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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Ricorso per liquidazione giudiziale - N. 46-1/2024 P.U.
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice est.
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale n. 46-1/2024 P.U. promosso da
P.M. in sede
- ricorrente
nei confronti di con sede in Erice (TP), via Rigaletta n. 10, P.I. , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giovanni Liotti
- resistente
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note al 3.12.2024;
il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di depositato dal P.M. in sede per consistente carico erariale;
CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
1 rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati a cura della
Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII, che risulta iscritto nel registro delle imprese e che la società si è regolarmente costituita in giudizio;
ritenuto che la società resistente, sulla scorta delle informative acquisite, è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I.;
rilevato che:
- è una società nata nel 2011 avente capitale sociale di euro CP_1
10.000,00 e oggetto sociale prevalente l'istallazione e la manutenzione di impianti di carburante;
- la resistente, costituitasi, ha depositato i bilanci degli ultimi due anni (non ancora depositati presso la Camera di Commercio), le dichiarazioni iva dell'ultimo triennio nonché la documentazione afferente ai pagamenti delle definizioni agevolate di taluni carichi erariali;
ha rappresentato di avere una esposizione debitoria prevalentemente con l'erario e di aver temporaneamente sospeso la copertura delle perdite portate dagli esercizi precedenti attese le previsioni emergenziali relative al periodo Covid dell'art. 6 del D.L .8 aprile 2020 n. 23 ai sensi del quale viene posta una deroga alla causa di scioglimento delle società di capitali di cui all'art. 2484 comma 1 n. 4 (c.d. regola “ricapitalizza o liquida”); in particolare, la norma prevede la “sterilizzazione” per i cinque esercizi successivi delle intere perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020; rappresenta infine, di non essere in stato irreversibile di insolvenza e di essere intenzionata ad aderire ad ulteriori possibili definizioni agevolate;
- con successive integrazioni documentali, concesse da questo G.D. a seguito dell'udienza del 27.08.2024, ha rappresentato di avere una serie di contratti di manutenzione in corso e di aver altresì presentato presso l'OCC istanza di composizione negoziata della crisi in data 4.10.2024;
- dalla documentazione fiscale acquisita presso l'Agenzia delle Entrate sulla società resistente grava un carico erariale residuo di euro 653.290,38, (al netto di eventuali sgravi, pagamenti o somme oggetto di stralcio e/o di definizione agevolata) per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari
Enti Impositori e posti in riscossione dall' ; la Controparte_2
2 resistente ha proposto domande di adesione alla definizione agevolata e di rateizzazione di parte del carico erariale (c.d. Rottamazione quater) e ha fornito prova dei pagamenti in seno al fascicolo (cfr. allegati all'atto di costituzione e al successivo deposito del 4.10.2024);
considerato che la mancata comparizione del P.M. all'udienza non costituisce rinuncia o desistenza dalla domanda;
rilevato che risulta superata la soglia di procedibilità fissata dall'art. 49 comma 5 CCII in euro 30.000 relativamente ai debiti scaduti e non pagati;
rilevato che lo scopo del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale è quello di valutare lo stato di crisi o insolvenza dell'impresa intesa come inadeguatezza delle risorse prontamente liquidabili a far fronte alle obbligazioni assunte, soprattutto avuto riguardo a quelle a breve termine (art. 2 comma 1 lett. a CCII);
rilevato che,
- quanto alla situazione economica e patrimoniale della resistente, al netto di modesti utili ottenuti negli anni 2021 e 2022 (rispettivamente euro 3.832,00 ed euro 16.154,00) nell'ultimo esercizio la società ha subito una ulteriore perdita di euro 65.146,00, che, sommata alle perdite pregresse, ha portato il patrimonio netto negativo ad euro 804.430,00;
- dall'analisi dei bilanci depositati si evince che la società non dispone di risorse finanziarie, quali disponibilità liquide o riserve, tali da far fronte al residuo debito erariale e alla copertura delle perdite d'esercizio accumulatisi negli anni, sintomatiche di una difficoltà non transitoria a produrre gli utili necessari;
