avendo i lavoratori disposto di diritti già maturati e acquisiti al loro patrimonio al momento dell'affitto del ramo di azienda, pertanto di diritti disponibili.
Nel caso esaminato la deroga alla solidarietà di cui all'art. 2112 sarebbe stata, peraltro, ammissibile ex art. 47 della legge n. 428 del 1990, essendo stata espressamente autorizzata dal Tribunale di Milano nell'ambito della procedura ex art. 44 CCI., quale condizione sospensiva alla quale era assoggettato il pagina 4 di 12 contratto di affitto di azienda tra le convenute era prevista la rinuncia alla solidarietà della società cessionaria per le obbligazioni anteriori al trasferimento, in deroga all'art. 2112, secondo comma, c.c.
Il primo giudice ha ravvisato, invece, la nullità dell'accordo, accogliendo la doglianza dei lavoratori circa la mancanza di adeguata assistenza sindacale.
I ricorrenti, infatti, hanno lamentato che l'incontro era avvenuto da remoto e che i verbali erano stati inviati scansionati a ciascun lavoratore dalla propria postazione da remoto, senza che gli stessi avessero rilasciato alcun mandato scritto al conciliatore della , associazione sindacale alla quale CP_11
non erano neppure iscritti. Hanno, altresì, dedotto di non aver ricevuto alcuna spiegazione circa le conseguenze e i possibili rischi connessi alla sottoscrizione delle rinunce e deroghe dell'art. 2112 c.c.
Il Tribunale ha superato le prime censure, richiamando la sentenza n. 1975/2024 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che “[…] la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore. Pertanto, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, ad esempio attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto […] sul piano formale il legislatore non richiede affatto che il mandato al rappresentante sindacale sia anteriore o comunque preventivo rispetto al tempo e al luogo in cui viene stipulata la conciliazione. Sul piano sostanziale, la contestualità del mandato rispetto alla stipula dell'atto potrebbe costituire un indizio circa la non effettività dell'assistenza sindacale, che tuttavia deve essere corroborato da altri elementi indiziari per integrare la prova presuntiva di tale vizio (art. 2729 c.c.), in grado di inficiare la validità della conciliazione. Il relativo onere probatorio grava sulla lavoratrice, in quanto attrice che ha domandato la previa declaratoria di nullità della conciliazione, ma, come accertato dalla Corte territoriale, non risulta adempiuto”.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, fondato il rilievo dei lavoratori circa la necessaria effettività dell'assistenza sindacale, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di pagina 5 di 12 transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le
"reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo.
Dall'istruttoria testimoniale era, infatti, emerso che il conciliatore si era limitato a dare lettura del verbale di conciliazione e a chiedere ai lavoratori se avessero necessità di chiarimenti, senza spiegare loro, in assenza di richieste, gli effetti della sottoscrizione del verbale e senza illustrare il senso e la portata delle rinunce.
In particolare, secondo il Tribunale, la mera disponibilità del conciliatore a rispondere ad eventuali domande non poteva ritenersi sufficiente ad integrare l'effettività dell'assistenza e ciò a maggior ragione nello specifico contesto oggetto di causa, in cui la riunione era avvenuta con collegamento da remoto, modalità tale senz'altro da non favorire l'assistenza del conciliatore.
Ad avviso del giudice di prime cure non potevano “assumere rilievo la riunione tenutasi in data 21-10-
22 con il rappresentante di , di cui non e' noto il contenuto, e la lettera inviata in data Parte_16
27-10-22 ai lavoratori, non prodotta in giudizio, “con la quale veniva descritto il passaggio alla
con la deroga all'art. 2112 c.c.”, come si legge al punto 5 del Parte_1 Parte_1
ricorso. La semplice comunicazione delle operazioni in corso tra le società convenuta non e' infatti sufficiente al fine di rendere i lavoratori edotti del contenuto della norma che si intendeva derogare e delle conseguenze dell'accettazione di tale deroga.”
Il Tribunale, quindi, ha dichiarato la nullità del verbale di conciliazione, sottoscritto dai ricorrenti
“senza la piena consapevolezza dell'abdicazione dei propri diritti”, con conseguente responsabilità solidale di in relazione alle obbligazioni assunte dalla cedente Parte_1
durante il rapporto di lavoro con i ricorrenti, e segnatamente in relazione al pagamento Controparte_10
della mensilità di settembre 2022, delle spettanze di fine rapporto e del t.f.r. maturati durante il rapporto di lavoro con Controparte_10
Quest'ultima, in quanto contumace, non aveva, infatti, offerto alcuna prova dell'adempimento delle obbligazioni a suo carico. Il Tribunale, condividendo la tesi prospettata da Parte_1
ha dedotto dagli importi richiesti in ricorso quanto deferito alla previdenza
[...]
complementare, vale a dire le quote del t.f.r. non versate al Fondo Cometa, non coinvolto nel giudizio, spettando a quest'ultimo la legittimazione ad ottenere il pagamento.
