Provvedimento: […] l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, che è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti (intra vires, art.490, primo comma e secondo comma num.2, cod. civ.) e soltanto con questi stessi beni (cum viribus hereditatis, art.497 cod. civ.). L'accettazione beneficiata non conforma, pertanto, il diritto di credito azionato che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza, ma segna i limiti della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore (Sez. 3, sentenza n. 7090 del 2015, Sez. 2, ordinanza n. 20531 del
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