- con riferimento, infine, alle previsioni di cui all'art. 6 (c.d. norma l'emergenziale) del DL 8 aprile 2020 n. 23, conv. in legge 5 giugno 2020 n. 40 e modificato con legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale ha sospeso gli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale sociale, disattivato la relativa causa di scioglimento delle società ed esteso fino al quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse le perdite patologiche, occorre considerare quanto segue: nonostante non sia ancora decorso il quinto anno successivo a quello di emersione delle perdite, la società de quo ha dimostrato di non essere in grado di ripianare le perdite accumulate e risanare l'esposizione debitoria. Inoltre, nonostante il giro d'affari non pare avere mai prodotto negli ultimi anni rilevanti
3 utili d'esercizio e risulta una situazione consolidata di patrimonio netto negativo;
né appare probabile che nell'ultimo anno del quinquennio di cui alla previsione normativa la resistente riesca a produrre utili tali da far fronte alla esposizione debitoria e alla copertura delle perdite pregresse e riequilibrio del patrimonio netto, necessitando di risorse finanziarie da potervi destinare ipotizzabili in oltre euro 50.000 annui, che tuttavia la resistente non pare essere mai riuscita a produrre;
ritenuto poi, in relazione all'istanza di composizione negoziata (ottobre c.a.), depositata successivamente al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte della
Procura, che debba essere considerato preferibile l'orientamento che propone una ricostruzione esegetica degli artt. 25 e 40 CCII, nel senso che detta istanza non possa essere considerata di per sé idonea a generare la interruzione (o sospensione) del corso della procedura. In tale ottica, l'art. 25 quinquies CCII ricomprende, tra le condizioni preclusive di accesso alla CNC, anche l'ipotesi di pendenza del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 40 CCII proposto da terzi e ciò in considerazione dell'esigenza di evitare l'utilizzo distorto della CNC da parte del debitore (cfr. Tribunale di Lagonegro sent. 28 febbraio 2023 e sent.14 aprile 2023 nonché Tribunale di Busto Arsizio sent. Del 4 luglio 2023); dello stesso orientamento anche il Trib. Palermo, con sentenza del 22 maggio 2023 secondo cui "la tecnica legislativa del rinvio formale all'art. 40 CCII privo di eccezioni espresse, adottata dagli autori della riforma, conduce l'interprete a vagliare - quale limite all'accesso della composizione negoziata - la pendenza di un procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, proposto da qualsiasi soggetto legittimato. Da ciò consegue che, un'interpretazione dell'art. 25 quinquies CCII legata al dettato normativo determina inevitabilmente
l'inibizione all'accesso della composizione negoziata in tutte le ipotesi in cui sia stato già depositato un ricorso di apertura di liquidazione giudiziale, proposto non soltanto dallo stesso debitore, ma anche da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa o dal pubblico Ministero";
del resto, non è previsto alcun approfondito vaglio nel merito sulla reale possibilità di risanamento dai competenti organi della Camera di Commercio, il cui compito in fase preliminare consiste esclusivamente nella nomina di un professionista che possa coadiuvare l'impresa nelle trattative con i creditori;
quanto alla indicazione relativa alla pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale presente sulla piattaforma telematica,
4 deve ritenersi che questa abbia effettivamente natura informativa e ricognitiva come riscontrato dalla resistente, non impendendo la semplice pendenza del ricorso Parte l'attivazione della fintanto che non sia stata celebrata la prima udienza;
considerato, d'altronde, che mal si concilierebbe con l'impianto normativo del Codice della Crisi d'Impresa (che in caso di ricorso per liquidazione giudiziale da parte di terzi, dopo la prima udienza, non consente neppure ad altra procedura giudiziale di generare una sospensione in senso tecnico), la possibilità, tramite il mero deposito di una istanza di composizione negoziata, di una sostanziale neutralizzazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale a prescindere dalla sua fase di avanzamento;
preso atto che, entro il termine di decadenza della prima udienza, non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale, bensì come detto, solo successivamente;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede in CP_1
Erice (TP), via Rigaletta n. 10, P.I. , P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Arianna Lo Vasco
NOMINA
Curatore l'avv. Francesco Di Vita, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una
5 dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di
6 procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.
Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
7 d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
STABILISCE
il giorno 30.4.25 ore 9.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse
8 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.12.24.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Dott. Michele Ruvolo
9
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott. Arianna Lo Vasco Giudice est.
Dott. Anna Loredana Ciulla Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale n. 46-1/2024 P.U. promosso da
P.M. in sede
- ricorrente
nei confronti di con sede in Erice (TP), via Rigaletta n. 10, P.I. , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giovanni Liotti
- resistente
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note al 3.12.2024;
il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di depositato dal P.M. in sede per consistente carico erariale;
CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
1 rilevato che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati a cura della
Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII, che risulta iscritto nel registro delle imprese e che la società si è regolarmente costituita in giudizio;
ritenuto che la società resistente, sulla scorta delle informative acquisite, è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I.;
rilevato che:
- è una società nata nel 2011 avente capitale sociale di euro CP_1
10.000,00 e oggetto sociale prevalente l'istallazione e la manutenzione di impianti di carburante;
- la resistente, costituitasi, ha depositato i bilanci degli ultimi due anni (non ancora depositati presso la Camera di Commercio), le dichiarazioni iva dell'ultimo triennio nonché la documentazione afferente ai pagamenti delle definizioni agevolate di taluni carichi erariali;
ha rappresentato di avere una esposizione debitoria prevalentemente con l'erario e di aver temporaneamente sospeso la copertura delle perdite portate dagli esercizi precedenti attese le previsioni emergenziali relative al periodo Covid dell'art. 6 del D.L .8 aprile 2020 n. 23 ai sensi del quale viene posta una deroga alla causa di scioglimento delle società di capitali di cui all'art. 2484 comma 1 n. 4 (c.d. regola “ricapitalizza o liquida”); in particolare, la norma prevede la “sterilizzazione” per i cinque esercizi successivi delle intere perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020; rappresenta infine, di non essere in stato irreversibile di insolvenza e di essere intenzionata ad aderire ad ulteriori possibili definizioni agevolate;
- con successive integrazioni documentali, concesse da questo G.D. a seguito dell'udienza del 27.08.2024, ha rappresentato di avere una serie di contratti di manutenzione in corso e di aver altresì presentato presso l'OCC istanza di composizione negoziata della crisi in data 4.10.2024;
- dalla documentazione fiscale acquisita presso l'Agenzia delle Entrate sulla società resistente grava un carico erariale residuo di euro 653.290,38, (al netto di eventuali sgravi, pagamenti o somme oggetto di stralcio e/o di definizione agevolata) per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari
Enti Impositori e posti in riscossione dall' ; la Controparte_2
2 resistente ha proposto domande di adesione alla definizione agevolata e di rateizzazione di parte del carico erariale (c.d. Rottamazione quater) e ha fornito prova dei pagamenti in seno al fascicolo (cfr. allegati all'atto di costituzione e al successivo deposito del 4.10.2024);
considerato che la mancata comparizione del P.M. all'udienza non costituisce rinuncia o desistenza dalla domanda;
rilevato che risulta superata la soglia di procedibilità fissata dall'art. 49 comma 5 CCII in euro 30.000 relativamente ai debiti scaduti e non pagati;
rilevato che lo scopo del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale è quello di valutare lo stato di crisi o insolvenza dell'impresa intesa come inadeguatezza delle risorse prontamente liquidabili a far fronte alle obbligazioni assunte, soprattutto avuto riguardo a quelle a breve termine (art. 2 comma 1 lett. a CCII);
rilevato che,
- quanto alla situazione economica e patrimoniale della resistente, al netto di modesti utili ottenuti negli anni 2021 e 2022 (rispettivamente euro 3.832,00 ed euro 16.154,00) nell'ultimo esercizio la società ha subito una ulteriore perdita di euro 65.146,00, che, sommata alle perdite pregresse, ha portato il patrimonio netto negativo ad euro 804.430,00;
- dall'analisi dei bilanci depositati si evince che la società non dispone di risorse finanziarie, quali disponibilità liquide o riserve, tali da far fronte al residuo debito erariale e alla copertura delle perdite d'esercizio accumulatisi negli anni, sintomatiche di una difficoltà non transitoria a produrre gli utili necessari;
- con riferimento, infine, alle previsioni di cui all'art. 6 (c.d. norma l'emergenziale) del DL 8 aprile 2020 n. 23, conv. in legge 5 giugno 2020 n. 40 e modificato con legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale ha sospeso gli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale sociale, disattivato la relativa causa di scioglimento delle società ed esteso fino al quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse le perdite patologiche, occorre considerare quanto segue: nonostante non sia ancora decorso il quinto anno successivo a quello di emersione delle perdite, la società de quo ha dimostrato di non essere in grado di ripianare le perdite accumulate e risanare l'esposizione debitoria. Inoltre, nonostante il giro d'affari non pare avere mai prodotto negli ultimi anni rilevanti
3 utili d'esercizio e risulta una situazione consolidata di patrimonio netto negativo;
né appare probabile che nell'ultimo anno del quinquennio di cui alla previsione normativa la resistente riesca a produrre utili tali da far fronte alla esposizione debitoria e alla copertura delle perdite pregresse e riequilibrio del patrimonio netto, necessitando di risorse finanziarie da potervi destinare ipotizzabili in oltre euro 50.000 annui, che tuttavia la resistente non pare essere mai riuscita a produrre;
ritenuto poi, in relazione all'istanza di composizione negoziata (ottobre c.a.), depositata successivamente al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte della
Procura, che debba essere considerato preferibile l'orientamento che propone una ricostruzione esegetica degli artt. 25 e 40 CCII, nel senso che detta istanza non possa essere considerata di per sé idonea a generare la interruzione (o sospensione) del corso della procedura. In tale ottica, l'art. 25 quinquies CCII ricomprende, tra le condizioni preclusive di accesso alla CNC, anche l'ipotesi di pendenza del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 40 CCII proposto da terzi e ciò in considerazione dell'esigenza di evitare l'utilizzo distorto della CNC da parte del debitore (cfr. Tribunale di Lagonegro sent. 28 febbraio 2023 e sent.14 aprile 2023 nonché Tribunale di Busto Arsizio sent. Del 4 luglio 2023); dello stesso orientamento anche il Trib. Palermo, con sentenza del 22 maggio 2023 secondo cui "la tecnica legislativa del rinvio formale all'art. 40 CCII privo di eccezioni espresse, adottata dagli autori della riforma, conduce l'interprete a vagliare - quale limite all'accesso della composizione negoziata - la pendenza di un procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, proposto da qualsiasi soggetto legittimato. Da ciò consegue che, un'interpretazione dell'art. 25 quinquies CCII legata al dettato normativo determina inevitabilmente
l'inibizione all'accesso della composizione negoziata in tutte le ipotesi in cui sia stato già depositato un ricorso di apertura di liquidazione giudiziale, proposto non soltanto dallo stesso debitore, ma anche da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa o dal pubblico Ministero";
del resto, non è previsto alcun approfondito vaglio nel merito sulla reale possibilità di risanamento dai competenti organi della Camera di Commercio, il cui compito in fase preliminare consiste esclusivamente nella nomina di un professionista che possa coadiuvare l'impresa nelle trattative con i creditori;
quanto alla indicazione relativa alla pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale presente sulla piattaforma telematica,
4 deve ritenersi che questa abbia effettivamente natura informativa e ricognitiva come riscontrato dalla resistente, non impendendo la semplice pendenza del ricorso Parte l'attivazione della fintanto che non sia stata celebrata la prima udienza;
considerato, d'altronde, che mal si concilierebbe con l'impianto normativo del Codice della Crisi d'Impresa (che in caso di ricorso per liquidazione giudiziale da parte di terzi, dopo la prima udienza, non consente neppure ad altra procedura giudiziale di generare una sospensione in senso tecnico), la possibilità, tramite il mero deposito di una istanza di composizione negoziata, di una sostanziale neutralizzazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale a prescindere dalla sua fase di avanzamento;
preso atto che, entro il termine di decadenza della prima udienza, non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale, bensì come detto, solo successivamente;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede in CP_1
Erice (TP), via Rigaletta n. 10, P.I. , P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Arianna Lo Vasco
NOMINA
Curatore l'avv. Francesco Di Vita, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una
5 dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di
6 procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.
Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
7 d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
STABILISCE
il giorno 30.4.25 ore 9.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse
8 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa soggetta a liquidazione;
DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito del presente atto e delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.12.24.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Dott. Michele Ruvolo
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