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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1665/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 05/08/2019 al n. 1665 del R.G.
Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente a oggetto appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Livorno n. 1430/2016 depositata il 22/11/2016 e la sentenza definitiva del Tribunale di Livorno n. 605/2019 depositata il 06/06/2019, rese nel procedimento civile R.G. 20499/2008 promossa da:
Sig. (C.F. ) e Sig.ra Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura
[...] CodiceFiscale_2 in atti, dall'Avv. Luca BERTINI (C.F. ); C.F._3
- appellanti principali -
contro
:
(P.I. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Maria BELLINO (C.F. ); C.F._4
- appellata/appellante incidentale -
nonché
contro
: Geom. C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._5 giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Andrea CRITELLI (C.F.
; C.F._6
- appellata/appellante incidentale -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti principali Pt_1 Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze riformare nelle parti meglio precisate nella narrativa dell'atto di appello l'impugnata sentenza, rigettando le impugnazioni incidentali proposte dalle appellate e, in accoglimento del proposto appello e delle domande non accolte in primo grado,
NEL MERITO
a) accertare gli inadempimenti della geom. nell'espletamento Controparte_2
degli incarichi conferitigli dai coniugi e ed Parte_1 Parte_2
indicati in atti, in particolare per gli errori, le omissioni ed i ritardi professionali nonché per la violazione dei doveri gravanti sulla stessa convenuta nell'esecuzione dei detti incarichi e, specificamente, del dovere di adempiere con la dovuta diligenza alle obbligazioni assunte;
b) dichiarare risolto per inadempimento della medesima convenuta il relativo contratto di opera intellettuale indicato in atti e, comunque, accertare e liquidare gli ulteriori danni subiti dagli attori e conseguenti alle violazioni e/o agli inadempimenti di cui al punto precedente, nella misura che sarà provata in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia, come meglio indicato in atti;
c) condannare la geom. al pagamento in favore degli attori medesimi (coniugi Controparte_2
dell'importo liquidato per gli indicati ulteriori Parte_1 Parte_2
danni come sopra accertati, oltreché del danno da ritardo e degli interessi legali;
d) in ipotesi, compensare il complessivo importo degli eventuali crediti riconosciuti alla professionista geom. per il corrispettivo ed i Controparte_2 rimborsi dell'opera professionale eventualmente svolta con il corrispondente importo del
contro
-credito per i danni come liquidato al punto b) che precede e, per l'effetto, condannare la medesima geom. al pagamento in Controparte_2
favore degli attori della differenza residua una volta operata la compensazione, oltre il danno da ritardo e gli interessi legali. Con vittoria delle spese processuali.
2 IN VIA ISTRUTTORIA
I) in aggiunta ai documenti già precedentemente prodotti (in primo grado, con
l'atto di appello, con le note di trattazione scritta 24-25/6/2021 e con le note di trattazione scritta 12/10/2022), si producono in allegato alle presenti note di trattazione scritta i documenti sopra richiamati e contraddistinti dai numeri da
D12) a D116) in quanto documenti sopraggiunti dopo la proposizione dell'atto di appello e l'ultima udienza di trattazione del 19/3/2024;
II) si insiste per l'ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado nelle memorie istruttorie 10/3/2010 e 2/4/2010 da intendersi qui integralmente trascritte, limitatamente alle parti non ammesse ed a quelle delle quali è stata successivamente revocata l'ammissione;
III) si chiede, inoltre, che sia disposta la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in atto di appello diretta sia a stimare il corretto valore di mercato all'epoca della domanda del bene oggetto di causa e perduto a causa dell'inadempimento della appellata geom. (per i motivi già spiegati in atti e stante la Controparte_2 mancata risposta del Consulente d'Ufficio alla specifica corrispondente osservazione ritualmente formulata dal Consulente di Parte geom. Per_1
, sia a determinare il costo delle opere di demolizione (compreso lo
[...] smaltimento dei materiali di risulta) per l'esecuzione dell'ordine 22/2/2007 emesso dal Comune di PI (doc. 12) divenuto definitivo nel corso del presente giudizio di appello (considerata l'omissione di qualsiasi accertamento al riguardo da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio con l'indagine peritale disposta in primo grado, nonostante l'evidenza di questa voce di danno in quanto direttamente conseguente all'esecuzione dell'ordine di demolizione)”. per l'appellata/appellante incidentale Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza respinta, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da e Parte_1
ex art. 342 c.p.c.; vinte le spese;
nel merito, respingere Parte_2
l'appello principale proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata limitatamente ai capi impugnati e in accoglimento dell'appello incidentale, accertata la correttezza dell'operato del D.L , dunque, l'assenza di responsabilità e/o CP_4 CP_2
l'irrilevanza ed ininfluente dell'eventuale inadempimento, rigettare integralmente
3 la domanda risarcitoria avanzata dai Sig.ri e Parte_1 Controparte_5
in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata in punto di quantum e di nesso causale tra l'eventuale inadempimento ed i danni reclamati, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Condannare gli appellanti, e a restituire a l'importo di Pt_1 Pt_2 CP_1
€ 62.348,70 corrisposto in esecuzione della sentenza definitiva n. 605/19, con interessi dal giorno del pagamento.
In caso di conferma delle sentenze impugnate applicare lo scoperto contrattuale del 10%.
In via istruttoria ci si oppone sia all'ammissione delle prove richieste dagli appellanti e non ammesse dal Giudice di primo grado in quanto inammissibili: Ci si oppone, altresì all'ammissione di nuova CTU stante la genericità della richiesta.
Infatti gli appellati si limitano a richiedere un nuovo elaborato peritale senza però indicare le incongruenze e le carenze dell'elaborato tecnico che rendono necessaria la rinnovazione”. per l'appellata/appellante incidentale Geom. CP_2
“Respinta ogni contraria istanza eccezione deduzione, accogliere i motivi di appello incidentale promosso e come indicato in premessa riformare e modificare
i punti delle sentenze impugnate come sopra indicato e quinti statuendo:
A) “La condanna al pagamento delle competenze e spese di giudizio oltre iva e cpa a carico della terza chiamata ed in favore della convenuta geom. CP_6
ella misura indicata nella nota spese depositata, in data 26.04.2019, CP_2
in separato atto ma contestualmente alla memoria conclusionale di replica e comunque in quella somma che sia ritenuta di giustizia”
B) “La condanna dei sig.ri al pagamento in favore di detta Parte_3 geometra per la somma di €. 1.371,00 oltre iva, spese per la cassa previdenza e rimborsi per le spese sostenute;
nel caso in cui la geom. rimanesse CP_2
scoperta dalla copertura in garanzia di , operare la compensazione tra i CP_6 crediti- debito con parte attrice” ed inoltre “In caso in caso di diniego di condanna della geom. al risarcimento dei danni in favore di parte attrice: CP_2
“Condannare gli attori al pagamento delle competenze e spese legali sostenute
4 dalla per il primo grado di giudizio” in caso di conferma di Controparte_7
condanna della di cui in sentenza di primo grado: Controparte_7
“Compensare le spese giudizio tra le parti”
C) “Respingendo le domande attoree e statuendo: “Che la geom. è CP_2
esente da qualsivoglia responsabilità verso gli attori e che ad essi nulla deve;
nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità della
[...]
er ella risponda la terza chiamata CP_7 Controparte_8
in manleva e garanzia a titolo contrattuale e quindi per i denegati ed eventuali danni che dovessero essere accertati in favore di parte attrice ed in danno della
Geom. quale garante della Geom. irca i rischi derivanti CP_2 CP_2
dall'esercizio di attività professionale, assicurazione dalla quale la convenuta intende essere manlevata e garantita affinché risponda in via esclusiva o quota parte dei seppur denegati danni richiesti ed eventualmente accertati”.
- Nella denegata ipotesi di condanna della geom. hiedesi che venga CP_2
confermata la manleva di detta ed a carico della terza chiamata oggi CP_3
.
[...]
- Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione respingere i motivi di appello promossi dai sig.ri e in quanto infondati in fatto e diritto Pt_1 Pt_2 non dimostrati nell'an e nel quantum.
- Ci si oppone alla richiesta di sospensione del presente procedimento, non sussistendone i presupposti anche per il limite di merito ad oggi operante ex art
348 bis cpc.
- Ci si oppone all'ammissione delle prove e della CTU richieste da controparte.
- Con vittoria di spese competenze legali iva e cpa come per legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione notificato il 10/10/2008 alla Controparte_9
e il 13/10/2008 alla Geom. , i coniugi
[...] Controparte_2 Pt_1
e chiedevano al Tribunale di Livorno - Sezione
[...] Parte_2
Distaccata di PI di voler:
5 “a) accertare gli inadempimenti della geom. nell'espletamento Controparte_2
degli incarichi conferitigli dai coniugi e ed Parte_1 Parte_2
indicati in premessa, in particolare per gli errori, le omissioni ed i ritardi professionali nonché per la violazione dei doveri gravanti sulla stessa convenuta nell'esecuzione dei detti incarichi e, specificamente, del dovere di adempiere con la dovuta diligenza alle obbligazioni assunte;
b) accertare gli inadempimenti della appaltatrice indicati in premessa, in Controparte_9 particolare per l'esecuzione in assenza delle necessarie autorizzazioni dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato con i committenti coniugi Pt_1
e nonché per l'esecuzione non a regola d'arte e per
[...] Parte_4
la mancata e la tardiva esecuzione dei lavori stessi;
c) dichiarare risolti per inadempimento dei due convenuti i rispettivi contratti di opera professionale e di appalto indicati in premessa e, comunque, accertare e liquidare i danni subiti dagli attori e conseguenti alle violazioni e/o agli inadempimenti di cui ai punti precedenti, nella misura che sarà provata in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia;
d) condannare i due convenuti, ciascuno in relazione alle proprie obbligazioni risarcitorie e, per quanto di diritto, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori medesimi (coniugi e Parte_1 Parte_2
dell'importo liquidato per i danni accertati e, quanto alla citata
[...] appaltatrice, anche dell'importo di € 6.000,00 quale residuo corrispettivo della vendita indicata in narrativa e rimasto non saldato, oltreché del danno da ritardo e degli interessi legali;
e) in ipotesi, compensare il complessivo importo degli eventuali crediti del professionista geom. per il corrispettivo ed Controparte_2
i rimborsi dell'opera professionale eventualmente svolta con il corrispondente importo del
contro
-credito per i danni come liquidato al punto b) che precede e, per l'effetto, condannare la medesima geom. al pagamento in Controparte_2
favore degli attori della differenza residua una volta operata la compensazione, oltre il danno da ritardo e gli interessi legali;
f) in ipotesi, infine, di ritenuta nullità del contratto di appalto per i motivi indicati in narrativa, condannare in ogni caso l al pagamento in favore degli attori coniugi Controparte_9
e , dell'importo di € 61.000,00 (pari al Parte_1 Parte_2
corrispettivo della vendita indicata in narrativa da pagarsi a mezzo dell'esecuzione dell'appalto nullo), oltreché dell'importo di € 6.000,00 (quale
6 residuo corrispettivo della vendita indicata in narrativa e rimasto non saldato), nonché del danno da ritardo e degli interessi legali. Con vittoria delle spese processuali”.
A sostegno delle proprie domande gli attori allegavano che:
- con contratto preliminare del 16/10/2002 avevano promesso di vendere con riserva della proprietà alla un appezzamento Controparte_9
di terreno sito in PI, sul quale insistevano due manufatti residenziali, stabilendo che una parte del prezzo della compravendita - € 61.000,00 su €
180.000,00 complessivi - avrebbe dovuto soddisfarsi con il corrispettivo di un appalto che i medesimi coniugi si sarebbero obbligati a commissionare alla stessa promissaria acquirente per l'esecuzione di lavori edili su altro terreno di loro proprietà;
- i lavori oggetto del futuro appalto consistevano, in particolare, nella “costruzione di una casa di abitazione e impianto di fitodepurazione che essi intendono realizzare, previa demolizione del corpo di fabbrica esistente, su altro appezzamento di terreno di loro proprietà sito in PI (LI), località
Fabbricciane riportato nel Catasto Terreni foglio 12, p.lla 172 e p.lla 672, in esecuzione del progetto redatto dal geometra di PI ed CP_10
approvato con concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di
PI in data 15 gennaio 2002 con il numero C/01/00221 e successive varianti”;
- i lavori, compresa la demolizione dei fabbricati esistenti, avrebbero dovuto essere completati entro il 30/06/2003 e nel contratto si stabiliva che la società appaltatrice si obbligava a “eseguire i lavori in conformità al progetto approvato con la citata concessione edilizia, a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle competenti autorità (…)” e che “i coniugi e Parte_1 Parte_2
resteranno totalmente esonerati da ogni e più completa responsabilità
[...] al riguardo”;
- in data 13/06/2003 le parti avevano proceduto alla stipula del contratto definitivo di compravendita con riserva della proprietà, nel quale dichiaravano di avere concluso il contratto di appalto “per la costruzione e totale rifinitura della casa di abitazione unifamiliare sviluppantesi su un solo livello composta di tre camere,
7 soggiorno e W.C. con antistante porticato e pertinenziale locale autorimessa, meglio identificata nella piantina che si allega sotto la lettera C”;
- peraltro, l'opera descritta nella piantina allegata al contratto definitivo differiva sia da quanto autorizzato con la concessione edilizia n. C/01/00221, sia da quanto previsto con le varianti in corso d'opera presentate in data 16/05/2002 e
08/08/2002;
- l richiedeva che i coniugi Controparte_9 Pt_1 Pt_2 conferissero l'incarico di occuparsi sia della pratica edilizia per le varianti sia della direzione dei lavori alla Geom. in luogo del tecnico che fino a Controparte_2
quel momento aveva assistito i coniugi medesimi, il Geom. essendo CP_10 la prima tecnico di fiducia dell'appaltatrice e coniuge del Sig. , Persona_2 titolare dell'agenzia BM Immobiliare, che aveva mediato l'intero affare;
- l conformemente all'obbligo su di essa gravante Controparte_9
di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie, avrebbe provveduto direttamente a retribuire il tecnico in tal modo scelto, il quale, per converso, avrebbe accettato di ricevere il proprio compenso per l'attività professionale da svolgere unicamente da essa appaltatrice;
- la Geom. assumeva dunque l'incarico di Direttore dei Lavori e CP_2
predisponeva le comunicazioni al Comune di PI del 23/10/2002 di inizio dei lavori e del 13/01/2003 di subentro al precedente tecnico nelle pratiche di concessione edilizia a nome dei coniugi e Pt_1 Pt_2
- nonostante l'avvenuto subentro, però la Geom. si disinteressava CP_2
delle pratiche relative alle varianti alla concessione edilizia n. 221/2002, consentendo in ogni caso la continuazione dei lavori appaltati secondo un progetto dalla stessa sommariamente approntato, ma non autorizzato dal
Comune di PI e non contemplato nemmeno nelle varianti richieste (ma non ancora autorizzate) dal precedente tecnico;
- nel frattempo, i lavori per la costruzione della nuova abitazione venivano portati quasi a compimento sotto direzione della Geom. senza che fosse CP_2
stato demolito il preesistente manufatto abitativo e senza che fosse stato realizzato l'impianto di fitodepurazione, opere da considerarsi obbligatorie secondo l'originaria e unica concessione edilizia rilasciata, la n. 221/2002;
8 - in data 03/10/2005 i coniugi e a seguito delle pressanti Pt_1 Pt_2 richieste dell'appaltatrice, erano indotti a rilasciare dichiarazione di pagamento del prezzo di vendita con riserva della proprietà degli immobili ceduti, ma non rilasciavano anche “regolare atto di discarico a tutti gli effetti” previsto dal contratto di appalto;
- dopo di allora i coniugi e ricevevano ripetute rassicurazioni Pt_1 Pt_2
dalla Geom. (anche tramite il di lei marito, in ordine CP_2 Persona_2 all'avvenuto rilascio delle varianti alla concessione per la regolarità urbanistica e edilizia dei lavori già eseguiti;
- nonostante le sollecitazioni del Sig. l'impresa appaltatrice non Pt_1
completava le opere da eseguire in esecuzione dell'appalto (in particolare, non provvedeva alla demolizione del vecchio manufatto e alla modifica e sistemazione dell'impianto di fitodepurazione) e la Geom. non CP_2 controllava l'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, non curava gli adempimenti necessari per il rilascio da parte del
Comune di PI dell'ulteriore variante necessaria per la regolarità dell'opera realizzata, e, infine, non si preoccupava né di chiudere i lavori né di richiedere la proroga del termine di completamento dei lavori stessi in virtù dell'originaria concessione n. 221/2002;
- attesa la perdurante situazione di irregolarità, con ordinanza del 21/02/2007 il
Comune di PI ingiungeva ai coniugi e (in qualità di Pt_1 Parte_4
proprietari), alla (in qualità di esecutrice dei lavori) Controparte_9
e alla Geom. (in qualità di direttore dei lavori) la demolizione CP_2 dell'edificio costruito sulla base della concessione edilizia n. 221/2002;
- dopo la notifica dell'ordinanza citata, la Geom. rendeva contatti con CP_2
il Comune di PI e nella primavera del 2007curava la demolizione eseguita dall' del preesistente manufatto e non del nuovo (a Controparte_9
sua detta, infatti, il Comune avrebbe richiesto la demolizione della nuova costruzione solo per una svista);
- di tale asserito adempimento all'ordinanza comunale la Geom. CP_2
informava lo stesso Comune di PI con comunicazione del 07/05/2007, nella quale dava altresì atto di avere rassegnato le proprie dimissioni,
9 regolarmente comunicate alla committenza, fin dal 01/04/2004, dimissioni in realtà mai formalizzate;
- una volta constatato l'inadempimento all'ordinanza di demolizione, il Comune di
PI emetteva il decreto del 27/07/2007 n. 2, col quale acquisiva gratuitamente al patrimonio comunale l'opera oggetto del manufatto non demolito;
- i coniugi mpugnavano avanti al giudice amministrativo gli atti Pt_1 Pt_2 del Comune di PI adducendone l'erroneità, ma la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato veniva respinta;
- i coniugi e quindi, denunciavano con raccomandate del Pt_1 Pt_2 Pt_5
11/02/2008 a firma del proprio legale gli inadempimenti e le responsabilità sia dell'impresa edile che della professionista ma, mentre l'impresa appaltatrice non rispondeva all'intimazione, la Geom. replicava tramite il proprio CP_2
legale contestando la propria responsabilità e, in ogni caso, ribadendo che si sarebbe dimessa dall'incarico quando ancora il cantiere era aperto ad essa subentrando nell'incarico il Geom. e chiedendo il pagamento del CP_11
proprio compenso per le prestazioni professionali.
1.2. In data 05/01/2009 si costituiva in giudizio la Geom. la Controparte_2
quale contestava il fondamento della domanda attorea, sostenendo:
- di aver diretto su incarico dei coniugi e la costruzione di tre Pt_1 Pt_2
villette sul terreno distinto al Foglio 13 del Comune di PI e parte della costruzione dell'edificio acquistato al patrimonio del Comune sul terreno distinto al Foglio 12 del Comune di PI, prestazioni professionali per le quali non era stata pagata;
- di aver più volte chiesto ai coniugi e di demolire il vecchio Pt_1 Pt_2
manufatto, ma che essi non lo avevano fatto sia perché avevano esigenza di abitarvi in attesa della realizzazione del nuovo, sia perché speravano in ogni caso di rientrare in un futuro condono edilizio;
- di aver comunicato oralmente ai coniugi e in data 01/04/2004 Pt_1 Pt_2 il proprio recesso dal contratto d'opera intellettuale e di non aver eseguito alcuna attività professionale in loro favore dopo tale data;
10 - di essersi occupata di comunicare al Comune di PI l'avvenuta demolizione del vecchio manufatto solo a titolo di piacere nei confronti degli attori e in quanto sollecitata in tal senso dalla Polizia Municipale di PI;
- di non aver presentato, dopo il recesso, la dichiarazione di fine lavori né tanto meno le varianti richieste dai coniugi, in quanto tali varianti potevano essere dagli stessi ancora utilmente presentate;
- di avere contratto polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio di attività professionale di geometra con la ,, della quale Controparte_12
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia, al fine di essere manlevata nel caso in cui fosse stata accertata la propria responsabilità.
1.3. Il 23/01/2009 si costituiva in giudizio anche l Controparte_9
contestando il fondamento della domanda attorea e sostenendo:
[...]
- di aver eseguito le opere commissionatele seguendo le indicazioni dei coniugi e e del direttore dei lavori dagli stessi incaricato;
Pt_1 Pt_2
- che erano stati proprio i coniugi e a chiedere espressamente Pt_1 Pt_2
di non demolire i preesistenti manufatti;
- che i coniugi e rilasciando quietanza di pagamento, avevano Pt_1 Pt_2
accettato le opere eseguite;
- che le difformità e i vizi lamentati erano conosciuti, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1667 c.c. la non era tenuta alla garanzia per essi. CP_9
1.4. Autorizzata dal Giudice la chiamata in causa, in data 22/04/2009 si costituiva la , la quale, in via Controparte_13 preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in relazione all' art. 163, n. 4 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti. In particolare, deduceva:
- che l'attività di geometra svolta dalla n relazione all'opera costruita CP_2 non era coperta dalla polizza assicurativa perché esercitata in contrasto con l'art. 16 del R.D. 274/1929 lett. l), m) e n);
- che il danno lamentato non rientrava nella copertura della polizza, la quale si limitava a garantire i danni a persone e a cose;
- che la veva in ogni caso perduto il diritto al risarcimento del danno, CP_2
in quanto non aveva denunciato tempestivamente per scritto il sinistro entro il
11 termine di tre giorni richiesto dall' art.
1.17 delle condizioni generali di assicurazione.
In subordine, nell'ipotesi in cui fosse risultata dovuta la garanzia assicurativa, la eccepiva la franchigia prevista dagli artt. 4 e 5 della polizza Controparte_12
e, in ogni caso, la riduzione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c., per inadempimento contrattuale.
1.5. Seguiva il deposito delle tre memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., e i coniugi e ella propria memoria n. 1 contestavano specificamente di Pt_1 CP_2 aver mai conferito incarico alla geom. di dirigere l'esecuzione di 3 CP_2
villette sul terreno rappresentato nel foglio 13 del Comune di PI, precisando la propria domanda risarcitoria con riguardo alla identificazione dei danni nel modo seguente: “Venendo, infine, alla precisazione dei danni, essi consistono, innanzitutto, come è logico, nelle spese occorse ed occorrende per l'avvio ed il compimento delle iniziative proposte nelle sedi amministrative e giurisdizionali contro i citati provvedimenti del Comune di PI ripristinatori e/o sanzionatori degli abusi accertati. Tali spese non sono allo stato quantificabili, per cui ci si limita a precisarne l'importo complessivamente versato dagli attori, pari ad € 998,40 per l'assistenza tecnica prestata dal geom. e Persona_1 ad € 7.309,89 per la rappresentanza e la difesa prestate dall'avv. Anna Giannerini nelle procedure avviate nelle sedi amministrative e di giurisdizione amministrativa. Altra voce di danno, poi, sono le opere (con i relativi costi) necessarie al completamento ed al ripristino per i lavori non completati o non eseguiti a regola d'arte e già indicati in atto di citazione. Infine stante il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell'area interessata dall'abuso accertato o stante la mancata concessione della sospensione dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, allo stato (sia pure auspicando la revoca dello stesso atto amministrativo pregiudizievole) sussiste anche il danno consistente nella perdita del bene in esame (area e fabbricato) da parte dei comparenti, danno quantificabile, come già osservato, nel corrispondente valore di mercato del bene stesso”.
1.6. La causa veniva istruita mediante produzioni documenti, prova per testi e, infine, veniva altresì disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio vertente sul progetto edilizio, sull'operato della Geom. sulle eventuali difformità tra CP_2
12 progetto e opere realizzate, sulla natura e imputabilità delle difformità alle due convenute, sulla possibilità di ripristino e sanatoria e sull'eventuale minor valore degli immobili a seguito del decreto di trasferimento al Comune di PI delle opere difformi e delle aree di pertinenza.
1.7. Dopo aver fatto precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 07/07/2016, la causa veniva trattenuta in decisione e il Giudice decideva parzialmente il giudizio con la sentenza non definitiva n. 1430/2016 depositata il 22/11/2016 con la quale così statuiva:
“dichiara la nullità del contratto di appalto stipulato tra gli attori e l'impresa
[...]
Controparte_9 condanna l al pagamento agli attori della Controparte_9 somma di € 67.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale, quale corrispettivo del contratto di compravendita stipulato tra le stesse parti;
rigetta la domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale proposta dall'attrice nei confronti dell' Controparte_9
condanna gli attori al pagamento nei confronti della convenuta Controparte_2 della somma di € 1.371,00, oltre IVA, spese per la cassa previdenza e rimborsi per le spese sostenute per l'attività di direzione dei lavori della costruzione dell'abitazione sul terreno indicato al foglio 12 del Catasto Terreni del Comune di
PI; compensa per intero le spese nei rapporti processuali tra gli attori e l
[...]
Controparte_9 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione in relazione alla posizione processuale degli attori nei confronti di
[...]
conseguentemente della . CP_2 Controparte_12
Il Giudice, in particolare, dava atto che il giudizio proseguiva esclusivamente tra e quali attori, quale Parte_1 Parte_2 Controparte_2
convenuta e la uale terza chiamata ed esclusivamente con Controparte_12
riferimento alla domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale e la relativa domanda di manleva.
1.8. Pertanto, con contestuale ordinanza 21-22/11/2016, il Giudice disponeva la rimessione sul ruolo per interloquire con le parti in causa circa l'esito del procedimento di riscatto dell'immobile indicato dalla Geom. di quelli CP_2
13 di giustizia amministrativa relativi alle impugnazioni proposte dai coniugi Pt_1
e contro l'ordine di demolizione e il decreto di acquisizione emessi dal Pt_2
Comune di PI.
1.9. All'udienza del 26/01/2017 le parti presenti formulavano riserva di impugnazione ex art. 340 c.p.c. contro la sentenza non definitiva e i coniugi e depositavano la relazione dell'Avv. Anna Giannerini circa la Pt_1 Pt_2
situazione del contenzioso amministrativo pendente e la relazione della Geom.
con allegata delibera del Consiglio Comunale di PI n. 127 del Per_1
14/3/2005, relativa al 'riscatto' dei beni acquisiti al patrimonio comunale.
