Articolo 1 della Legge 24 gennaio 1989, n. 31
Articolo 2
Versione
21 febbraio 1989
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478 , che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di L. 920.230.020.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge richiamata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1989
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