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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6168/2023 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 17.09.2025 ex art. 473bis.28 c.p.c.
TRA
nata a [...] il 18\09\1986 (C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luca Mancini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata, in virtù C.F._2 di mandato in calce al ricorso, presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via Venezia n.
204 scala B;
ricorrente
E
nato a [...] il 06\11\1981; Controparte_1 convenuto contumace
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da note di precisazione delle conclusioni e con visto del
P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Taranto (TA) il giorno 16.10.2010, che dal matrimonio erano nate due Controparte_1
Per_ figlie nata a [...] il 09\11\2011 e nata a [...] l' 01\06\2016; che il Tribunale di Per_2
Taranto aveva omologato la separazione dei coniugi con Decreto n. 7936/2021 del 21.07.2021, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. In sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, nonché era stato stabilito il contributo paterno al mantenimento delle Per_ figlie e nella misura di euro 700,00 in ragione di euro 350,00 ciascuna oltre Per_2 aggiornamento ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie, nulla a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 07.05.2024, il convenuto non si presentava, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Confermati i provvedimenti provvisori della separazione, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza di rimessione in decisione ex art. 473bis.28
c.p.c..
Precisate le conclusioni, all'udienza a trattazione scritta del 17.09.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito Controparte_1 in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la vicenda matrimoniale che lo ha coinvolto, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di Omologa del 21.07.2021, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, che si protrae da oltre quattro anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970. Per_ Quanto al regime di affido delle figlie minori e deve essere confermato anche in questa Per_2 sede il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, stante la richiesta di parte ricorrente ed in assenza di elementi di giudizio di segno contrario.
Relativamente alla regolamentazione del diritto di visita del padre ed al contributo al mantenimento di entrambe le figlie minori, da porre a carico del , in assenza di elementi di giudizio di CP_1 segno contrario, ritiene il Collegio che debbano essere confermate, anche in questa sede, le statuizioni assunte in sede di separazione, già confermate nei provvedimenti provvisori del 07.05.2024, come richiesto da parte ricorrente.
La natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , così dispone: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 16.10.2010 da , nata a [...] il 18\09\1986 e , nato a [...] il 06\11\1981, Parte_1 Controparte_1 matrimonio registrato al n. 54, parte II, serie A, Uff. 1 dei registri dell'Ufficio di Stato civile del
Comune di Taranto dell'anno 2010.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3)Conferma l'affido condiviso delle figlie minori nata a [...] il 09\11\2011 e Persona_3
nata a [...] l' 01\06\2016 ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_4 madre;
Per_ 4) conferma la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti delle figlie minori e come previsto in sede di separazione, salvo diverso accordo delle parti;
Per_2
5) conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e la somma mensile di euro Per_2
700,00, in ragione di euro 350,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6168/2023 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 17.09.2025 ex art. 473bis.28 c.p.c.
TRA
nata a [...] il 18\09\1986 (C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luca Mancini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata, in virtù C.F._2 di mandato in calce al ricorso, presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via Venezia n.
204 scala B;
ricorrente
E
nato a [...] il 06\11\1981; Controparte_1 convenuto contumace
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da note di precisazione delle conclusioni e con visto del
P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Taranto (TA) il giorno 16.10.2010, che dal matrimonio erano nate due Controparte_1
Per_ figlie nata a [...] il 09\11\2011 e nata a [...] l' 01\06\2016; che il Tribunale di Per_2
Taranto aveva omologato la separazione dei coniugi con Decreto n. 7936/2021 del 21.07.2021, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. In sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, nonché era stato stabilito il contributo paterno al mantenimento delle Per_ figlie e nella misura di euro 700,00 in ragione di euro 350,00 ciascuna oltre Per_2 aggiornamento ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie, nulla a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 07.05.2024, il convenuto non si presentava, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Confermati i provvedimenti provvisori della separazione, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza di rimessione in decisione ex art. 473bis.28
c.p.c..
Precisate le conclusioni, all'udienza a trattazione scritta del 17.09.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito Controparte_1 in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la vicenda matrimoniale che lo ha coinvolto, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di Omologa del 21.07.2021, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, che si protrae da oltre quattro anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970. Per_ Quanto al regime di affido delle figlie minori e deve essere confermato anche in questa Per_2 sede il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, stante la richiesta di parte ricorrente ed in assenza di elementi di giudizio di segno contrario.
Relativamente alla regolamentazione del diritto di visita del padre ed al contributo al mantenimento di entrambe le figlie minori, da porre a carico del , in assenza di elementi di giudizio di CP_1 segno contrario, ritiene il Collegio che debbano essere confermate, anche in questa sede, le statuizioni assunte in sede di separazione, già confermate nei provvedimenti provvisori del 07.05.2024, come richiesto da parte ricorrente.
La natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , così dispone: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 16.10.2010 da , nata a [...] il 18\09\1986 e , nato a [...] il 06\11\1981, Parte_1 Controparte_1 matrimonio registrato al n. 54, parte II, serie A, Uff. 1 dei registri dell'Ufficio di Stato civile del
Comune di Taranto dell'anno 2010.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3)Conferma l'affido condiviso delle figlie minori nata a [...] il 09\11\2011 e Persona_3
nata a [...] l' 01\06\2016 ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_4 madre;
Per_ 4) conferma la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti delle figlie minori e come previsto in sede di separazione, salvo diverso accordo delle parti;
Per_2
5) conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e la somma mensile di euro Per_2
700,00, in ragione di euro 350,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente