Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00514/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2024, proposto da
AR AZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Accardo e Margherita Accardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 814/2023 Tribunale di Locri - Sezione Lavoro, pubblicata in data 22/09/2023 a definizione del procedimento n. 2034/22 R.G.A.C.L., notificata al debitore in data 13/12/2023, con la quale l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è stato condannato a pagare all’odierno istante il reddito di cittadinanza già riconosciutogli dal mese di ottobre 2021 fino alla scadenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10 settembre 2024, il sig. AZ AR agisce in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Locri - Sezione Lavoro n. 814/2023, pubblicata il 22.09.2023, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 2034/22 R.G.A.C.L., con la quale l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale veniva condannato al pagamento in suo favore del reddito di cittadinanza, già riconosciutogli con decorrenza da aprile 2021, dal mese di ottobre dello stesso anno e fino alla scadenza.
1.1. A fondamento della domanda deduce che la sentenza in questione veniva notificata all’INPS in data 13.12.2023, divenendo definitiva per mancata impugnazione. Ciò nonostante l’Istituto previdenziale, rimasto contumace nel giudizio, ometteva di darvi spontanea esecuzione.
1.2. Rileva, ancora, che pur non indicando il titolo l’esatto ammontare del credito accertato, alla relativa precisa quantificazione sarebbe possibile pervenire attraverso un mero calcolo matematico sulla base degli atti acquisiti al processo, essendo stato lo stesso INPS a quantificare in complessivi € 2.952,72 i ratei della prestazione versati al ricorrente per il periodo da aprile a settembre 2021, così dando atto di un rateo mensile pari ad € 492,12 (€ 2.952,72 beneficio pagato per 6 mesi = € 492,13 rateo mensile). Sicché, avendo la sentenza accertato il diritto alla corresponsione del beneficio in questione con decorrenza dal mese di aprile 2021, ed essendo stato pagato soltanto fino al mese di settembre, l’importo andrebbe commisurato alle restanti mensilità sino al mese di settembre del 2022, essendone prevista la corresponsione per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.
1.3. Stante il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/96, chiede dunque al Tribunale di adottare gli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul titolo in questione, assegnando all’ente resistente un termine entro il quale erogare in suo favore la somma di € 5.905,44, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo; e con nomina per il caso di ulteriore inadempimento di un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
2. L’I.N.P.S. non si è costituito.
3. In data 20 maggio 2025 il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., chiedendo, per l’effetto, al Tribunale di disporre “ l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, non essendo stato instaurato alcun contraddittorio (il ricorso non è mai stato notificato alla controparte) ”.
4. Alla camera di consiglio del 22 maggio 2025 la causa è stata, quindi, posta in decisione.
5. La domanda di estinzione del giudizio per rinuncia formulata da parte ricorrente con la dichiarazione depositata il 20 maggio 2025 non può trovare accoglimento, dovendo il ricorso essere dichiarato propriamente inammissibile, stante la mancata instaurazione del rapporto processuale in ragione della sua omessa notificazione all’Amministrazione nei confronti della quale la domanda era rivolta.
6. L’omessa instaurazione del contradditorio esime il Collegio dal dovere statuire sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO