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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/07/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1033/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Parte_1
Tolentino n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Serenella Rosaria Zanfini, Serena
Cianflone e Gaetano Bonofiglio - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale del docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, e per l'effetto, condannare
il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente. Con CP_1
1 vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - di dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e, in particolare, per
l'attuale insussistenza di rapporto di lavoro in qualità di docente come sopra esposto;
per
l'effetto, rigettarlo, con condanna alle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022 e 2022/2023 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 28.11.2016
prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che,
secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo che l'ultimo servizio espletato CP_1
dalla ricorrente era terminato il 13.10.2023 e che, dunque, l'Amministrazione non poteva erogare il beneficio. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 17.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi che la procura alle liti di parte ricorrente non reca la sottoscrizione del difensore su supporto cartaceo.
In merito, l'art. 83, comma 3, c.p.c. prevede che, quando il difensore si costituisce in via telematica, la procura può essere formata direttamente su documento informatico sottoscritto con firma digitale o su supporto cartaceo e, in questo secondo caso, il difensore dovrà
provvedere a trasformare in documento informatico e a trasmetterlo previa autenticazione con la propria firma digitale.
In tali casi, dunque, la procedura di trasformazione di documento cartaceo in documento informatico non può che riguardare una procura completa della necessaria certificazione della sottoscrizione da parte del difensore, dovendosi considerare che l'autenticazione richiesta per la trasmissione dell'atto riguarda invece la certezza della provenienza ed immodificabilità dell'atto stesso ed evidenziandosi che l'art. 83, comma 3, c.p.c. prevede che sia trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale, con chiaro riferimento ad una autenticazione che deve riguardare la copia informatica e non la firma del rappresentato,
invece oggetto di certificazione da parte del difensore.
In merito, con l'ordinanza del 29.11.2023 la questione è stata sollevata, con termine per parte ricorrente per il deposito di regolare procura alle liti ex art. 182, comma 1, c.p.c..
3
Considerato che
la parte ricorrente non ha depositato procura alle liti con sottoscrizione firmata, può darsi seguito in questa sede al principio (Cass. 27774/2011, Cass. 34748/2019)
per cui la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente costituisce mera irregolarità e non comporta la nullità della procura.
Deve poi rilevarsi l'incongruenza nelle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, in cui si fa riferimento agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, in senso contrario alla domanda formulata per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Si ritiene di superare anche tale rilievo sul presupposto per cui la domanda appare sufficientemente determinata in riferimento agli anni scolastici indicati dal 2019 al 2023.
La parte resistente non ha contestato le circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente, se non in riferimento alla mancanza della qualifica di docente della ricorrente, con argomentazione da ritenersi superata dalla produzione documentale (non contestata dalla resistente nonostante il rinvio disposto per valutazioni) effettuata da parte ricorrente nel corso del giudizio.
In tal modo, deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363
bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per
docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1
beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente
riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
4 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite si compensano in ragione dei profili di incertezza della domanda come indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 7.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1033/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Parte_1
Tolentino n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Serenella Rosaria Zanfini, Serena
Cianflone e Gaetano Bonofiglio - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
per l'aggiornamento e la formazione del personale del docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, e per l'effetto, condannare
il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente. Con CP_1
1 vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - di dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e, in particolare, per
l'attuale insussistenza di rapporto di lavoro in qualità di docente come sopra esposto;
per
l'effetto, rigettarlo, con condanna alle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022 e 2022/2023 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 28.11.2016
prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che,
secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo che l'ultimo servizio espletato CP_1
dalla ricorrente era terminato il 13.10.2023 e che, dunque, l'Amministrazione non poteva erogare il beneficio. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 17.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi che la procura alle liti di parte ricorrente non reca la sottoscrizione del difensore su supporto cartaceo.
In merito, l'art. 83, comma 3, c.p.c. prevede che, quando il difensore si costituisce in via telematica, la procura può essere formata direttamente su documento informatico sottoscritto con firma digitale o su supporto cartaceo e, in questo secondo caso, il difensore dovrà
provvedere a trasformare in documento informatico e a trasmetterlo previa autenticazione con la propria firma digitale.
In tali casi, dunque, la procedura di trasformazione di documento cartaceo in documento informatico non può che riguardare una procura completa della necessaria certificazione della sottoscrizione da parte del difensore, dovendosi considerare che l'autenticazione richiesta per la trasmissione dell'atto riguarda invece la certezza della provenienza ed immodificabilità dell'atto stesso ed evidenziandosi che l'art. 83, comma 3, c.p.c. prevede che sia trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale, con chiaro riferimento ad una autenticazione che deve riguardare la copia informatica e non la firma del rappresentato,
invece oggetto di certificazione da parte del difensore.
In merito, con l'ordinanza del 29.11.2023 la questione è stata sollevata, con termine per parte ricorrente per il deposito di regolare procura alle liti ex art. 182, comma 1, c.p.c..
3
Considerato che
la parte ricorrente non ha depositato procura alle liti con sottoscrizione firmata, può darsi seguito in questa sede al principio (Cass. 27774/2011, Cass. 34748/2019)
per cui la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente costituisce mera irregolarità e non comporta la nullità della procura.
Deve poi rilevarsi l'incongruenza nelle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, in cui si fa riferimento agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, in senso contrario alla domanda formulata per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Si ritiene di superare anche tale rilievo sul presupposto per cui la domanda appare sufficientemente determinata in riferimento agli anni scolastici indicati dal 2019 al 2023.
La parte resistente non ha contestato le circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente, se non in riferimento alla mancanza della qualifica di docente della ricorrente, con argomentazione da ritenersi superata dalla produzione documentale (non contestata dalla resistente nonostante il rinvio disposto per valutazioni) effettuata da parte ricorrente nel corso del giudizio.
In tal modo, deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363
bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per
docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1
beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente
riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
4 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite si compensano in ragione dei profili di incertezza della domanda come indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 7.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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