TRIB
Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1934/2019
BBLICA ITALIANAREPVB
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Luca Salvatore Affortunato
Email_1
nei confronti di
CP 1
- parte resistente -
Avv. Marcello Carnovale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, la ricorrente in epigrafe riferiva: che essendo in possesso dei requisiti di legge, in data 23.12.2013, aveva presentato all' CP_1 domande per ottenere assegno sociale;
che l' CP_2 le aveva rigettato l'istanza per assenza della permanenza stabile in Italia da dieci anni;
adiva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir accertato e dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell'assegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 oltre interessi, con il favore delle competenze di giudizio.
Costituitasi la parte resistente CP 1 in via preliminare eccepiva l'improcedibilità per l'insussistenza di gravame in via amministrativa, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per mancanza del requisito del soggiorno continuativo per almeno dieci anni nel territorio italiano, in particolare per essersi allontanata dal territorio italiano dal 07/04/2016 al
16/08/2016 ne chiedeva, per l'effetto, il rigetto vinte le spese di giudizio.
Anzitutto si dichiara l'infondatezza della eccezione di improcedibilità, in ragione del principio granitico espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui: "nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., comma 2 solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Corte Cass. 28642/2022; Cass. Sez. L, 07/06/2003 n. 9150;
Cass. Sez. L, 05/08/2004 n. 15108)". Il ricorso è fondato nel merito.
Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento dell'assegno sociale, istituito dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, in sostituzione della pensione sociale;
trattasi di una prestazione di carattere assistenziale che spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
L'art. 3 L. n. 335/1995 prevede, al comma 6, che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato assegno sociale".
Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 10, L. n. 133/2008 "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".
Con riferimento alla permanenza stabile in Italia, deve rammentarsi il principio recentemente stabilito dalla Suprema Corte (Cass., sez. lav.,
25/06/2019 n. 16989) secondo cui "Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
-
periodo nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale".
Tale requisito è soddisfatto nel caso di specie, in quanto la ricorrente ha soggiornato nel territorio italiano per un periodo di almeno dieci anni precedentemente alla domanda: dal certificato di residenza il ricorrente risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Cassano allo Jonio per immigrazione dal Comune di Amendolara già in data 1.12.2004 (allegati alle produzioni delle parti).
Ma il requisito è incontestato dal punto di vista del dies a quo di computo dei dieci anni, infatti l' CP_2 resistente aveva concesso il beneficio già in data 13.11.2018 (allegati alle produzioni delle parti), ciò che è in contestazione verte sulla conformazione della stabile permanenza sul territorio italiano.
Orbene, il requisito della stabile permanenza non si traduce nella negazione del diritto di libera circolazione;
nel caso di specie, infatti,
l'allontanamento temporaneo dall'Italia dal 7.4.2016 al 16.8.2016 e dal
10.10.2016 al 19.10.2016 (allegato alla produzione del resistente) non è in grado di elidere il radicamento reale con il territorio richiesto dal Legislatore ai fini della concessione del beneficio, bensì avrebbe dovuto essere sospeso per quattro mesi poiché questa è la disposizione in caso di allontanamento per più di 29 giomi dal territorio italiano (messaggio 3239 del 2017:
L'assegno deve essere sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni, e dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata).
Quanto suesposto comporta il riconoscimento del diritto così come richiesto per nove mensilità della annualità 2016, per tredici mensilità delle annualità del 2017 e 2018.
La peculiarità della questione giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale per nove mensilità della annualità 2016, per tredici mensilità delle annualità del 2017 e 2018 e, per l'effetto, condanna 1' CP_1 al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
- spese compensate.
Castrovillari, 4.1.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito