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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 486 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. GRIO Parte_1
DOMENICO e dall'Avv. GRIO STEFANO, giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
Maria Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2025, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 11.12.2024 una lettera raccomandata dall' , con la quale gli intimava CP_1 il pagamento della somma di € 6.691,20, quale somma residua dell'indebito di
€ 10.269,47, derivante dal ricalco per il periodo 01/01/2013 – 31/01/2015, a seguito di ricostituzione del 16/12/2024, della pensione categoria IO n.
15042477 sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012.
La diffida di pagamento in questione rimandava ad una nota del 16/12/2014, sostenendo che successivamente l'ente avrebbe effettuato il recupero parziale dell'indebito in questione per un ammontare di € 3.578,27, senza alcuna altra specificazione. Avverso tale comunicazione il ricorrente, in data 21/01/2025, proponeva formale ricorso, che rimaneva senza esito.
Per tal motivo proponeva il ricorso giudiziale eccependo l'assoluta carenza di motivazione della richiesta di restituzione.
Contestava, infatti, che l' aveva provveduto al ricalco della pensione Cat. CP_1
IO n. 15042477, senza specificare alcuna delle operazioni di ricalco che avrebbero determinato l'indebito. Lamentava che non era per nulla chiaro cosa avesse realmente determinato la richiesta restitutoria, né si riusciva a comprendere quale fosse stato il criterio adottato dall' resistente per le CP_1
verifiche contabili e la quantificazione dei presunti indebiti, il tutto con grave ed illegittima compromissione del suo diritto di difesa.
Eccepiva la prescrizione della richiesta di indebito dell' e l'applicazione CP_1 della disciplina prevista dall'art. 13, co. 1, L. 412/91, che stabilisce il principio dell'irrecuperabilità delle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo i casi in cui venga dimostrato il dolo dell'interessato.
E a sostegno delle sue ragioni richiamava una sentenza emessa dallo stesso
Tribunale adito, nella persona del giudice Carlo Gabutti.
Concludeva chiedendo che venissero dichiarate non dovute le somme ingiunte dall' , giusta diffida datata 11/12/2024, pari ad € 6.691,20, asseritamente CP_1
erogate e non dovute a titolo di pensione cat. IO n. 15042477, per il periodo
01/01/2013 – 31/01/2015 per intervenuta prescrizione;
nel merito dichiarare l'illegittimità dell'indebito per le ragioni esposte in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l' , benchè CP_1
regolarmente convenuto in giudizio. Per tal motivo ne viene dichiarata la contumacia.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre in primo luogo rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente atteso che in materia di indebito previdenziale ed assistenziale il termine prescrizionale da applicare è quello decennale previsto dall'art. 2946 cc.
Ai sensi dell'art. 2033 cc “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Tale diritto non può essere esercitato all'infinito, ma soggiace alla prescrizione decennale che decorre dal momento in cui è stato effettuato il pagamento non dovuto e ciò ai sensi dell'art. 2946 c.c., secondo cui “salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni”.
Nel caso di specie l' richiede la restituzione delle somme versate nel CP_1 periodo che va dall'1.1.2013 al 31.1.2015, mentre la raccomandata con la quale viene fatto valere l'indebito è stata ricevuta dal ricorrente in data 11.12.2024, quindi prima della decorrenza dei 10 anni, che sarebbero scaduti il 31.1.2025.
Passando al merito della questione, occorre esaminare il regime dell'onere della prova nell'azione promossa da chi abbia ricevuto un pagamento per l'accertamento negativo del diritto di parte resistente a ripetere, in quanto indebito, quanto già pagato.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato al fine di ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto ovvero l'esistenza di un titolo che CP_1
consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a esclusivo carico del ricorrente (v. Cass. S.U. n. 18046 del 04/08/2010). E', comunque, necessario che l'Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento corredati dall'indicazione, sia pure sintetica delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondono ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.
La Suprema Corte ha evidenziato che: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, CP_1
ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione
o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado CP_1
la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).”
(Cass. sent. n. 198/2011, Cass. n. 31832 del 2019, Cass 30 giugno 2021, n.
18615).
Ebbene, nel caso di specie, nella diffida dell'11.12.2024, con le quali viene portato a conoscenza del ricorrente l'indebito a suo carico, l' convenuto CP_1
ha omesso di fornire indicazioni ed elementi sufficienti a fargli comprendere le ragioni del carattere indebito delle somme percepite e la correttezza del calcolo effettuato.
Nella diffida si legge: “a seguito di ricostituzione del 16.12.2014 la pensione cat. IO n. 15042477 a Lei intestata è stata ricalcolata sulla base della sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2012; che dal ricalcolo è derivato dall'1/1/2013 al 31/01/2015, un debito a suo carico di € 10.269,47, che Le è stato contestato con comunicazione TE08/IND del 16/12/2014, ricevuta il
15/01/2025.”
Appare alquanto generico sostenere che la pensione è stata ricalcolata sulla base della dichiarazione dei redditi, senza specificare cosa sia emerso da tale dichiarazione ed il motivo che ha comportato una rimodulazione ed una riduzione della somma da corrispondere a titolo di pensione.
Era, invece, onere dell' specificare dettagliatamente le cause che CP_2
avrebbero determinato la maggiore elargizione, anzichè limitarsi ad affermare che il ricalcolo era avvenuto sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2012. Non viene specificato perché e di quanto il ricorrente superava il reddito previsto, senza consentirgli di comprendere qual'é il criterio adottato dall'Ente per procedere a calcolare tale trattenuta e nel contempo senza consentire a questo giudice di valutare la legittimità dell'indebito.
A ciò si aggiunga che sempre nella stessa diffida si sostiene che l'indebito è stato contestato con l'invio del Modello TE08/IND, ma il ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto tale modello e l' non costituendosi non ha fornito CP_1
alcuna prova di averglielo effettivamente comunicato.
Per quanto sopra l'assenza di una motivazione chiara e precisa della richiesta di restituzione di somme corrisposte al ricorrente rende la pretesa nulla.
CP_ Deve pertanto dichiararsi che parte ricorrente nulla deve all' in ordine alle causali e per gli importi indicati nella diffida dell'11.12.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire
CP_ all' in ordine alle causali e per gli importi indicati nella diffida dell'11.12.2024;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente CP_1 che liquida in € 1865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palmi 28.3.2025
Dott.ssa Giuliana Profazio