Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 497.
(Mora nel rendimento del conto).
L'erede non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando e' stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui e' debitore.
(Mora nel rendimento del conto).
L'erede non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando e' stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui e' debitore.
Commentari • 8
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 31 dicembre 2023 · 53.358654
L'articolo 497 del Codice Civile, rubricato "Mora nel rendimento del conto", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 497 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 497 del Codice Civile: Comma 1 dell'art. 497 c.c. "L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo". […]
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Giurisprudenza • 119
- 1. Trib. Messina, sentenza 17/11/2022, n. 1936Provvedimento: […] stato condannato n.q. di erede con beneficio di inventario del de cuius Persona_2 Con l'opposizione svolta ha eccepito la nullità del precetto ai sensi degli artt. 497 e 506 c.c . deducendo che l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario non possa essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori del defunto una volta effettuate le formalità necessarie a tale particolare tipo di successione e che la trascrizione dell'accettazione impedisce pignoramenti sia sui beni personali dell'erede che sui beni dell'inventario. […] sulla base del disposto degli artt. 495 e 497 c.c . […] a norma dell'art. 497 cod. civ ., […] il rispetto di quanto sancito dall'art. 497 c.c […]Leggi di più...
- esecuzione forzata·
- art. 495 c.c.·
- trascrizione accettazione eredità·
- responsabilità ereditaria·
- art. 497 c.c.·
- art. 498 c.c.·
- opposizione agli atti esecutivi·
- beneficio d'inventario·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- art. 617 c.p.c.·
- art. 506 c.c.