1.10. Infine, all'udienza del 07/02/2019, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e il Tribunale di Livorno depositava la sentenza definitiva n. 605/2019 del 06/06/2019, con la quale così decideva: “in relazione alla responsabilità accertata con la sentenza non definitiva emessa in data 21.11.2016, condanna a risarcire i Controparte_2 danni patiti da e che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2
30.637,11, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo;
dichiara compensato con tale importo il credito accertato in favore di
[...]
on la predetta sentenza non definitiva;
CP_2
condanna la in persona del suo legale Controparte_12
rappresentante, a tenere indenne dalle conseguenze Controparte_2
pregiudizievoli della presente sentenza;
condanna e la in persona del suo Controparte_2 Controparte_12
legale rappresentante, in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che liquida in complessivi € 19.449,40, di cui € 916 per
[...] spese, € 2916 per la fase di studio, € 1860 per la fase introduttiva del giudizio, €
6480 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4860 per la fase decisionale, €
2417,40 per spese generali, oltre IVA e CPA;
pone definitivamente a carico delle medesime e la Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante, le spese di CTU”. Controparte_12
2. Il giudizio di appello.
2.1. I Sig.ri e ritenendo tali decisioni ingiuste e, pertanto, Pt_1 Pt_2
meritevoli di essere riformate, hanno interposto appello, col quale hanno censurato le sentenze sotto i seguenti quattro articolati profili:
14 I) OMESSA PRONUNCIA SU: A) RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE PER INADEMPIMENTO (DI
EVIDENTE GRAVITÀ) DELLA GEOM. TEMPESTINI E B) SUGLI EFFETTI
CONSEGUENTI SUL DIRITTO AL COMPENSO.
Lamentano gli appellanti che, nonostante - tanto nella sentenza non definitiva quanto in quella definitiva - sia stato riconosciuto l'inadempimento della Geom. all'incarico professionale assunto, tuttavia in entrambe le pronunce CP_2 non era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera, né - in ragione dell'accertato inadempimento - si era operato alcun decremento e/o azzeramento del compenso dovuto alla professionista.
II) MANCATO ACCERTAMENTO DELL'EPOCA DELLA COMUNICAZIONE AI
COMMITTENTI DA PARTE DELLA GEOM. TEMPESTINI DELLE PROPRIE
“DIMISSIONI” DA TECNICO INCARICATO PER I LAVORI DI CUI È CAUSA.
Il primo Giudice avrebbe errato nell'affermare che siano pacifiche le presunte dimissioni della Geom. far data dall'aprile 2004 siccome comunicate CP_2
al Comune di PI: non solo la circostanza sarebbe stata sempre contestata dagli odierni appellanti, ma – in ogni caso – detta comunicazione effettuata al terzo, anche qualora sussistente, non avrebbe alcun rilievo nei rapporti tra i committenti e la professionista, che dunque avrebbe dovuto essere ritenuta comunque responsabile degli adempimenti relativi alla pratica edilizia successivi alla presunta comunicazione.
III) SULLA RESPONSABILITÀ DELLA GEOM. TEMPESTINI PER I DANNI
CONSEGUENTI AI PROPRI INADEMPIMENTI:
a) OMESSA STATUIZIONE RIGUARDO AI DANNI (CONSOLIDATI CON
L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005)
INDIPENDENTI DAI PROVVEDIMENTI GIÀ EMESSI DAL COMUNE DI
PIOMBINO E OGGETTO DI IMPUGNAZIONI NELLE COMPETENTI SEDI.
Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere i danni consistenti nella perdita definitiva della capacità edificatoria dei terreni interessati dall'intervento edilizio realizzato abusivamente in variazione essenziale della concessione edilizia;
i danni, in quanto derivanti dall'abuso non sanabile, avrebbero dovuti essere riconosciuti indipendentemente dai provvedimenti già emessi dal Comune di PI e dalle relative impugnazioni;
15 b) ERRATA AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI
PER LA MANCATA TEMPESTIVA DEMOLIZIONE DEL PREESISTENTE
FABBRICATO ED ERRONEO MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI RELATIVI ALLA PERDITA
DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE E DEL
DECRETO DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL
COMUNE DI PIOMBINO. SOSPENSIONE, IN IPOTESI, DEL PRESENTE
GIUDIZIO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DI QUELLI AMMINISTRATIVI.
La responsabilità degli odierni appellanti sarebbe stata erroneamente basata su una generica e inattendibile testimonianza resa dal coniuge della Geom. non credibile e in contrasto con le altre risultanze istruttorie e con la CP_2
scansione temporale dei fatti, avendo i coniugi e liberato e Pt_1 Pt_2
messo a disposizione il vecchio manufatto per la demolizione fin dalla fine dell'anno 2003, ampiamente in tempo per la direzione dei relativi lavori da parte della Geom. CP_2
Nell'ultima parte del motivo in esame, poi, gli appellanti chiedevano altresì, qualora si ritenga che il presente giudizio sia condizionato dall'esito dei controversi procedimenti amministrativi, la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della soluzione della questione ritenuta avere natura pregiudiziale.
IV) MANCATA ESPRESSA STATUIZIONE SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI
CTP.
Nonostante la condanna delle convenute al pagamento delle spese di CTU, le stesse non sarebbero state condannate anche a rimborsare le spese di CTP, pur in presenza di un'espressa domanda in tal senso.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale depositata il 16/12/2019, si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello
[...] proposto, che, in quanto generico e “nebuloso”, difetterebbe dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nonché la manifesta infondatezza.
Nel merito, ritiene le censure mosse dagli appellanti infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento, dal momento che gli appellanti si sarebbero limitati a riproporre tutte le eccezioni e difese già svolte nel giudizio di primo grado, ed ivi esaminate e rigettate dal primo Giudice, salvo contestare le statuizioni ad essi
16 sfavorevoli in difetto di specifiche critiche alla ricostruzione in fatto e in diritto nonché delle conseguenze derivanti ai fini della decisione.
Inoltre, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n.
1430/2016 nella parte in cui ravvisava la responsabilità professionale del D.L e avverso la sentenza definitiva n. 605/2019 nella parte in cui la condannava al risarcimento dei danni riconoscendo e liquidando voci di danno non dovute nonché omettendo di applicare lo scoperto di polizza, formulando i seguenti motivi:
A) ERRONEA STATUIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
DEL GEOM. TEMPESTINI, ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE, INSUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ TRA
L'ACCERTAMENTO (ERRATO) DI RESPONSABILITÀ E I DANNI LIQUIDATI.
La decisione impugnata sul punto risulterebbe errata in quanto è vero che il manufatto realizzato era difforme rispetto al progetto approvato, ma è altrettanto vero che, una volta intervenute le dimissioni del Geom. gli appellanti CP_2
principali avevano avuto tutto il tempo per presentare la variante e i danni da questi subiti sono conseguenza diretta e immediata della loro volontaria inerzia, preferendo godere dell'immobile nella sua interezza e confidando in un futuro condono, in realtà mai realizzatosi. Né, del resto, profili di responsabilità emergerebbero dall'elaborato peritale redatto dal CTU, che più volte ha precisato come la Geom. abbia adempiuto correttamente agli incarichi CP_2
professionali assunti.
B) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE RICONOSCE AGLI ATTORI IL
DANNO EMERGENTE PER LE SPESE LEGALI E TECNICHE RESPINGENDO
L'ECCEZIONE DI TARDIVITÀ.
Le sentenze impugnate sarebbero altresì errate atteso che il primo Giudice avrebbe considerato una mera emendatio libelli quella che invece doveva essere considerata una vera e proprio mutatio libelli, inammissibile in quanto tardiva: infatti, gli odierni appellanti in via principale con la memoria ex art. 183, co 6, n.
1 c.p.c. avrebbero rassegnato le medesime conclusioni di cui all'atto di citazione, omettendo di specificare, pur potendolo fare, le nuove voci di danno e solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente, avrebbero richiesto per la prima volta tali danni procedendo alla relativa quantificazione.
17 C) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE CONDANNA UNIPOLSAI A
MANLEVARE L'ASSICURATA DALLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI
SENZA APPLICARE LA FRANCHIGIA PARI AL 10% E, DUNQUE, SENZA
ATTENERSI ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA.
In caso di rigetto dei primi due motivi dell'appello incidentale e, dunque, di conferma della sentenza si chiede in ogni caso la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto applicabile al caso di specie lo scoperto di polizza del 10%, pure previsto espressamente dal contratto di assicurazione, che prevede un importo che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato.
2.3. In data 17/12/2019 si è costituita nel giudizio d'appello anche la Geom.
[...] chiedendo il rigetto dell'appello proposto dagli appellanti principali e, CP_2
in via incidentale, ha a sua volta proposto appello avverso le due sentenze di primo grado, formulando le tre seguenti censure:
A) OMESSA PRONUNCIA CIRCA CONDANNA ALLE COMPETENZE E SPESE
DI GIUDIZIO PER LA CHIAMATA IN MANLEVA A CARICO DELLA TERZA
CHIAMATA ED IN FAVORE DELLA CONVENUTA GEOM. CP_6
TEMPESTINI RELATIVAMENTE ALLA PARTE DELLA SENTENZA DEFINITIVA
N. 605/2019 DEPOSITATA IL 06/06/2019.
Avrebbe errato il Tribunale in quanto, sebbene abbia riconosciuto come pienamente fondata la chiamata in garanzia della da parte della CP_6
Geom. disponendo nella sentenza definitiva la manleva della CP_2
professionista dalla condanna al pagamento in favore degli attori della somma di
€ 30.637,11, avrebbe però omesso di provvedere in ordine alla rifusione delle competenze e spese sostenute dalla Geom. per la chiamata della CP_2
compagnia assicurativa.
B) ILLOGICA CONSEGUENTE COMPENSAZIONE TRA IL DOVUTO DAGLI
ATTORI ALLA TEMPESTINI E QUANTO DA DETTA A LORO - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 92 E 132, CO. 2 N. 4 C.P.C. CIRCA LA COMPENSAZIONE
DELLE SPESE DI GIUDIZIO - OMESSA MOTIVAZIONE SUL PUNTO CIRCA
LA SENTENZA NON DEFINITIVA È STATA PROMOSSA RISERVA DI
APPELLO NELLA PRIMA UDIENZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DI DETTO
ATTO E QUINDI A VERBALE DI UDIENZA DEL 26/01/2017.
18 Come conseguenza dell'accoglimento del motivo di appello sub punto A) nessuna compensazione sarebbe operabile in danno della Geom. CP_2
Infatti, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nel compensare il credito derivante dalle prestazioni professionali svolte dalla professionista con quanto ritenuto da questa dovuto a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori, in virtù della operata manleva per detta somma: in altri termini, se la Geom. nulla deve ai coniugi non dovrebbe essere operabile alcuna CP_2 Pt_1
compensazione.
Inoltre, alla luce della soccombenza reciproca tra la domanda degli attori al risarcimento del danno e la domanda della Geom. tesa a ottenere i CP_2 compensi professionali per l'attività svolta, il Tribunale avrebbe dovuto compensare le competenze e spese di giudizio;
addebitando, invece, le spese di giudizio in toto a carico della Geom. anch'essa comunque vittoriosa CP_2
- avrebbe violato il disposto dell'art 92 c.p.c.
C) 1. ERRONEO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ - ERRONEA
APPLICAZIONE DI LEGGE IN DANNO DELLA GEOM. TEMPESTINI NELLA
SENTENZA NON DEFINITIVA N. 1430/2016, DEPOSITATA IL 22/11/2016 E
SENTENZA DEFINITIVA N. 605/2019 DEPOSITATA IL 06/06/2019 - ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE SUL PUNTO. 2.
CONSEGUENTE CONDANNA AL PAGAMENTO DEI DANNI LAMENTATI
DAGLI ATTORI PER € 30.637,11 OLTRE RIVALUTAZIONE E INTERESSI.
Col terzo e ultimo motivo dell'appello incidentale, infine, si censurano tanto la sentenza non definitiva quanto quella definitiva, laddove avrebbero erroneamente affermato la responsabilità della Geom. sulla base di CP_2 un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, con conseguente (ingiusta) condanna al risarcimento dei danni in favore degli odierni appellanti in via principale.
2.4. Il gravame inizialmente assegnato alla IV Sezione è stato poi attribuito alla I
Sezione con decreto del 01/07/2021 e, infine, con provvedimento del 09/07/2021 rinviato all'udienza del 18/10/2022.
2.5. All'udienza del 18/10/2022, tenutasi in forma cartolare, le parti hanno depositato le proprie note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni. In particolare, gli appellanti principali hanno chiesto: “IN VIA PRELIMINARE ED IN
19 RITO qualora sia ritenuto che la decisione del presente giudizio dipenda dall'esito del residuo controverso procedimento amministrativo sopra citato (giudizio di appello promosso dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 1205/2021 avverso la sentenza del TAR Toscana avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordine di acquisizione al patrimonio del Comune di PI del manufatto abusivo e dell'area di sedime), disporre la sospensione del presente processo ex art. 295
c.p.c. in attesa della soluzione da parte del Consiglio di Stato delle dette questioni aventi carattere pregiudiziale”.
2.6. A scioglimento della riserva assunta alla superiore udienza, la Corte ha disposto “la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del procedimento R.G. n. 1205/2021 attualmente pendente dinanzi al Consiglio di
Stato”.
2.7. Tuttavia, con istanza depositata il 08/02/2024, gli stessi appellanti principali hanno in seguito rivalutato quanto in precedenza argomentato e dedotto e hanno chiesto la revoca dell'ordinanza di sospensione, disposta dalla Corte con provvedimento del 17/09/2024, col quale si è rinviata la causa all'udienza del
18/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
2.8. All'udienza del 17/09/2024, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. Occorre innanzitutto esaminare l'appello principale proposto dai coniugi rispetto al quale le appellate Geom. Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_1 hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità, in quanto difetterebbe dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, sarebbe manifestamente infondato.
Osserva la Corte che, seppure i motivi non siano improntati alla massima specificità, tuttavia nel complesso l'atto non può considerarsi inammissibile considerato che non si pone al di sotto di quel limite minimo che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo giudicante di comprendere
20 quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base della revisio priori instantiae.
Anche con riguardo all'eccezione di manifesta infondatezza, in conformità a un orientamento consolidato di questa Corte, si osserva che la circostanza che si sia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione implica che – almeno implicitamente – non si è ritenuto di ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (decisione non ulteriormente sindacabile: cfr. Cass. Sez. 3 sent. 15/04/2019 n. 10422).
Peraltro, l'appello principale non è fondato per le ragioni che di seguito si vanno a illustrare.
3.1. Gli appellanti principali censurano innanzitutto l'impugnata sentenza, perché avrebbe omesso di pronunciarsi tanto sulla richiesta di risoluzione del contratto d'opera per inadempimento della Geom. quanto sugli effetti CP_2
conseguenti sul diritto al compenso.
Osserva la Corte che in effetti il primo Giudice non ha preso posizione rispetto -
e, conseguentemente, dato risposta alla - domanda di risoluzione del contratto d'opera per inadempimento. Peraltro, detta domanda non può trovare accoglimento.
Con la sentenza non definitiva il Tribunale ha statuito che il contratto di appalto stipulato tra i coniugi e e la nuova avendo comportato Pt_1 Pt_2 CP_9 la costruzione dell'immobile in totale difformità rispetto ai provvedimenti concessori, è da ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e
1418 c.c.
Quanto al comportamento del Direttore dei Lavori ha ritenuto invece la sua censurabilità non avendo questi curato che l'opera venisse costruita in termini conformi alla concessione edilizia e non avendo presentato in ogni caso la necessaria variante;
ha pertanto accertato l'inadempimento della Geom.
in quanto Direttore dei Lavori al momento della realizzazione delle CP_2
opere e, quindi, anche quando si poneva la necessità di presentare la necessaria variante;
quanto ai danni prodotti, la sentenza definitiva ha escluso la sussistenza di un danno da perdita definitiva dell'immobile, dotato di attualità stante la pendenza dei giudizi amministrativi instaurati a seguito di impugnazione
21 del provvedimento di demolizione nonché avverso il decreto di acquisizione del
Comune di PI.
Tanto premesso, osserva la Corte che dal complesso delle risultanze istruttorie
– tanto documentali quanto testimoniali – è possibile inferire che l'intera operazione demolitiva-edificatoria, per come si è nei fatti concretizzata, si è svolta nella piena consapevolezza dei committenti odierni appellanti.
In particolare, come correttamente ricostruito dal Tribunale nella sentenza non definitiva, le prove testimoniali hanno indubitabilmente chiarito che furono i committenti a richiedere espressamente di non procedere alla demolizione del vecchio manufatto – come invece richiesto dalla concessione edilizia – in quanto avevano intenzione di utilizzare l'immobile – come in effetti hanno poi fatto- nelle more della costruzione (cfr. dichiarazioni testi e , Testimone_1 Testimone_2
figli degli odierni appellanti) e, comunque, perché speravano in un futuro condono edilizio (cfr. dichiarazioni teste marito della Geom. . Tes_3 CP_2
Anche a prescindere dalle risultanze di ordine istruttorio, logicamente e condivisibilmente il primo Giudice ha sottolineato che in ogni caso gli unici soggetti che avevano un interesse a non demolire l'immobile preesistente erano proprio i committenti, così come non appare sostenibile che gli stessi committenti non si fossero avveduti della mancata demolizione, che ben sapevano doveva precedere la nuova costruzione, essendo espressamente prevista nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto.
Ebbene, alla luce del descritto quadro, risulta evidente che la domanda di risoluzione del contratto d'opera per inadempimento avanzata da parte dei committenti, i quali avevano fattivamente contribuito – quanto meno da un punto di vista volitivo – all'inadempimento medesimo risulta destituita di fondamento.
Il primo motivo di ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
3.2. Parimenti da rigettare è il secondo motivo col quale gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice abbia sostanzialmente escluso la responsabilità del Geom. per gli adempimenti inerenti alla pratica edilizia successivi alle CP_2
dimissioni, in quanto di pertinenza del nuovo direttore lavori.
Stando agli appellanti principali, infatti, non sarebbe stata fornita la prova dell'avvenuta comunicazione delle dimissioni del tecnico ai committenti e ciò
22 avrebbe avuto l'effetto di rendere il tecnico responsabile anche dopo tale supposto avvenimento.
Osserva la Corte come risulti accertato che la Geom. - alla luce del CP_2
rapporto di amicizia intercorrente con i coniugi - avesse Parte_3
rassegnato le proprie dimissioni verbalmente ai committenti già nel mese di gennaio 2004 e le avesse poi formalmente comunicate alla impresa appaltatrice con nota del 09/04/2004 nonché alla stessa Amministrazione.
Come si evince dalla relazione del CTU, dunque, dopo le dimissioni della Geom. dalla Direzione dei Lavori, i committenti, tramite il nuovo tecnico CP_2
incaricato, avevano avuto a disposizione circa dieci mesi per depositare una domanda di concessione edilizia in variante alla concessione già rilasciata, al fine di regolarizzare le modifiche apportate al progetto concessionato, ma già rappresentate e definite nell'elaborato grafico allegato al contratto d'appalto, in quanto conformi al regolamento edilizio vigente all'epoca.
Il ragionamento del Giudice di primo grado sul punto appare logico e coerente.
In particolare, non si ravvisa - come invece prospettato dagli appellanti - alcuna contraddittorietà tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva. Il corrispondente motivo d'appello va pertanto disatteso.
3.3. Anche il terzo motivo dell'appello principale è infondato e non merita dunque accoglimento tanto con riguardo all'omesso accertamento della responsabilità della Geom. per i danni conseguenti alla perdita definitiva della CP_2 capacità edificatoria dei terreni interessati dall'intervento edilizio realizzato abusivamente in variazione essenziale della concessione edilizia (i danni, in quanto derivanti dall'abuso non sanabile, avrebbero dovuti essere riconosciuti indipendentemente dai provvedimenti già emessi dal Comune di PI e dalle relative impugnazioni), quanto in riferimento all'errata affermazione della responsabilità dei committenti per la mancata tempestiva demolizione del preesistente fabbricato ed erroneo mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni relativi alla perdita dell'immobile.
Le censure ripropongono – in maniera alquanto acritica – le argomentazioni già spiegate in primo grado dai coniugi , in parte, già oggetto dei Pt_1 Pt_2
primi due motivi di appello.
23 Come visto supra, le ragioni della mancata demolizione dell'originario manufatto
- causa originaria della violazione del provvedimento concessorio - è risultata da imputarsi proprio agli odierni appellanti principali, sicché correttamente il
Tribunale sul punto non ha accertato alcuna responsabilità in capo alla Geom.
CP_2
Con riguardo alla seconda parte del medesimo motivo, ritiene il Collegio che altrettanto correttamente il primo Giudice non abbia riconosciuto in favore degli odierni appellanti l'esistenza di alcun danno risarcibile conseguente ai provvedimenti emessi dal Comune di PI.
Infatti, i danni lamentati dai coniugi in quanto collegati all'esito Pt_1 Pt_2
dei contenziosi in essere avanti al giudice amministrativo, sono da considerarsi ipotetici ed eventuali futuri e - come tali - non suscettibili di risarcimento, atteso che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della risarcibilità, richiede tassativamente che il pregiudizio sia dotato del requisito dell'attualità.
3.4. Per ragioni di pregiudizialità, l'analisi del quarto motivo d'appello - attinente alla mancata liquidazione delle spese di CTP - deve essere rinviato a un momento successivo all'esame degli appelli incidentali.
4. Occorre pertanto procedere con l'esame degli appelli incidentali proposti da dalla Geom. CP_1 Controparte_2
4.1. Il primo e secondo motivo dell'appello incidentale di e il terzo CP_1
motivo di quello proposto dalla Geom. devono essere esaminati CP_2
congiuntamente, atteso che tutti censurano le sentenze di primo grado laddove hanno accertato la responsabilità contrattuale del Geom. che non CP_2 avrebbe assicurato che l'opera venisse costruita in conformità alla concessione edilizia, omettendo altresì di presentare poi la necessaria variante, e hanno conseguentemente condannato la professionista al corrispondente risarcimento dei danni.
Ritiene la Corte che i suddetti motivi di appello siano fondati e vadano, pertanto, accolti per le ragioni in parte già sopra esposte e di seguito ulteriormente esplicitate.
Le complessive risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado hanno inequivocabilmente chiarito che la scelta di non demolire l'originario immobile – come prescritto dalla concessione del Comune di PI – è da ricondursi
24 senza dubbio a una strategia attendista degli appellanti principali, che vi trascorrevano i mesi estivi in attesa della costruzione della nuova abitazione.
Così il figlio della coppia Sig. “i signori urante Parte_6 Pt_1 Pt_2 la costruzione abitavano nel manufatto da demolire durante le ferie estive (…), immobile che avrebbe dovuto essere demolito non appena completata la nuova costruzione (…). L'uso dell'immobile da demolire durante il periodo feriale si è protratto fino alla consegna dell'immobile nuovo. La consegna del nuovo immobile è avvenuta tra la fine dell'anno 2003 e l'inizio dell'anno 2004”. Dello stesso tenore, peraltro, risultano le dichiarazioni anche dell'altro figlio della coppia, Sig. “hanno abitato l'immobile da demolire finché non è Testimone_2 stato pronto e abitabile l'immobile nuovo”.
Dunque, la volontà degli odierni appellanti principali di non demolire il vecchio manufatto è senz'altro da ricondursi a loro scelta personale e, una volta terminata la costruzione del nuovo edificio - con ogni probabilità - alla speranza di ottenere una sanatoria edilizia.
Risulta, pertanto, evidente che tali determinazioni dei coniugi e Pt_1 Pt_2
non possano essere addebitate alla Geom. le cui dimissioni, CP_2
collocabili nei primi mesi del 2004 non solo hanno fatto venir meno qualsiasi ulteriore obbligo a carico del professionista, ma - come accertato dalla CTU - non hanno in alcun modo impedito ai committenti di presentare domanda di concessione in variante e/o di tentare di regolarizzare la situazione abusiva.
Non ravvisandosi una responsabilità della professionista, non potrà essere riconosciuto in favore degli appellanti principali alcun risarcimento del danno.
I motivi 1 e 2 dell'appello incidentale di e il motivo 3 dell'appello CP_1
incidentale della Geom. devono, dunque, trovare accoglimento e, di CP_2
conseguenza, le sentenze impugnate corrispondentemente riformate, con conseguente esclusione della compensazione con l'importo di € 30.637,11 posto a carico della e pertanto non dovuto) del compenso a questa CP_2 riconosciuto con la sentenza non definitiva oggetto di gravame per l'importo di €
1371,00 oltre IVA, spese per la cassa previdenza e rimborsi sostenuti.
4.2. L'accoglimento dei suddetti motivi per le ragioni indicate rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi proposti con gli appelli incidentali nonché gli stessi approfondimenti istruttori comunque richiesti.
25 4.3. Alla luce dell'accoglimento degli appelli incidentali si impone, peraltro, di provvedere ex novo alla regolamentazione tra le parti delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in ragione del complessivo esito della causa e delle ragioni poste a fondamento della decisione.
In tal senso ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU e di CTP, tenuto conto dell'esito del giudizio, in relazione alle ragioni della decisione, unitamente alla complessità e controvertibilità delle questioni trattate.
Ne consegue che la decisione in punto di spese induce a ritenere assorbito/superato anche il quarto e ultimo motivo avanzato con l'appello principale.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G.1665/2019, instaurato avverso la sentenza non definitiva n. 1430/2016 e la sentenza definitiva n. 605/2019 del
Tribunale di Livorno, che conferma nel resto, così provvede:
a) accoglie il primo e secondo motivo dell'appello incidentale di CP_1
e il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dalla Geom. e CP_2
pertanto dichiara che nulla è dovuto dalla Geom. ai Sig.ri Controparte_2
e, di conseguenza, dalla titolo Parte_1 Parte_2 CP_1
di manleva nei confronti della Geom. Controparte_2
b) respinge l'appello principale proposto;
c) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU e di CTP.
d) raddoppio del contributo unificato nei confronti degli appellanti principali e;
Parte_1 Parte_2
Firenze, camera di consiglio del 29 aprile 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
26 NOTA. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 05/08/2019 al n. 1665 del R.G.
Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente a oggetto appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Livorno n. 1430/2016 depositata il 22/11/2016 e la sentenza definitiva del Tribunale di Livorno n. 605/2019 depositata il 06/06/2019, rese nel procedimento civile R.G. 20499/2008 promossa da:
Sig. (C.F. ) e Sig.ra Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura
[...] CodiceFiscale_2 in atti, dall'Avv. Luca BERTINI (C.F. ); C.F._3
- appellanti principali -
contro
:
(P.I. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Maria BELLINO (C.F. ); C.F._4
- appellata/appellante incidentale -
nonché
contro
: Geom. C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._5 giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Andrea CRITELLI (C.F.
