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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2024, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi
Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1945 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: Assicurazione per il rischio di invalidità civile, e vertente
T R A
, elettivamente domiciliato in C.mare di Stabia Parte_1 alla Via G. D'annunzio n.60 presso lo studio degli Avv.ti Antonio
Cimmino e Rosaria Martire che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura su foglio separato all'atto di citazione -attore-
E
elettivamente domiciliata in Napoli Via Gino Controparte_1
Doria n.84 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Cascone, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Matteo Massimo D'Argenio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo
1 comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 -
Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98;
1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez.
II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912).
Nel merito, dall'analisi della documentazione allegata da parte convenuta emerge chiaramente la necessità di applicare l'art.1892, comma del c.c., ai sensi del quale:''Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto
2 quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave'' (cfr.
Sentenza Corte Appello Napoli, sentenza n. 4332 del
19.11.2021).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle dichiarazioni del contraente, alle reticenze ed inesattezze ha ritenuto che ''il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando
l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro'', verificandosi quindi quella violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio» (Cass.
5519/1985, Cass. 3165/2003, Cass. 11/2010, Cass.
16406/2010, Cass. 12831/2014); in altri termini, “in caso di violazione dell'obbligo di esattezza delle dichiarazioni,
l'assicurazione può rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche senza impugnare il contratto” (Cassazione civile, n.
11905/2020). In definitiva, l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità
(Cass. Civ. n. 23961/2022).
Nello specifico, il tracciato Elettrocardiogramma del 12.03.2013
e il relativo Referto emesso dal Dr. in Persona_1
Cardiochirugia, Pres. osp. hanno Controparte_2 certificato: “Note Anamnestiche: ipercolesterolemia familiare.
Riferiti episodi veritignosi. ECG: […] Anomalie aspecifiche della Contr ripolarizzazione ventricolare. (blocco di branca n.d.r.).
ECODOPPLER CARDIACO: Aneurisma del SIA dx convesso in
3 assenza di shunt apparente”; la Scheda di Anestesia del
15.03.2018 attesta: “sospetta sindrome di Brugada nel 2013”.
A fronte di tale documentato contesto, dotato peraltro di grado probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., risulta evidente come il non possedesse, alla data del 27.11.2017 i requisiti di Pt_1 assicurabilità e fosse pertanto soggetto non assicurabile secondo quanto stabilito dal disposto dall'art. 2 delle Condizioni di
Assicurazione, rubricato “Modalità e limiti di adesione”, secondo cui “Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che l'Assicurato: abbia stipulato il Contratto di
Finanziamento e abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione;
[…] In aggiunta […] l'Assicurato dovrà fornire risposta negativa
a tutte le domande presenti nel questionario sanitario, che costituisce parte integrante del presente contratto di assicurazione […]” (cfr. doc. 5).
Per tali motivi la domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- rigetta la domanda perché non provata;
- condanna , ed in favore di Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario del 15 ex art. 2
DM n. 55/2014, IVA e CPA.
Torre Annunziata, 18 giugno 2024.
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
4 7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011
n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi
Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1945 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: Assicurazione per il rischio di invalidità civile, e vertente
T R A
, elettivamente domiciliato in C.mare di Stabia Parte_1 alla Via G. D'annunzio n.60 presso lo studio degli Avv.ti Antonio
Cimmino e Rosaria Martire che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura su foglio separato all'atto di citazione -attore-
E
elettivamente domiciliata in Napoli Via Gino Controparte_1
Doria n.84 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Cascone, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Matteo Massimo D'Argenio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo
1 comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 -
Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98;
1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez.
II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912).
Nel merito, dall'analisi della documentazione allegata da parte convenuta emerge chiaramente la necessità di applicare l'art.1892, comma del c.c., ai sensi del quale:''Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto
2 quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave'' (cfr.
Sentenza Corte Appello Napoli, sentenza n. 4332 del
19.11.2021).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle dichiarazioni del contraente, alle reticenze ed inesattezze ha ritenuto che ''il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando
l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro'', verificandosi quindi quella violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio» (Cass.
5519/1985, Cass. 3165/2003, Cass. 11/2010, Cass.
16406/2010, Cass. 12831/2014); in altri termini, “in caso di violazione dell'obbligo di esattezza delle dichiarazioni,
l'assicurazione può rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche senza impugnare il contratto” (Cassazione civile, n.
11905/2020). In definitiva, l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità
(Cass. Civ. n. 23961/2022).
Nello specifico, il tracciato Elettrocardiogramma del 12.03.2013
e il relativo Referto emesso dal Dr. in Persona_1
Cardiochirugia, Pres. osp. hanno Controparte_2 certificato: “Note Anamnestiche: ipercolesterolemia familiare.
Riferiti episodi veritignosi. ECG: […] Anomalie aspecifiche della Contr ripolarizzazione ventricolare. (blocco di branca n.d.r.).
ECODOPPLER CARDIACO: Aneurisma del SIA dx convesso in
3 assenza di shunt apparente”; la Scheda di Anestesia del
15.03.2018 attesta: “sospetta sindrome di Brugada nel 2013”.
A fronte di tale documentato contesto, dotato peraltro di grado probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., risulta evidente come il non possedesse, alla data del 27.11.2017 i requisiti di Pt_1 assicurabilità e fosse pertanto soggetto non assicurabile secondo quanto stabilito dal disposto dall'art. 2 delle Condizioni di
Assicurazione, rubricato “Modalità e limiti di adesione”, secondo cui “Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che l'Assicurato: abbia stipulato il Contratto di
Finanziamento e abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione;
[…] In aggiunta […] l'Assicurato dovrà fornire risposta negativa
a tutte le domande presenti nel questionario sanitario, che costituisce parte integrante del presente contratto di assicurazione […]” (cfr. doc. 5).
Per tali motivi la domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- rigetta la domanda perché non provata;
- condanna , ed in favore di Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario del 15 ex art. 2
DM n. 55/2014, IVA e CPA.
Torre Annunziata, 18 giugno 2024.
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
4 7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011
n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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