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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6553/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6553/2023
Oggi 17 novembre 2025 alle ore 9.35 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. TOMARCHIO GRAZIA MARIA, oggi sostituita dall'avv. Parte_1
AL OR
Per l'avv. Controparte_1
IN DR, oggi sostituito dall'avv. CALCAGNO EMANUELE
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. Ssa RAGUSA MELANIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le rispettive conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Vera Marletta, all'udienza del 17 novembre 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6553/2023 promossa da:
(c.f.: , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Maria Tomarchio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
:
(c.f.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
AN IL, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Decisa all'udienza del 17 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti,
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 25.05.2023 il adiva il Tribunale di Parte_1
Catania al fine di veder accertato l'inadempimento di Controparte_1
con riferimento alle obbligazioni di cui agli artt. 21 e 31 del contratto sottoscritto
[...]
in data 12.07.201171 8 con specifico riferimento agli anni 2019 e 2020 e, per l'effetto, condannarla a:
rendere il conto di gestione per tali annualità, consegnare, oltre ai rendiconti, tutta la documentazione prevista in contratto, consegnare gli avvisi di accertamento, lettere raccomandate, bollettini postali ed eventuali rateizzazioni concesse, nonché eventuali reclami.
Il Comune ricorrente rappresentava che con contratto sottoscritto in data 12.07.2018, rep. n. 1127
aveva affidato alla la gestione del servizio per accertamento e riscossione dell'imposta CP_1
comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni (TOSAP) e che l'art. 21 del predetto contratto stabiliva, a carico della società affidataria, l'obbligo di rendicontazione sia trimestrale che annuale,
imponendole di indicare il totale delle somme riscosse nel periodo di riferimento oltre all'elenco dei contribuenti della TOSAP permanente con i relativi importi versati;
rappresentava, anche, che la medesima clausola contrattuale prevedeva, poi, che i rendiconti in parola dovessero riportare anche un'ulteriore serie di informazioni, quali -ad esempio- gli estremi del riversamento delle somme al l'elenco degli avvisi di accertamento emessi con il relativo esito, l'elenco dei ricorsi pendenti Pt_1
presso le competenti Commissioni provinciali e regionali, l'elenco delle istanze di rimborso pendenti;
deduceva che l'art. 31 disponeva che, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione, l'affidatario del servizio avrebbe dovuto consegnare - oltre ai rendiconti, agli atti ed ai documenti indicati nel capitolato d'oneri- anche altra documentazione, tra cui gli avvisi di accertamento emessi e non definiti ed il relativo elenco, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti, l'elenco dei contribuenti attivi con relativi impianti/mezzi pubblicitari e occupazioni pagina 3 di 9 dichiarati e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione, l'elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali completo di dimensioni, ubicazione, tipologia e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo, ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dei tributi.
Deduceva, pertanto, l'inadempimento della società convenuta, avendo in particolare: 1) omesso di effettuare il rendiconto con specifico riferimento all'anno 2019 nonché di tutti gli obblighi successivi alla scadenza della concessione e precipuamente elencati all'art. 31 sopra richiamato;
2) omesso di riconsegnare alla P.A. tutta la documentazione inerente all'espletamento dell'incarico, tenuto conto della naturale scadenza del contratto (31.12.2020).
La prima udienza veniva celebrata nell'assenza della resistente e veniva onerata parte ricorrente di procedere alla rinotifica.
Con ordinanza del 22.08.2024 il GI, dichiarata la contumacia dell' e fatte precisare le CP_1
richieste al Comune ricorrente, onerava di depositare in cancelleria il conto della gestione CP_1
2019 e 2020 con i documenti giustificativi almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per l'11.11.2024.
All'udienza dell'11.11.2024, alla luce della costituzione in giudizio di avvenuta in data CP_1
30.10.2024, questo Giudice revocava la dichiarazione di contumacia e rinviava la causa all'udienza del
3.02.2025, al fine di interloquire in ordine alla documentazione prodotta dall' . CP_1
Con ordinanza del 13.02.2025, questo Giudice, rilevando che il Comune ricorrente aveva addotto l'incompletezza della documentazione relativa ai conti depositati, in particolare in ordine alla mancanza della documentazione giustificativa allegata al conto e indicata in seno al contratto del
12.07.2018, rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
17.11.2025. pagina 4 di 9 Indi all'udienza del 17.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, il Giudice decideva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il presente giudizio, come meglio specificato in seno al verbale d'udienza del 17.06.2024 da parte del ricorrente, ha ad oggetto la domanda di rendiconto promossa dal relativa alla Parte_1
gestione del servizio suindicato svolto dalla Controparte_1
con specifico riferimento agli anni 2019 e 2020.
[...]
Come affermato da ultimo dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 26222/2022), il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 c.p.c. e ss. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente,
nella altrui e nella propria;
come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale,
si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale, e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto (v. Cass.
17283/2010, 12463/1999).
In presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall'accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (cfr. Cass. n.
4765/2007).
pagina 5 di 9 Ciò posto, nell'odierno giudizio la , in ottemperanza all'ordine di questo Giudice del 22.08.2024, CP_1
ha depositato i documenti relativi conto in data 30.10.2024 in uno alla propria comparsa responsiva.
Il ha ritualmente contestato il rendiconto depositato, con verbale del 3.02.2025, Parte_1
deducendo, tra l'altro, l'incompletezza e l'inadeguatezza della documentazione giustificativa posta a supporto delle singole voci di entrata e di spesa.
In particolare, nel conto 2019 (all. n. 4 ), risultano indicati solo gli estremi della riscossione, CP_1
senza tuttavia alcuna menzione dei versamenti in tesoreria e dei relativi importi, così risulta mancante la specifica del rendiconto;
analoghe considerazioni sono state sollevate anche per i conti successivi
(all. nn. 6 e 8), costituenti dei semplici brogliacci privi di sottoscrizione e, come tali, senza alcun valore probatorio.La banca dati contribuenti (all. n. 5) non reca alcuna delle informazioni richieste dagli artt.
21 e 31 del contratto;
si tratta solo di elenchi che non contengono la documentazione richiesta.
La infatti, non ha dato contezza degli estremi del riversamento delle somme al né CP_1 Pt_1
ha prodotto l'elenco degli avvisi di accertamento emessi con il relativo esito, l'elenco dei ricorsi pendenti presso le competenti Commissioni Tributarie (provinciali e regionali), l'elenco delle istanze di rimborso pendenti, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, l'elenco dei contribuenti attivi con relativi impianti/mezzi pubblicitari e occupazioni dichiarati e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione, l'elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali completo di dimensioni,
ubicazione, tipologia e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo ed ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dei tributi.
La contestazione del è stata ritenuta da questo Giudice specifica e circostanziata secondo Pt_1
quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
A fronte delle contestazioni mosse dal non ha provveduto alla sanatoria documentale Pt_1 CP_1
richiesta e, in ogni caso, le integrazioni prodotte sono risultate insufficienti rispetto all'obbligo, pagina 6 di 9
considerato che
, ai sensi degli artt. 263 e ss. c.p.c., il rendiconto deve essere corredato dai documenti giustificativi che offrano la prova non solo dell'importo delle somme, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le singole poste.
Nel giudizio di rendiconto, le contestazioni relative al conto, se specifiche, impongono al Giudice
l'accertamento giudiziale della verità dei singoli fatti contestati, secondo le regole ordinarie sull'onere probatorio.
L'incompletezza della documentazione prodotta dalla , come specificamente eccepita dal CP_1
rende il conto inidoneo a conseguire l'effetto proprio del procedimento ex art. 263 c.p.c., non Pt_1
permettendo a questo Giudice un'efficace verifica contabile e gestionale della gestione.
