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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/12/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 434/2022 R.G., vertente tra
La società con sede in Capo d'Orlando (ME), in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, c.f. elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Messina, nella via Luciano Manara entata e difesa dagli Avv.ti Piero Ruggeri e per procura alle liti apposta su Parte_2 foglio separato in calce al pre APPELLANTE e
La società (P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in D-82166 Gräfelfing (Germania), Martinsrieder Str. 10, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Savoia n. 84 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Luca Alberto Pagnotta e Luca Mirabelli giusta procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 149/2015 APPELLATO
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Patti n. 313/2022 (n. 1018/2015 R.G.) pubblicata in data 29.04.2022 e notificata il 2.05.2022 avente ad oggetto contratti ed obbligazioni varie
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 17.02.2025 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori della parte appellante hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante nelle note di trattazione ha così precisato le sue conclusioni:
“L'Avv. nell'interesse dell'appellante, insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e Pt_2 verbali di i incluse nelle richieste istruttorie ed in particolare nella richiesta di ammissione di CTU contabile volta a quantificare il danno subito dall'appellante e, ove ritenuto necessario dalla Corte d'Appello, nell'ammissione di CTU volta altresì a quantificare le spese e i costi necessari per la realizzazione dei due impianti di CA di IO (SCUDIERI2SOLAR e SCUDIERITS) e dell'impianto di ZZ (SCIOTTOSOLAR); contesta tutte le eccezioni, richieste e deduzioni di parte appellata;
in via subordinata, precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Il procuratore di parte appellata ha così precisato le sue conclusioni:
“Alla luce di quanto sopra premesso, l'esponente precisa le proprie conclusioni come formulate nella comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente trascritta, e si riporta integralmente al contenuto dei precedenti scritti difensivi, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandato, e chiedendo il rigetto di tutte le domande, anche formulate in via cautelare ed istruttoria, eccezioni ed argomentazioni svolte da parte appellante, con conseguente accoglimento della richiesta di conferma della sentenza appellata. Si chiede altresì accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse e/o accolte, ivi inclusa l'istanza di verificazione del documento costituito dalla comunicazione inviata dalla Pt_1Contr alla in data 18 marzo 2014, e disconosciuto dalla stessa parte appellante. In subordine, si chie caus ttenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata l'1.06.2022 la ha impugnato Parte_1 avanti a questa Corte d'Appello, nei confronti di la Controparte_1 sentenza indicata in oggetto con la quale il giud nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1018/2015 R.G., ha così statuito:
“Il Tribunale di Patti, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., contro le Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa e respinta ogni sì provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 156/2015 del 3.3.2015, emesso dal Tribunale di Patti e notificato via pec il 27.4.2015 e lo dichiara esecutivo.
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto con l'accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto accogliendo l'opposizione perché fondata in fatto e diritto, e riformare la sentenza nella parte in cui ha erroneamente qualificato il contratto come vendita anziché come permuta di cosa presente con cosa futura, ove a fronte della fornitura dei moduli fotovoltaici realizzati unicamente all'interno di un Paese UE/SEE la si impegnava a cedere il 40% del diritto di Parte_1 credito vantato dalla stessa nei confronti del GSE, derivante dalla messa in funzione degli impianti e che quindi doveva essere revocato il decreto ingiuntivo n. 156/2015 emesso dal Tribunale di Patti, ritenendo essere state
2 provate in giudizio tutte le circostanze di fatto per giungere alla suddetta conclusione.
Chiedeva altresì che la sentenza fosse altresì riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale, anche sotto forma di compensazione, per un importo pari alle differenze tra i proventi che l'odierna appellante avrebbe percepito se gli impianti avessero avuto accesso alle tariffe incentivanti ed i minori proventi invece effettivamente percepiti dalla Parte_1 per i suddetti impianti prodotti in Paesi extra UE da qua
[...]
o di C.t.u. o, in subordine ritenuto che la società appellante non avrebbe mai realizzato gli impianti se la stessa avesse saputo di non poter accedere alle tariffe incentivanti, con condanna della società appellata, anche eventualmente sotto forma di compensazione, al pagamento delle spese sostenute per realizzare gli impianti di CA di IO e di ZZ (che non hanno ottenuto la concessione alla tariffa incentivante), per un importo di euro 477.356,00, o in quello determinato in corso di causa, anche a seguito di ammissione di CTU.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 23.09.2022 si è costituita la , che ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_3 conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza cartolare del 17.02.2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA NATURA DEL RAPPORTO GIURIDICO INTERCORSO TRA LE PARTI. CONTRATTO DI VENDITA O CONTRATTO DI PERMUTA DI COSA PRESENTE CON COSA FUTURA E SULLA INSUSSISTENZA DEL CREDITO VANTATO DALLA PARTE OPPONENTE E SULL'ONERE PROBATORIO.