; C.F._6
- appellata/appellante incidentale -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti principali Pt_1 Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze riformare nelle parti meglio precisate nella narrativa dell'atto di appello l'impugnata sentenza, rigettando le impugnazioni incidentali proposte dalle appellate e, in accoglimento del proposto appello e delle domande non accolte in primo grado,
NEL MERITO
a) accertare gli inadempimenti della geom. nell'espletamento Controparte_2
degli incarichi conferitigli dai coniugi e ed Parte_1 Parte_2
indicati in atti, in particolare per gli errori, le omissioni ed i ritardi professionali nonché per la violazione dei doveri gravanti sulla stessa convenuta nell'esecuzione dei detti incarichi e, specificamente, del dovere di adempiere con la dovuta diligenza alle obbligazioni assunte;
b) dichiarare risolto per inadempimento della medesima convenuta il relativo contratto di opera intellettuale indicato in atti e, comunque, accertare e liquidare gli ulteriori danni subiti dagli attori e conseguenti alle violazioni e/o agli inadempimenti di cui al punto precedente, nella misura che sarà provata in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia, come meglio indicato in atti;
c) condannare la geom. al pagamento in favore degli attori medesimi (coniugi Controparte_2
dell'importo liquidato per gli indicati ulteriori Parte_1 Parte_2
danni come sopra accertati, oltreché del danno da ritardo e degli interessi legali;
d) in ipotesi, compensare il complessivo importo degli eventuali crediti riconosciuti alla professionista geom. per il corrispettivo ed i Controparte_2 rimborsi dell'opera professionale eventualmente svolta con il corrispondente importo del
contro
-credito per i danni come liquidato al punto b) che precede e, per l'effetto, condannare la medesima geom. al pagamento in Controparte_2
favore degli attori della differenza residua una volta operata la compensazione, oltre il danno da ritardo e gli interessi legali. Con vittoria delle spese processuali.
2 IN VIA ISTRUTTORIA
I) in aggiunta ai documenti già precedentemente prodotti (in primo grado, con
l'atto di appello, con le note di trattazione scritta 24-25/6/2021 e con le note di trattazione scritta 12/10/2022), si producono in allegato alle presenti note di trattazione scritta i documenti sopra richiamati e contraddistinti dai numeri da
D12) a D116) in quanto documenti sopraggiunti dopo la proposizione dell'atto di appello e l'ultima udienza di trattazione del 19/3/2024;
II) si insiste per l'ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado nelle memorie istruttorie 10/3/2010 e 2/4/2010 da intendersi qui integralmente trascritte, limitatamente alle parti non ammesse ed a quelle delle quali è stata successivamente revocata l'ammissione;
III) si chiede, inoltre, che sia disposta la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in atto di appello diretta sia a stimare il corretto valore di mercato all'epoca della domanda del bene oggetto di causa e perduto a causa dell'inadempimento della appellata geom. (per i motivi già spiegati in atti e stante la Controparte_2 mancata risposta del Consulente d'Ufficio alla specifica corrispondente osservazione ritualmente formulata dal Consulente di Parte geom. Per_1
, sia a determinare il costo delle opere di demolizione (compreso lo
[...] smaltimento dei materiali di risulta) per l'esecuzione dell'ordine 22/2/2007 emesso dal Comune di PI (doc. 12) divenuto definitivo nel corso del presente giudizio di appello (considerata l'omissione di qualsiasi accertamento al riguardo da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio con l'indagine peritale disposta in primo grado, nonostante l'evidenza di questa voce di danno in quanto direttamente conseguente all'esecuzione dell'ordine di demolizione)”. per l'appellata/appellante incidentale Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza respinta, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da e Parte_1
ex art. 342 c.p.c.; vinte le spese;
nel merito, respingere Parte_2
l'appello principale proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata limitatamente ai capi impugnati e in accoglimento dell'appello incidentale, accertata la correttezza dell'operato del D.L , dunque, l'assenza di responsabilità e/o CP_4 CP_2
l'irrilevanza ed ininfluente dell'eventuale inadempimento, rigettare integralmente
3 la domanda risarcitoria avanzata dai Sig.ri e Parte_1 Controparte_5
in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata in punto di quantum e di nesso causale tra l'eventuale inadempimento ed i danni reclamati, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Condannare gli appellanti, e a restituire a l'importo di Pt_1 Pt_2 CP_1
€ 62.348,70 corrisposto in esecuzione della sentenza definitiva n. 605/19, con interessi dal giorno del pagamento.
In caso di conferma delle sentenze impugnate applicare lo scoperto contrattuale del 10%.
In via istruttoria ci si oppone sia all'ammissione delle prove richieste dagli appellanti e non ammesse dal Giudice di primo grado in quanto inammissibili: Ci si oppone, altresì all'ammissione di nuova CTU stante la genericità della richiesta.
Infatti gli appellati si limitano a richiedere un nuovo elaborato peritale senza però indicare le incongruenze e le carenze dell'elaborato tecnico che rendono necessaria la rinnovazione”. per l'appellata/appellante incidentale Geom. CP_2
“Respinta ogni contraria istanza eccezione deduzione, accogliere i motivi di appello incidentale promosso e come indicato in premessa riformare e modificare
i punti delle sentenze impugnate come sopra indicato e quinti statuendo:
A) “La condanna al pagamento delle competenze e spese di giudizio oltre iva e cpa a carico della terza chiamata ed in favore della convenuta geom. CP_6
ella misura indicata nella nota spese depositata, in data 26.04.2019, CP_2
in separato atto ma contestualmente alla memoria conclusionale di replica e comunque in quella somma che sia ritenuta di giustizia”
B) “La condanna dei sig.ri al pagamento in favore di detta Parte_3 geometra per la somma di €. 1.371,00 oltre iva, spese per la cassa previdenza e rimborsi per le spese sostenute;
nel caso in cui la geom. rimanesse CP_2
scoperta dalla copertura in garanzia di , operare la compensazione tra i CP_6 crediti- debito con parte attrice” ed inoltre “In caso in caso di diniego di condanna della geom. al risarcimento dei danni in favore di parte attrice: CP_2
“Condannare gli attori al pagamento delle competenze e spese legali sostenute
4 dalla per il primo grado di giudizio” in caso di conferma di Controparte_7
condanna della di cui in sentenza di primo grado: Controparte_7
“Compensare le spese giudizio tra le parti”
C) “Respingendo le domande attoree e statuendo: “Che la geom. è CP_2
esente da qualsivoglia responsabilità verso gli attori e che ad essi nulla deve;
nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità della
[...]
er ella risponda la terza chiamata CP_7 Controparte_8
in manleva e garanzia a titolo contrattuale e quindi per i denegati ed eventuali danni che dovessero essere accertati in favore di parte attrice ed in danno della
Geom. quale garante della Geom. irca i rischi derivanti CP_2 CP_2
dall'esercizio di attività professionale, assicurazione dalla quale la convenuta intende essere manlevata e garantita affinché risponda in via esclusiva o quota parte dei seppur denegati danni richiesti ed eventualmente accertati”.
- Nella denegata ipotesi di condanna della geom. hiedesi che venga CP_2
confermata la manleva di detta ed a carico della terza chiamata oggi CP_3
.
[...]
- Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione respingere i motivi di appello promossi dai sig.ri e in quanto infondati in fatto e diritto Pt_1 Pt_2 non dimostrati nell'an e nel quantum.
- Ci si oppone alla richiesta di sospensione del presente procedimento, non sussistendone i presupposti anche per il limite di merito ad oggi operante ex art
348 bis cpc.
- Ci si oppone all'ammissione delle prove e della CTU richieste da controparte.
- Con vittoria di spese competenze legali iva e cpa come per legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con atto di citazione notificato il 10/10/2008 alla Controparte_9
e il 13/10/2008 alla Geom. , i coniugi
[...] Controparte_2 Pt_1
e chiedevano al Tribunale di Livorno - Sezione
[...] Parte_2
Distaccata di PI di voler:
5 “a) accertare gli inadempimenti della geom. nell'espletamento Controparte_2
degli incarichi conferitigli dai coniugi e ed Parte_1 Parte_2
indicati in premessa, in particolare per gli errori, le omissioni ed i ritardi professionali nonché per la violazione dei doveri gravanti sulla stessa convenuta nell'esecuzione dei detti incarichi e, specificamente, del dovere di adempiere con la dovuta diligenza alle obbligazioni assunte;
b) accertare gli inadempimenti della appaltatrice indicati in premessa, in Controparte_9 particolare per l'esecuzione in assenza delle necessarie autorizzazioni dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato con i committenti coniugi Pt_1
e nonché per l'esecuzione non a regola d'arte e per
[...] Parte_4
la mancata e la tardiva esecuzione dei lavori stessi;
c) dichiarare risolti per inadempimento dei due convenuti i rispettivi contratti di opera professionale e di appalto indicati in premessa e, comunque, accertare e liquidare i danni subiti dagli attori e conseguenti alle violazioni e/o agli inadempimenti di cui ai punti precedenti, nella misura che sarà provata in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia;
d) condannare i due convenuti, ciascuno in relazione alle proprie obbligazioni risarcitorie e, per quanto di diritto, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori medesimi (coniugi e Parte_1 Parte_2
dell'importo liquidato per i danni accertati e, quanto alla citata
[...] appaltatrice, anche dell'importo di € 6.000,00 quale residuo corrispettivo della vendita indicata in narrativa e rimasto non saldato, oltreché del danno da ritardo e degli interessi legali;
e) in ipotesi, compensare il complessivo importo degli eventuali crediti del professionista geom. per il corrispettivo ed Controparte_2
i rimborsi dell'opera professionale eventualmente svolta con il corrispondente importo del
contro
-credito per i danni come liquidato al punto b) che precede e, per l'effetto, condannare la medesima geom. al pagamento in Controparte_2
favore degli attori della differenza residua una volta operata la compensazione, oltre il danno da ritardo e gli interessi legali;
f) in ipotesi, infine, di ritenuta nullità del contratto di appalto per i motivi indicati in narrativa, condannare in ogni caso l al pagamento in favore degli attori coniugi Controparte_9
e , dell'importo di € 61.000,00 (pari al Parte_1 Parte_2
corrispettivo della vendita indicata in narrativa da pagarsi a mezzo dell'esecuzione dell'appalto nullo), oltreché dell'importo di € 6.000,00 (quale
6 residuo corrispettivo della vendita indicata in narrativa e rimasto non saldato), nonché del danno da ritardo e degli interessi legali. Con vittoria delle spese processuali”.
