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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RG 365/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Lorenzo Meoli - giudice rel dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 365/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA e dall'AVV. BARILLI CECILIA presso il cui studio in VIA R. LIVATINO N. 9 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MELATO CATERINA presso il cui studio sito in VIA CESARE BATTISTI N. 56 41100 MODENA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
Oggetto: modifica condizioni affidamento e mantenimento figlio minore CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 17.06.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento del minore , nato a [...] in data [...]. Persona_1
Tali condizioni sono allo stato regolate dalla Sentenza n. 1176/2023 emessa da questo Tribunale in data 05.10.2023 con la quale, in accoglimento del ricorso congiunto presentato dalle parti, il minore è stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, è stato disciplinato il diritto di visita del padre (in maniera sostanzialmente “libera”, tenuto conto della residenza a Napoli del sig.
) ed è stato posto a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio con la somma mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso oggi in esame il sig. ha chiesto, in modifica di Pt_1 tali condizioni, che il collocamento del minore venga disposto presso di sé a Napoli, con contestuale revoca dell'onere di mantenimento posto a proprio carico e prevedendo un onere a carico della madre di € 200,00 mensili.
A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto che il minore avrebbe più volte esplicitato il suo desiderio di trasferirsi a Napoli, città ove il bambino è nato e che considererebbe come “propria” e nella quale risiedono i parenti del ramo paterno;
ha sostenuto altresì che la madre terrebbe un atteggiamento ostacolante e non lo coinvolgerebbe nella crescita e nell'educazione del minore.
Costituitasi in giudizio la sig.ra si è opposta alla domanda e, in CP_1 via riconvenzionale, ha chiesto che venga regolamentata più dettagliatamente la frequentazione tra padre e figlio sostenendo che le precedenti statuizioni, di difficile attuazione, fossero contrarie all'interesse del minore;
ha chiesto altresì un aumento da € 400,00 ad € 500,00 mensili del contributo al mantenimento a carico del padre nonché di essere autorizzata a percepire per intero l'Assegno Unico;
ha chiesto da ultimo che il Tribunale autorizzi il cambio di residenza del minore da Correggio (RE) a San Martino in Rio (RE), stante un asserito diniego del padre.
Ha sostenuto la resistente che il trasferimento a Napoli sarebbe contrario all'interesse del minore il quale da sempre ha nel territorio reggiano le proprie amicizie, frequenta la scuola ed è seguito dal Servizio di neuropsichiatria infantile;
ha evidenziato le difficoltà sorte in applicazione del precedente provvedimento, specie da quando il bambino ha iniziato la scuola elementare, sostenendo che sarebbe aumentata, in ragione di ciò, la conflittualità tra i genitori;
quanto alla richiesta di aumento del contributo ha evidenziato la disparità reddituale esistente tra le parti nonché un asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche.
All'udienza di comparizione, in data 15.05.2025, pareva prospettarsi una soluzione condivisa della vertenza considerato che, come risulta dal verbale, entrambi i genitori si riconoscono attitudine genitoriale e sincero attaccamento al figlio minore e che emergeva come il padre fosse disponibile, in caso di trasferimento, ad attendere la fine della scuola primaria (il minore attualmente frequenta la classe quarta elementare).
Al fine di ricercare una soluzione transattiva entrambi i legali chiedevano dunque breve rinvio;
nelle successive note di trattazione scritta, tuttavia, entrambe parti insistevano nelle rispettive istanze;
in particolare la parte ricorrente insisteva per l'audizione del figlio minore.
2. Ritiene il Collegio, in via preliminare, che l'audizione del figlio minore che ha da poco compiuto gli anni 10, sia contraria all'interesse del medesimo giacchè lo coinvolgerebbe inutilmente nel conflitto genitoriale e lo graverebbe di fatto di una responsabilità – decidere del proprio collocamento – non consona ad un bambino di quell'età.
Quanto al merito si ritiene nell'interesse del minore mantenerne il collocamento presso la madre in ragione della circostanza che egli frequenterà l'anno prossimo la classe quinta elementare ed è di tutta evidenza l'opportunità di non imporgli un cambio di scuola, di insegnanti, di amicizie nell'ultimo anno della scuola primaria. (ciò che del resto è stato riconosciuto dallo stesso ricorrente il quale ha manifestato la propria disponibilità ad attendere la fine della scuola elementare per reiterare la propria richiesta di trasferimento del figlio a Napoli).
Ciò premesso, considerato che – come noto – i provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 337 bis ss. c.c. sono assunti rebus sic stantibus e che dunque non è possibile stabilire ora per allora un eventuale trasferimento del minore, la domanda del padre non può allo stato che essere rigettata.
