Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13502/2012 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa oggi dall'Avv. Filippo Gianfranco Tisci, Parte_1
domiciliata come in atti, giusta mandato in atti;
, rappresentato e Parte_2
difeso dall'Avv. Nicola Marinelli, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-attori- nei confronti di
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Griseta, domiciliato Controparte_1
come in atti, giusta mandato in atti;
- ( ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la CP_2 CP_3
mandataria , rappresentata e difesa Controparte_4 dall'Avv. Alfredo Zaccaria, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-convenuti-
e Controparte_5 Controparte_6
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza del 07/11/2024
(dalle parti costituite, al netto dell'attore ), celebrata con le modalità di cui Parte_2 all'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendono integralmente trascritte.
1
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 26/11/2012 e successivi, i coniugi e hanno evocato in giudizio i convenuti di cui in epigrafe Parte_1 Parte_2
esponendo in fatto quanto segue:
- a istanza dell'ingiungente il Tribunale di Bari, con decreto Controparte_5
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3131/1993, ingiunse a Controparte_1
(debitore principale) nonché ai garanti e il Parte_3 Parte_4
pagamento, in solido, della somma di ₤204.103.842, oltre interessi e spese, in forza di due finanziamenti agrari concessi da a , previo Controparte_5 Controparte_1
rilascio di cambiali sottoscritte per avallo dai genitori e Parte_3 Parte_4
[...]
- avverso detto decreto ingiuntivo spiegarono distinte opposizioni ex art. 645 c.p.c.
e (in proprio e quali eredi di ), Controparte_1 Parte_3 Parte_4
nonché e (quali eredi di , Parte_2 Parte_5 Parte_4
originando il proc. n. 3956/1993 R.G., al quale fu riunito il giudizio di opposizione n.
3105/1996 R.G.; le opposizioni riunite furono rigettate dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 1815/2003, emessa in data 08/09/2003;
- detta decisione fu appellata dinanzi alla Corte territoriale da (proc. n. Parte_2
1592/2004 R.G.); in sede di gravame, costituendosi in giudizio il 29/10/2004, il debitore principale propose appello incidentale, sostenendo l'inesistenza del Controparte_1
credito portato dal titolo monitorio per intervenuta transazione con l'Istituto creditore in data 25/01/2002;
- nelle more del giudizio di gravame, in data 02/04/2008 gli odierni attori Parte_2
(condebitore solidale) e (coniuge, in comunione legale, di quest'ultimo Parte_1
e attinta da azione esecutiva) stipularono con in qualità di Controparte_6
mandataria di (cessionaria del credito originariamente nella titolarità della CP_2
cedente , un accordo transattivo a tacitazione delle reciproche Controparte_5
pretese, ciò determinando, a seguito del versamento dell'importo di €19.000,00 da parte di e la parziale definizione del procedimento di appello, Parte_2 Parte_1
giusta sentenza non definitiva n. 885/2008, in atti, nonchè la definizione del
2 TRIBUNALE DI BARI
procedimento esecutivo immobiliare intrapreso dall'Istituto di credito (proc. n.
207/2004 R.G.E., ove propose il 16/03/2007 ricorso in opposizione ex Parte_1
art. 619 c.p.c.);
- in seguito, il giudizio di gravame, proseguito tra il creditore e il debitore principale per la delibazione dell'eccezione di transazione da quest'ultimo sollevata in appello, fu definito con pronuncia di cessata materia del contendere n. 243/2010, in atti, in ragione della definizione bonaria della lite per mezzo della transazione del 25/01/2002 dedotta dal debitore principale (avverso detta decisione, come dedotto Controparte_1 dall'Istituto, è stato proposto ricorso per Cassazione, respinto dalla Corte di legittimità con la pronuncia n. 15931/2012, non in atti).
Sulla base delle esposte premesse, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio il debitore principale , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_6 [...]
invocando la nullità ovvero l'annullamento della transazione del CP_5
02/04/2008, “per illegittimità, inesistenza della causa, temerarietà e infondatezza della pretesa” (stante, in tesi, l'estinzione dell'obbligazione principale per effetto della transazione del 25/01/2002) e la conseguente condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione ovvero in solido, alla “restituzione” della somma di €19.000,00 (oltre interessi e rivalutazione), versata in adempimento dell'accordo.
In punto di diritto, a sostegno dell'invalidità della transazione del 02/04/2008, gli attori hanno in primo luogo eccepito l'annullabilità del negozio ai sensi dell'art. 1971 c.c., appalesandosi le ragioni creditorie fatte valere da nel giudizio di appello (e CP_2 successivamente per mezzo dell'azione esecutiva), poste a base dell'accordo transattivo del 02/04/2008, totalmente temerarie a fronte di credito insussistente, stante la ritenuta estinzione dell'obbligazione principale, generante il titolo monitorio n. 3131/1993, per effetto della transazione del 25/01/2002 conclusa dal debitore principale CP_1
con l'Istituto mutuante.
[...]
La transazione, secondo la prospettazione, era stata dolosamente sottaciuta da entrambi i contraenti e conosciuta dagli attori solo per il tramite della citata sentenza n. 234/2010, ossia all'esito del giudizio di appello (nel quale, veicolata per mezzo dell'appello incidentale del debitore principale, era pure stata negata nell'efficacia dall'Istituto); ancora secondo la prospettazione attorea, erano evidenti i raggiri posti in essere dei convenuti, che avevano artatamente celato di aver composto bonariamente la lite, al solo fine di avvantaggiare il debitore principale a detrimento della posizione patrimoniale del
3 TRIBUNALE DI BARI
garante (e del coniuge in comunione legale), rimasto invece esposto alle azioni esecutive (e alle conseguenti segnalazioni in centrale rischi), in ragione dell'apparente permanenza del vincolo di solidarietà e, perciò, indotto (e anzi, costretto poiché coartato, col proprio coinuge, nella propria autodeterminazione negoziale) ad addivenire alla definizione transattiva della relativa posizione in data 02/04/2008.
In alternativa, sempre in ragione della citata transazione del 25/01/2002, hanno eccepito la nullità del negozio transattivo del 02/04/2008 per difetto originario di causa ex art. 1418, co. 2, c.c., stante l'inesistenza del credito ingiunto (come detto, in tesi transatto ed estinto interamente nel 2002) e, pertanto, della funzione del negozio transattivo (sine causa poiché, nella specie, correlato a debiti non più esistenti).
I.2.- , costituendosi in giudizio (comparsa di risposta depositata Controparte_1
in data 06/03/2013), ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non rivestendo egli la qualifica di contraente dell'accordo transattivo del
02/04/2008, intercorso esclusivamente tra gli attori e l'Istituto di credito (e, peraltro, non avendo partecipato neppure alle fasi precontrattuali), nè essendo, oltretutto, destinatario/percettore del pagamento oggetto della domanda restitutoria.
Altresì, ha eccepito l'infondatezza delle avverse pretese, deducendo in particolare: che l'esistenza dell'accordo transattivo del 25/01/2002 era conosciuta (o quantomeno conoscibile) dagli attori - e almeno dal condebitore (appellante nel Parte_2
menzionato procedimento di gravame) - sin dal 29/10/2004, ovverosia dalla data di deposito dell'appello incidentale da parte del debitore principale, avvenuta circa quattro anni prima dell'accordo transattivo del 02/04/2008; che, ciò nonostante, ai sensi dell'art. 1304 c.c., non vi era comunque stata l'estensione degli effetti favorevoli prodotti dalla detta transazione del 25/01/2002, in considerazione della mancata dichiarazione da parte del condebitore solidale di volerne profittare anteriormente alla conclusione della transazione del 02/04/2008; che, a ogni modo, non era ravvisabile alcun obbligo in capo a sè di comunicare l'intervenuto accordo bonario.
Ha perciò concluso per l'accoglimento dell'eccezione preliminare e, nel complesso, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
I.3.- costituendosi in giudizio (comparsa di risposta depositata in CP_2
data 15/03/2013), ha contestato in fatto e diritto le avverse prospettazioni, affermando la fondatezza della propria pretesa di credito, sottesa alla transazione del 02/04/2008, invero pure fatta valere in sede esecutiva in ragione dell'inadempimento del primo
4 TRIBUNALE DI BARI
accordo transattivo.
In particolare, come già in seno al menzionato giudizio di gravame, il creditore ha affermato l'“inefficacia” della transazione (si osserva sin d'ora, non novativa) stipulata in data 25/01/2002, per non avere ottemperato alle pattuite condizioni, Controparte_1
ovverosia, su tutto, al puntuale versamento delle rate di pagamento della creditoria per l'importo transatto di ₤300.000.000; di talchè, l' ha riferito di aver contestato CP_7
l'inadempimento a , dapprima in data 19/10/2012 e successivamente Controparte_1
con missiva del 24/01/2013, determinando in €54.983,80 l'importo a debito ancora dovuto (quantificato scomputando la somma di €19.000,00, percepita in forza della transazione per cui è causa).
Inoltre, ha evidenziato che la Corte di Appello di Bari, con la richiamata sentenza n.