I primi due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente perché connessi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha qualificato il contratto intercorso tra le parti come contratto di vendita, anziché come permuta di cosa presente con cosa futura, sostenendo che la produzione di energia derivante dagli impianti non fosse meramente eventuale, bensì certa nella sua venuta ad esistenza.
3 L'appellante ha rilevato che, una volta attivati e allacciati alla rete elettrica, gli impianti erano idonei a produrre energia, la quale, immessa nella rete pubblica, sarebbe stata remunerata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Tale remunerazione, in considerazione dell'accordo verbale che prevedeva l'utilizzo di pannelli fotovoltaici prodotti in Paesi dell'Unione Europea, avrebbe consentito l'applicazione delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 luglio 2012. Ha quindi dedotto che, ai sensi degli artt. 1552 e 1555 c.c., il Giudice di prime cure, tenuto conto della prova orale, avrebbe dovuto qualificare il rapporto contrattuale come permuta di cosa presente con cosa futura, valido ed efficace tra le parti, purché la cosa futura (produzione di energia) venisse ad esistenza, come in effetti è avvenuto.
Con il secondo motivo, l'appellante ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellato, osservando che la mera fattura non potesse costituire prova, trattandosi di atto a formazione unilaterale del creditore.
Le doglianze sono infondate. Si premette che il presente giudizio trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 156/2015 (n.r.g. 149/2015) del 3 marzo 2015, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento di € 168.071,04 in favore della Parte_1 [...]
, relativo alla fornitura di pannelli fotovoltaici ritualmente Controparte_1 consegnati il 3 maggio 2013, come emerge dalla fattura e dai documenti di trasporto prodotti. Dall'esame della fattura è indicato che il pagamento della merce venduta doveva essere effettuato entro il 30 settembre 2013.
Risulta altresì agli atti la comunicazione del 7 febbraio 2014, su carta intestata della intimata, recante un riconoscimento del debito, con proposta alternativa di pagamento mediante vendita a terzi dei moduli o cessione dell'intero impianto a prezzo da negoziare, nonché quella successiva del 18 aprile 2014 (sempre su carta intestata dell'opponente), avente ad oggetto “contratto di vendita e fornitura di moduli solari del 30.04.2013 – riconoscimento di debito”, con la quale l'amministratore della società debitrice, riconosceva sulle somme non ancora corrisposte l'aggravio degli interessi nella misura del 5% annuo dal 20 marzo 2013 sino a marzo 2014, nonché i costi “di una ordinanza del tribunale”.
Nel corso del giudizio di primo grado, la parte opponente ha ritenuto mancante dei requisiti di riconoscimento di debito la prima comunicazione poiché contenente una mera proposta conciliativa, ha invece disconosciuto la
4 provenienza della seconda missiva affermando l'estraneità della provenienza e della firma di tale documento all'amministratrice della Parte_1
Ha quindi ribadito che il contratto intercorso tra le parti era costituito da una permuta di cosa presente con cosa futura, stipulato verbalmente, consistente come infra allegato nella fornitura dei pannelli solari contro il riconoscimento, in favore della fornitrice, del 40% del prezzo dell'energia che il GSE avrebbe corrisposto per l'immissione della stessa nella rete pubblica. Il documento disconosciuto non è stato oggetto di verificazione, in quanto poiché trasmesso con mezzi elettronici è privo dell'originale cartaceo sottoscritto occorrente per la prova della genuinità del documento.
