Articolo 497 del Codice civile
Articolo 496Articolo 498
Versione
19 aprile 1942
Art. 497.

(Mora nel rendimento del conto).

L'erede non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando e' stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui e' debitore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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