Quanto alle modalità per l'esercizio del diritto di visita paterno si reputa opportuno calendarizzare le medesime in maniera definita, stante la indeterminatezza delle precedenti previsioni che, come riferito dalle parti, hanno dato adito ad incomprensioni ed a conflitti tra i genitori.
Tali modalità, meglio dettagliate in dispositivo e che tengono conto della distanza tra le abitazioni dei genitori, potranno prevedersi in due week end al mese in uno dei quali sarà il padre a recarsi a Reggio Emilia e nell'altro sarà la madre a condurre il figlio a Napoli (la stessa si è dichiarata disponibile in tal senso) anche al fine di consentire al minore la frequentazione dei parenti del ramo paterno;
la permanenza col padre andrà altresì prevista per congrui periodi durante le festività scolastiche. Quanto alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento avanzata dalla madre va rammentato che per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” che consentono la modifica del precedente provvedimento (oggi menzionati dall'art. 473 bis n. 29 c.p.c.) devono consistere in circostanze nuove sopravvenute rispetto al provvedimento di cui si chiede la modifica (la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni, non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone l'accertamento dell'intervento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell'entità dell'assegno medesimo. (Cass.civ. sez. I, 30.06.2021, n.18608)
Ebbene, in quest'ottica, nessun nuovo elemento viene dedotto dalla resistente a sostegno della domanda di aumento: la stessa si limita invero a sottolineare un'asserita disparità reddituale tra i genitori (che si deve ritenere – in mancanza di allegazioni in tal senso - fosse già presente all'epoca del precedente provvedimento) e ad evidenziare le proprie “mutate condizioni economiche” (pag. 25 comparsa) da rinvenirsi – pare – nell'intervenuta disdetta del contratto di locazione precedentemente in essere. Al riguardo, tuttavia, non può che osservarsi come la sig.ra CP_1
– come dalla stessa riferito - risulti allo stato risiedere presso il nuovo compagno e dunque non debba sostenere oneri locativi, così come già all'epoca della precedente sentenza (quando ella risiedeva presso i propri genitori – pag. 23 comparsa).
La domanda di aumento del contributo andrà dunque rigettata.
Quanto ai costi dei viaggi tra Reggio Emilia e Napoli al fine di consentire il diritto di visita paterno, si evidenzia che gli stessi costituiscono una posta neutra tra le parti in ragione di quanto disposto con il presente provvedimento (un week end il viaggio sarà sostenuto dalla madre ed il week end di spettanza successivo dal padre)
L'Assegno Unico erogato dall' per il figlio che risulta attualmente CP_2 versato sul Conto Corrente della madre come da documentazione in atti (il padre non ha per contro prodotto alcun estratto conto bancario, disattendendo la previsione normativa di cui all'art. 473 bis n. 12 c.p.c.) continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra , in ragione del CP_1 prevalente collocamento del minore.
Andrà accolta, in ultimo, nell'interesse del minore, la domanda della resistente relativa al mutamento di residenza anagrafica del figlio (da Correggio a San Martino in Rio) stante l'intervenuto trasferimento della madre collocataria. Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della prevalente soccombenza del ricorrente vanno poste a carico di quest'ultimo, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, a parziale modifica della Sentenza n. 1176/2023 emessa da questo Tribunale in data 05.10.2023, ferme le altre condizioni, così dispone a) La madre collocataria è autorizzata a richiedere il cambio di residenza del figlio dal Comune di Correggio (RE) a quello di San Martino in Rio (RE) b) Il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- Due week end al mese da intendersi dal venerdì dopo pranzo alla domenica sera;
in un week end sarà il padre a recarsi a Reggio Emilia per tenere con sé il figlio (eventualmente accompagnandolo a scuola egli stesso il lunedì mattina) e nel successivo week end sarà la madre a condurre il figlio a Napoli perché stia con il padre.
- Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con il padre un periodo di 7 giorni (alternativamente: un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio)
- Durante le vacanze pasquali il minore starà con il padre ad anni alterni (un anno dal mercoledì prima di Pasqua alla sera del giorno di Pasqua e l'anno successivo dalla sera di Pasqua al mercoledì dopo Pasqua)
- Durante le vacanze estive il minore starà con il padre per un periodo di quattro settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo sul periodo la scelta spetterà al padre negli anni pari ed alla madre negli anni dispari;
c) Le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge sono poste a carico del ricorrente
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 26.06.2025
Il giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Lorenzo Meoli - giudice rel dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 365/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA e dall'AVV. BARILLI CECILIA presso il cui studio in VIA R. LIVATINO N. 9 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MELATO CATERINA presso il cui studio sito in VIA CESARE BATTISTI N. 56 41100 MODENA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
Oggetto: modifica condizioni affidamento e mantenimento figlio minore CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 17.06.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento del minore , nato a [...] in data [...]. Persona_1
Tali condizioni sono allo stato regolate dalla Sentenza n. 1176/2023 emessa da questo Tribunale in data 05.10.2023 con la quale, in accoglimento del ricorso congiunto presentato dalle parti, il minore è stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, è stato disciplinato il diritto di visita del padre (in maniera sostanzialmente “libera”, tenuto conto della residenza a Napoli del sig.
) ed è stato posto a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio con la somma mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso oggi in esame il sig. ha chiesto, in modifica di Pt_1 tali condizioni, che il collocamento del minore venga disposto presso di sé a Napoli, con contestuale revoca dell'onere di mantenimento posto a proprio carico e prevedendo un onere a carico della madre di € 200,00 mensili.
A sostegno delle domande il ricorrente ha dedotto che il minore avrebbe più volte esplicitato il suo desiderio di trasferirsi a Napoli, città ove il bambino è nato e che considererebbe come “propria” e nella quale risiedono i parenti del ramo paterno;
ha sostenuto altresì che la madre terrebbe un atteggiamento ostacolante e non lo coinvolgerebbe nella crescita e nell'educazione del minore.
Costituitasi in giudizio la sig.ra si è opposta alla domanda e, in CP_1 via riconvenzionale, ha chiesto che venga regolamentata più dettagliatamente la frequentazione tra padre e figlio sostenendo che le precedenti statuizioni, di difficile attuazione, fossero contrarie all'interesse del minore;
ha chiesto altresì un aumento da € 400,00 ad € 500,00 mensili del contributo al mantenimento a carico del padre nonché di essere autorizzata a percepire per intero l'Assegno Unico;
ha chiesto da ultimo che il Tribunale autorizzi il cambio di residenza del minore da Correggio (RE) a San Martino in Rio (RE), stante un asserito diniego del padre.
Ha sostenuto la resistente che il trasferimento a Napoli sarebbe contrario all'interesse del minore il quale da sempre ha nel territorio reggiano le proprie amicizie, frequenta la scuola ed è seguito dal Servizio di neuropsichiatria infantile;
ha evidenziato le difficoltà sorte in applicazione del precedente provvedimento, specie da quando il bambino ha iniziato la scuola elementare, sostenendo che sarebbe aumentata, in ragione di ciò, la conflittualità tra i genitori;
quanto alla richiesta di aumento del contributo ha evidenziato la disparità reddituale esistente tra le parti nonché un asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche.
All'udienza di comparizione, in data 15.05.2025, pareva prospettarsi una soluzione condivisa della vertenza considerato che, come risulta dal verbale, entrambi i genitori si riconoscono attitudine genitoriale e sincero attaccamento al figlio minore e che emergeva come il padre fosse disponibile, in caso di trasferimento, ad attendere la fine della scuola primaria (il minore attualmente frequenta la classe quarta elementare).
Al fine di ricercare una soluzione transattiva entrambi i legali chiedevano dunque breve rinvio;
nelle successive note di trattazione scritta, tuttavia, entrambe parti insistevano nelle rispettive istanze;
in particolare la parte ricorrente insisteva per l'audizione del figlio minore.
2. Ritiene il Collegio, in via preliminare, che l'audizione del figlio minore che ha da poco compiuto gli anni 10, sia contraria all'interesse del medesimo giacchè lo coinvolgerebbe inutilmente nel conflitto genitoriale e lo graverebbe di fatto di una responsabilità – decidere del proprio collocamento – non consona ad un bambino di quell'età.
Quanto al merito si ritiene nell'interesse del minore mantenerne il collocamento presso la madre in ragione della circostanza che egli frequenterà l'anno prossimo la classe quinta elementare ed è di tutta evidenza l'opportunità di non imporgli un cambio di scuola, di insegnanti, di amicizie nell'ultimo anno della scuola primaria. (ciò che del resto è stato riconosciuto dallo stesso ricorrente il quale ha manifestato la propria disponibilità ad attendere la fine della scuola elementare per reiterare la propria richiesta di trasferimento del figlio a Napoli).
Ciò premesso, considerato che – come noto – i provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 337 bis ss. c.c. sono assunti rebus sic stantibus e che dunque non è possibile stabilire ora per allora un eventuale trasferimento del minore, la domanda del padre non può allo stato che essere rigettata.