Nel caso di specie, la lettera del 7 febbraio 2014 della redatta in Parte_1 lingua tedesca e italiana, presenta a parere di questa Corte tutti gli elementi del riconoscimento di debito in relazione alla fornitura dei moduli fotovoltaici ricevuti, proponendo il pagamento mediante vendita dei pannelli a terzi o cessione di un impianto completo a prezzo da negoziare. Ne consegue che tale documento integra un riconoscimento del debito derivante dalla fornitura dei moduli fotovoltaici, e non, come sostenuto dall'appellante, una mera proposta di componimento bonario.
“Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024 Rv. 672213 - 01).
La società opponente ha chiesto di provare in giudizio la natura di permuta del contratto, di cosa presente con cosa futura, mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società fornitrice e l'assunzione dei testimoni, ritualmente ammessa dal giudice di prime cure. Il legale rappresentante, rispondendo ai capitoli deferiti, ha negato che il rapporto contrattuale fosse stato un contratto di permuta ribadendo che si era trattato di una mera fornitura di merce a fronte del prezzo indicato in fattura e non corrisposto dalla Parte_1
Quanto alla prova testimoniale ammessa dal Giudice di prime cure sono stati escussi il sig. (socio al 50%), il sig. Testimone_1 Parte_1
(socio al 25%) e il sig. (coniuge Persona_1 Testimone_2 dell'amministratrice sig.ra i quali hanno Parte_3 confermato l'assunto della società opponente, riferendo che l'accordo verbale
5 prevedeva la permuta dei moduli fotovoltaici prodotti in Paesi UE che fruivano di una tariffa maggiore con la remunerazione del 30-40% dell'energia corrisposta dal GSE. Tuttavia, hanno precisato che, a parte i pannelli installati a CA di IO, che erano realizzati in Germania e quindi idonei a beneficiare delle tariffe incentivanti, gli altri erano prodotti in Paesi extra-UE (Cina), circostanza che impediva l'applicazione della tariffa maggiorata con l'evidente minor guadagno per la società che ove fosse stata informata non avrebbe effettuato la permuta.
Nel corso della prova orale, tuttavia il teste , contraddicendo Testimone_1 quanto dichiarato dagli altri testi, ha riconosciuto la veridicità della circostanza di cui al capitolato n. 1 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte opposta riferendo che corrispondeva a verità la circostanza che la era Parte_1 Contro debitrice nei confronti della dell'importo di € 168.071,04 per il pagamento della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo, aggiungendo di ricordare che il credito della società opposta fosse maggiore di circa 10.000,00 euro. Tale precisazione esclude che il teste non avesse ben compreso il capitolato di prova a lui deferito.
“In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024 - Rv. 671510 - 01
La prova testimoniale alla luce di tali evidenze (e per contro della documentazione in atti) non appare attendibile né credibile, perché proveniente comunque da soggetti soci della società debitrice e/o comunque contradetta dall'ammissione del teste coniuge dell'amministratrice e che bene era a Tes_1 conoscenza delle dinamiche in cui si sono svolti i fatti e che ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto debitorio della nei confronti della Parte_1 società appellata.
Contro Come dedotto dall'appellata il credito vantato dalla traeva il proprio fondamento dal contratto di vendita e fornitura di moduli solari stipulato tra le parti in data 30 aprile 2013, a cui seguivano: la consegna a dei suddetti Pt_1 moduli in data 3 maggio 2013 e l'emissione della relativa fattura di pagamento in data 22 agosto 2013 dopo tre mesi dall'avvenuta consegna senza che fosse stata contestato alcun vizio della merce e ancor meno che la stessa non aveva le qualità per le quali era stata venduta, come correttamente rilevato dallo stesso Giudice di primo grado.
6 In sostanza la si è presa in consegna la merce senza nulla Parte_1 obiettare neanche successivamente, se non dopo l'instaurazione del giudizio, tenendo quindi un comportamento concludente contrario rispetto alle difese assunte solo dopo essere stata a lei notificata l'ingiunzione di pagamento. A ciò si aggiunga la fattura di vendita con il prezzo indicato e la data prescritta per il pagamento non contestata prima del presente giudizio e la lettera di riconoscimento del debito del 7.02.2014 di cui infra.