Pertanto, non essendo stato il conto accettato e risultando lo stesso carente in punto di prova documentale per le ragioni addotte dal e sopra richiamate, si deve dare atto della mancata Pt_1
approvazione del conto, così come depositato da . CP_1
Conseguentemente, il processo deve proseguire secondo le forme ordinarie per l'accertamento giudiziale del saldo finale del rapporto di gestione tra le parti, gravando sulla società , in quanto CP_1
soggetto obbligato al rendiconto e gestore, l'onere di provare la correttezza e la completezza delle singole operazioni (art. 2697 c.c.).
Invero, poiché come detto il giudizio di rendiconto è finalizzato a determinare in modo certo la situazione di dare e avere tra le parti, l'obbligo di rendere il conto non si esaurisce nella mera presentazione di un elenco di entrate e uscite (dare/avere), ma richiede un'adeguata prova.
In particolare la Suprema Corte ha stabilito che la parte tenuta a rendere il conto deve dimostrare, con i corrispondenti documenti giustificativi, non solo l'importo delle somme incassate e spese, ma anche gli elementi di fatto che consentono di individuare, verificare e vagliare le singole operazioni (ad esempio,
pagina 7 di 9 la causale, l'opportunità e la congruità della spesa).
E dunque poiché il rendiconto deve essere chiaro, intellegibile e, soprattutto, analitico, consentendo al
gestito di esercitare il proprio diritto di controllo in modo concreto e non astratto, quando il gestito,
come nel caso di specie, contesta il rendiconto eccependo specificamente l'incompletezza o l'inadeguatezza della documentazione, l'omessa produzione dei documenti giustificativi essenziali,
privando il conto della sua attendibilità, equivale alla mancata presentazione dello stesso.
Il conto, in tal caso, è considerato non idoneo a conseguire l'effetto proprio del procedimento ex art. 263 c.p.c. (ossia, l'approvazione).
Alla luce di quanto suesposto, il conto si intende non approvato, con la conseguenza che la parte può
proseguire nelle forme ordinarie.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo,
avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6553/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Da atto che il conto depositato dalla in data 30.10.2024 non è approvato, in quanto CP_1
risultato carente della necessaria e completa documentazione giustificativa.
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in € € 786,00 per spese e € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 17 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6553/2023
Oggi 17 novembre 2025 alle ore 9.35 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. TOMARCHIO GRAZIA MARIA, oggi sostituita dall'avv. Parte_1
AL OR
Per l'avv. Controparte_1
IN DR, oggi sostituito dall'avv. CALCAGNO EMANUELE
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. Ssa RAGUSA MELANIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le rispettive conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Vera Marletta, all'udienza del 17 novembre 2025,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6553/2023 promossa da:
(c.f.: , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Maria Tomarchio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
:
(c.f.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
AN IL, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Decisa all'udienza del 17 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti,
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 25.05.2023 il adiva il Tribunale di Parte_1
Catania al fine di veder accertato l'inadempimento di Controparte_1
con riferimento alle obbligazioni di cui agli artt. 21 e 31 del contratto sottoscritto
[...]
in data 12.07.201171 8 con specifico riferimento agli anni 2019 e 2020 e, per l'effetto, condannarla a:
rendere il conto di gestione per tali annualità, consegnare, oltre ai rendiconti, tutta la documentazione prevista in contratto, consegnare gli avvisi di accertamento, lettere raccomandate, bollettini postali ed eventuali rateizzazioni concesse, nonché eventuali reclami.
Il Comune ricorrente rappresentava che con contratto sottoscritto in data 12.07.2018, rep. n. 1127
aveva affidato alla la gestione del servizio per accertamento e riscossione dell'imposta CP_1
comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni (TOSAP) e che l'art. 21 del predetto contratto stabiliva, a carico della società affidataria, l'obbligo di rendicontazione sia trimestrale che annuale,
imponendole di indicare il totale delle somme riscosse nel periodo di riferimento oltre all'elenco dei contribuenti della TOSAP permanente con i relativi importi versati;
rappresentava, anche, che la medesima clausola contrattuale prevedeva, poi, che i rendiconti in parola dovessero riportare anche un'ulteriore serie di informazioni, quali -ad esempio- gli estremi del riversamento delle somme al l'elenco degli avvisi di accertamento emessi con il relativo esito, l'elenco dei ricorsi pendenti Pt_1
presso le competenti Commissioni provinciali e regionali, l'elenco delle istanze di rimborso pendenti;
deduceva che l'art. 31 disponeva che, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione, l'affidatario del servizio avrebbe dovuto consegnare - oltre ai rendiconti, agli atti ed ai documenti indicati nel capitolato d'oneri- anche altra documentazione, tra cui gli avvisi di accertamento emessi e non definiti ed il relativo elenco, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti, l'elenco dei contribuenti attivi con relativi impianti/mezzi pubblicitari e occupazioni pagina 3 di 9 dichiarati e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione, l'elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali completo di dimensioni, ubicazione, tipologia e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo, ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dei tributi.