A sostegno delle proprie domande gli attori allegavano che:
- con contratto preliminare del 16/10/2002 avevano promesso di vendere con riserva della proprietà alla un appezzamento Controparte_9
di terreno sito in PI, sul quale insistevano due manufatti residenziali, stabilendo che una parte del prezzo della compravendita - € 61.000,00 su €
180.000,00 complessivi - avrebbe dovuto soddisfarsi con il corrispettivo di un appalto che i medesimi coniugi si sarebbero obbligati a commissionare alla stessa promissaria acquirente per l'esecuzione di lavori edili su altro terreno di loro proprietà;
- i lavori oggetto del futuro appalto consistevano, in particolare, nella “costruzione di una casa di abitazione e impianto di fitodepurazione che essi intendono realizzare, previa demolizione del corpo di fabbrica esistente, su altro appezzamento di terreno di loro proprietà sito in PI (LI), località
Fabbricciane riportato nel Catasto Terreni foglio 12, p.lla 172 e p.lla 672, in esecuzione del progetto redatto dal geometra di PI ed CP_10
approvato con concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di
PI in data 15 gennaio 2002 con il numero C/01/00221 e successive varianti”;
- i lavori, compresa la demolizione dei fabbricati esistenti, avrebbero dovuto essere completati entro il 30/06/2003 e nel contratto si stabiliva che la società appaltatrice si obbligava a “eseguire i lavori in conformità al progetto approvato con la citata concessione edilizia, a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle competenti autorità (…)” e che “i coniugi e Parte_1 Parte_2
resteranno totalmente esonerati da ogni e più completa responsabilità
[...] al riguardo”;
- in data 13/06/2003 le parti avevano proceduto alla stipula del contratto definitivo di compravendita con riserva della proprietà, nel quale dichiaravano di avere concluso il contratto di appalto “per la costruzione e totale rifinitura della casa di abitazione unifamiliare sviluppantesi su un solo livello composta di tre camere,
7 soggiorno e W.C. con antistante porticato e pertinenziale locale autorimessa, meglio identificata nella piantina che si allega sotto la lettera C”;
- peraltro, l'opera descritta nella piantina allegata al contratto definitivo differiva sia da quanto autorizzato con la concessione edilizia n. C/01/00221, sia da quanto previsto con le varianti in corso d'opera presentate in data 16/05/2002 e
08/08/2002;
- l richiedeva che i coniugi Controparte_9 Pt_1 Pt_2 conferissero l'incarico di occuparsi sia della pratica edilizia per le varianti sia della direzione dei lavori alla Geom. in luogo del tecnico che fino a Controparte_2
quel momento aveva assistito i coniugi medesimi, il Geom. essendo CP_10 la prima tecnico di fiducia dell'appaltatrice e coniuge del Sig. , Persona_2 titolare dell'agenzia BM Immobiliare, che aveva mediato l'intero affare;
- l conformemente all'obbligo su di essa gravante Controparte_9
di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie, avrebbe provveduto direttamente a retribuire il tecnico in tal modo scelto, il quale, per converso, avrebbe accettato di ricevere il proprio compenso per l'attività professionale da svolgere unicamente da essa appaltatrice;
- la Geom. assumeva dunque l'incarico di Direttore dei Lavori e CP_2
predisponeva le comunicazioni al Comune di PI del 23/10/2002 di inizio dei lavori e del 13/01/2003 di subentro al precedente tecnico nelle pratiche di concessione edilizia a nome dei coniugi e Pt_1 Pt_2
- nonostante l'avvenuto subentro, però la Geom. si disinteressava CP_2
delle pratiche relative alle varianti alla concessione edilizia n. 221/2002, consentendo in ogni caso la continuazione dei lavori appaltati secondo un progetto dalla stessa sommariamente approntato, ma non autorizzato dal
Comune di PI e non contemplato nemmeno nelle varianti richieste (ma non ancora autorizzate) dal precedente tecnico;
- nel frattempo, i lavori per la costruzione della nuova abitazione venivano portati quasi a compimento sotto direzione della Geom. senza che fosse CP_2
stato demolito il preesistente manufatto abitativo e senza che fosse stato realizzato l'impianto di fitodepurazione, opere da considerarsi obbligatorie secondo l'originaria e unica concessione edilizia rilasciata, la n. 221/2002;
8 - in data 03/10/2005 i coniugi e a seguito delle pressanti Pt_1 Pt_2 richieste dell'appaltatrice, erano indotti a rilasciare dichiarazione di pagamento del prezzo di vendita con riserva della proprietà degli immobili ceduti, ma non rilasciavano anche “regolare atto di discarico a tutti gli effetti” previsto dal contratto di appalto;
- dopo di allora i coniugi e ricevevano ripetute rassicurazioni Pt_1 Pt_2
dalla Geom. (anche tramite il di lei marito, in ordine CP_2 Persona_2 all'avvenuto rilascio delle varianti alla concessione per la regolarità urbanistica e edilizia dei lavori già eseguiti;
- nonostante le sollecitazioni del Sig. l'impresa appaltatrice non Pt_1
completava le opere da eseguire in esecuzione dell'appalto (in particolare, non provvedeva alla demolizione del vecchio manufatto e alla modifica e sistemazione dell'impianto di fitodepurazione) e la Geom. non CP_2 controllava l'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, non curava gli adempimenti necessari per il rilascio da parte del
Comune di PI dell'ulteriore variante necessaria per la regolarità dell'opera realizzata, e, infine, non si preoccupava né di chiudere i lavori né di richiedere la proroga del termine di completamento dei lavori stessi in virtù dell'originaria concessione n. 221/2002;
- attesa la perdurante situazione di irregolarità, con ordinanza del 21/02/2007 il
Comune di PI ingiungeva ai coniugi e (in qualità di Pt_1 Parte_4
proprietari), alla (in qualità di esecutrice dei lavori) Controparte_9
e alla Geom. (in qualità di direttore dei lavori) la demolizione CP_2 dell'edificio costruito sulla base della concessione edilizia n. 221/2002;
- dopo la notifica dell'ordinanza citata, la Geom. rendeva contatti con CP_2
il Comune di PI e nella primavera del 2007curava la demolizione eseguita dall' del preesistente manufatto e non del nuovo (a Controparte_9
sua detta, infatti, il Comune avrebbe richiesto la demolizione della nuova costruzione solo per una svista);
- di tale asserito adempimento all'ordinanza comunale la Geom. CP_2
informava lo stesso Comune di PI con comunicazione del 07/05/2007, nella quale dava altresì atto di avere rassegnato le proprie dimissioni,
9 regolarmente comunicate alla committenza, fin dal 01/04/2004, dimissioni in realtà mai formalizzate;
- una volta constatato l'inadempimento all'ordinanza di demolizione, il Comune di
PI emetteva il decreto del 27/07/2007 n. 2, col quale acquisiva gratuitamente al patrimonio comunale l'opera oggetto del manufatto non demolito;
- i coniugi mpugnavano avanti al giudice amministrativo gli atti Pt_1 Pt_2 del Comune di PI adducendone l'erroneità, ma la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato veniva respinta;
- i coniugi e quindi, denunciavano con raccomandate del Pt_1 Pt_2 Pt_5
11/02/2008 a firma del proprio legale gli inadempimenti e le responsabilità sia dell'impresa edile che della professionista ma, mentre l'impresa appaltatrice non rispondeva all'intimazione, la Geom. replicava tramite il proprio CP_2
legale contestando la propria responsabilità e, in ogni caso, ribadendo che si sarebbe dimessa dall'incarico quando ancora il cantiere era aperto ad essa subentrando nell'incarico il Geom. e chiedendo il pagamento del CP_11
proprio compenso per le prestazioni professionali.
1.2. In data 05/01/2009 si costituiva in giudizio la Geom. la Controparte_2
quale contestava il fondamento della domanda attorea, sostenendo:
- di aver diretto su incarico dei coniugi e la costruzione di tre Pt_1 Pt_2
villette sul terreno distinto al Foglio 13 del Comune di PI e parte della costruzione dell'edificio acquistato al patrimonio del Comune sul terreno distinto al Foglio 12 del Comune di PI, prestazioni professionali per le quali non era stata pagata;
- di aver più volte chiesto ai coniugi e di demolire il vecchio Pt_1 Pt_2
manufatto, ma che essi non lo avevano fatto sia perché avevano esigenza di abitarvi in attesa della realizzazione del nuovo, sia perché speravano in ogni caso di rientrare in un futuro condono edilizio;
- di aver comunicato oralmente ai coniugi e in data 01/04/2004 Pt_1 Pt_2 il proprio recesso dal contratto d'opera intellettuale e di non aver eseguito alcuna attività professionale in loro favore dopo tale data;
10 - di essersi occupata di comunicare al Comune di PI l'avvenuta demolizione del vecchio manufatto solo a titolo di piacere nei confronti degli attori e in quanto sollecitata in tal senso dalla Polizia Municipale di PI;
- di non aver presentato, dopo il recesso, la dichiarazione di fine lavori né tanto meno le varianti richieste dai coniugi, in quanto tali varianti potevano essere dagli stessi ancora utilmente presentate;
- di avere contratto polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio di attività professionale di geometra con la ,, della quale Controparte_12
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia, al fine di essere manlevata nel caso in cui fosse stata accertata la propria responsabilità.
1.3. Il 23/01/2009 si costituiva in giudizio anche l Controparte_9
contestando il fondamento della domanda attorea e sostenendo:
[...]
- di aver eseguito le opere commissionatele seguendo le indicazioni dei coniugi e e del direttore dei lavori dagli stessi incaricato;
Pt_1 Pt_2
- che erano stati proprio i coniugi e a chiedere espressamente Pt_1 Pt_2
di non demolire i preesistenti manufatti;
- che i coniugi e rilasciando quietanza di pagamento, avevano Pt_1 Pt_2
accettato le opere eseguite;
- che le difformità e i vizi lamentati erano conosciuti, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1667 c.c. la non era tenuta alla garanzia per essi. CP_9
1.4. Autorizzata dal Giudice la chiamata in causa, in data 22/04/2009 si costituiva la , la quale, in via Controparte_13 preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in relazione all' art. 163, n. 4 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti. In particolare, deduceva:
- che l'attività di geometra svolta dalla n relazione all'opera costruita CP_2 non era coperta dalla polizza assicurativa perché esercitata in contrasto con l'art. 16 del R.D. 274/1929 lett. l), m) e n);
- che il danno lamentato non rientrava nella copertura della polizza, la quale si limitava a garantire i danni a persone e a cose;
- che la veva in ogni caso perduto il diritto al risarcimento del danno, CP_2
in quanto non aveva denunciato tempestivamente per scritto il sinistro entro il
11 termine di tre giorni richiesto dall' art.
1.17 delle condizioni generali di assicurazione.
In subordine, nell'ipotesi in cui fosse risultata dovuta la garanzia assicurativa, la eccepiva la franchigia prevista dagli artt. 4 e 5 della polizza Controparte_12
e, in ogni caso, la riduzione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c., per inadempimento contrattuale.
1.5. Seguiva il deposito delle tre memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., e i coniugi e ella propria memoria n. 1 contestavano specificamente di Pt_1 CP_2 aver mai conferito incarico alla geom. di dirigere l'esecuzione di 3 CP_2
villette sul terreno rappresentato nel foglio 13 del Comune di PI, precisando la propria domanda risarcitoria con riguardo alla identificazione dei danni nel modo seguente: “Venendo, infine, alla precisazione dei danni, essi consistono, innanzitutto, come è logico, nelle spese occorse ed occorrende per l'avvio ed il compimento delle iniziative proposte nelle sedi amministrative e giurisdizionali contro i citati provvedimenti del Comune di PI ripristinatori e/o sanzionatori degli abusi accertati. Tali spese non sono allo stato quantificabili, per cui ci si limita a precisarne l'importo complessivamente versato dagli attori, pari ad € 998,40 per l'assistenza tecnica prestata dal geom. e Persona_1 ad € 7.309,89 per la rappresentanza e la difesa prestate dall'avv. Anna Giannerini nelle procedure avviate nelle sedi amministrative e di giurisdizione amministrativa. Altra voce di danno, poi, sono le opere (con i relativi costi) necessarie al completamento ed al ripristino per i lavori non completati o non eseguiti a regola d'arte e già indicati in atto di citazione. Infine stante il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell'area interessata dall'abuso accertato o stante la mancata concessione della sospensione dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, allo stato (sia pure auspicando la revoca dello stesso atto amministrativo pregiudizievole) sussiste anche il danno consistente nella perdita del bene in esame (area e fabbricato) da parte dei comparenti, danno quantificabile, come già osservato, nel corrispondente valore di mercato del bene stesso”.
1.6. La causa veniva istruita mediante produzioni documenti, prova per testi e, infine, veniva altresì disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio vertente sul progetto edilizio, sull'operato della Geom. sulle eventuali difformità tra CP_2
12 progetto e opere realizzate, sulla natura e imputabilità delle difformità alle due convenute, sulla possibilità di ripristino e sanatoria e sull'eventuale minor valore degli immobili a seguito del decreto di trasferimento al Comune di PI delle opere difformi e delle aree di pertinenza.
1.7. Dopo aver fatto precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 07/07/2016, la causa veniva trattenuta in decisione e il Giudice decideva parzialmente il giudizio con la sentenza non definitiva n. 1430/2016 depositata il 22/11/2016 con la quale così statuiva:
“dichiara la nullità del contratto di appalto stipulato tra gli attori e l'impresa
[...]
Controparte_9 condanna l al pagamento agli attori della Controparte_9 somma di € 67.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale, quale corrispettivo del contratto di compravendita stipulato tra le stesse parti;
rigetta la domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale proposta dall'attrice nei confronti dell' Controparte_9
condanna gli attori al pagamento nei confronti della convenuta Controparte_2 della somma di € 1.371,00, oltre IVA, spese per la cassa previdenza e rimborsi per le spese sostenute per l'attività di direzione dei lavori della costruzione dell'abitazione sul terreno indicato al foglio 12 del Catasto Terreni del Comune di
PI; compensa per intero le spese nei rapporti processuali tra gli attori e l
[...]
Controparte_9 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione in relazione alla posizione processuale degli attori nei confronti di
[...]
conseguentemente della . CP_2 Controparte_12
Il Giudice, in particolare, dava atto che il giudizio proseguiva esclusivamente tra e quali attori, quale Parte_1 Parte_2 Controparte_2
convenuta e la uale terza chiamata ed esclusivamente con Controparte_12
riferimento alla domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale e la relativa domanda di manleva.
1.8. Pertanto, con contestuale ordinanza 21-22/11/2016, il Giudice disponeva la rimessione sul ruolo per interloquire con le parti in causa circa l'esito del procedimento di riscatto dell'immobile indicato dalla Geom. di quelli CP_2
13 di giustizia amministrativa relativi alle impugnazioni proposte dai coniugi Pt_1
e contro l'ordine di demolizione e il decreto di acquisizione emessi dal Pt_2
Comune di PI.
1.9. All'udienza del 26/01/2017 le parti presenti formulavano riserva di impugnazione ex art. 340 c.p.c. contro la sentenza non definitiva e i coniugi e depositavano la relazione dell'Avv. Anna Giannerini circa la Pt_1 Pt_2
situazione del contenzioso amministrativo pendente e la relazione della Geom.
con allegata delibera del Consiglio Comunale di PI n. 127 del Per_1
14/3/2005, relativa al 'riscatto' dei beni acquisiti al patrimonio comunale.
1.10. Infine, all'udienza del 07/02/2019, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e il Tribunale di Livorno depositava la sentenza definitiva n. 605/2019 del 06/06/2019, con la quale così decideva: “in relazione alla responsabilità accertata con la sentenza non definitiva emessa in data 21.11.2016, condanna a risarcire i Controparte_2 danni patiti da e che liquida in complessivi € Parte_1 Parte_2
30.637,11, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo;
dichiara compensato con tale importo il credito accertato in favore di
[...]
on la predetta sentenza non definitiva;
CP_2
condanna la in persona del suo legale Controparte_12
rappresentante, a tenere indenne dalle conseguenze Controparte_2
pregiudizievoli della presente sentenza;
condanna e la in persona del suo Controparte_2 Controparte_12
legale rappresentante, in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che liquida in complessivi € 19.449,40, di cui € 916 per
[...] spese, € 2916 per la fase di studio, € 1860 per la fase introduttiva del giudizio, €
6480 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4860 per la fase decisionale, €
2417,40 per spese generali, oltre IVA e CPA;
pone definitivamente a carico delle medesime e la Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante, le spese di CTU”. Controparte_12
2. Il giudizio di appello.
2.1. I Sig.ri e ritenendo tali decisioni ingiuste e, pertanto, Pt_1 Pt_2
meritevoli di essere riformate, hanno interposto appello, col quale hanno censurato le sentenze sotto i seguenti quattro articolati profili:
14 I) OMESSA PRONUNCIA SU: A) RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE PER INADEMPIMENTO (DI
EVIDENTE GRAVITÀ) DELLA GEOM. TEMPESTINI E B) SUGLI EFFETTI
CONSEGUENTI SUL DIRITTO AL COMPENSO.
Lamentano gli appellanti che, nonostante - tanto nella sentenza non definitiva quanto in quella definitiva - sia stato riconosciuto l'inadempimento della Geom. all'incarico professionale assunto, tuttavia in entrambe le pronunce CP_2 non era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto d'opera, né - in ragione dell'accertato inadempimento - si era operato alcun decremento e/o azzeramento del compenso dovuto alla professionista.
II) MANCATO ACCERTAMENTO DELL'EPOCA DELLA COMUNICAZIONE AI
COMMITTENTI DA PARTE DELLA GEOM. TEMPESTINI DELLE PROPRIE
“DIMISSIONI” DA TECNICO INCARICATO PER I LAVORI DI CUI È CAUSA.
Il primo Giudice avrebbe errato nell'affermare che siano pacifiche le presunte dimissioni della Geom. far data dall'aprile 2004 siccome comunicate CP_2
al Comune di PI: non solo la circostanza sarebbe stata sempre contestata dagli odierni appellanti, ma – in ogni caso – detta comunicazione effettuata al terzo, anche qualora sussistente, non avrebbe alcun rilievo nei rapporti tra i committenti e la professionista, che dunque avrebbe dovuto essere ritenuta comunque responsabile degli adempimenti relativi alla pratica edilizia successivi alla presunta comunicazione.
III) SULLA RESPONSABILITÀ DELLA GEOM. TEMPESTINI PER I DANNI
CONSEGUENTI AI PROPRI INADEMPIMENTI:
a) OMESSA STATUIZIONE RIGUARDO AI DANNI (CONSOLIDATI CON
L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005)
INDIPENDENTI DAI PROVVEDIMENTI GIÀ EMESSI DAL COMUNE DI
PIOMBINO E OGGETTO DI IMPUGNAZIONI NELLE COMPETENTI SEDI.
Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere i danni consistenti nella perdita definitiva della capacità edificatoria dei terreni interessati dall'intervento edilizio realizzato abusivamente in variazione essenziale della concessione edilizia;
i danni, in quanto derivanti dall'abuso non sanabile, avrebbero dovuti essere riconosciuti indipendentemente dai provvedimenti già emessi dal Comune di PI e dalle relative impugnazioni;
15 b) ERRATA AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI
PER LA MANCATA TEMPESTIVA DEMOLIZIONE DEL PREESISTENTE
FABBRICATO ED ERRONEO MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI RELATIVI ALLA PERDITA
DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE E DEL
DECRETO DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL
COMUNE DI PIOMBINO. SOSPENSIONE, IN IPOTESI, DEL PRESENTE
GIUDIZIO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DI QUELLI AMMINISTRATIVI.
La responsabilità degli odierni appellanti sarebbe stata erroneamente basata su una generica e inattendibile testimonianza resa dal coniuge della Geom. non credibile e in contrasto con le altre risultanze istruttorie e con la CP_2
scansione temporale dei fatti, avendo i coniugi e liberato e Pt_1 Pt_2
messo a disposizione il vecchio manufatto per la demolizione fin dalla fine dell'anno 2003, ampiamente in tempo per la direzione dei relativi lavori da parte della Geom. CP_2
Nell'ultima parte del motivo in esame, poi, gli appellanti chiedevano altresì, qualora si ritenga che il presente giudizio sia condizionato dall'esito dei controversi procedimenti amministrativi, la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della soluzione della questione ritenuta avere natura pregiudiziale.
IV) MANCATA ESPRESSA STATUIZIONE SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI
CTP.
Nonostante la condanna delle convenute al pagamento delle spese di CTU, le stesse non sarebbero state condannate anche a rimborsare le spese di CTP, pur in presenza di un'espressa domanda in tal senso.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale depositata il 16/12/2019, si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello
[...] proposto, che, in quanto generico e “nebuloso”, difetterebbe dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nonché la manifesta infondatezza.
Nel merito, ritiene le censure mosse dagli appellanti infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento, dal momento che gli appellanti si sarebbero limitati a riproporre tutte le eccezioni e difese già svolte nel giudizio di primo grado, ed ivi esaminate e rigettate dal primo Giudice, salvo contestare le statuizioni ad essi
16 sfavorevoli in difetto di specifiche critiche alla ricostruzione in fatto e in diritto nonché delle conseguenze derivanti ai fini della decisione.
Inoltre, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n.
1430/2016 nella parte in cui ravvisava la responsabilità professionale del D.L e avverso la sentenza definitiva n. 605/2019 nella parte in cui la condannava al risarcimento dei danni riconoscendo e liquidando voci di danno non dovute nonché omettendo di applicare lo scoperto di polizza, formulando i seguenti motivi:
A) ERRONEA STATUIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
DEL GEOM. TEMPESTINI, ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE, INSUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ TRA
L'ACCERTAMENTO (ERRATO) DI RESPONSABILITÀ E I DANNI LIQUIDATI.
La decisione impugnata sul punto risulterebbe errata in quanto è vero che il manufatto realizzato era difforme rispetto al progetto approvato, ma è altrettanto vero che, una volta intervenute le dimissioni del Geom. gli appellanti CP_2
principali avevano avuto tutto il tempo per presentare la variante e i danni da questi subiti sono conseguenza diretta e immediata della loro volontaria inerzia, preferendo godere dell'immobile nella sua interezza e confidando in un futuro condono, in realtà mai realizzatosi. Né, del resto, profili di responsabilità emergerebbero dall'elaborato peritale redatto dal CTU, che più volte ha precisato come la Geom. abbia adempiuto correttamente agli incarichi CP_2
professionali assunti.
B) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE RICONOSCE AGLI ATTORI IL
DANNO EMERGENTE PER LE SPESE LEGALI E TECNICHE RESPINGENDO
L'ECCEZIONE DI TARDIVITÀ.
Le sentenze impugnate sarebbero altresì errate atteso che il primo Giudice avrebbe considerato una mera emendatio libelli quella che invece doveva essere considerata una vera e proprio mutatio libelli, inammissibile in quanto tardiva: infatti, gli odierni appellanti in via principale con la memoria ex art. 183, co 6, n.
1 c.p.c. avrebbero rassegnato le medesime conclusioni di cui all'atto di citazione, omettendo di specificare, pur potendolo fare, le nuove voci di danno e solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente, avrebbero richiesto per la prima volta tali danni procedendo alla relativa quantificazione.
17 C) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE CONDANNA UNIPOLSAI A
MANLEVARE L'ASSICURATA DALLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI
SENZA APPLICARE LA FRANCHIGIA PARI AL 10% E, DUNQUE, SENZA
ATTENERSI ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA.
In caso di rigetto dei primi due motivi dell'appello incidentale e, dunque, di conferma della sentenza si chiede in ogni caso la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto applicabile al caso di specie lo scoperto di polizza del 10%, pure previsto espressamente dal contratto di assicurazione, che prevede un importo che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato.
2.3. In data 17/12/2019 si è costituita nel giudizio d'appello anche la Geom.
[...] chiedendo il rigetto dell'appello proposto dagli appellanti principali e, CP_2
in via incidentale, ha a sua volta proposto appello avverso le due sentenze di primo grado, formulando le tre seguenti censure:
A) OMESSA PRONUNCIA CIRCA CONDANNA ALLE COMPETENZE E SPESE
DI GIUDIZIO PER LA CHIAMATA IN MANLEVA A CARICO DELLA TERZA
CHIAMATA ED IN FAVORE DELLA CONVENUTA GEOM. CP_6
TEMPESTINI RELATIVAMENTE ALLA PARTE DELLA SENTENZA DEFINITIVA
N. 605/2019 DEPOSITATA IL 06/06/2019.
Avrebbe errato il Tribunale in quanto, sebbene abbia riconosciuto come pienamente fondata la chiamata in garanzia della da parte della CP_6
Geom. disponendo nella sentenza definitiva la manleva della CP_2
professionista dalla condanna al pagamento in favore degli attori della somma di
€ 30.637,11, avrebbe però omesso di provvedere in ordine alla rifusione delle competenze e spese sostenute dalla Geom. per la chiamata della CP_2
compagnia assicurativa.
B) ILLOGICA CONSEGUENTE COMPENSAZIONE TRA IL DOVUTO DAGLI
ATTORI ALLA TEMPESTINI E QUANTO DA DETTA A LORO - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 92 E 132, CO. 2 N. 4 C.P.C. CIRCA LA COMPENSAZIONE
DELLE SPESE DI GIUDIZIO - OMESSA MOTIVAZIONE SUL PUNTO CIRCA
LA SENTENZA NON DEFINITIVA È STATA PROMOSSA RISERVA DI
APPELLO NELLA PRIMA UDIENZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DI DETTO
ATTO E QUINDI A VERBALE DI UDIENZA DEL 26/01/2017.
18 Come conseguenza dell'accoglimento del motivo di appello sub punto A) nessuna compensazione sarebbe operabile in danno della Geom. CP_2
Infatti, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nel compensare il credito derivante dalle prestazioni professionali svolte dalla professionista con quanto ritenuto da questa dovuto a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori, in virtù della operata manleva per detta somma: in altri termini, se la Geom. nulla deve ai coniugi non dovrebbe essere operabile alcuna CP_2 Pt_1
compensazione.
Inoltre, alla luce della soccombenza reciproca tra la domanda degli attori al risarcimento del danno e la domanda della Geom. tesa a ottenere i CP_2 compensi professionali per l'attività svolta, il Tribunale avrebbe dovuto compensare le competenze e spese di giudizio;
addebitando, invece, le spese di giudizio in toto a carico della Geom. anch'essa comunque vittoriosa CP_2
- avrebbe violato il disposto dell'art 92 c.p.c.
C) 1. ERRONEO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ - ERRONEA
APPLICAZIONE DI LEGGE IN DANNO DELLA GEOM. TEMPESTINI NELLA
SENTENZA NON DEFINITIVA N. 1430/2016, DEPOSITATA IL 22/11/2016 E
SENTENZA DEFINITIVA N. 605/2019 DEPOSITATA IL 06/06/2019 - ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE SUL PUNTO. 2.
CONSEGUENTE CONDANNA AL PAGAMENTO DEI DANNI LAMENTATI
DAGLI ATTORI PER € 30.637,11 OLTRE RIVALUTAZIONE E INTERESSI.
Col terzo e ultimo motivo dell'appello incidentale, infine, si censurano tanto la sentenza non definitiva quanto quella definitiva, laddove avrebbero erroneamente affermato la responsabilità della Geom. sulla base di CP_2 un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, con conseguente (ingiusta) condanna al risarcimento dei danni in favore degli odierni appellanti in via principale.
2.4. Il gravame inizialmente assegnato alla IV Sezione è stato poi attribuito alla I
Sezione con decreto del 01/07/2021 e, infine, con provvedimento del 09/07/2021 rinviato all'udienza del 18/10/2022.
2.5. All'udienza del 18/10/2022, tenutasi in forma cartolare, le parti hanno depositato le proprie note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni. In particolare, gli appellanti principali hanno chiesto: “IN VIA PRELIMINARE ED IN
19 RITO qualora sia ritenuto che la decisione del presente giudizio dipenda dall'esito del residuo controverso procedimento amministrativo sopra citato (giudizio di appello promosso dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 1205/2021 avverso la sentenza del TAR Toscana avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordine di acquisizione al patrimonio del Comune di PI del manufatto abusivo e dell'area di sedime), disporre la sospensione del presente processo ex art. 295
c.p.c. in attesa della soluzione da parte del Consiglio di Stato delle dette questioni aventi carattere pregiudiziale”.
2.6. A scioglimento della riserva assunta alla superiore udienza, la Corte ha disposto “la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del procedimento R.G. n. 1205/2021 attualmente pendente dinanzi al Consiglio di
Stato”.
2.7. Tuttavia, con istanza depositata il 08/02/2024, gli stessi appellanti principali hanno in seguito rivalutato quanto in precedenza argomentato e dedotto e hanno chiesto la revoca dell'ordinanza di sospensione, disposta dalla Corte con provvedimento del 17/09/2024, col quale si è rinviata la causa all'udienza del
18/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
2.8. All'udienza del 17/09/2024, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. Occorre innanzitutto esaminare l'appello principale proposto dai coniugi rispetto al quale le appellate Geom. Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_1 hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità, in quanto difetterebbe dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, sarebbe manifestamente infondato.
Osserva la Corte che, seppure i motivi non siano improntati alla massima specificità, tuttavia nel complesso l'atto non può considerarsi inammissibile considerato che non si pone al di sotto di quel limite minimo che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo giudicante di comprendere
20 quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base della revisio priori instantiae.
Anche con riguardo all'eccezione di manifesta infondatezza, in conformità a un orientamento consolidato di questa Corte, si osserva che la circostanza che si sia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione implica che – almeno implicitamente – non si è ritenuto di ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (decisione non ulteriormente sindacabile: cfr. Cass. Sez. 3 sent. 15/04/2019 n. 10422).
Peraltro, l'appello principale non è fondato per le ragioni che di seguito si vanno a illustrare.
3.1. Gli appellanti principali censurano innanzitutto l'impugnata sentenza, perché avrebbe omesso di pronunciarsi tanto sulla richiesta di risoluzione del contratto d'opera per inadempimento della Geom. quanto sugli effetti CP_2
conseguenti sul diritto al compenso.
Osserva la Corte che in effetti il primo Giudice non ha preso posizione rispetto -
e, conseguentemente, dato risposta alla - domanda di risoluzione del contratto d'opera per inadempimento. Peraltro, detta domanda non può trovare accoglimento.
Con la sentenza non definitiva il Tribunale ha statuito che il contratto di appalto stipulato tra i coniugi e e la nuova avendo comportato Pt_1 Pt_2 CP_9 la costruzione dell'immobile in totale difformità rispetto ai provvedimenti concessori, è da ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e
1418 c.c.
Quanto al comportamento del Direttore dei Lavori ha ritenuto invece la sua censurabilità non avendo questi curato che l'opera venisse costruita in termini conformi alla concessione edilizia e non avendo presentato in ogni caso la necessaria variante;
ha pertanto accertato l'inadempimento della Geom.
in quanto Direttore dei Lavori al momento della realizzazione delle CP_2
opere e, quindi, anche quando si poneva la necessità di presentare la necessaria variante;
quanto ai danni prodotti, la sentenza definitiva ha escluso la sussistenza di un danno da perdita definitiva dell'immobile, dotato di attualità stante la pendenza dei giudizi amministrativi instaurati a seguito di impugnazione
21 del provvedimento di demolizione nonché avverso il decreto di acquisizione del
Comune di PI.
Tanto premesso, osserva la Corte che dal complesso delle risultanze istruttorie
– tanto documentali quanto testimoniali – è possibile inferire che l'intera operazione demolitiva-edificatoria, per come si è nei fatti concretizzata, si è svolta nella piena consapevolezza dei committenti odierni appellanti.
In particolare, come correttamente ricostruito dal Tribunale nella sentenza non definitiva, le prove testimoniali hanno indubitabilmente chiarito che furono i committenti a richiedere espressamente di non procedere alla demolizione del vecchio manufatto – come invece richiesto dalla concessione edilizia – in quanto avevano intenzione di utilizzare l'immobile – come in effetti hanno poi fatto- nelle more della costruzione (cfr. dichiarazioni testi e , Testimone_1 Testimone_2
figli degli odierni appellanti) e, comunque, perché speravano in un futuro condono edilizio (cfr. dichiarazioni teste marito della Geom. . Tes_3 CP_2
Anche a prescindere dalle risultanze di ordine istruttorio, logicamente e condivisibilmente il primo Giudice ha sottolineato che in ogni caso gli unici soggetti che avevano un interesse a non demolire l'immobile preesistente erano proprio i committenti, così come non appare sostenibile che gli stessi committenti non si fossero avveduti della mancata demolizione, che ben sapevano doveva precedere la nuova costruzione, essendo espressamente prevista nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto.
Ebbene, alla luce del descritto quadro, risulta evidente che la domanda di risoluzione del contratto d'opera per inadempimento avanzata da parte dei committenti, i quali avevano fattivamente contribuito – quanto meno da un punto di vista volitivo – all'inadempimento medesimo risulta destituita di fondamento.
Il primo motivo di ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
3.2. Parimenti da rigettare è il secondo motivo col quale gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice abbia sostanzialmente escluso la responsabilità del Geom. per gli adempimenti inerenti alla pratica edilizia successivi alle CP_2
dimissioni, in quanto di pertinenza del nuovo direttore lavori.
Stando agli appellanti principali, infatti, non sarebbe stata fornita la prova dell'avvenuta comunicazione delle dimissioni del tecnico ai committenti e ciò
22 avrebbe avuto l'effetto di rendere il tecnico responsabile anche dopo tale supposto avvenimento.
Osserva la Corte come risulti accertato che la Geom. - alla luce del CP_2
rapporto di amicizia intercorrente con i coniugi - avesse Parte_3
rassegnato le proprie dimissioni verbalmente ai committenti già nel mese di gennaio 2004 e le avesse poi formalmente comunicate alla impresa appaltatrice con nota del 09/04/2004 nonché alla stessa Amministrazione.
Come si evince dalla relazione del CTU, dunque, dopo le dimissioni della Geom. dalla Direzione dei Lavori, i committenti, tramite il nuovo tecnico CP_2
incaricato, avevano avuto a disposizione circa dieci mesi per depositare una domanda di concessione edilizia in variante alla concessione già rilasciata, al fine di regolarizzare le modifiche apportate al progetto concessionato, ma già rappresentate e definite nell'elaborato grafico allegato al contratto d'appalto, in quanto conformi al regolamento edilizio vigente all'epoca.
Il ragionamento del Giudice di primo grado sul punto appare logico e coerente.
In particolare, non si ravvisa - come invece prospettato dagli appellanti - alcuna contraddittorietà tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva. Il corrispondente motivo d'appello va pertanto disatteso.
3.3. Anche il terzo motivo dell'appello principale è infondato e non merita dunque accoglimento tanto con riguardo all'omesso accertamento della responsabilità della Geom. per i danni conseguenti alla perdita definitiva della CP_2 capacità edificatoria dei terreni interessati dall'intervento edilizio realizzato abusivamente in variazione essenziale della concessione edilizia (i danni, in quanto derivanti dall'abuso non sanabile, avrebbero dovuti essere riconosciuti indipendentemente dai provvedimenti già emessi dal Comune di PI e dalle relative impugnazioni), quanto in riferimento all'errata affermazione della responsabilità dei committenti per la mancata tempestiva demolizione del preesistente fabbricato ed erroneo mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni relativi alla perdita dell'immobile.
Le censure ripropongono – in maniera alquanto acritica – le argomentazioni già spiegate in primo grado dai coniugi , in parte, già oggetto dei Pt_1 Pt_2
primi due motivi di appello.
23 Come visto supra, le ragioni della mancata demolizione dell'originario manufatto
- causa originaria della violazione del provvedimento concessorio - è risultata da imputarsi proprio agli odierni appellanti principali, sicché correttamente il
Tribunale sul punto non ha accertato alcuna responsabilità in capo alla Geom.
CP_2
Con riguardo alla seconda parte del medesimo motivo, ritiene il Collegio che altrettanto correttamente il primo Giudice non abbia riconosciuto in favore degli odierni appellanti l'esistenza di alcun danno risarcibile conseguente ai provvedimenti emessi dal Comune di PI.
Infatti, i danni lamentati dai coniugi in quanto collegati all'esito Pt_1 Pt_2
dei contenziosi in essere avanti al giudice amministrativo, sono da considerarsi ipotetici ed eventuali futuri e - come tali - non suscettibili di risarcimento, atteso che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della risarcibilità, richiede tassativamente che il pregiudizio sia dotato del requisito dell'attualità.
3.4. Per ragioni di pregiudizialità, l'analisi del quarto motivo d'appello - attinente alla mancata liquidazione delle spese di CTP - deve essere rinviato a un momento successivo all'esame degli appelli incidentali.
4. Occorre pertanto procedere con l'esame degli appelli incidentali proposti da dalla Geom. CP_1 Controparte_2
4.1. Il primo e secondo motivo dell'appello incidentale di e il terzo CP_1
motivo di quello proposto dalla Geom. devono essere esaminati CP_2
congiuntamente, atteso che tutti censurano le sentenze di primo grado laddove hanno accertato la responsabilità contrattuale del Geom. che non CP_2 avrebbe assicurato che l'opera venisse costruita in conformità alla concessione edilizia, omettendo altresì di presentare poi la necessaria variante, e hanno conseguentemente condannato la professionista al corrispondente risarcimento dei danni.
Ritiene la Corte che i suddetti motivi di appello siano fondati e vadano, pertanto, accolti per le ragioni in parte già sopra esposte e di seguito ulteriormente esplicitate.
Le complessive risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado hanno inequivocabilmente chiarito che la scelta di non demolire l'originario immobile – come prescritto dalla concessione del Comune di PI – è da ricondursi
24 senza dubbio a una strategia attendista degli appellanti principali, che vi trascorrevano i mesi estivi in attesa della costruzione della nuova abitazione.
Così il figlio della coppia Sig. “i signori urante Parte_6 Pt_1 Pt_2 la costruzione abitavano nel manufatto da demolire durante le ferie estive (…), immobile che avrebbe dovuto essere demolito non appena completata la nuova costruzione (…). L'uso dell'immobile da demolire durante il periodo feriale si è protratto fino alla consegna dell'immobile nuovo. La consegna del nuovo immobile è avvenuta tra la fine dell'anno 2003 e l'inizio dell'anno 2004”. Dello stesso tenore, peraltro, risultano le dichiarazioni anche dell'altro figlio della coppia, Sig. “hanno abitato l'immobile da demolire finché non è Testimone_2 stato pronto e abitabile l'immobile nuovo”.
Dunque, la volontà degli odierni appellanti principali di non demolire il vecchio manufatto è senz'altro da ricondursi a loro scelta personale e, una volta terminata la costruzione del nuovo edificio - con ogni probabilità - alla speranza di ottenere una sanatoria edilizia.
Risulta, pertanto, evidente che tali determinazioni dei coniugi e Pt_1 Pt_2
non possano essere addebitate alla Geom. le cui dimissioni, CP_2
collocabili nei primi mesi del 2004 non solo hanno fatto venir meno qualsiasi ulteriore obbligo a carico del professionista, ma - come accertato dalla CTU - non hanno in alcun modo impedito ai committenti di presentare domanda di concessione in variante e/o di tentare di regolarizzare la situazione abusiva.
Non ravvisandosi una responsabilità della professionista, non potrà essere riconosciuto in favore degli appellanti principali alcun risarcimento del danno.
I motivi 1 e 2 dell'appello incidentale di e il motivo 3 dell'appello CP_1
incidentale della Geom. devono, dunque, trovare accoglimento e, di CP_2
conseguenza, le sentenze impugnate corrispondentemente riformate, con conseguente esclusione della compensazione con l'importo di € 30.637,11 posto a carico della e pertanto non dovuto) del compenso a questa CP_2 riconosciuto con la sentenza non definitiva oggetto di gravame per l'importo di €
1371,00 oltre IVA, spese per la cassa previdenza e rimborsi sostenuti.
4.2. L'accoglimento dei suddetti motivi per le ragioni indicate rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi proposti con gli appelli incidentali nonché gli stessi approfondimenti istruttori comunque richiesti.
25 4.3. Alla luce dell'accoglimento degli appelli incidentali si impone, peraltro, di provvedere ex novo alla regolamentazione tra le parti delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in ragione del complessivo esito della causa e delle ragioni poste a fondamento della decisione.
In tal senso ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU e di CTP, tenuto conto dell'esito del giudizio, in relazione alle ragioni della decisione, unitamente alla complessità e controvertibilità delle questioni trattate.
Ne consegue che la decisione in punto di spese induce a ritenere assorbito/superato anche il quarto e ultimo motivo avanzato con l'appello principale.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G.1665/2019, instaurato avverso la sentenza non definitiva n. 1430/2016 e la sentenza definitiva n. 605/2019 del
Tribunale di Livorno, che conferma nel resto, così provvede:
a) accoglie il primo e secondo motivo dell'appello incidentale di CP_1
e il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dalla Geom. e CP_2
pertanto dichiara che nulla è dovuto dalla Geom. ai Sig.ri Controparte_2
e, di conseguenza, dalla titolo Parte_1 Parte_2 CP_1
di manleva nei confronti della Geom. Controparte_2
b) respinge l'appello principale proposto;
c) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU e di CTP.
d) raddoppio del contributo unificato nei confronti degli appellanti principali e;
Parte_1 Parte_2
Firenze, camera di consiglio del 29 aprile 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
26 NOTA. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
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