Con ricorso depositato in data 25/10/24, ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza.
pagina 6 di 12 Con un primo motivo di gravame (“Sull'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2113, c.c., in materia di assistenza sindacale”), la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato la nullità dei verbali di conciliazione oggetto di causa, avendo ritenuto provato che ai lavoratori non fosse stata prestata adeguata assistenza sindacale.
Al contrario, secondo l'appellante:
- durante l'incontro del 3.11.2022 era stata fornita adeguata assistenza sindacale ai lavoratori ex art. 2113, c.c.;
- l'esito dell'escussione testimoniale, infatti, aveva dato prova dell'effettività dell'assistenza sindacale, essendo emersa conferma che il conciliatore aveva “(i) spiegato gli effetti di inoppugnabilità dei verbali, (ii) dato lettura del contenuto, chiaro, degli stessi, (iii) mostrato espressamente disponibilità a risolvere eventuali firme, sincerandosi della completa comprensione da parte dei lavoratori prima di procedere alle firme.”;
- in ogni caso, controparte non aveva adempiuto all'onere di dare prova rigorosa dell'assenza di assistenza sindacale, assistenza presunta per le conciliazioni stipulate in sede sindacale;
da ciò la validità dei verbali di conciliazione e l'esclusione della sua responsabilità per i crediti afferenti ai rapporti di lavoro intercorsi tra gli appellati e la CP_10
Con un secondo motivo di gravame (“Sull'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2113, c.c., in materia di assistenza sindacale e sull'erronea applicazione dell'art. 2697, c.c., in materia di onere della prova”), la società lamenta l'erronea applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio. In particolare, censura la sentenza impugnata per aver, il primo giudice, ritenuto che gli appellati avessero assolto l'onere probatorio di dimostrare l'assenza dell'assistenza sindacale, superando la presunzione di assistenza effettiva che accompagna le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale. Infatti, dalla solo compresenza di lavoratori e rappresentante sindacale al momento della sottoscrizione dei verbali oggetto di causa deriverebbe, nell'ottica del gravame, l'operatività della presunzione di effettiva assistenza sindacale, nella specie, in assunto, non superata.
Quanto all'istruttoria testimoniale, evidenzia -altresì- l'inutilizzabilità della testimonianza resa dall'unico teste chiamato da controparte, avendo lo stesso affermato di non aver “partecipato ad incontri a cui hanno partecipato i lavoratori”. Le restanti dichiarazioni testimoniali avrebbero, di contro, dato prova del rispetto dei precetti dell'art. 2113, c.c., e dell'effettività dell'assistenza sindacale.
Da ultimo, sostiene che la sentenza impugnata risulta errata anche dove ritiene che non assumano rilievo le considerazioni svolte in relazione al contesto in cui si è giunti alla sottoscrizione dei verbali di pagina 7 di 12 conciliazione e, in particolare, alle diverse occasioni in cui la Società resistente ha fornito ai lavoratori informazioni chiare e trasparenti anche nelle settimane immediatamente precedenti la sottoscrizione stessa. Infatti, la sottoscrizione del verbale individuale di risoluzione del rapporto veniva preceduta:
(i) dalla comunicazione sindacale di cui all'art. 47 l. 428/1990;
(ii) da una riunione appositamente indetta per spiegare ai lavoratori l'operazione di affitto e i relativi effetti, tenutasi pacificamente in data 21 ottobre 2022, alla quale, pur non essendo necessario, aveva presenziato anche il rappresentante di ND Dott. Centofanti (cfr. punto 4, pag. 3 del ricorso);
(iii) dall'invio, in data 27 ottobre 2022, di una missiva con cui era stato comunicato ai lavoratori sia l'affitto di ramo d'azienda che la parziale deroga all'art. 2112, c.c. (cfr. punto 5, pag. 3 del ricorso).
Sostiene, inoltre, che nella denegata ipotesi in cui venga confermata la responsabilità solidale di
[...]
la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere riformata con riferimento Parte_1 all'importo delle somme eventualmente spettanti ai singoli appellati. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto all'ultimo periodo del punto 11 (pag. 9) della sentenza impugnata, la società aveva espressamente contestato i conteggi formulati da controparte, dedicando l'intero punto B della parte in diritto della memoria di costituzione in primo grado alla “contestazione dei conteggi e Fondo Cometa”
e formulando espressa richiesta di ordinare, ove ritenuto opportuno, l'espletamento di una CTU contabile.