Deduceva, pertanto, l'inadempimento della società convenuta, avendo in particolare: 1) omesso di effettuare il rendiconto con specifico riferimento all'anno 2019 nonché di tutti gli obblighi successivi alla scadenza della concessione e precipuamente elencati all'art. 31 sopra richiamato;
2) omesso di riconsegnare alla P.A. tutta la documentazione inerente all'espletamento dell'incarico, tenuto conto della naturale scadenza del contratto (31.12.2020).
La prima udienza veniva celebrata nell'assenza della resistente e veniva onerata parte ricorrente di procedere alla rinotifica.
Con ordinanza del 22.08.2024 il GI, dichiarata la contumacia dell' e fatte precisare le CP_1
richieste al Comune ricorrente, onerava di depositare in cancelleria il conto della gestione CP_1
2019 e 2020 con i documenti giustificativi almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per l'11.11.2024.
All'udienza dell'11.11.2024, alla luce della costituzione in giudizio di avvenuta in data CP_1
30.10.2024, questo Giudice revocava la dichiarazione di contumacia e rinviava la causa all'udienza del
3.02.2025, al fine di interloquire in ordine alla documentazione prodotta dall' . CP_1
Con ordinanza del 13.02.2025, questo Giudice, rilevando che il Comune ricorrente aveva addotto l'incompletezza della documentazione relativa ai conti depositati, in particolare in ordine alla mancanza della documentazione giustificativa allegata al conto e indicata in seno al contratto del
12.07.2018, rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
17.11.2025. pagina 4 di 9 Indi all'udienza del 17.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, il Giudice decideva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il presente giudizio, come meglio specificato in seno al verbale d'udienza del 17.06.2024 da parte del ricorrente, ha ad oggetto la domanda di rendiconto promossa dal relativa alla Parte_1
gestione del servizio suindicato svolto dalla Controparte_1
con specifico riferimento agli anni 2019 e 2020.
[...]
Come affermato da ultimo dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 26222/2022), il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 c.p.c. e ss. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente,
nella altrui e nella propria;
come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale,
si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale, e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto (v. Cass.
17283/2010, 12463/1999).
In presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall'accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (cfr. Cass. n.
4765/2007).
pagina 5 di 9 Ciò posto, nell'odierno giudizio la , in ottemperanza all'ordine di questo Giudice del 22.08.2024, CP_1
ha depositato i documenti relativi conto in data 30.10.2024 in uno alla propria comparsa responsiva.
Il ha ritualmente contestato il rendiconto depositato, con verbale del 3.02.2025, Parte_1
deducendo, tra l'altro, l'incompletezza e l'inadeguatezza della documentazione giustificativa posta a supporto delle singole voci di entrata e di spesa.
In particolare, nel conto 2019 (all. n. 4 ), risultano indicati solo gli estremi della riscossione, CP_1
senza tuttavia alcuna menzione dei versamenti in tesoreria e dei relativi importi, così risulta mancante la specifica del rendiconto;
analoghe considerazioni sono state sollevate anche per i conti successivi
(all. nn. 6 e 8), costituenti dei semplici brogliacci privi di sottoscrizione e, come tali, senza alcun valore probatorio.La banca dati contribuenti (all. n. 5) non reca alcuna delle informazioni richieste dagli artt.