Tali emergenze istruttorie integrano a pieno titolo la prova della fornitura e della sussistenza del credito al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, non superata dalle doglianze dell'appellante che non ha dimostrato né la diversa natura del contratto rispetto a quello di vendita, né ancor meno anche a volere - per mera ipotesi - dare credito alla natura della permuta il pagamento Parte_ alla della quota di tariffa incentivante riconosciuta alla dal Parte_1
GSE.
Ne consegue che deve ritenersi infondato il presupposto di fatto da cui muove il secondo motivo d'appello, secondo il quale la prova della fornitura è dato unicamente dalla fattura, che per i motivi sopra indicati rappresenta solo uno degli argomenti che inducono a ritenere non fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo.
La natura di mera fornitura emerge dalla fattura prodotta in atti, non contestata prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo, nella quale sono indicati la descrizione della merce, la qualificazione del contratto come vendita, il prezzo e il termine di pagamento (30.09.2013) senza detrazioni.
A fronte di tale documento, ritualmente recapitato con la fornitura dei moduli, la società debitrice non ha sollevato contestazioni se non dopo l'ingiunzione di pagamento e, quindi, dopo il suo inadempimento. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, ad eccezione della prova orale sopradetta (pur contraddetta dal teste ) non vi è alcun indizio Tes_1 documentale dell'asserita stipula di un contratto di permuta di cosa presente con cosa futura. Non risulta agli atti alcuna contestazione da parte di in ordine al Parte_1 rifiuto della tariffa incentivante prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo né risulta che la stessa nelle more abbia dato, sia pure parzialmente, esecuzione all'asserito contratto di permuta con il rimborso dell'energia che il GSE aveva riconosciuto. Induce altresì in tale seno l'indeterminatezza di quanto – in caso di permuta - Parte_ sarebbe stato riconosciuto alla indicato approssimativamente nel 30-40% da parte dei testi, del periodo entro il quale doveva essere montato l'impianto
7 solare (a carico della opponente) e quindi la venuta in esistenza della cosa futura determinante nell'economia del contratto, né le condizioni concordate ove l'impianto non fosse stato riconosciuto idoneo ad immettere l'energia prodotta nella rete pubblica. La conclusione meramente verbale di un siffatto contratto di permuta di cosa presente con cosa futura appare, pertanto, inverosimile.
Il rapporto intercorso tra le parti deve dunque qualificarsi come contratto di vendita, l'appello, pertanto, non può trovare accoglimento. Nel ritenere corretta la sentenza impugnata corrobora anche la circostanza, come rilevato dalla stessa appellata, che per effetto della fornitura non contestata i detti moduli sono stati consegnati e montati senza che nessuna denunzia per vizi e difetti fosse stata mai denunzia dall'acquirente neppure quando il GSE non avesse riconosciuto per una parte degli stessi il diritto alla tariffa incentivante.
Di tale circostanza di indubbia rilevanza ai fini della addebitabilità dell'inadempimento la prova testimoniale non fornisce alcun chiarimento, posto che l'eccezione di inadempimento da parte della viene formulata Pt_1 solo con l'opposizione a decreto ingiuntivo e non prima.
Al contrario, invece, v'è prova documentale dell'inadempimento dell'appellante come allegato nella lettera del 7.02.2014 di riconoscimento del debito.
2) SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO E SULLA SUA QUANTIFICAZIONE
Con il terzo e quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta che, per effetto della mancata applicazione della tariffa incentivante da parte del GSE, essendo parte degli impianti provenienti da Paesi extra UE, avrebbe subito un danno quantificato in € 477.356,00, da riconoscersi anche in via di compensazione. Il motivo non può trovare accoglimento, poiché assorbito dai precedenti motivi di gravame. Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza posta a carico della parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura mediana tra i valori minimi e medi del D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore della causa (€ 52.000/€ 260.000,00) in complessivi € 11.300,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. e c.p.a. così dovuti €
8 2.500,00 per studio, € 1.500,00 per introduttiva, € 3.300,00 per trattazione, € 4.000,00 per la fase decisionale.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione in Parte_1 appello notificato l'1.06.2022, nei c , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore in Italia, avverso la sentenza n. 313/2022 (n. 1018/2015 R.G.) del Tribunale di Patti pubblicata in data 29.04.2022 così statuisce: a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tem in favore di Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro t
[...] rocessuali del presente giudizio liquidate in € 11.300,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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