Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8114/2022 promossa da:
POSSIDENTE (C.F. ), nato a [...] il Pt_1 C.F._1
08/03/1965, con il patrocinio degli avv.ti PIROMALLI ALESSANDRO e DI
GIULIO MARIA ROSARIO, con elezione di domicilio presso lo studio del primo difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/03/1968, con il patrocinio dell'avv. PROIETTI LETIZIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.02.2022 chiedeva che Parte_2
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 04.08.1991 con , precisando che dall'unione Controparte_1
erano nati i figli (Roma, 27.08.1995) e (Roma, 27.07.2006), e che Per_1 Per_2
con sentenza n. 25180/2010 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva pertanto che venisse disposto l'affidamento
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, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1
aderiva alla domanda di divorzio formulata dalla controparte chiedendo a sua volta l'affidamento condiviso del figlio minore e il collocamento del medesimo presso di sé, ma contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, che venissero confermate le condizioni della separazione in ordine al mantenimento dei coniugi, e che venisse determinato in euro 600,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio
. Per_2
All'udienza del 26.09.2022 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominava il Giudice istruttore.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c., espletata l'istruttoria ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Nulla deve disporsi con riguardo all'affidamento e al collocamento del figlio
, posto che nelle more del procedimento ha anch'egli raggiunto la maggiore Per_2
età.
Giusto il disposto dell'art. 337 sexies c.c., deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via Frascati n. 20, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, alla resistente, la quale vi abita unitamente al figlio , Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte.
2 Occorre premettere che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione,
e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
3 L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso in esame, tenuto conto delle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti, nonché della durata quasi ventennale dell'unione, da cui sono nati due figli, ritiene il collegio che sussistano i presupposti al fine di riconoscere il diritto della signora di percepire l'assegno divorzile. Ed invero la resistente risulta essere attualmente priva di un reddito fisso, avendo cessato l'attività lavorativa precedentemente svolta in qualità di colf a seguito di licenziamento comunicatole in data 26.04.2022, attività dalla quale percepiva una retribuzione mensile di euro
176,00 circa. Il ricorrente, di contro, risulta percepire entrate di natura pensionistica pari ad euro 8.500,00 annui circa, ed è titolare della ditta individuale Bontà &
Freschezza, tramite la quale svolge attività di lavoro autonomo con ricavi annui che vanno dai 20.000,00 ai 40.000,00 euro. Occorre altresì evidenziare che l'attività di minimarket che è ad oggi di titolarità esclusiva del , e dalla quale questi Parte_2
4 ricava la propria fonte principale di sostentamento, è frutto al tempo stesso della dedizione prestata dalla signora, la quale ha svolto, nel corso del matrimonio, attività lavorativa unitamente al marito.
Con riguardo al quantum dell'assegno divorzile dovuto, tuttavia, occorre precisare innanzitutto che risulta circostanza pacifica tra le parti quella per cui l'importo stabilito dalle medesime in sede di separazione consensuale a titolo di mantenimento per la moglie era stato determinato tenendo in considerazione che l'immobile sito in via Lugnano in Teverina n. 41, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, sarebbe stato utilizzato in via esclusiva dal ricorrente per la propria attività commerciale. Tale immobile deve necessariamente essere considerato produttivo di reddito per entrambi i coniugi e, di conseguenza, anche per la signora, la quale potrà agire nelle sedi opportune al fine di ottenere quanto a lei spettante in qualità di comproprietario laddove il marito decidesse di continuare ad utilizzarlo in autonomia. In aggiunta a ciò, occorre rilevare che il contenuto della relazione investigativa depositata in atti dal ricorrente e redatta dal sig. , il Testimone_1 quale è stato sentito come teste all'udienza del 22.11.2023 al fine di confermare quanto ivi indicato, unitamente alle dichiarazioni rese dalla stessa parte resistente in sede di interpello, lasciano presumere che la svolga almeno in parte CP_1
attività lavorativa, seppure con modalità meramente saltuarie. Pertanto, tenuto conto dell'impossibilità di stabilire con certezza quali siano le entrate della resistente, che si presumono però esistenti, nonché avuto riguardo al fatto che la casa coniugale assegnata alla medesima è anch'essa di proprietà di entrambi in coniugi al 50%, appare equo al collegio determinare in euro 350,00 mensili l'assegno divorzile dovuto da a . Parte_2 Parte_3
Con riguardo al mantenimento della prole, occorre premettere che nulla deve disporsi in favore della figlia , in quanto non c'è contestazione tra le parti in Per_1 ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della medesima. Il
Possidente dovrà pertanto contribuire al solo mantenimento del figlio , non Per_2
economicamente autosufficiente. Avuto riguardo alle presumibili esigenze del ragazzo in ragione della sua età, nonché tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza del figlio presso la madre, con la quale convive, appare congruo determinare in euro 400,00 il contributo dovuto da a Parte_2 CP_1
per il suo mantenimento.
[...]
5 Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per il figlio. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
La soccombenza reciproca delle parti con riguardo alle rispettive pretese economiche giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
8114/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
04.08.1991 tra e;
Parte_2 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto n. 00922, parte 2, serie A03);
- determina in euro 350,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di da corrispondersi presso il di lei Parte_2 Controparte_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e
6 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Frascati n. 20, a Controparte_1
- determina in euro 400,00 mensili il contributo dovuto da per il Parte_2
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
20/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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