243/2010 emessa in ordine alla pretesa monitoria, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, stante la sopraggiunta transazione del 25/01/2002, tuttavia non pronunciandosi, non essendo stata veicolata in giudizio la relativa eccezione di inadempimento, in ordine al prospettato inadempimento della medesima transazione del
25/01/2002.
Ha dunque concluso per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di giudizio.
I.4.- Gli altri convenuti ( ; ), ritualmente Controparte_6 Controparte_5
evocati, non si sono costituiti e vanno perciò dichiarati in questa sede contumaci.
I.5.- La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, dopo numerosi rinvii in altro ruolo (accordati anche per i prefigurati tentativi, infruttuosi, di bonario componimento), è pervenuta a questo giudice in riassegnazione solo in data 06/12/2023; sicchè, all'ud. 07/11/2024, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive (decorrenti dal
11/11/2024, data di comunicazione dell'ordinanza di riserva in decisione).
Le memorie ex art. 190 c.p.c. sono state depositate da tutte le parti costituite, al netto di
(in merito al quale va osservato che la iniziale difesa congiunta con Parte_2
a mezzo del medesimo difensore Avv. Marinelli, è venuta meno in Parte_1
corso di causa e in particolare a far data dal 28/02/2017: infatti, in tale data si è costituito in sostituzione per la sola il nuovo difensore Avv. Tisci, Pt_1 permanendo la difesa dell'Avv. Marinelli, rinunciante al mandato con riguardo alla sola
5 TRIBUNALE DI BARI
Donatone, per l'altra parte attrice nel silenzio delle parti, per quanto Parte_2
risultante dagli atti del fascicolo, il difensore Avv. Marinelli, pur avendo preannunciato la propria cancellazione volontaria quale ragione di rinuncia al mandato, risulta, per quanto possibile accertare, ancora iscritto all'Albo).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico, non potendosi sottacere che le difese, a tratti, risultano sovrabbondanti e/o inutili all'effettiva utilità per il contraddittorio e alla definizione della controversia.
II.1.- La transazione conclusa in data 02/04/2008 dagli attori ( in Parte_2
qualità di condebitore solidale;
quale coniuge del primo ed esposta Parte_1 all'azione esecutiva conseguente all'esposizione debitoria in garanzia) non risulta affetta dall'invocata annullabilità ex art. 1971 c.c..
II.1.1.- Sintetizzando la prospettazione attorea (v. par. I.1.), , Controparte_1
debitore principale, e il creditore transigente (il credito, come riferito, è stato ceduto), avrebbero tenuto un comportamento in mala fede, tale da aver determinato gli attori a concludere l'invalida transazione del 02/04/2008; invero e in altri termini, la transazione del 02/04/2008 sarebbe intervenuta su pretesa temeraria, essendo il credito monitorio, garantito da divenuto in tesi inesistente nelle more del giudizio di Parte_2
opposizione ex art. 645 c.p.c., a seguito della richiamata transazione del 25/01/2002.
Entrambi i contraenti, in particolare, avrebbero sottaciuto al condebitore la conclusione della detta transazione del 25/01/2002 al fine di ricavarne vantaggi patrimoniali connessi all'asserita permanenza del vincolo solidale (cfr. le difese finali dell'attrice in linea con le iniziali prospettazioni: “da un lato il debitore principale non Pt_1 ha svelato l'esistenza della transazione del 2002 per non liberare i debitori in solido dalle procedure esecutive che potevano ritornare utili sia a se stesso, sia all'istituto di credito, qualora il primo non fosse stato in grado di adempiere all'accordo transattivo;
dall'altro ritornava utile costringere i debitori in solido a transige l'avviato giudizio di secondo grado teso, (nei confronti degli odierni convenuti), anche ad accertare le firme apocrife di avallo apposte sulle cambiali agrarie e, al contempo, farli partecipare
“inconsapevolmente” all'estinzione del debito di Lire 300.000.000 oltre interessi, come pattuito tra il debitore principale e l'istituto di credito con l'atto transattivo del
24.01.2002”; “gli istanti attori hanno sottoscritto la transazione del 02.04.2008 unicamente perché indotti erroneamente nella convinzione di trovarsi in una situazione debitoria nei confronti della banca, che li ha resi ostaggi con diverse procedure
6 TRIBUNALE DI BARI
giudiziarie attraverso le quali ha illegittimamente aggredito tutti i loro beni (ereditari e non)”).
II.1.2.- Tanto premesso, occorre delineare il quadro pretorio pertinente al caso di specie.
Con riguardo all'asserita annullabilità della transazione ex art. 1971 c.c., per consolidata giurisprudenza (Cass., n. 12744/2022, tra le molte), l'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno oggettivo e uno soggettivo, ossia, rispettivamente, che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente e obiettivamente infondata (e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia e che vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti) e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole dell'infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta. Il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto più che l'art. 1971, richiedendo, per l'annullamento della transazione la consapevolezza, in una delle parti, della temerarietà della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo (per tutte, v. Cass., n. 3797/1988).
II.1.3.- Applicando le predette coordinate giurisprudenziali alla fattispecie, venendo all'elemento oggettivo, l'assoluta infondatezza/temerarietà della pretesa di credito transatta è smentita dalle seguenti considerazioni.
Preliminarmente va dato atto che risultano coperti dal riferito giudicato n. 243/2010 soltanto l'esistenza storica della transazione del 25/01/2002 e il suo carattere non novativo (si rileva, la transazione non è agli atti, ma la stessa può essere ricostruita, per quanto rilevante per la presente decisione, facendo perno sulle pronunce della Corte territoriale e sull'art. 115 c.p.c., nei termini qui esposti).
Di contro, come emerge dal tenore della sentenza n. 243/2010, non risultano coperti dal menzionato giudicato, neppure in via implicita, i profili dell'efficacia, della validità e dell'esatto adempimento della transazione medesima del 25/01/2002.
Difatti, in relazione al suo inadempimento (in tali termini va letta la difesa dell' - CP_7 per vero atecnica nella qualificazione - di “inefficacia” della transazione, poiché difesa collegata all'omesso versamento da parte del debitore principale degli importi pattuiti, oltre che all'inosservanza di altri obblighi pattizi), nessuna istanza è stata veicolata
7 TRIBUNALE DI BARI
ritualmente nel predetto giudizio di appello, men che meno nei termini dell'eccezione di inadempimento (tanto è traibile dalla motivazione della citata pronuncia); né consta agli atti che siano stati esperiti rimedi manutentivi o caducatori del contratto di transazione del 25/01/2002.
Dunque, alcun dato utile a supportare la prospettata temerarietà della pretesa rinviene dalla decisione n. 243/2010 dei giudici del gravame (peraltro, nella sentenza non definitiva n. 885/2008 erano già stati respinti i profili di appello incidentale ulteriori a quelli riguardanti la transazione del 25/01/2002 e coinvolgenti l'illegittimità della pretesa monitoria): il procedimento di appello si è concluso, come già ricostruito (v. anche par. I.3., risultando corrette le ricostruzioni sul punto del creditore) con pronuncia di cessata materia del contendere in ragione dell'intervenuta transazione del 25/01/2002
(di cui, a ogni modo, è stato rilevato in sentenza il carattere non novativo), ma senza alcuna delibazione nel merito circa la fondatezza della pretesa di credito avanzata dall'Istituto (ovvero, in ordine al contenuto o agli effetti della transazione non novativa del 25/01/2002, il cui inadempimento prospettato, si è detto, è rimasto estraneo al thema decidendum).
Posto che il prospettato inadempimento della transazione può essere, perciò, oggetto di esame incidenter tantum in questo giudizio, che l'accordo transattivo non sia stato integralmente adempiuto nei termini e nei pagamenti pattizi è dato effettivamente non contestato, oltre che documentato dalle prodotte missive di messa in mora del saldo e dall'avvio e prosieguo delle azioni esecutive (si osserva, non sono state dedotte opposizioni esecutive ex art. 615, co. 2, c.p.c., tese a contestare l'an o il quantum executionis), successivamente alla transazione del 2002; a fronte del carattere non novativo della transazione, collegata a pagamenti rateali incontestatamente non adempiuti nei termini negoziali, la parte creditrice è quindi rimasta titolare della posizione creditoria azionata in sede monitoria e posta a fondamento dell'accordo transattivo del 2008.
Nè constano ulteriori elementi istruttori, neppure veicolati nelle sedi esecutive, atti quantomeno a far presumere la totale e assoluta infondatezza della pretesa azionata.
Peraltro, la sopravvenienza dell'accordo transattivo del 25/01/2002 può dirsi conosciuta
(o quantomeno conoscibile con ordinaria diligenza) da (appellante e Parte_2
condebitore solidale) non a far data dalla comunicazione della sentenza n. 243/2010, ma sin dal 29/10/2004, ovverosia dalla data di deposito dell'atto di costituzione in appello
8 TRIBUNALE DI BARI
incidentale da parte del debitore principale, data di circa quattro anni anteriore all'accordo transattivo concluso dagli attori. Ciò nonostante, in ben Parte_2
quattro anni, non ha mai dichiarato, ai sensi dell'art. 1304 c.c., di voler profittare degli effetti favorevoli prodotti dalla detta transazione del 2002, essendo al più tale comportamento foriero di risvolti (anche esecutivi) pregiudizievoli per sé, oltre che per la moglie.
