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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/11/2024, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr.ssa Francesco Paolo Pizzo Giudice
dr. Francescamaria Piruzza Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 101/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Stefano Artuso del foro di Treviso, giusta procura allegata al ricorso (PEC:
); Email_1
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Alessia Noto, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione (PEC:
); Email_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: divorzio giudiziale – sentenza parziale status
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 12/09/2024 al quale si rinvia;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/01/2023 premesso che in data Parte_1
18.09.2001 ha contratto matrimonio concordatario in Palermo con la resistente, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo all'anno 2001 – Atto n. 121 – P.II -
S.A.; che da tale unione non nascevano figli;
che in data 27/03/2019 avanti il Tribunale di
Treviso, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
che sono trascorsi oltre cinque anni dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Treviso avvenuta in data 27/03/2019, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
di lavorare presso INCA Snc di Toniolo Pamela San Josè percependo un reddito lordo medio annuo di circa 15.000,00; che la resistente in data 30.04.2019, ha aperto una ditta individuale di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e loro accessori;
che dalla separazione alla data odierna, la ricorrente non ha mai chiesto aiuti all'odierno ricorrente ne ha mai agito per modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione facendo presumere che la stessa versi in condizioni di autosufficienza, ha chiesto al Tribunale
di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
di disporre che nulla deve a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare a favore di Parte_1
con vittoria di spese ed onorari di causa. Controparte_1
Si è costituita la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposta alla richiesta di parte ricorrente di non versare, a favore della resistente, l'assegno divorzile e ha chiesto il versamento a titolo di assegno divorzile della somma di €.400,00 mensili.
All'udienza del 27/05/2024 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che la Corte di
Appello ha accolto il reclamo avverso il provvedimento provvisorio revocando l'assegno disposto dal Presidente (doc. depositato telematicamente in data 21/05/2024).
Alla medesima udienza, su domanda di entrambe le parti, la causa è stata posta in decisione senza termini per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fatta salva la prosecuzione del giudizio per le altre questioni patrimoniali sollevate.
2 Con ordinanza dell'8 agosto 2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Verificato il passaggio degli atti al Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa in decisione sullo status all'udienza del 12.09.2024.
Ciò posto, deve darsi atto che il Pubblico Ministero ha apposto il visto sugli atti in data
23.10.2024.
Premesso quanto sopra, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Treviso nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 27/03/2019, conclusosi con l'emissione di Decreto
di Omologa, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalla litigiosità manifestata dalle parti in ordine alle ulteriori questioni del presente giudizio.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis
vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Occorre, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6
marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279. cpv. n.4 cod. proc. civ.;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data
3 18/09/2001 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Palermo all'anno 2001 – Atto n. 121 – P.II – Serie A.;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 369;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
7.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Michele Ruvolo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr.ssa Francesco Paolo Pizzo Giudice
dr. Francescamaria Piruzza Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 101/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Stefano Artuso del foro di Treviso, giusta procura allegata al ricorso (PEC:
); Email_1
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Alessia Noto, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione (PEC:
); Email_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: divorzio giudiziale – sentenza parziale status
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 12/09/2024 al quale si rinvia;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/01/2023 premesso che in data Parte_1
18.09.2001 ha contratto matrimonio concordatario in Palermo con la resistente, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo all'anno 2001 – Atto n. 121 – P.II -
S.A.; che da tale unione non nascevano figli;
che in data 27/03/2019 avanti il Tribunale di
Treviso, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
che sono trascorsi oltre cinque anni dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Treviso avvenuta in data 27/03/2019, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
di lavorare presso INCA Snc di Toniolo Pamela San Josè percependo un reddito lordo medio annuo di circa 15.000,00; che la resistente in data 30.04.2019, ha aperto una ditta individuale di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e loro accessori;
che dalla separazione alla data odierna, la ricorrente non ha mai chiesto aiuti all'odierno ricorrente ne ha mai agito per modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione facendo presumere che la stessa versi in condizioni di autosufficienza, ha chiesto al Tribunale
di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
di disporre che nulla deve a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare a favore di Parte_1
con vittoria di spese ed onorari di causa. Controparte_1
Si è costituita la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposta alla richiesta di parte ricorrente di non versare, a favore della resistente, l'assegno divorzile e ha chiesto il versamento a titolo di assegno divorzile della somma di €.400,00 mensili.
All'udienza del 27/05/2024 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che la Corte di
Appello ha accolto il reclamo avverso il provvedimento provvisorio revocando l'assegno disposto dal Presidente (doc. depositato telematicamente in data 21/05/2024).
Alla medesima udienza, su domanda di entrambe le parti, la causa è stata posta in decisione senza termini per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fatta salva la prosecuzione del giudizio per le altre questioni patrimoniali sollevate.
2 Con ordinanza dell'8 agosto 2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Verificato il passaggio degli atti al Pubblico Ministero, la causa è stata rimessa in decisione sullo status all'udienza del 12.09.2024.
Ciò posto, deve darsi atto che il Pubblico Ministero ha apposto il visto sugli atti in data
23.10.2024.
Premesso quanto sopra, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Treviso nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 27/03/2019, conclusosi con l'emissione di Decreto
di Omologa, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalla litigiosità manifestata dalle parti in ordine alle ulteriori questioni del presente giudizio.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis
vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Occorre, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6
marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279. cpv. n.4 cod. proc. civ.;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data
3 18/09/2001 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Palermo all'anno 2001 – Atto n. 121 – P.II – Serie A.;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
novembre 2000 n. 369;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
7.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Michele Ruvolo
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