Quanto alle modalità per l'esercizio del diritto di visita paterno si reputa opportuno calendarizzare le medesime in maniera definita, stante la indeterminatezza delle precedenti previsioni che, come riferito dalle parti, hanno dato adito ad incomprensioni ed a conflitti tra i genitori.
Tali modalità, meglio dettagliate in dispositivo e che tengono conto della distanza tra le abitazioni dei genitori, potranno prevedersi in due week end al mese in uno dei quali sarà il padre a recarsi a Reggio Emilia e nell'altro sarà la madre a condurre il figlio a Napoli (la stessa si è dichiarata disponibile in tal senso) anche al fine di consentire al minore la frequentazione dei parenti del ramo paterno;
la permanenza col padre andrà altresì prevista per congrui periodi durante le festività scolastiche. Quanto alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento avanzata dalla madre va rammentato che per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” che consentono la modifica del precedente provvedimento (oggi menzionati dall'art. 473 bis n. 29 c.p.c.) devono consistere in circostanze nuove sopravvenute rispetto al provvedimento di cui si chiede la modifica (la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni, non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone l'accertamento dell'intervento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell'entità dell'assegno medesimo. (Cass.civ. sez. I, 30.06.2021, n.18608)
Ebbene, in quest'ottica, nessun nuovo elemento viene dedotto dalla resistente a sostegno della domanda di aumento: la stessa si limita invero a sottolineare un'asserita disparità reddituale tra i genitori (che si deve ritenere – in mancanza di allegazioni in tal senso - fosse già presente all'epoca del precedente provvedimento) e ad evidenziare le proprie “mutate condizioni economiche” (pag. 25 comparsa) da rinvenirsi – pare – nell'intervenuta disdetta del contratto di locazione precedentemente in essere. Al riguardo, tuttavia, non può che osservarsi come la sig.ra CP_1
– come dalla stessa riferito - risulti allo stato risiedere presso il nuovo compagno e dunque non debba sostenere oneri locativi, così come già all'epoca della precedente sentenza (quando ella risiedeva presso i propri genitori – pag. 23 comparsa).
La domanda di aumento del contributo andrà dunque rigettata.
Quanto ai costi dei viaggi tra Reggio Emilia e Napoli al fine di consentire il diritto di visita paterno, si evidenzia che gli stessi costituiscono una posta neutra tra le parti in ragione di quanto disposto con il presente provvedimento (un week end il viaggio sarà sostenuto dalla madre ed il week end di spettanza successivo dal padre)
L'Assegno Unico erogato dall' per il figlio che risulta attualmente CP_2 versato sul Conto Corrente della madre come da documentazione in atti (il padre non ha per contro prodotto alcun estratto conto bancario, disattendendo la previsione normativa di cui all'art. 473 bis n. 12 c.p.c.) continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra , in ragione del CP_1 prevalente collocamento del minore.
Andrà accolta, in ultimo, nell'interesse del minore, la domanda della resistente relativa al mutamento di residenza anagrafica del figlio (da Correggio a San Martino in Rio) stante l'intervenuto trasferimento della madre collocataria. Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della prevalente soccombenza del ricorrente vanno poste a carico di quest'ultimo, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, a parziale modifica della Sentenza n. 1176/2023 emessa da questo Tribunale in data 05.10.2023, ferme le altre condizioni, così dispone a) La madre collocataria è autorizzata a richiedere il cambio di residenza del figlio dal Comune di Correggio (RE) a quello di San Martino in Rio (RE) b) Il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- Due week end al mese da intendersi dal venerdì dopo pranzo alla domenica sera;
in un week end sarà il padre a recarsi a Reggio Emilia per tenere con sé il figlio (eventualmente accompagnandolo a scuola egli stesso il lunedì mattina) e nel successivo week end sarà la madre a condurre il figlio a Napoli perché stia con il padre.
- Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con il padre un periodo di 7 giorni (alternativamente: un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio)
- Durante le vacanze pasquali il minore starà con il padre ad anni alterni (un anno dal mercoledì prima di Pasqua alla sera del giorno di Pasqua e l'anno successivo dalla sera di Pasqua al mercoledì dopo Pasqua)
- Durante le vacanze estive il minore starà con il padre per un periodo di quattro settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo sul periodo la scelta spetterà al padre negli anni pari ed alla madre negli anni dispari;
c) Le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge sono poste a carico del ricorrente
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 26.06.2025
Il giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Damiano Dazzi