Con memoria difensiva depositata in data 17/1/2025 i lavoratori appellati si sono costituiti chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Riguardo al primo motivo d'appello, replicano che già la sola modalità con la quale è avvenuta (a distanza) la sottoscrizione dei verbali sindacali del 3 novembre 2022 fornirebbe decisiva prova dell'omessa e/o non adeguata assistenza sindacale, considerato che:
- i verbali erano stati inviati scansionati a ciascun lavoratore dalla propria postazione da remoto;
- nessun mandato scritto era stato rilasciato al conciliatore né era stato allegato all'accordo di ciascun lavoratore o lavoratrice;
- nessuno dei ricorrenti è o era iscritto al Clas Nazionale;
- la riunione da remoto era durata meno di un'ora, ragion per cui nessun avvertimento o spiegazione di quanto stessero firmando era stata data loro.
Quanto al secondo motivo di appello, gli appellati eccepiscono che, nel caso esaminato, non essendo la conciliazione avvenuta in sede protetta (ma a distanza), l'onere della prova dell'effettività ed adeguatezza dell'assistenza gravava a carico della Società, che non lo aveva assolto.
pagina 8 di 12 Contestano, infine, la fondatezza dei rilievi avversari sul quantum, evidenziandone la genericità a fronte di conteggi sindacale elaborati dalla CGIL di Ancona sulla base di documentazione (buste paga e
CU) proveniente dalla stessa datrice di lavoro CP_10
Regolarizzato il contraddittorio nei confronti della Giudiziale CP_10 Controparte_12
mediante rinnovo della notifica, all'udienza del 1.4.2025 la causa è stata discussa e decisa
[...]
come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi al giudizio espresso dal Tribunale in ordine all'invalidità dei verbali di conciliazione per cui è causa e delle rinunce negli stessi contenuti all'obbligo solidale gravante in capo al cessionario/affittuario dell'azienda ex art. 2112, comma 2, c.c.
Ritiene la Corte che la valutazione delle risultanze istruttorie al riguardo espresse dal giudice di primo grado e le conclusioni dalle stesse tratte circa l'inadeguatezza dell'assistenza sindacale in concreto prestata ai lavoratori siano corrette e, come tali, meritino integrale conferma.
E', in primo luogo, pacifico che, nel caso esaminato la conciliazione non è stata formalizzata presso la sede del sindacato CLAS, al quale, peraltro, i lavoratori appellati non sono neppure associati, né avevano conferito previo mandato, ma da remoto con collegamento telematico dei partecipanti a distanza in video conferenza da luoghi differenti (essendosi la maggior parte dei lavoratori collegati dalla sede di Falconara: vd. dep. responsabile delle risorse umane dell'appellante), circostanza Tes_1 che già di per sé fa venir meno la presunzione di “consapevolezza” e conseguente regolarità dell'atto dispositivo del diritto da parte del lavoratore, comportando, a fronte delle contestazioni al riguardo sollevate dai lavoratori, il trasferimento dell'onere probatorio dell'effettività dell'assistenza sindacale in capo al datore di lavoro, che intenda avvalersi della conciliazione e delle rinunce nella stessa contenute.
In questo senso si è espressa, anche da ultimo, la Cassazione, con orientamento richiamato dal
Tribunale e qui condiviso: “Sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l'onere della prova grava sul pagina 9 di 12 datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non “protetta”, il lavoratore, grazie all'effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.” (così Cass. 1975/2024).
Come pure evidenziato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, la necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede protetta, quale è la sede sindacale, non è un requisito formale, ma è funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata e, quindi, genuina, del lavoratore.
Avuto riguardo alla vicenda qui controversa, dalle dichiarazioni dei testimoni, compiutamente richiamate nella sentenza appellata, è emerso che il conciliatore ( ) si è limitato a dare lettura del Tes_2
verbale di conciliazione e a chiedere se ci fossero dubbi e domande e, in assenza di richieste, ha dato corso alla formalizzazione delle conciliazioni mediante raccolta delle firme sui verbali previamente stampati dalle parti e, quindi, ritrasmessi sottoscritti previa scannerizzazione delle relative copie.