21 e 31 del contratto;
si tratta solo di elenchi che non contengono la documentazione richiesta.
La infatti, non ha dato contezza degli estremi del riversamento delle somme al né CP_1 Pt_1
ha prodotto l'elenco degli avvisi di accertamento emessi con il relativo esito, l'elenco dei ricorsi pendenti presso le competenti Commissioni Tributarie (provinciali e regionali), l'elenco delle istanze di rimborso pendenti, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, l'elenco dei contribuenti attivi con relativi impianti/mezzi pubblicitari e occupazioni dichiarati e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione, l'elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali completo di dimensioni,
ubicazione, tipologia e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo ed ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dei tributi.
La contestazione del è stata ritenuta da questo Giudice specifica e circostanziata secondo Pt_1
quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
A fronte delle contestazioni mosse dal non ha provveduto alla sanatoria documentale Pt_1 CP_1
richiesta e, in ogni caso, le integrazioni prodotte sono risultate insufficienti rispetto all'obbligo, pagina 6 di 9
considerato che
, ai sensi degli artt. 263 e ss. c.p.c., il rendiconto deve essere corredato dai documenti giustificativi che offrano la prova non solo dell'importo delle somme, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le singole poste.
Nel giudizio di rendiconto, le contestazioni relative al conto, se specifiche, impongono al Giudice
l'accertamento giudiziale della verità dei singoli fatti contestati, secondo le regole ordinarie sull'onere probatorio.
L'incompletezza della documentazione prodotta dalla , come specificamente eccepita dal CP_1
rende il conto inidoneo a conseguire l'effetto proprio del procedimento ex art. 263 c.p.c., non Pt_1
permettendo a questo Giudice un'efficace verifica contabile e gestionale della gestione.
Pertanto, non essendo stato il conto accettato e risultando lo stesso carente in punto di prova documentale per le ragioni addotte dal e sopra richiamate, si deve dare atto della mancata Pt_1
approvazione del conto, così come depositato da . CP_1
Conseguentemente, il processo deve proseguire secondo le forme ordinarie per l'accertamento giudiziale del saldo finale del rapporto di gestione tra le parti, gravando sulla società , in quanto CP_1
soggetto obbligato al rendiconto e gestore, l'onere di provare la correttezza e la completezza delle singole operazioni (art. 2697 c.c.).
Invero, poiché come detto il giudizio di rendiconto è finalizzato a determinare in modo certo la situazione di dare e avere tra le parti, l'obbligo di rendere il conto non si esaurisce nella mera presentazione di un elenco di entrate e uscite (dare/avere), ma richiede un'adeguata prova.
In particolare la Suprema Corte ha stabilito che la parte tenuta a rendere il conto deve dimostrare, con i corrispondenti documenti giustificativi, non solo l'importo delle somme incassate e spese, ma anche gli elementi di fatto che consentono di individuare, verificare e vagliare le singole operazioni (ad esempio,
pagina 7 di 9 la causale, l'opportunità e la congruità della spesa).
E dunque poiché il rendiconto deve essere chiaro, intellegibile e, soprattutto, analitico, consentendo al
gestito di esercitare il proprio diritto di controllo in modo concreto e non astratto, quando il gestito,
come nel caso di specie, contesta il rendiconto eccependo specificamente l'incompletezza o l'inadeguatezza della documentazione, l'omessa produzione dei documenti giustificativi essenziali,
privando il conto della sua attendibilità, equivale alla mancata presentazione dello stesso.
Il conto, in tal caso, è considerato non idoneo a conseguire l'effetto proprio del procedimento ex art. 263 c.p.c. (ossia, l'approvazione).
Alla luce di quanto suesposto, il conto si intende non approvato, con la conseguenza che la parte può
proseguire nelle forme ordinarie.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo,
avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6553/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Da atto che il conto depositato dalla in data 30.10.2024 non è approvato, in quanto CP_1
risultato carente della necessaria e completa documentazione giustificativa.
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in € € 786,00 per spese e € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 17 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 9 di 9