Sicchè, la transazione del 2008, qui impugnata, risulta ascrivibile a personali valutazioni di convenienza operate dagli attori contraenti, anche alla luce delle intraprese (per quanto consta, non illegittime) azioni esecutive e delle fisiologiche lungaggini (e dell'aleatorietà) dei procedimenti pendenti (si rileva, per di più, l'esito sfavorevole per i debitori della sentenza di primo grado ex art. 645 c.p.c.).
Accertato il difetto del requisito oggettivo ex art. 1971 c.c. della temerarietà delle ragioni dell' convenuto, si appalesa superfluo l'apprezzamento della sussistenza CP_7
del presupposto soggettivo descritto dalla norma, sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte innanzi illustrato.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 1971 c.c..
II.2.- Dalle circostanze esposte, intervenendo la transazione su pretesa creditoria non solo non manifestamente infondata/temeraria, ma anche effettivamente esistente, parimenti deve rigettarsi la domanda di nullità del contratto di transazione per difetto di causa ex art. 1418, co. 2, c.c..
La prospettazione, invero, non tiene conto del fatto che la causa del contratto di transazione, ovverosia la ragione giustificatrice del negozio, consiste nel porre fine ad una lite già iniziata o a prevenirla mediante reciproche concessioni tra le parti (v. art. 1965 c.c.): come già ricostruito e traibile dal tenore degli accordi cristallizzati nel contratto di transazione del 02/04/2008, le parti hanno inteso comporre una precedente lite (contenziosa ed esecutiva, correlata a debito in garanzia e, a valle, alla comunione legale tra i coniugi), definendo bonariamente le controversie pendenti tra i transigenti mediante l'assunzione di reciproci obblighi.
Né le vicende dedotte dagli attori sopraggiunte alla transazione sottoscritta possono, evidentemente, comportarne la nullità, come noto patologia negoziale relativa alla fase genetica.
II.3.- All'infondatezza delle domande attoree di invalidità consegue il rigetto della domanda restitutoria.
9 TRIBUNALE DI BARI
Ai fini di cui all'art. 116, co. 2, c.p.c., va rilevato altresì il completo disinteresse manifestato all'esito del giudizio da , non comparso all'udienza di p.c. - e Parte_2 per vero sin dall'ud. 28/02/2017; v. par. I.5. - (si rammenta che, in ossequio al principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo jus postulandi con riguardo alla causa in corso: Cass., Sez. Un., n. 11303/1995; Trib. Trani, 05/02/2019, n. 312). E' peraltro pure ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il comportamento processuale della parte - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo” (tra le altre, Cass., nn. 9279/2005 e
14748/2007).
II.4.- Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Deve in ogni caso rilevarsi, anche per la regolamentazione delle spese di lite, che condivisibile risulta la difesa di nella parte in cui ha sostenuto la Controparte_1
propria totale estraneità all'azione spiegata, poiché, da un lato, tesa esclusivamente al vaglio dell'invalidità negoziale di un contratto transattivo cui egli non ha preso parte e, dall'altro, alla restituzione, quale conseguenza dell'invalidità auspicata, di somme di cui egli non è pacificamente stato destinatario nè percettore.
Infine, non è stata formulata alcuna domanda (operante, peraltro, sul ben diverso piano risarcitorio) conseguente alla prospettata violazione dell'obbligo informativo in tesi gravante sulle parti della prima transazione.
III.- Le spese processuali seguono la totale soccombenza attorea.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo tra le parti costituite secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex
Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate, (valori medi, al netto della fase istruttoria liquidata ai minimi).
La contumacia delle altre parti convenute vittoriose esonera dalla relativa regolamentazione delle spese di lite.
10 TRIBUNALE DI BARI
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
altri, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di e;
Controparte_6 Controparte_5
2) RIGETTA le domande attoree;
3) CONDANNA gli attori, in solido, al pagamento, in favore di ciascuno dei due convenuti costituiti, delle spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in
€4.237,00 ciascuno per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge (con distrazione, per il compenso di pertinenza di , in favore Controparte_1
del difensore dichiaratosi antistatario).
Nulla per le spese tra le restanti parti.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Bari, 02/05/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
11