Così procedendo il rappresentante sindacale, in spregio alla ratio degli artt. 2113, ultimo comma, c.c. e
410 e ss. c.p.c., ha abdicato al suo ruolo di garante della validità della volontà espressa dai lavoratori, volontà che dev'essere frutto di una scelta consapevole e, quindi, “informata”.
A questo fine, anche in assenza e, anzi, prima ancora di compulsare i lavoratori a richiedere ogni necessario chiarimento, il conciliatore avrebbe dovuto illustrare loro la portata e le conseguenze delle rinunce alla responsabilità solidale della cessionaria per i crediti dagli stessi maturati nel periodo lavorato in capo alla cedente ex art. 2112 c.c., a nulla rilevando che il personale fosse già stato posto a conoscenza dei termini dell'operazione nel corso di una riunione tenutasi qualche giorno prima (in data
21.10.2022) presso la sede aziendale di Falconara Marittima alla presenza, peraltro, del solo rappresentante di , riunione di cui non è neppure stato documentato il contenuto. Parte_16
Considerato che, peraltro, nel caso esaminato, le conciliazioni individuali dei lavoratori non s'inserivano nel contesto attuativo di un accordo sindacale “quadro” ex art. 47 l. 428/1990, l'assistenza sindacale avrebbe dovuto essere prestata con particolare rigore.
Quanto alla lettera che, con comunicazione e-mail del 27.10.2022, l'HR del chiedeva Controparte_13
ai lavoratori di restituire sottoscritta in vista dell'organizzazione della conciliazione in sede protetta, pagina 10 di 12 seguita il giorno immediatamente successivo, pur non essendo stata prodotta in giudizio, gli appellati, nelle loro difese, danno atto che nella stessa veniva descritto “il passaggio alla Parte_1
con la deroga all'art. 2112 c.c., restando dunque le somme maturate anteriori al
[...] passaggio in capo alla ” (vd. punto 4) parte in fatto, pag. 4 memoria difensiva appello e CP_10
punto 5) del ricorso di primo grado).
La circostanza che i lavoratori fossero stati edotti che l'operazione di affitto di ramo d'azienda, con prosecuzione dei loro rapporti di lavoro con l'affittuaria, fosse subordinata alla rinuncia da parte degli stessi alla solidarietà gravante in capo a quest'ultima per le obbligazioni pregresse -come riportato nei punti 3, 4 e 5 dei verbali di conciliazione, di cui è stata pacificamente data lettura- non valeva, infatti, ad esimere il conciliatore dal verificare che il lavoratori avessero ben compreso e ponderato le conseguenze e i rischi di tale liberatoria, tenuto conto della situazione di criticità in cui già all'epoca versava la che, in data 7.10.2022, aveva presentato ricorso ex art. 44, comma primo, Controparte_10
D. lgs. 14/2019, al quale è poi seguita la liquidazione giudiziale.
La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei verbali di conciliazione sottoscritti dagli appellati “senza la piena consapevolezza dell'abdicazione dei propri diritti” e ha, quindi, ritenuto sussistente, in quanto non validamente rinunciata, l'obbligazione solidale dell'affittuaria, odierna appellante, per le spettanze (mensilità settembre 2022, spettanze di fine rapporto e quote di T.F.R.) maturate, prima dell'affitto d'azienda, nei confronti della Controparte_10
Sono del pari da disattendere le censure sollevate dall'appellante in ordine alla quantificazione delle pretese creditorie operata dal primo giudice.
La sentenza di primo grado ha, infatti, recepito gli unici rilievi specifici, sottraendo dal dovuto le quote di T.F.R. accantonate presso il Fondo Cometa, mentre, per il resto, li ha disattesi, in quanto generici.
Tali, infatti, erano le contestazioni mosse da DVMS ai conteggi sindacali dei lavoratori, fondati sulle risultanze delle Certificazioni Uniche (2022 per l'anno 2021) e delle buste paga del 2022 e tali permangono anche nel presente grado d'appello.
Alla luce delle esposte considerazioni l'appello va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dell'appellante a rifondere agli appellati le spese processuali del grado, che, non essendo stata qui svolta attività istruttoria, tenuto conto del valore del credito più elevato (quello di pari a € Parte_6
pagina 11 di 12 58.229) e applicato per ciascuna delle 20 parti ulteriori rispetto alla prima un aumento del 10%, si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal DM 147/2022, in complessivi € 15.000,00 per compensi (€ 5.000,00 + € 10.000,00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge.
Nulla si dispone, invece, quanto alle spese nei confronti dell'appellata contumace.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1652/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in €
15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- nulla sulle spese quanto all'appellata contumace;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 1/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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