Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 280/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RGVG 280/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 dell'Avv. De Nicola Francesca, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. De Nicola CP_2
Francesca con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 16/05/2009 ad Amelia (TR), che dall'unione sono nati i figli:
- nato il [...] in [...]; Persona_1
- nata il [...] in [...]; Persona_2
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 23/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti e con successiva ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio
All'esito della successiva udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni congiunte:
- “I coniugi vivranno separati;
- Nessun reciproco assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- I due figli minorenni vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della madre nella ex casa coniugale;
- Conseguentemente la ex casa coniugale resta assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli fino all'indipendenza economica dei suddetti;
- Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma mensile di E. 250,00 ciascuno – con la rivalutazione ISTAT come per legge – da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Terni;
- Le parti concordano che l'assegno unico per i minori verrà integralmente percepito dal padre;
- Le parti concordano che il padre potrà vedere e trattenere presso di sé i figli in maniera libera previo accordo preventivo con la madre e nel rispetto degli impegni dei minori e comunque il Martedì dall'uscita della scuola riaccompagnandoli alla suddetta il mercoledì mattina e Giovedi sempre dall'uscita della scuola riportandoli alla suddetta il Venerdì mattina;
fine settimana alternati dall'uscita della scuola riportandoli presso l'abitazione materna la Domenica dopo cena;
n. 15 giorni consecutivi per le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 Aprile di ogni anno;
festività da calendario e giorno del compleanno dei figli alternati. Fatta sempre salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente in base alle reciproche esigenze e a quelle dei figli.
- Le parti concordano che l'autovettura marca Mercedes benz CLA 200 D tg GB245YE di proprietà di entrambi verrà trasferita al Sig. con spese di passaggio al 50% tra le parti. CP_1
Per il suddetto trasferimento il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra €. CP_1 CP_2
12.500,00 in massimo 24 mesi;
- Le parti intendono accordarsi come di seguito relativamente ai conti correnti cointestati:
1.c/c aperto presso la Banca “Banco Desio” n. 2844 dove è appoggiato il mutuo relativo alla ex casa coniugale verrà gestito esclusivamente dalla Sig.ra con divieto assoluto CP_2 al Sig. di disporne e di effettuare prelievi. Su detto conto il Sig. CP_1 CP_1 bonificherà i mantenimenti e le spese che a lui fanno capo per i figli nonché la sua quota parte della rata di mutuo relativa alla ex casa coniugale;
2. c/c aperto presso n. CP_3
verrà gestito esclusivamente dal sig. con divieto assoluto alla P.IVA_1 CP_1
Sig. ra i disporne e di effettuare prelievi” CP_2
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
(Cass., n. 28727/2023).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
Le condizioni congiunte contenute in ricorso sono da ritenere congrue.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1
, coniugi per matrimonio celebrato in Amelia (TR) in data 16/05/2009, CP_2 omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
AMELIA (TR) (atto n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2009);
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 3 gennaio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti