CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1002 dell'anno 2022
T R A in liquidazioe, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv.
Luigi de Lisio, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Q. Sella n. 175 (c/o avv. Michele Di E Tommaso), nonché all'indirizzo .salerno. ; Email_1 CP_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Controparte_2 dall'avv. Filippo Carimati, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Monza, Via
Italia n. 50, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_3
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, la , Controparte_3 chiedeva, che l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 88/2022 emessa dal Tribunale di Bari il 7 gennaio 2022, ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
DICHIARARE:
1 a) preliminarmente, la nullità e/o l'infondatezza della sentenza impugnata in ragione della NON sussistenza della prova del giudicato esterno richiamato nella stessa, rappresentato dalla sentenza n. 14722/2010 del Tribunale di Milano;
b) in subordine e nel merito, che nulla è dovuto dall'appellante ad CP_4 Controparte_5
ed altresì che, pertanto, la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultima è infondata;
[...]
c) l'annullamento, consequenzialmente, della statuizione di condanna dell'appellante al pagamento in favore di essa della somma di € 446.968/53, oltre agli Controparte_5
interessi come da domanda;
d) che, in via più gradata, la pretesa creditoria di è in realtà pari Controparte_5 all'importo che verrà determinato in corso di causa anche a mezzo di apposita ctu contabile;
e) condannare in persona del lrpt, a pagare la somma di € 17.294/02, Controparte_5
ovvero di quella di diversa entità che sarà determinata nel corso del giudizio, quale compenso di causa relativo al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Milano e definita con la sentenza n.
14708/2013, compenso da attribuire ex art. 93 cpc;
f) condannare in persona del lrpt, al pagamento delle spese del doppio Controparte_5
grado, con attribuzione;
g) condannare in persona del lrpt, al pagamento degli oneri peritali. Controparte_5
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata , nella qualità in atti, formulava le Controparte_5
seguenti conclusioni :
“preliminarmente rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza: ove ritenuto ammissibile, rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata ed in ogni caso condannare l'appellante al pagamento della somma di €
446.968,53 o quell'altra maggiore o minore dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio oltre gli interessi di mora, calcolati al tasso del T.U.S. + 4 punti percentuali, nei limiti del tasso soglia periodicamente vigente, maturati e maturandi dal 13 aprile 2011 all'integrale soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.
Con ordinanza del 9-11 dicembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del
6 dicembre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 febbraio 2025.
All'udienza del 28 febbraio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
2 A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Controparte_3
avverso la sentenza n. 88/2022 emessa dal Tribunale di Bari il 7 gennaio 2022,
[...] ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1002 dell'anno 2022
T R A in liquidazioe, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv.
Luigi de Lisio, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Q. Sella n. 175 (c/o avv. Michele Di E Tommaso), nonché all'indirizzo .salerno. ; Email_1 CP_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Controparte_2 dall'avv. Filippo Carimati, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Monza, Via
Italia n. 50, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_3
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, la , Controparte_3 chiedeva, che l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 88/2022 emessa dal Tribunale di Bari il 7 gennaio 2022, ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
DICHIARARE:
1 a) preliminarmente, la nullità e/o l'infondatezza della sentenza impugnata in ragione della NON sussistenza della prova del giudicato esterno richiamato nella stessa, rappresentato dalla sentenza n. 14722/2010 del Tribunale di Milano;
b) in subordine e nel merito, che nulla è dovuto dall'appellante ad CP_4 Controparte_5
ed altresì che, pertanto, la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultima è infondata;
[...]
c) l'annullamento, consequenzialmente, della statuizione di condanna dell'appellante al pagamento in favore di essa della somma di € 446.968/53, oltre agli Controparte_5
interessi come da domanda;
d) che, in via più gradata, la pretesa creditoria di è in realtà pari Controparte_5 all'importo che verrà determinato in corso di causa anche a mezzo di apposita ctu contabile;
e) condannare in persona del lrpt, a pagare la somma di € 17.294/02, Controparte_5
ovvero di quella di diversa entità che sarà determinata nel corso del giudizio, quale compenso di causa relativo al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Milano e definita con la sentenza n.
14708/2013, compenso da attribuire ex art. 93 cpc;
f) condannare in persona del lrpt, al pagamento delle spese del doppio Controparte_5
grado, con attribuzione;
g) condannare in persona del lrpt, al pagamento degli oneri peritali. Controparte_5
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata , nella qualità in atti, formulava le Controparte_5
seguenti conclusioni :
“preliminarmente rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza: ove ritenuto ammissibile, rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata ed in ogni caso condannare l'appellante al pagamento della somma di €
446.968,53 o quell'altra maggiore o minore dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio oltre gli interessi di mora, calcolati al tasso del T.U.S. + 4 punti percentuali, nei limiti del tasso soglia periodicamente vigente, maturati e maturandi dal 13 aprile 2011 all'integrale soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.
Con ordinanza del 9-11 dicembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del
6 dicembre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 febbraio 2025.
All'udienza del 28 febbraio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
2 A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da Controparte_3
avverso la sentenza n. 88/2022 emessa dal Tribunale di Bari il 7 gennaio 2022,
[...] ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
3