Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/1979, n. 299
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Sentenza 15 gennaio 1979

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Il danno prodotto dal distacco, e dalla conseguente caduta al suolo, della cabina di una funivia, non e assimilabile a quello prodotto dalla circolazione di veicoli, e pertanto il relativo diritto al risarcimento si prescrive non gia in due anni, ex art 2947, secondo comma, cod civ, bensi in cinque anni, a norma del primo comma dello stesso articolo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/1979, n. 299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 299
    Data del deposito : 15 gennaio 1979

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